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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 19/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 22926/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti, con le quali sono state richiamate le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE –
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia in data 19 giugno
2025 la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella controversia civile iscritta al n. 22926 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Nicolardi n. Parte_1 C.F._1
159, presso lo studio dell'avv. Marcello Ruggiano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti.
OPPONENTE
E
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv.to Assunta Chianese, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Alessandro
Scarlatti n. 209/g, come da procura in in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 5147/21, emesso dal Tribunale Parte_1 di Napoli in data 29.06.2021 (notificato il 14.07.2021), con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 5196,30, oltre interessi e spese della procedura, in favore della per il mancato CP_1 pagamento di fatture relative all'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, come appaltati con contratto del 10.05.2019, sulle facciate dell'edificio ricomprendente CP_2
l'immobile di proprietà del sig. sito in CO FI a Santa Brigida n. 3. Pt_1 A sostegno dell'opposizione parte opponente deduceva l'infondatezza dell'avversa pretesa, contestando il valore probatorio delle fatture poste a corredo della domanda monitoria.
L'opponente, inoltre, proponeva domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 6893,00 (come da offerta di Costruzioni Generali Esposito, allegata all'atto di opposizione), che l'immobile di sua proprietà avrebbe subito in conseguenza dei lavori eseguiti dall' CP_1
Concludeva l'opponente domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'infondatezza dell'avversa pretesa, nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.
In via subordinata chiedeva rideterminarsi le somme dovute all'opposta.
Si costituiva l'opposta, eccependo la decadenza dell'opponente ai sensi dell'art 1667 c.c. dalla denunzia dei vizi delle opere e contestando in fatto e diritto gli avversi assunti. Concludeva, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. opposto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa, incardinata innanzi a diverso Istruttore di questa Sezione Civile , sulla documentazione in atti, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 aprile 2025, subendo successivo differimento all'udienza del 19 giugno 2025. Successivamente a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa veniva assegnata a questo Giudice a decorrere dal 16 aprile 2025.
Sostituita l'udienza 19 giugno 2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, la causa , quindi, viene decisa in pari data con la presente sentenza.
Preliminarmente, va dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, in quanto tardivamente formulata dall'opponente solo nelle note conclusive autorizzate per l'udienza di discussione ex art 281 sexies c.p.c.
Nel merito, si osserva che con ordinanza del 28.02.2022 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base delle seguenti considerazioni:
“ritenuto che l'opposizione proposta non risulta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione (favorevole per
l'opponente); considerato, in particolare, che l'opposta ha eccepito di non aver ricevuto la denunzia dei pretesi vizi a norma dell'art. 1667 c.c.; atteso, di conseguenza, che l'opponente è tenuta a provare la sussistenza della tempestiva denuncia dei vizi, ai fini dell'operatività della garanzia di cui all'art. 1490 c.c.; tenuto conto che manca, allo stato, la prova in questione, essendo la missiva in atti a firma dell'avv. Marcello Ruggiano di gran lunga successiva all'ultimazione dei lavori;
rilevato, per contro, che la pretesa creditoria azionata trova adeguato riscontro probatorio, avendo l'opposta prodotto sin dalla fase monitoria il contratto d'appalto ed il certificato di regolare esecuzione delle opere;
vista la richiesta di assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c.”.
Orbene, all'esito della compiuta trattazione della controversia non sono emersi elementi che possano condurre ad un diverso convincimento del giudicante circa la dimostrazione del credito azionato in fase monitoria.
Per vero, non è contestato il rapporto di appalto, originato dal contratto sottoscritto in data
10.05.2019 dai singoli proprietari degli immobili facenti parti del Condominio di CO FI a Santa
Brigida n. 3, Napoli, tra cui il sig. , e l'impresa ( v. all fasc. monitori) Parte_1 CP_1
L'esecuzione ed ultimazione dei lavori nemmeno è contestata e la stessa è comunque comprovata dalla produzione del verbale di ultimazione dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori, scelto dagli stessi condomini, il 4/09/2020 ( v. all fasc. monitorio).
A fronte di tali elementi l'opponente si è limitato ad una generica contestazione del credito di controparte, adducendo, in primo luogo, l'insufficienza delle fatture prodotte a fornire, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, adeguata prova del credito vantato da parte opposta.
Vero è che la fattura, nel giudizio di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che deve essere dimostrato dalla parte opposta con gli ordinari mezzi di prova (ex multis, di recente, Cass., sez. 3, ord. n. 19944 del 12.07.2023, Rv. 668145); tuttavia, nel caso di specie, a luce della documentazione innanzi richiamata, tale contestazione assume un connotato del tutto formale e non scalfisce da un punto di vista sostanziale la prova del credito, tanto anche poiché neppure l'opponente ha specificamente contestato la quantificazione del prezzo dei lavori, fatturato dall'impresa come da lui dovuto sulla base del contratto di appalto, seppur lo stesso risulti concluso per l'esecuzione di opere che interessavano l'intero edificio condominiale.
Ciò posto, a fronte di tale prova, l'opponente eccepisce vizi delle opere appaltate che avrebbero provocato danni all'immobile di sua proprietà ( in particolare: danni alla finestra del bagno, alla porta di ingresso, all'impianto di illuminazione e videosorveglianza, oltre alla necessità di ripristino dello scarico fognario).
E' orientamento consolidato quello per cui in tema di appalto di lavori condominiali, il singolo condomino è legittimato ad agire autonomamente nei confronti dell'appaltatore per far valere l'inadempimento contrattuale e ottenere il risarcimento dei danni, anche se il contratto sia stato stipulato dall'amministratore a nome dell'intero condominio. Tale legittimazione trova fondamento nell'esercizio dei poteri inerenti al diritto di comproprietà di cui ciascun condomino è titolare e nella diretta riferibilità ai singoli condomini del contratto stipulato dal condominio nella persona dell'amministratore quale mandatario. La domanda risarcitoria può essere proposta dal condomino nei limiti della propria quota millesimale, indipendentemente dal fatto che egli agisca nel proprio esclusivo interesse e a prescindere dalla sua eventuale posizione dissenziente rispetto alla delibera assembleare di affidamento dei lavori.
Nella specie, per quanto indubbia debba ritenersi la legittimazione del sig. quale Pt_1 condomino, a contestare la regolarità dei lavori, avendo peraltro Egli anche personalmente sottoscritto il contratto di appalto ed eccepito vizi che inciderebbero esclusivamente sulla sua proprietà, resta tuttavia da rilevare che tali contestazioni non possono trovare accoglimento, rimanendo precluso ogni accertamento dei vizi.
Infatti, non è stato in alcun modo comprovato che l'opponente abbia denunciato gli asseriti vizi entro il termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c.
A fronte dell'eccezione di decadenza, formulata dall'opposta, parte opponente avrebbe dovuto fornire innanzitutto prova di aver tempestivamente denunciato i pretesi vizi all'opposta: tale prova non
è stata tuttavia fornita. La missiva inviata via pec dall'Avv. Ruggiani all'avv. Chianese, con cui si rappresentava che l'immobile di proprietà del sig. avrebbe subito dei danni a causa dei lavori Pt_1 eseguiti dall' risale, infatti, al 12 maggio 2021, ben oltre la scadenza del termine di decadenza CP_1 previsto dall'art. 1667 c.c., atteso che il certificato di regolare esecuzione dei lavori veniva redatto dal direttore dei lavori in data 04 settembre 2020. Detta documentazione comprova non solo la consegna dei lavori, ma è indicativa della accettazione da parte dei condomini, i quali a seguito di detta consegna, nulla hanno contestato in ordine alla regolare esecuzione degli stessi.
Ai sensi dell'art 1667 co 2 c.p.c il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. Ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, pertanto, con il giorno della scoperta dei vizi. Tale momento può ritenersi coincidere con il momento della consegna, per i vizi facilmente riconoscibili, come quelli lamentati nel caso di specie, quanto meno con riferimento ai pretesi danni cagionati alla finestra del bagno e alla porta d'ingresso.
Incombe, in ogni caso, sul committente l'onere di provare di avere tempestivamente denunciato all'appaltatore i vizi dell'opera non facilmente riconoscibili al momento della consegna (cfr cass.
6774/2001).
Nella specie, il sig. non risulta aver mai contestato alcun vizio dopo la consegna dei lavori, e Pt_1 prima della richiesta di pagamento avanzata dall'opposta, né ha indicato la sussistenza di vizi occulti scoperti solo dopo tale consegna. Va, quindi, accolta l'eccezione di decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi dell'opera, come tempestivamente eccepita dall'opposta e va, dunque, respinta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, tesa al ristoro dei danni discendenti da vizi e difetti dell'opera non più contestabili.
Impregiudicate tali osservazioni va, in ogni caso, osservato che nemmeno vi sarebbe prova che i lavori eseguiti sulla facciata dell'edifico condominiale ebbero a cagionare i danni lamentati dal sig.
Pt_1
Al riguardo il preventivo prodotto in atti non comprova esborsi ed in ogni caso spese originanti da danni alle cose causati dai lavori eseguiti dall'appaltatrice. La prova testimoniale, articolata sul punto dall'opponente, nella relativa genericità nulla avrebbe chiarito in ordine ad effettiva entità dei vizi e tempestività della denuncia degli stessi. Ogni consulenza tecnica a fronte di tali generiche deduzioni avrebbe poi avuto un rilevo inammissibilmente esplorativo.
Non vi sono quindi ragioni e presupposti per rivedere l'ordinanza del 17/10/2020 con cui sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dall'opponente, come richiesto da tale parte in sede conclusionale
Tenuto conto allora della mancata contestazione dei rapporti tra le parti e del tenore delle eccezioni di cui all'atto di opposizione, rimaste prive di riscontro probatorio, la documentazione prodotta dall'opposta (v., in particolare, fatture elettroniche, contratto di appalto, certificato di regolare esecuzione dei lavori) a corredo del credito, vale senz'altro a fornirne prova.
Orbene a fronte dei dati documentali richiamati, che comprovano il credito, e delle generiche contestazioni mosse nel merito da parte dell'opponente circa la fondatezza del credito oggetto di causa, nemmeno meglio specificate nel corso del processo, l'opposizione va quindi rigettata, avendo l CP_1 fornito prova del titolo per il quale agisce e non avendo parte opponente comprovato l'esistenza di
[...] alcun fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa azionata in sede monitoria.
Alla luce delle osservazioni che precedono l'opposizione proposta da deve essere Parte_1 rigettata e il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo, integralmente confermato.
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell'opponente. La liquidazione è operata in dispositivo sulla base del valore della domanda e in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate e dell'effettiva attività processuale espletata
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 5147/21;
2) rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale da Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore dell' opposta, delle spese di lite, che liquida in Parte_1 euro 3.000,00 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Napoli, 19.06.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della d.ssa Silvia Forestieri, Magistrato in tirocinio generico presso il Tribunale di Napoli