Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 25065/2024
R.G. instaurato da
( ) con gli avv.ti BODEI DAVIDE e MENINI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
e
) con gli avv.ti BODEI DAVIDE e MENINI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. La GL minore Per_1
resta affidata in via congiunta ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, la quale continuerà ad abitare l'immobile di Brescia, via del Franzone n. 54 interno 1, ciò almeno sino a quando non sarà economicamente autosufficiente. Le spese ordinarie relative al Per_1 mantenimento dell'immobile (es. utenze e manutenzioni ordinarie) resteranno pertanto a carico esclusivo della GN mentre quelle straordinarie che si rendessero necessarie, saranno Pt_2
ripartite in parti eguali tra i ricorrenti, comproprietari del bene.
2. In applicazione di un regime di
1
resta salvo ogni diverso accordo tra i genitori in caso di impegni lavorativi dei medesimi. I coniugi concordano inoltre che ognuno terrà con sé la GL minore per due settimane, anche non consecutive
[ovvero secondo il diverso calendario che i coniugi vorranno congiuntamente stabilire] durante le vacanze scolastiche estive, con obbligo per entrambi i genitori di comunicare in anticipo – e comunque entro il 31 maggio di ogni anno - il periodo ed il luogo in cui intenderà trascorrere tale periodo con la minore.
3. Tenuto conto che la GL , maggiore d'età ma non economicamente Per_2
indipendente, risiede e continuerà ad abitare con il padre nella sua abitazione sita in Concesio (BS) via Veneto n. 4 e che i coniugi hanno stabilito che sarà quest'ultimo a farsi carico integralmente ed in via diretta delle spese ordinarie necessarie per il mantenimento della GL maggiorenne, nonché di quelle straordinarie esclusivamente di natura universitaria (tasse d'iscrizione e materiale di studio), viste inoltre le diverse condizioni economiche delle parti e considerato altresì il regime come sopra condiviso circa la gestione paritaria della GL minore nessun contributo nel Per_1
mantenimento ordinario della minore sarà dovuto in capo ad alcuna delle parti. Quanto al cosiddetto assegno unico familiare, le parti stabiliscono che il relativo importo sarà ripartito tra loro in modo da assicurare alla GN la percezione della quota imputabile alla GL ed al Pt_2 Per_1
OR quella relativa alla GL . Il OR , unico percettore di reddito da lavoro Pt_1 Per_2 Pt_1 dipendente, continuerà a beneficiare delle detrazioni fiscali derivanti dalla condizione dell'avere una GL a carico.
4. I genitori concorreranno in misura paritaria alla sopportazione delle spese straordinarie in favore della GL minore alle condizioni e secondo le modalità previste dal
Protocollo d'Intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento, sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.16, pertanto: A) SPESE
MEDICHE A1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di
2 sperimentazione scientifica;
- tickets sanitari;
A2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- farmaci particolari. B) SPESE PER L'ISTRUZIONE B1) spese che non richiedono il preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
B2) spese che necessitano del preventivo accordo tra coniugi: - tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
B3) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola. C) ALTRE SPESE, che richiedono il preventivo accordo tra i coniugi: - attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di lingua straniera;
- viaggi e vacanze. D) SPESE PER LA CUSTODIA PROLE
MINORENNE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: D1) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
D2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Con la precisazione che le suddette spese dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
5. Il conto corrente cointestato (aperto presso e contraddistinto dall'Iban IT Controparte_1
89 A 05696 11204 000002173 X24) come già convenuto in separazione sarà mantenuto operativo al fine di consentire il versamento sullo stesso da parte di ognuno dei coniugi della provvista necessaria per saldare le rate del mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto dell'immobile di Brescia, via del
Franzone 54, rate che continueranno ad essere pagate in quote eguali tra loro dalle parti sino alla sua estinzione;
una volta estinto tale mutuo, il rapporto contrattuale di conto corrente sarà pertanto risolto.
6. I ricorrenti, con riferimento ai loro rapporti economici dichiarano di non avere nulla a che pretendere reciprocamente, dichiarandosi economicamente indipendenti e in grado di provvedere ai propri bisogni e di non vantare vicendevolmente alcun diritto a titolo di mantenimento, alimenti o per qualsiasi altra ragione, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto.
7. Le parti si rilasciano infine il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio della GL minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (BS) (atto n. 344, parte II, serie A, anno 2000), risultano separate dal
13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
3 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
4