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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1295/2025 promossa da: ricorrente:
, , con l'avv. dom. Jannine Raich di CP_1 C.F._1
Lagundo, giusta procura depositata, contro convenuta:
, con sede in Milano, Controparte_2 P.IVA_1
via Luigi Settembrini n. 6 contumace,
In punto: restituzione somma
CONCLUSIONI
Della ricorrente: come in ricorso del 22.04.2025.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna della convenuta CP_1
soc. a restituirle la somma di € 13.000,00, è fondata. Controparte_2
Dalla documentazione depositata emerge che la ricorrente, dopo essersi rivolta al Centro medico polispecialistico di ha in data 04.09.2025 ricevuto il piano di cura CP_2 CP_2
odontoiatrico da quest'ultima predisposto n. 2024/2658, con il costo complessivo di €
16.064,29 (doc. 2) ed invito a versare l'acconto di € 13.000,00 (doc. 3); la ricorrente, accettato il piano di cura, ha versato tale acconto a mezzo di bonifico del 05.09.2024 (doc. 4). E' seguita quindi ampia corrispondenza whatsapp con tale “ , il quale ha via via Persona_1
procrastinato la data dell'intervento, nonostante le ripetute richieste dell'attrice.
In data 29. -30.01.2025 la sig.ra ha richiesto la restituzione dell'acconto (cfr. email e CP_1
PEC doc. 6, 7). Anche le lettere dell'avvocato Raich sono rimaste prive di riscontro (docc. 8, 9,
10).
Non vi è dubbio, quindi, che a fronte dell'inadempimento prolungato della società convenuta – verosimilmente dovuto alla liquidazione della società – la ricorrente ha legittimamente esercitato il recesso. Ne consegue il suo diritto alla restituzione dell'acconto versato.
Su tale importo, debito di valuta, spettano alla sig.ra gli interessi legali, a partire CP_1
dall'avvenuto pagamento fino al saldo.
Le spese vanno poste a carico della convenuta soccombente;
sono liquidate come da parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
pagina 2 di 3 1) condanna la convenuta soc. a restituire alla ricorrente Controparte_2
la somma di € 13.000,00 oltre interessi legali dal 05.09.2024 al saldo;
CP_1
2) condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente CP_3 Controparte_2
le spese di lite, liquidate come segue: € 3.397,00 per compenso di avvocato, € CP_1
237,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge, oltre spese successive necessarie.
Bolzano, 10/07/2025 la Giudice
Elena Covi
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