Articolo 2 della Legge 5 ottobre 1960, n. 1154
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 novembre 1960
Art. 2.
Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604 , e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21 , modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 266 , limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste puo' essere sostituito da attestazione del sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale e' domandato il trattamento di privilegio.
Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro novanta giorni dalla data in cui l'accertamento di valore e' diventato definitivo.
Entrata in vigore il 8 novembre 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente