Sentenza 6 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2018, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SI NN, nato il [...] avverso l'ordinanza del 13/09/2017 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SI NN ricorre personalmente avverso il provvedimento in epigrafe, con cui il 'Tribunale di Napoli, sezione specializzata per il riesame, ha respinto l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 10 luglio 2017, con cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. A norma del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellati con la recente legge 23 giugno 2017 n. 103 di riforma del sistema penale, è escluso che l'imputato possa proporre personalmente il ricorso per cassazione.
3.1. Ed invero, il legislatore ha inserito nell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen. (che disciplina, in generale, l'impugnazione dell'imputato), prima delle parole "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale", l'inciso "salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1" ed ha espunto, dall'articolo 613, comma 1, cod. proc. pen., l'inciso iniziale "Salvo che la parte non vi provveda personalmente", di talché la norma, nella attuale formulazione, recita: "L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione".
3.2. Investite della questione ermeneutica se il principio della necessaria rappresentanza tecnica in cassazione abbia "valenza universale" (come affermato dalla Sez. 6, nella sentenza n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello) e se, pertanto, trovi applicazione anche in caso di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., norma cui la legge di riforma non fa esplicito riferimento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente sancito che "il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (v. informazione provvisoria della sentenza pronunciata il 21 dicembre 2017).
3.3. Ne discende che il ricorso presentato personalmente da NN SI mediante dichiarazione resa alla matricola del carcere, sia pure con riserva dei motivi al difensore, non è ammissibile, in quanto proposto da soggetto privo di legittimazione.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma non a versare la somma alla cassa delle ammende in quanto, all'epoca in cui il ricorso è stato proposto, la questione circa la legittimazione a proporre personalmente il ricorso ex art. 311 cod. proc. pen. era ancora controversa, di tal che non è ravvisabile la colpa dell'impugnante.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2018 Il consigliere estensore Depositato in Cance