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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 434/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Regione AB - Via G. Fiore Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di AB RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6788/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e Ricorrente_1REGIONE CALABRIA, depositato in data 18.7.2025, , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420259002617222000, notificata in data 14.5.2025 in uno alle seguente cartelle dalla stessa portati. 1) n. 09420110025216684000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2005
– 2006, € 395,97, asseritamente notificata il 05.11.2011; 2) n. 09420130018589285000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2007,
€ 229,96, asseritamente notificata il 24.01.2015; 3) n. 09420130027144376000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2008,
€ 226,18, asseritamente notificata il 26.01.2015; 4) n. 09420140022378315000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2009
- 2010, € 1.411,87, asseritamente notificata il 26.03.2015; 5) n. 09420150014297810000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2012,
€ 412,77, asseritamente notificata il 08.01.2016; 6) n. 09420180005732653000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2013
- 2014, € 990,33, asseritamente notificata il 12.06.2018; 7) n. 09420190021530003000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2015,
€ 384,52, asseritamente notificata il 05.12.2019; 8) n. 09420210011548435000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2016,
€ 510,11, asseritamente notificata il 11.08.2022; 9) n. 0942022007190253000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2017 - 2018, € 883,10, asseritamente notificata il 05.07.2022; Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE restava intimata. Si costituiva invece Regione AB e opponeva che sulle stesse cartelle, essendo già stati oggetto di precedente intimazione impugnata, era già intervenuta sentenza di prime cure della Sesta Sezione di questa Corte emessa in data 22.5.2024 e depositata il 27.5.2024; chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Regione AB ha invero offerto prova che sui medesimi carichi è già stato introitato contenzioso tributario dalla ricorrente in quanto già portati dalla intimazione n. 09420239006933870000 impugnata con ricorso n. 142/2024 definito con sentenza n. 3864 emessa in data 22.5.2024 e depositata il 27.5.2024. Ha trovato così smentita l'assunto della omessa notificazione degli atti presupposti, certamente noti alla ricorrente proprio perché già impugnati con conseguente inammissibilità, ex art. 21 DLGS 546/1992, del rilievo (sostanzialmente unico) proposto con il ricorso verso l'intimazione impugnata. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di Regione AB liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4845/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Regione AB - Via G. Fiore Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di AB RC
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 094 2025 9002617222 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6788/2025 depositato il 25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e Ricorrente_1REGIONE CALABRIA, depositato in data 18.7.2025, , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420259002617222000, notificata in data 14.5.2025 in uno alle seguente cartelle dalla stessa portati. 1) n. 09420110025216684000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2005
– 2006, € 395,97, asseritamente notificata il 05.11.2011; 2) n. 09420130018589285000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2007,
€ 229,96, asseritamente notificata il 24.01.2015; 3) n. 09420130027144376000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2008,
€ 226,18, asseritamente notificata il 26.01.2015; 4) n. 09420140022378315000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2009
- 2010, € 1.411,87, asseritamente notificata il 26.03.2015; 5) n. 09420150014297810000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2012,
€ 412,77, asseritamente notificata il 08.01.2016; 6) n. 09420180005732653000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2013
- 2014, € 990,33, asseritamente notificata il 12.06.2018; 7) n. 09420190021530003000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2015,
€ 384,52, asseritamente notificata il 05.12.2019; 8) n. 09420210011548435000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2016,
€ 510,11, asseritamente notificata il 11.08.2022; 9) n. 0942022007190253000 Tassa automobilistica art 17 L 449/97 periodo 2017 - 2018, € 883,10, asseritamente notificata il 05.07.2022; Deduceva la ricorrente l'illegittimità dell'intimazione per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE restava intimata. Si costituiva invece Regione AB e opponeva che sulle stesse cartelle, essendo già stati oggetto di precedente intimazione impugnata, era già intervenuta sentenza di prime cure della Sesta Sezione di questa Corte emessa in data 22.5.2024 e depositata il 27.5.2024; chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso con vittoria di competenze di lite. All'odierna udienza camerale la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Regione AB ha invero offerto prova che sui medesimi carichi è già stato introitato contenzioso tributario dalla ricorrente in quanto già portati dalla intimazione n. 09420239006933870000 impugnata con ricorso n. 142/2024 definito con sentenza n. 3864 emessa in data 22.5.2024 e depositata il 27.5.2024. Ha trovato così smentita l'assunto della omessa notificazione degli atti presupposti, certamente noti alla ricorrente proprio perché già impugnati con conseguente inammissibilità, ex art. 21 DLGS 546/1992, del rilievo (sostanzialmente unico) proposto con il ricorso verso l'intimazione impugnata. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza in favore della resistente costituita e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara Inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di Regione AB liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge ove dovuti.
Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)