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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/07/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1946/2023 R.G. promossa da: residente in [...], elettivamente domiciliato in Bozzolo, presso Parte_1 lo studio dell'avv. E. Lungarotti, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato, allegato all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O
AZIENDA in persona del legale Parte_2 rappresentante, corrente in Genola, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. G. Cocimano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di ri- sposta
C O N V E N U T A
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. E. Lungarotti per l'attore così conclude:
“In via preliminare: voglia il Tribunale di Cuneo adito rigettare le domande, eccezioni, richie- ste e deduzioni tutte preliminarmente svolte dalla difesa di controparte;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
In via principale e nel merito: voglia il Tribunale di Cuneo adito, rigettata ogni contraria do- manda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, condannare la
[...]
a titolo di indennizzo ex art. 2014 c.c., al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 10.373,94, o di quella diversa maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, anche determinata ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226
c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetari;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
L'avv. G. Cocimano per la convenuta così conclude:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda formulata dall'attore, sia nell'an sia nel
1 quantum;
- per l'effetto, rigettare ogni avversaria pretesa, dando atto che nessun ingiustificato arricchi- mento e/o responsabilità è ascrivibile alla convenuta e che Parte_2 nessun diritto di indennizzo e nessun pagamento di denaro può pretendere il signor Parte_1 nei suoi confronti a qualsivoglia titolo e, dunque, assolvere la convenuta
[...] Pt_2 [...] da ogni avversaria domanda e pretesa. Pt_3 Parte_2
Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale l'azienda agricola chiedendone Parte_2 la condanna al pagamento in suo favore, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della somma di € 10.373,94, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche determinata ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226 c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, l'azienda agricola contestava il fondamento della do- Parte_2 manda proposta nei suoi confronti, chiedendone la reiezione, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 11.12.2023, il Giudice, rilevata la necessità di esperire il procedimento di negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per la presentazione dell'invito alla negoziazione.
Successivamente, a seguito dello scambio di memorie istruttorie, fallito il tentativo di conci- liazione, parte attrice insisteva nelle proprie istanze istruttorie, mentre la convenuta chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione della causa.
Con ordinanza in data 16.07.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, stante il carattere documentale della stessa, fissava l'udienza del
02.07.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di legge per il de- posito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
Espletato tale incombente, il Giudice tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha chiesto di essere indennizzato dall'azienda agricola per l'arricchimento in- Pt_2 giustificato “scaturito in virtù delle prestazioni della Cooperativa Latte 2003 [rectius:
[...]
presieduta dal signor prestazioni che hanno di fatto evitato il verificarsi CP_1 Pt_1 di perdite a fronte, però, di danni patrimoniali per l'attore in virtù delle procedure esecutive attivate nei suoi confronti” (v. atto di citazione, pag. 9).
Secondo l'attore, “il vantaggio dei soci della cooperativa (tra cui si annovera la
[...]
che davano mandato al loro Presidente era quello di Parte_4 Parte_1 vedersi pagato il latte interamente senza subire la trattenuta del prelievo supplementare” (v. atto di citazione, pag. 4) e “la correlazione causale tra arricchimento (o mancato impoveri-
2 mento) e danneggiamento patrimoniale può con evidenza individuarsi nella creazione della citata Cooperativa [ ] che ha consentito al produttore di latte di beneficiare Controparte_1 del superamento del 'regime delle quote', poi rivelatosi legittimo giuste le richiamate decisio- ni della Corte di Giustizia U.E.” (v. atto di citazione, pag. 11).
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che la somma richiesta di euro 10.373,94 è stata quantificata con riferimento alle sole annate lattiere dal 1999/2000 al 2002/2003 per il latte conferito alla cooperativa (v. doc. 2 attore), mentre nessun importo Controparte_1 viene richiesto per le forniture eseguite nel corso della campagna 2007/08 alla cooperativa
Latte 2003, di cui in effetti la convenuta non risulta essere stata socia.
Come ammette lo stesso attore, quindi, la convenuta ha conferito il proprio latte alla coopera- tiva sino all'annata 2002/2003. Controparte_1
L'attore ha poi fatto erroneamente riferimento alla cooperativa Latte 2003, che tuttavia qui non rileva, non essendo oggetto di domanda, alla quale l'azienda convenuta ha venduto il proprio prodotto solo per qualche mese nel corso dell'annata lattiera 2007/2008, pur senza es- serne divenuta socia.
Secondo la prospettazione attorea quindi, l'asserito arricchimento dell'azienda agricola CP_2
[..
sarebbe stato conseguito con il pagamento del latte conferito “senza subire la trattenuta del prelievo” nelle annate lattiere dal 1999/00 al 2002/03 (v. doc. 2 attoreo), cioè 20-24 anni pri- ma della notifica dell'atto di citazione, mentre la correlazione causale tra l'arricchimento dell'azienda agricola ed il danneggiamento subito dall'attore risalirebbe addirittura al- Pt_2 la “creazione della citata Cooperativa”, verificatasi il 28.5.1998 (v. doc. 1 attore).
Ne consegue che l'attore ha fatto valere la propria pretesa di pagamento con l'atto di citazione notificato il 24.07.2023, a distanza di almeno 20 anni dallo svolgimento delle prestazioni che avrebbero determinato l'asserito arricchimento e dalla verificazione degli eventi.
La convenuta ha quindi eccepito che l'estinzione del diritto all'indennizzo fatto valere per il decorso del termine prescrizionale, non tempestivamente interrotto.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, l'attore ha quindi sostenuto che il vero beneficio in capo al produttore, che ha scompensato il rapporto di costo/beneficio reciproci, è avvenuto nel corso del 2019, all'atto della pubblicazione del parere della Corte di
Giustizia Europea, che di fatto ha annullato il prelievo.
Tale è tesi è peraltro del tutto infondata.
Infatti, è indubbio che l'asserito beneficio conseguito dall'azienda convenuta, consistente nell'incasso dell'intero prezzo del latte conferito, si è perfezionato tra il 1999 ed il 2003, indi- pendentemente dal fatto che in seguito la stessa abbia ottenuto l'annullamento dei provvedi- menti impositivi del prelievo con le sentenze del Tribunale di Saluzzo (v. doc. nn. 3 e 5) e del
Consiglio di Stato (v. docc. nn. 10 e 12) prodotte in atti.
Inoltre, l'azienda convenuta ha ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impositivi del pre- lievo per le campagne 1999/00 e 2000/01 sin dagli anni 2001 e 2002 (v. doc. 3 e 5), ossia 17-
18 anni prima delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia U.E. nel 2019.
A tali considerazioni occorre aggiungere che le sentenze della Corte di Giustizia U.E. hanno efficacia erga omnes e pertanto hanno avvantaggiato tutti i produttori che avevano a suo tem-
3 po contestato gli atti impositivi del prelievo supplementare, sia quelli che avevano subito la trattenuta del prelievo nelle singole campagne lattiere di riferimento, sia quelli che non erano stati assoggettati alla trattenuta.
Manca quindi qualsiasi correlazione causale tra le sentenze della Corte di Giustizia U.E. e l'asserito vantaggio conseguito dall'azienda agricola per l'appartenenza alla Coopera- Pt_2 tiva presieduta dal che nelle campagne dal 1999/00 al 2002/03 aveva pagato il latte Pt_1 conferito senza operare la trattenuta del prelievo.
In ogni caso, tali pronunce non riguardano in alcun modo la trattenuta del prelievo, ma uni- camente il diverso argomento del metodo di calcolo dell'importo di prelievo da imputare a ciascun produttore al termine di ogni campagna lattiera, a seguito della c.d. “compensazione nazionale”, che, nelle annate lattiere in oggetto (dal 1999/00 al 2002/03), era disciplinata dall'art. 1, comma 8, del D.L. 1.3.1999, n. 43, convertito in legge 27.4.1999, n. 118.
La Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 27.6.2019 ha infatti censurato l'art. 1 della legge
118/1999 (e le compensazioni effettuate dall' fondandosi su una tale norma) per aver in- CP_3 trodotto a favore di taluni produttori (le cui aziende sono ubicate nei comuni montani, nelle zone svantaggiate e nelle isole) una priorità in sede di riassegnazione delle quote inutilizzate ed ha dichiarato che la scelta effettuata dal legislatore italiano, di operare la c.d. compensa- zione nazionale privilegiando alcune categorie di produttori rispetto ad altri, è in contrasto con l'art. 2 del Reg. 3950/1992.
Anche sotto questo profilo, manca quindi ogni nesso causale tra l'asserito vantaggio che avrebbe conseguito l'azienda agricola nelle campagne dal 1999/00 al 2002/03 per aver Pt_2 percepito il pagamento del latte conferito senza subire la trattenuta del prelievo e le sentenze della Corte di Giustizia U.E., che hanno dichiarato l'incompatibilità con le sovraordinate norme europee delle norme nazionali concernenti la c.d. compensazione di fine campagna.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'attore, anche dopo le decisioni della Corte di Giu- stizia del 2019, le pronunce del Consiglio di Stato di annullamento degli atti impositivi del prelievo non hanno risolto in maniera definitiva la questione, avendo le stesse disposto che l' provveda, in sede di riedizione del potere, ad un ricalcolo del prelievo da imputarsi ai CP_3 produttori (v. docc. nn. 10, 12 e 13 della convenuta).
Pertanto, l'azienda è tuttora esposta al pagamento del prelievo supplementare (cioè al- Pt_2 la perdita economica delineata dall'attore), nella misura che verrà ricalcolata dall' anche CP_3 sulla base delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge 10.8.2023 n. 103, che disciplina le operazioni di rideterminazione del prelievo “nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il rical- colo”.
Manca pertanto il presupposto stesso dell'arricchimento in capo all'azienda agricola per l'avvenuto annullamento degli atti impositivi del prelievo.
In conclusione, a differenza di quanto affermato dall'attore, si può ritenere che nessuna inci- denza abbiano avuto le decisioni della Corte di Giustizia del 2019 sul rapporto, ormai esauri- to, intercorso tra l'azienda agricola e la Cooperativa . Pt_2 Controparte_1
L'asserito vantaggio conseguito dall'esponente con il pagamento del latte conferito “senza
4 subire la trattenuta del prelievo” è dunque limitato all'immediato incasso del prezzo del latte
(oltre vent'anni fa), ferma restando la responsabilità dell'azienda agricola (non già della Coo- perativa) verso l' per il pagamento del prelievo supplementare inflitto, oggi soggetto a CP_3 ricalcolo, ma non annullato in via definitiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, il momento in cui si sarebbe verificato l'arricchimento dell'azienda convenuta e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'attore deve perciò indi- viduarsi nella data di creazione della citata Cooperativa, verificatasi il 28.05.1998 (v. doc. 1 attore), oppure, contestualmente al pagamento del latte conferito senza operare la trattenuta del prelievo, cioè nelle annate lattiere 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03.
In ogni caso, quindi, il diritto all'indennizzo risulta estinto per il decorso del termine prescri- zionale, non tempestivamente interrotto.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attore dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da eu- ro 5.200,01 ad euro 26.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 24.07.2023; Controparte_4
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta Parte_1 nel presente giudizio, spese che liquida in Controparte_4 complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del
15%.
Cuneo 04/07/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1946/2023 R.G. promossa da: residente in [...], elettivamente domiciliato in Bozzolo, presso Parte_1 lo studio dell'avv. E. Lungarotti, che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato, allegato all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O
AZIENDA in persona del legale Parte_2 rappresentante, corrente in Genola, elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio dell'avv. G. Cocimano, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di ri- sposta
C O N V E N U T A
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. E. Lungarotti per l'attore così conclude:
“In via preliminare: voglia il Tribunale di Cuneo adito rigettare le domande, eccezioni, richie- ste e deduzioni tutte preliminarmente svolte dalla difesa di controparte;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
In via principale e nel merito: voglia il Tribunale di Cuneo adito, rigettata ogni contraria do- manda, eccezione, richiesta e deduzione sia di merito che istruttoria, condannare la
[...]
a titolo di indennizzo ex art. 2014 c.c., al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 10.373,94, o di quella diversa maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia, anche determinata ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226
c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetari;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
L'avv. G. Cocimano per la convenuta così conclude:
“Voglia il Tribunale di Cuneo, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda formulata dall'attore, sia nell'an sia nel
1 quantum;
- per l'effetto, rigettare ogni avversaria pretesa, dando atto che nessun ingiustificato arricchi- mento e/o responsabilità è ascrivibile alla convenuta e che Parte_2 nessun diritto di indennizzo e nessun pagamento di denaro può pretendere il signor Parte_1 nei suoi confronti a qualsivoglia titolo e, dunque, assolvere la convenuta
[...] Pt_2 [...] da ogni avversaria domanda e pretesa. Pt_3 Parte_2
Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.07.2023, conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale l'azienda agricola chiedendone Parte_2 la condanna al pagamento in suo favore, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., della somma di € 10.373,94, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche determinata ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226 c.c., oltre agli interessi e rivalutazione monetaria.
Costituendosi in giudizio, l'azienda agricola contestava il fondamento della do- Parte_2 manda proposta nei suoi confronti, chiedendone la reiezione, con il favore delle spese.
Con ordinanza in data 11.12.2023, il Giudice, rilevata la necessità di esperire il procedimento di negoziazione assistita, assegnava a parte attrice il termine di 15 giorni per la presentazione dell'invito alla negoziazione.
Successivamente, a seguito dello scambio di memorie istruttorie, fallito il tentativo di conci- liazione, parte attrice insisteva nelle proprie istanze istruttorie, mentre la convenuta chiedeva fissarsi udienza per la rimessione in decisione della causa.
Con ordinanza in data 16.07.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, stante il carattere documentale della stessa, fissava l'udienza del
02.07.2025 per la rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di legge per il de- posito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
Espletato tale incombente, il Giudice tratteneva la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore ha chiesto di essere indennizzato dall'azienda agricola per l'arricchimento in- Pt_2 giustificato “scaturito in virtù delle prestazioni della Cooperativa Latte 2003 [rectius:
[...]
presieduta dal signor prestazioni che hanno di fatto evitato il verificarsi CP_1 Pt_1 di perdite a fronte, però, di danni patrimoniali per l'attore in virtù delle procedure esecutive attivate nei suoi confronti” (v. atto di citazione, pag. 9).
Secondo l'attore, “il vantaggio dei soci della cooperativa (tra cui si annovera la
[...]
che davano mandato al loro Presidente era quello di Parte_4 Parte_1 vedersi pagato il latte interamente senza subire la trattenuta del prelievo supplementare” (v. atto di citazione, pag. 4) e “la correlazione causale tra arricchimento (o mancato impoveri-
2 mento) e danneggiamento patrimoniale può con evidenza individuarsi nella creazione della citata Cooperativa [ ] che ha consentito al produttore di latte di beneficiare Controparte_1 del superamento del 'regime delle quote', poi rivelatosi legittimo giuste le richiamate decisio- ni della Corte di Giustizia U.E.” (v. atto di citazione, pag. 11).
Dalla documentazione prodotta dall'attore risulta che la somma richiesta di euro 10.373,94 è stata quantificata con riferimento alle sole annate lattiere dal 1999/2000 al 2002/2003 per il latte conferito alla cooperativa (v. doc. 2 attore), mentre nessun importo Controparte_1 viene richiesto per le forniture eseguite nel corso della campagna 2007/08 alla cooperativa
Latte 2003, di cui in effetti la convenuta non risulta essere stata socia.
Come ammette lo stesso attore, quindi, la convenuta ha conferito il proprio latte alla coopera- tiva sino all'annata 2002/2003. Controparte_1
L'attore ha poi fatto erroneamente riferimento alla cooperativa Latte 2003, che tuttavia qui non rileva, non essendo oggetto di domanda, alla quale l'azienda convenuta ha venduto il proprio prodotto solo per qualche mese nel corso dell'annata lattiera 2007/2008, pur senza es- serne divenuta socia.
Secondo la prospettazione attorea quindi, l'asserito arricchimento dell'azienda agricola CP_2
[..
sarebbe stato conseguito con il pagamento del latte conferito “senza subire la trattenuta del prelievo” nelle annate lattiere dal 1999/00 al 2002/03 (v. doc. 2 attoreo), cioè 20-24 anni pri- ma della notifica dell'atto di citazione, mentre la correlazione causale tra l'arricchimento dell'azienda agricola ed il danneggiamento subito dall'attore risalirebbe addirittura al- Pt_2 la “creazione della citata Cooperativa”, verificatasi il 28.5.1998 (v. doc. 1 attore).
Ne consegue che l'attore ha fatto valere la propria pretesa di pagamento con l'atto di citazione notificato il 24.07.2023, a distanza di almeno 20 anni dallo svolgimento delle prestazioni che avrebbero determinato l'asserito arricchimento e dalla verificazione degli eventi.
La convenuta ha quindi eccepito che l'estinzione del diritto all'indennizzo fatto valere per il decorso del termine prescrizionale, non tempestivamente interrotto.
A fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, l'attore ha quindi sostenuto che il vero beneficio in capo al produttore, che ha scompensato il rapporto di costo/beneficio reciproci, è avvenuto nel corso del 2019, all'atto della pubblicazione del parere della Corte di
Giustizia Europea, che di fatto ha annullato il prelievo.
Tale è tesi è peraltro del tutto infondata.
Infatti, è indubbio che l'asserito beneficio conseguito dall'azienda convenuta, consistente nell'incasso dell'intero prezzo del latte conferito, si è perfezionato tra il 1999 ed il 2003, indi- pendentemente dal fatto che in seguito la stessa abbia ottenuto l'annullamento dei provvedi- menti impositivi del prelievo con le sentenze del Tribunale di Saluzzo (v. doc. nn. 3 e 5) e del
Consiglio di Stato (v. docc. nn. 10 e 12) prodotte in atti.
Inoltre, l'azienda convenuta ha ottenuto l'annullamento dei provvedimenti impositivi del pre- lievo per le campagne 1999/00 e 2000/01 sin dagli anni 2001 e 2002 (v. doc. 3 e 5), ossia 17-
18 anni prima delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia U.E. nel 2019.
A tali considerazioni occorre aggiungere che le sentenze della Corte di Giustizia U.E. hanno efficacia erga omnes e pertanto hanno avvantaggiato tutti i produttori che avevano a suo tem-
3 po contestato gli atti impositivi del prelievo supplementare, sia quelli che avevano subito la trattenuta del prelievo nelle singole campagne lattiere di riferimento, sia quelli che non erano stati assoggettati alla trattenuta.
Manca quindi qualsiasi correlazione causale tra le sentenze della Corte di Giustizia U.E. e l'asserito vantaggio conseguito dall'azienda agricola per l'appartenenza alla Coopera- Pt_2 tiva presieduta dal che nelle campagne dal 1999/00 al 2002/03 aveva pagato il latte Pt_1 conferito senza operare la trattenuta del prelievo.
In ogni caso, tali pronunce non riguardano in alcun modo la trattenuta del prelievo, ma uni- camente il diverso argomento del metodo di calcolo dell'importo di prelievo da imputare a ciascun produttore al termine di ogni campagna lattiera, a seguito della c.d. “compensazione nazionale”, che, nelle annate lattiere in oggetto (dal 1999/00 al 2002/03), era disciplinata dall'art. 1, comma 8, del D.L. 1.3.1999, n. 43, convertito in legge 27.4.1999, n. 118.
La Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 27.6.2019 ha infatti censurato l'art. 1 della legge
118/1999 (e le compensazioni effettuate dall' fondandosi su una tale norma) per aver in- CP_3 trodotto a favore di taluni produttori (le cui aziende sono ubicate nei comuni montani, nelle zone svantaggiate e nelle isole) una priorità in sede di riassegnazione delle quote inutilizzate ed ha dichiarato che la scelta effettuata dal legislatore italiano, di operare la c.d. compensa- zione nazionale privilegiando alcune categorie di produttori rispetto ad altri, è in contrasto con l'art. 2 del Reg. 3950/1992.
Anche sotto questo profilo, manca quindi ogni nesso causale tra l'asserito vantaggio che avrebbe conseguito l'azienda agricola nelle campagne dal 1999/00 al 2002/03 per aver Pt_2 percepito il pagamento del latte conferito senza subire la trattenuta del prelievo e le sentenze della Corte di Giustizia U.E., che hanno dichiarato l'incompatibilità con le sovraordinate norme europee delle norme nazionali concernenti la c.d. compensazione di fine campagna.
Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l'attore, anche dopo le decisioni della Corte di Giu- stizia del 2019, le pronunce del Consiglio di Stato di annullamento degli atti impositivi del prelievo non hanno risolto in maniera definitiva la questione, avendo le stesse disposto che l' provveda, in sede di riedizione del potere, ad un ricalcolo del prelievo da imputarsi ai CP_3 produttori (v. docc. nn. 10, 12 e 13 della convenuta).
Pertanto, l'azienda è tuttora esposta al pagamento del prelievo supplementare (cioè al- Pt_2 la perdita economica delineata dall'attore), nella misura che verrà ricalcolata dall' anche CP_3 sulla base delle disposizioni dell'art. 10-bis della legge 10.8.2023 n. 103, che disciplina le operazioni di rideterminazione del prelievo “nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il rical- colo”.
Manca pertanto il presupposto stesso dell'arricchimento in capo all'azienda agricola per l'avvenuto annullamento degli atti impositivi del prelievo.
In conclusione, a differenza di quanto affermato dall'attore, si può ritenere che nessuna inci- denza abbiano avuto le decisioni della Corte di Giustizia del 2019 sul rapporto, ormai esauri- to, intercorso tra l'azienda agricola e la Cooperativa . Pt_2 Controparte_1
L'asserito vantaggio conseguito dall'esponente con il pagamento del latte conferito “senza
4 subire la trattenuta del prelievo” è dunque limitato all'immediato incasso del prezzo del latte
(oltre vent'anni fa), ferma restando la responsabilità dell'azienda agricola (non già della Coo- perativa) verso l' per il pagamento del prelievo supplementare inflitto, oggi soggetto a CP_3 ricalcolo, ma non annullato in via definitiva.
Alla luce di quanto sopra esposto, il momento in cui si sarebbe verificato l'arricchimento dell'azienda convenuta e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'attore deve perciò indi- viduarsi nella data di creazione della citata Cooperativa, verificatasi il 28.05.1998 (v. doc. 1 attore), oppure, contestualmente al pagamento del latte conferito senza operare la trattenuta del prelievo, cioè nelle annate lattiere 1999/00, 2000/01, 2001/02 e 2002/03.
In ogni caso, quindi, il diritto all'indennizzo risulta estinto per il decorso del termine prescri- zionale, non tempestivamente interrotto.
Sulla base di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attore dev'essere pertanto respinta, con conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione da eu- ro 5.200,01 ad euro 26.000,00 ed i valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) respinge la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato in data 24.07.2023; Controparte_4
2) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta Parte_1 nel presente giudizio, spese che liquida in Controparte_4 complessivi euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del
15%.
Cuneo 04/07/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
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