Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1964, n. 1321
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1964
Art. 1.
Il piano regolatore generale dei comuni di Longarone e Castellavazzo redatto ai sensi della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , ed approvato con decreto ministeriale 7 giugno 1964, n. 3760 , ha piena efficacia fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale relativo alla provincia di Belluno di cui alla legge 31 maggio 1964, n. 357 , nel quale dovra' essere inquadrato.
Al piano regolatore generale suddetto e' data attuazione mediante piani particolareggiati di esecuzione compilati a cura e spese dello Stato, d'intesa con i Comuni interessati.
I piani suddetti sono adottati dall'Amministrazione comunale e pubblicati nell'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.
Nei 15 giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, che sono decise col decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani particolareggiati di esecuzione.
In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dello articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , tali piani possono comportare varianti al piano regolatore generale senza preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici.
Ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per il trasferimento e la ricostruzione degli abitati ricadenti nel piano regolatore generale di cui al primo comma del presente articolo e nei relativi piani particolareggiati di esecuzione vale il disposto dei commi diciassette, diciotto, diciannove e venti dell'articolo 3 sub articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
La spesa per la redazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione delle aree di cui al comma precedente e' a totale carico dello Stato. Ad essa si fara' fronte con i fondi stanziati dall'articolo 1, n. 3, sub articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357 .
Entrata in vigore il 31 dicembre 1964