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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/09/2025, n. 12084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12084 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. 22116/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LI - Presidente
Dott. LA Centofanti - Giudice rel.
Dot. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22116 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 aprile 2025
TRA
con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione al Registro Imprese di Roma ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Previti, Flaviano Sanzari e Priscilla Casoni ed elettivamente domiciliata presso lo , in Roma, Via Controparte_1
Cicerone n. 60;
- attrice
E
con sede in Padova, Zona Industriale, Terza Strada 2 (C.F., P.IVA e Controparte_2
n.ro REA ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luca Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Angelico 92;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 aprile 2025 riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “nel merito: a) accertare e Controparte_2 dichiarare che la convenuta, licenziando abusivamente le opere RTI, pone in essere una condotta che: (i) costituisce illecito civile ex artt. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.;
(ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti connessi (anche ex artt. 78- ter e 79 della L. 633/1941), per tutti i motivi esposti in narrativa;
e per l'effetto: b) vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione –diretta o indiretta- dei diritti esclusivi di RTI sulle opere, realizzata in qualunque modo e/o forma;
c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa che sin d'ora si richiede – ovvero tramite apposita CTU – in ogni caso non inferiore a Euro 120.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
e) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 LDA, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. “
P.Q.M.
”), con carattere grassetto “Times New Roman n. 14”, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni online, a cura dell'attrice ma ad esclusive spese della CP_ convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani: “ ”, “Il Corriere Sera”, CP_3
“Il , “La Repubblica”. Con vittoria di spese…” . CP_5
Premetteva l'attrice di essere titolare – in virtù di appositi accordi - dei diritti di sfruttamento economico su un vasto catalogo di opere cinematografiche, per una durata determinata e per un'estensione determinata, a seguito di licenze concesse da noti distributori;
che
[...] fosse una società operante dal 1999 nei settori dell'acquisto, vendita, noleggio, Controparte_6
2 distribuzione ed import-export di programmi radiotelevisivi e cinematografici, produzione di programmi radiotelevisivi e cinematografici di qualunque natura e loro diffusione.
Riferiva l'attrice di avere appreso, già dal 2020, che la convenuta commercializzasse i diritti di opere nella sua esclusiva titolarità; di averla diffidata dal proseguire nella sua attività; di non avere ricevuto riscontro positivo da parte sua;
donde la necessità di agire in questa sede per la tutela dei suoi diritti e per l'accertamento della responsabilità della convenuta per la lesione dei medesimi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni (di natura patrimoniale e non patrimoniale).
Si costituiva la parte convenuta, contestando che la parte attrice avesse fornito idonea prova della titolarità esclusiva dei diritti per cui è causa;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione alle domande formulate nei suoi confronti;
negava che la prova fornita dall'attrice in ordine al contenuto del suo sito web fosse idonea;
affermava di essere titolare dei diritti in relazione alle opere diffuse da parte sua, avendone fatto acquisto da parte della titolare;
contestava che la sua condotta avesse integrato violazione della normativa sul diritto d'autore e gli estremi della concorrenza sleale in pregiudizio dell'attrice ed anche che comunque quest'ultima avesse subito alcun danno in conseguenza di essa. Contestava infine la pretesa nel quantum.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Padova, Sezione specializzata per l'impresa, adottando i provvedimenti di legge a seconda del comportamento delle parti. Nel merito: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ai fini della instaurazione e partecipazione nel presente giudizio e nella formulazione delle conclusioni rassegnate;
in ogni caso: 3) respingere integralmente le domande di parte attrice, sia di merito che istruttorie, in quanto infondate in fatto in diritto, e financo temerarie. Con vittoria di spese ed onorari di lite e liquidazione di danno ex artt. 88 e 96 c.p.c….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6 giugno
2024; il Giudice rimetteva la causa in decisione e, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte opposta ex art. 275 bis c.p.c., era disposto rinvio per la discussione orale dinanzi al Collegio all'udienza dell'11 aprile 2025.
*********
Le domande formulate dall'attrice sono fondate nei limiti di seguito esposti.
3 Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che fosse competente a conoscere della controversia il Tribunale di Padova: invero l'azione è stata proposta da parte di RTI dinanzi al Tribunale di Roma, in ossequio al criterio posto all'art. 20 c.p.c. per le obbligazioni da fatto illecito - essendo stata dedotta la violazione di diritti d'autore, la concorrenza sleale ed anche la lesione della reputazione e dell'immagine commerciale dell'attrice - dovendosi individuare, in relazione a quest'ultima, il luogo in cui è sorta l'obbligazione in quello di residenza della persona giuridica danneggiata. Si richiamano infatti i principi elaborati in relazione a condotte illecite asseritamente lesive di diritti della personalità commesse con l'impiego di strumenti di comunicazione a diffusione multipla e generalizzata, che conducono ad identificare il "forum commissi delicti" nel luogo in cui si sono verificati i danni, patrimoniali e non, derivanti dall'evento (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 18665 del 23/09/2005).
Va, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di carenza di legittimazione dell'attrice a proporre le domande per cui è causa, attesa la ricorrenza della condizione dell'azione sulla base delle allegazioni della parte, che si è affermata titolare dei diritti per la cui tutela ha promosso il giudizio.
Nel merito, ritiene, poi, il Collegio che la parte attrice abbia fornito prova adeguata della titolarità dei diritti su ciascuna delle opere oggetto della domanda - “Delitto perfetto” (A Perfect Murder), “Il grande KE (Big Jake), “In nome di Dio” (3 Godfathers), “Il principe cerca moglie” (Coming to
, “Dog Park”, “La valle della vendetta” (Vengeance Valley), “Lo sperone nudo” (The Per_1
Naked Spur), “Orgoglio di razza” (Foxfire), “Patch Adams”, “Quel mostro di suocera” (Monster-in-
Law), AM ON (Distant Drums), “Sentieri selvaggi” (The Searchers), “Speed”, “The
Game - Nessuna regola” (The Game), “Un uomo chiamato Charro” (Charro!) - avendo prodotto in atti i contratti con i quali aveva acquisito gli stessi da parte dei produttori (Warner, Paramount,
Entertainment Networks, Universal, NBC, Fox), in lingua inglese e le relative traduzioni (giurate), la cui attendibilità è stata contestata del tutto genericamente da parte della convenuta.
Del pari irrilevante la contestazione operata dalla convenuta del difetto di prova dell'originaria titolarità dei diritti in capo ai cedenti, giacché non implicante di per sé contestazione del fatto in sé.
D'altra parte la convenuta, al fine di provare il suo diritto di disporre delle opere, ha allegato di avere stipulato contratti che asseritamente l'avrebbero legittimata alla diffusione di esse con soggetti diversi, senza provare che essi ne avessero acquistato i diritti di sfruttamento e di diffusione in Italia da parte degli originari titolari.
La convenuta ha poi eccepito che l'attrice non potesse comunque più invocare tutela dei diritti sulle opere cinematografiche per cui è causa acquisiti dai produttori di esse, essendo decorso il termine di durata cinquantennale previsto dall'art. 78 ter lda.
4 Sul punto, ritiene il Collegio che di aderire all'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “In materia di proprietà intellettuale, l'entrata in vigore dell'art. 78 ter della legge n. 633 del
1941 non ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 45 della medesima legge, sussistendo in capo al produttore due diversi ordini di diritti: il diritto primario, disciplinato dagli artt. 45 e ss. delle legge citata, al quale si applica l'art. 32 (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori), e il diritto secondario, avente una durata di anni 50 dalla fissazione o pubblicazione dell'opera, che gli dà titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti, nonché alla loro distribuzione e commercializzazione” (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14117 del
23/05/2023); nella stessa pronuncia la Corte ha anche chiarito che “In tema di proprietà intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali”.
Nella motivazione della pronuncia citata, alla quale si fa integrale richiamo sul punto in quanto pienamente condivisibile, la Corte ha ampiamente argomentato in ordine alla distinzione tra il diritto per la cui tutela l'attrice ha agito in questa sede e i diritti connessi disciplinati dall'art. 78 ter lda, esponendo le ragioni per cui in nessun modo potesse ritenersi che con l'introduzione dell'art. 78 ter il legislatore avesse inteso abrogare il disposto di cui agli artt. 45 e ss. (dalla cui applicazione, in combinato disposto con l'art. 32, scaturisce una durata del diritto di utilizzazione economica del produttore di 70 anni).
Tanto premesso, l'attrice ha fornito riscontro della circostanza che la convenuta avesse diffuso senza averne titolo opere cinematografiche i cui diritti fossero nella sua titolarità, mediante produzione documentale dello “screenshot” del catalogo dei film offerti dalla convenuta e di un supporto informatico recante la memorizzazione dei contenuti diffusi estrapolati dal sito della medesima, nonché di una relazione tecnica tesa a documentare le modalità con le quali fossero stati eseguiti i cautelamenti, che il Consulente tecnico nominato ha verificato essere state conformi agli standard internazionali di 'Digital Forensic'.
5 Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta abbia integrato violazione del diritto d'autore sulle opere oggetto di causa nella titolarità dell'attrice, nonché gli estremi della condotta di concorrenza sleale in suo pregiudizio, in relazione al disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c..
Ritiene, invece, che la condotta della convenuta non abbia determinato lesione dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice, non essendo state neppure compiutamente allegate le ragioni per le quali quest'ultima avrebbe dovuto ritenersi integrata.
Ne discende che debbano trovare accoglimento le domande dell'attrice di accertamento dell'illiceità delle condotte della convenuta in relazione ai profili sopra individuati e di inibitoria della prosecuzione di ogni ulteriore condotta lesiva della convenuta in pregiudizio dell'attrice con riferimento alla diffusione dei contenuti per cui è causa.
L'attrice ha poi proposto domanda risarcitoria: al Ctu nominato è stato chiesto di stimare l'entità del pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza dello sfruttamento dei diritti sulle opere nella sua titolarità da parte della convenuta: il Consulente, nel dare risposta a tale quesito, si è basato sulle allegazioni e produzioni di entrambe le parti ed anche specificamente sulle informazioni rese dalla parte convenuta nel corso delle operazioni peritali in ordine ai passaggi di alcune delle opere per cui
è causa su emittenti servite da parte sua.
In ordine alla quantificazione del danno, il Ctu, dando conto della profonda differenza riscontrabile tra i criteri proposti dalle parti, ha ritenuto di seguire quello del c.d. prezzo del consenso, ovvero di procedere alla stima, considerando la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei filmati qualora avesse dovuto corrispondere royalties a Rti per la licenza d'uso di contenuti audiovisivi, utilizzando come parametro contratti assimilabili alla fattispecie in esame, sia in quanto stipulati dalla stessa RTI con riferimento a contenuti simili che tenendo conto dei corrispettivi praticati da primarie società internazionali con listini pubblicati on line.
Sulla base di tali criteri, il Consulente ha ritenuto congrua la stima del prezzo del consenso nella misura di euro 119.921,52, aggiungendo che, ai fini della liquidazione del danno, fosse ragionevole operare una maggiorazione della somma, non potendosi consentire al contraffattore di corrispondere importo pari a quello che avrebbe pagato se il titolare gli avesse ceduto i diritti.
Ritiene il Collegio di recepire le risultanze della Ctu, per essere state le operazioni peritali condotte in contraddittorio tra le parti, con rigore metodologico, cosicché la stima del danno patrimoniale operata dal Ctu possa ritenersi attendibile: ritiene altresì congrua la maggiorazione dell'importo stimato dal CTU, nella misura del 15%, con conseguente liquidazione del danno patrimoniale in complessivi euro 137.909,74; su tale somma debbono computarsi rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal dicembre 2021.
6 Ritiene, invece, che l'attrice non abbia neppure compiutamente allegato il danno non patrimoniale che le sarebbe derivato dalla condotta della convenuta, cosicché non possa essere riconosciuto il suo diritto al ristoro di esso.
Si ritiene, altresì, non meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice di disporre, ai sensi dell'art. 166 LDA, la pubblicazione in tutto o in parte del dispositivo del provvedimento, non ricorrendo i presupposti di gravità del fatto, tenuto conto anche della dimensione territoriale in cui ha avuto luogo la diffusione dei contenuti.
In ragione della soccombenza, la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte attrice, che si liquidano complessivamente in euro 1.545, per esborsi, oltre ad euro 8.016 per la consulenza tecnica di parte (ritenendo di dovere ridurre alla metà
l'importo richiesto per tale titolo, poiché eccessivo, ex art. 92 c.p.c.) e euro 14.103, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si pongono, infine, in via definitiva, a carico della parte convenuta le spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, accertata l'illiceità della condotta della convenuta, inibisce alla medesima la prosecuzione della diffusione dei contenuti nella titolarità dell'attrice individuati in motivazione, e condanna la convenuta al risarcimento del danno nei confronti di che liquida nella misura di euro Parte_1
137.909,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da computarsi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal mese di dicembre 2021;
- respinge le ulteriori domande dell'attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.545, per esborsi, oltre ad euro 8.016, per le spese di consulenza di parte e ad euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico della parte convenuta.
7 Così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LA Centofanti IA LI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LI - Presidente
Dott. LA Centofanti - Giudice rel.
Dot. Alfredo Landi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22116 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza dell'11 aprile 2025
TRA
con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8 (codice fiscale e numero Parte_1 di iscrizione al Registro Imprese di Roma ), in persona del procuratore speciale, P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Previti, Flaviano Sanzari e Priscilla Casoni ed elettivamente domiciliata presso lo , in Roma, Via Controparte_1
Cicerone n. 60;
- attrice
E
con sede in Padova, Zona Industriale, Terza Strada 2 (C.F., P.IVA e Controparte_2
n.ro REA ), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
1 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Luca Giusti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Angelico 92;
- convenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da verbale dell'udienza dell'11 aprile 2025 riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “nel merito: a) accertare e Controparte_2 dichiarare che la convenuta, licenziando abusivamente le opere RTI, pone in essere una condotta che: (i) costituisce illecito civile ex artt. 2043/2050 c.c. ed illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.;
(ii) è lesiva dei diritti autorali di sfruttamento commerciale e dei diritti connessi (anche ex artt. 78- ter e 79 della L. 633/1941), per tutti i motivi esposti in narrativa;
e per l'effetto: b) vietare il proseguimento di ogni ulteriore violazione –diretta o indiretta- dei diritti esclusivi di RTI sulle opere, realizzata in qualunque modo e/o forma;
c) condannare la convenuta (in persona del proprio rappresentante legale pro tempore) al risarcimento di tutti i conseguenti danni patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche a seguito di valutazione equitativa che sin d'ora si richiede – ovvero tramite apposita CTU – in ogni caso non inferiore a Euro 120.000,00, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
d) condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, subiti e subendi da RTI, nella misura che risulterà accertata in corso di causa e/o verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
e) ordinare che, ai sensi dell'art. 166 LDA, l'emananda sentenza sia pubblicata in tutto o in parte (il c.d. “
P.Q.M.
”), con carattere grassetto “Times New Roman n. 14”, nelle edizioni cartacee e nelle edizioni online, a cura dell'attrice ma ad esclusive spese della CP_ convenuta, sulla prima pagina dei seguenti quotidiani: “ ”, “Il Corriere Sera”, CP_3
“Il , “La Repubblica”. Con vittoria di spese…” . CP_5
Premetteva l'attrice di essere titolare – in virtù di appositi accordi - dei diritti di sfruttamento economico su un vasto catalogo di opere cinematografiche, per una durata determinata e per un'estensione determinata, a seguito di licenze concesse da noti distributori;
che
[...] fosse una società operante dal 1999 nei settori dell'acquisto, vendita, noleggio, Controparte_6
2 distribuzione ed import-export di programmi radiotelevisivi e cinematografici, produzione di programmi radiotelevisivi e cinematografici di qualunque natura e loro diffusione.
Riferiva l'attrice di avere appreso, già dal 2020, che la convenuta commercializzasse i diritti di opere nella sua esclusiva titolarità; di averla diffidata dal proseguire nella sua attività; di non avere ricevuto riscontro positivo da parte sua;
donde la necessità di agire in questa sede per la tutela dei suoi diritti e per l'accertamento della responsabilità della convenuta per la lesione dei medesimi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni (di natura patrimoniale e non patrimoniale).
Si costituiva la parte convenuta, contestando che la parte attrice avesse fornito idonea prova della titolarità esclusiva dei diritti per cui è causa;
eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in relazione alle domande formulate nei suoi confronti;
negava che la prova fornita dall'attrice in ordine al contenuto del suo sito web fosse idonea;
affermava di essere titolare dei diritti in relazione alle opere diffuse da parte sua, avendone fatto acquisto da parte della titolare;
contestava che la sua condotta avesse integrato violazione della normativa sul diritto d'autore e gli estremi della concorrenza sleale in pregiudizio dell'attrice ed anche che comunque quest'ultima avesse subito alcun danno in conseguenza di essa. Contestava infine la pretesa nel quantum.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via pregiudiziale: 1) accertare e dichiarare
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma a favore del Tribunale di Padova, Sezione specializzata per l'impresa, adottando i provvedimenti di legge a seconda del comportamento delle parti. Nel merito: 2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice ai fini della instaurazione e partecipazione nel presente giudizio e nella formulazione delle conclusioni rassegnate;
in ogni caso: 3) respingere integralmente le domande di parte attrice, sia di merito che istruttorie, in quanto infondate in fatto in diritto, e financo temerarie. Con vittoria di spese ed onorari di lite e liquidazione di danno ex artt. 88 e 96 c.p.c….”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica.
Le parti precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 6 giugno
2024; il Giudice rimetteva la causa in decisione e, in accoglimento dell'istanza formulata dalla parte opposta ex art. 275 bis c.p.c., era disposto rinvio per la discussione orale dinanzi al Collegio all'udienza dell'11 aprile 2025.
*********
Le domande formulate dall'attrice sono fondate nei limiti di seguito esposti.
3 Va preliminarmente respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta sul presupposto che fosse competente a conoscere della controversia il Tribunale di Padova: invero l'azione è stata proposta da parte di RTI dinanzi al Tribunale di Roma, in ossequio al criterio posto all'art. 20 c.p.c. per le obbligazioni da fatto illecito - essendo stata dedotta la violazione di diritti d'autore, la concorrenza sleale ed anche la lesione della reputazione e dell'immagine commerciale dell'attrice - dovendosi individuare, in relazione a quest'ultima, il luogo in cui è sorta l'obbligazione in quello di residenza della persona giuridica danneggiata. Si richiamano infatti i principi elaborati in relazione a condotte illecite asseritamente lesive di diritti della personalità commesse con l'impiego di strumenti di comunicazione a diffusione multipla e generalizzata, che conducono ad identificare il "forum commissi delicti" nel luogo in cui si sono verificati i danni, patrimoniali e non, derivanti dall'evento (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 18665 del 23/09/2005).
Va, altresì, disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di carenza di legittimazione dell'attrice a proporre le domande per cui è causa, attesa la ricorrenza della condizione dell'azione sulla base delle allegazioni della parte, che si è affermata titolare dei diritti per la cui tutela ha promosso il giudizio.
Nel merito, ritiene, poi, il Collegio che la parte attrice abbia fornito prova adeguata della titolarità dei diritti su ciascuna delle opere oggetto della domanda - “Delitto perfetto” (A Perfect Murder), “Il grande KE (Big Jake), “In nome di Dio” (3 Godfathers), “Il principe cerca moglie” (Coming to
, “Dog Park”, “La valle della vendetta” (Vengeance Valley), “Lo sperone nudo” (The Per_1
Naked Spur), “Orgoglio di razza” (Foxfire), “Patch Adams”, “Quel mostro di suocera” (Monster-in-
Law), AM ON (Distant Drums), “Sentieri selvaggi” (The Searchers), “Speed”, “The
Game - Nessuna regola” (The Game), “Un uomo chiamato Charro” (Charro!) - avendo prodotto in atti i contratti con i quali aveva acquisito gli stessi da parte dei produttori (Warner, Paramount,
Entertainment Networks, Universal, NBC, Fox), in lingua inglese e le relative traduzioni (giurate), la cui attendibilità è stata contestata del tutto genericamente da parte della convenuta.
Del pari irrilevante la contestazione operata dalla convenuta del difetto di prova dell'originaria titolarità dei diritti in capo ai cedenti, giacché non implicante di per sé contestazione del fatto in sé.
D'altra parte la convenuta, al fine di provare il suo diritto di disporre delle opere, ha allegato di avere stipulato contratti che asseritamente l'avrebbero legittimata alla diffusione di esse con soggetti diversi, senza provare che essi ne avessero acquistato i diritti di sfruttamento e di diffusione in Italia da parte degli originari titolari.
La convenuta ha poi eccepito che l'attrice non potesse comunque più invocare tutela dei diritti sulle opere cinematografiche per cui è causa acquisiti dai produttori di esse, essendo decorso il termine di durata cinquantennale previsto dall'art. 78 ter lda.
4 Sul punto, ritiene il Collegio che di aderire all'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale “In materia di proprietà intellettuale, l'entrata in vigore dell'art. 78 ter della legge n. 633 del
1941 non ha comportato l'abrogazione implicita dell'art. 45 della medesima legge, sussistendo in capo al produttore due diversi ordini di diritti: il diritto primario, disciplinato dagli artt. 45 e ss. delle legge citata, al quale si applica l'art. 32 (con una durata di 70 anni decorrenti dalla morte dell'ultimo dei coautori), e il diritto secondario, avente una durata di anni 50 dalla fissazione o pubblicazione dell'opera, che gli dà titolo alla riproduzione e duplicazione dei supporti, nonché alla loro distribuzione e commercializzazione” (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14117 del
23/05/2023); nella stessa pronuncia la Corte ha anche chiarito che “In tema di proprietà intellettuale, l'art. 45 della l. n. 633 del 1941, nel prevedere che al produttore spetta l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica, detta una presunzione che vale fino a prova contraria, presupponendo che il produttore si assicuri preventivamente dagli autori (del soggetto, della sceneggiatura e della musica) i diritti di sfruttamento cinematografico dell'opera per tutta la durata del diritto di utilizzazione economica spettante all'autore, onde prevenire, in radice, ogni possibile controversia giuridica relativa a tali futuri diritti. Ne consegue che chi contesti al produttore cinematografico l'intervenuta acquisizione a titolo derivativo della titolarità dei diritti di utilizzazione dell'opera, o anche solo l'estensione o l'ambito temporale di tali diritti, è tenuto a fornirne la prova alla luce delle concrete pattuizioni contrattuali”.
Nella motivazione della pronuncia citata, alla quale si fa integrale richiamo sul punto in quanto pienamente condivisibile, la Corte ha ampiamente argomentato in ordine alla distinzione tra il diritto per la cui tutela l'attrice ha agito in questa sede e i diritti connessi disciplinati dall'art. 78 ter lda, esponendo le ragioni per cui in nessun modo potesse ritenersi che con l'introduzione dell'art. 78 ter il legislatore avesse inteso abrogare il disposto di cui agli artt. 45 e ss. (dalla cui applicazione, in combinato disposto con l'art. 32, scaturisce una durata del diritto di utilizzazione economica del produttore di 70 anni).
Tanto premesso, l'attrice ha fornito riscontro della circostanza che la convenuta avesse diffuso senza averne titolo opere cinematografiche i cui diritti fossero nella sua titolarità, mediante produzione documentale dello “screenshot” del catalogo dei film offerti dalla convenuta e di un supporto informatico recante la memorizzazione dei contenuti diffusi estrapolati dal sito della medesima, nonché di una relazione tecnica tesa a documentare le modalità con le quali fossero stati eseguiti i cautelamenti, che il Consulente tecnico nominato ha verificato essere state conformi agli standard internazionali di 'Digital Forensic'.
5 Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta abbia integrato violazione del diritto d'autore sulle opere oggetto di causa nella titolarità dell'attrice, nonché gli estremi della condotta di concorrenza sleale in suo pregiudizio, in relazione al disposto dell'art. 2598 n. 3 c.c..
Ritiene, invece, che la condotta della convenuta non abbia determinato lesione dell'immagine e della reputazione commerciale dell'attrice, non essendo state neppure compiutamente allegate le ragioni per le quali quest'ultima avrebbe dovuto ritenersi integrata.
Ne discende che debbano trovare accoglimento le domande dell'attrice di accertamento dell'illiceità delle condotte della convenuta in relazione ai profili sopra individuati e di inibitoria della prosecuzione di ogni ulteriore condotta lesiva della convenuta in pregiudizio dell'attrice con riferimento alla diffusione dei contenuti per cui è causa.
L'attrice ha poi proposto domanda risarcitoria: al Ctu nominato è stato chiesto di stimare l'entità del pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza dello sfruttamento dei diritti sulle opere nella sua titolarità da parte della convenuta: il Consulente, nel dare risposta a tale quesito, si è basato sulle allegazioni e produzioni di entrambe le parti ed anche specificamente sulle informazioni rese dalla parte convenuta nel corso delle operazioni peritali in ordine ai passaggi di alcune delle opere per cui
è causa su emittenti servite da parte sua.
In ordine alla quantificazione del danno, il Ctu, dando conto della profonda differenza riscontrabile tra i criteri proposti dalle parti, ha ritenuto di seguire quello del c.d. prezzo del consenso, ovvero di procedere alla stima, considerando la somma di denaro che l'utilizzatore avrebbe dovuto pagare per il tempo e secondo le modalità di utilizzazione dei filmati qualora avesse dovuto corrispondere royalties a Rti per la licenza d'uso di contenuti audiovisivi, utilizzando come parametro contratti assimilabili alla fattispecie in esame, sia in quanto stipulati dalla stessa RTI con riferimento a contenuti simili che tenendo conto dei corrispettivi praticati da primarie società internazionali con listini pubblicati on line.
Sulla base di tali criteri, il Consulente ha ritenuto congrua la stima del prezzo del consenso nella misura di euro 119.921,52, aggiungendo che, ai fini della liquidazione del danno, fosse ragionevole operare una maggiorazione della somma, non potendosi consentire al contraffattore di corrispondere importo pari a quello che avrebbe pagato se il titolare gli avesse ceduto i diritti.
Ritiene il Collegio di recepire le risultanze della Ctu, per essere state le operazioni peritali condotte in contraddittorio tra le parti, con rigore metodologico, cosicché la stima del danno patrimoniale operata dal Ctu possa ritenersi attendibile: ritiene altresì congrua la maggiorazione dell'importo stimato dal CTU, nella misura del 15%, con conseguente liquidazione del danno patrimoniale in complessivi euro 137.909,74; su tale somma debbono computarsi rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal dicembre 2021.
6 Ritiene, invece, che l'attrice non abbia neppure compiutamente allegato il danno non patrimoniale che le sarebbe derivato dalla condotta della convenuta, cosicché non possa essere riconosciuto il suo diritto al ristoro di esso.
Si ritiene, altresì, non meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice di disporre, ai sensi dell'art. 166 LDA, la pubblicazione in tutto o in parte del dispositivo del provvedimento, non ricorrendo i presupposti di gravità del fatto, tenuto conto anche della dimensione territoriale in cui ha avuto luogo la diffusione dei contenuti.
In ragione della soccombenza, la parte convenuta è condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte attrice, che si liquidano complessivamente in euro 1.545, per esborsi, oltre ad euro 8.016 per la consulenza tecnica di parte (ritenendo di dovere ridurre alla metà
l'importo richiesto per tale titolo, poiché eccessivo, ex art. 92 c.p.c.) e euro 14.103, per compensi professionali (euro 2.552 per la fase di studio, euro 1.628 per la fase introduttiva, euro 5.670, per la fase istruttoria, euro 4.253 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Si pongono, infine, in via definitiva, a carico della parte convenuta le spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice, accertata l'illiceità della condotta della convenuta, inibisce alla medesima la prosecuzione della diffusione dei contenuti nella titolarità dell'attrice individuati in motivazione, e condanna la convenuta al risarcimento del danno nei confronti di che liquida nella misura di euro Parte_1
137.909,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, da computarsi sulla somma rivalutata anno per anno, con decorrenza dal mese di dicembre 2021;
- respinge le ulteriori domande dell'attrice;
- condanna la parte convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice delle spese del procedimento, che liquida in euro 1.545, per esborsi, oltre ad euro 8.016, per le spese di consulenza di parte e ad euro 14.103, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico della parte convenuta.
7 Così deciso nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
LA Centofanti IA LI
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