Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.8312/2024
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata all'udienza del 18/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G.8312/2024 RG
tra
nato a [...] il [...] – C.F. – ivi domiciliato alla via Parte_1 C.F._1
Moiariello, 49 (cap 80131) ed elettivamente, in OL alla via Santi Apostoli, 3 (cap 80138), presso lo studio dell'avv. Michele Sorrenti – C.F. – che lo rappresenta e difende C.F._2
giusta allegata Attore
e
CONDOMINIO “PARCO VILLA TERESA” via Sant'Antonio a Capodimonte, 46 – OL, in persona dell'amministratore p.t. Convenuto contumace oggetto: impugnativa delibera condominiale del 30/1/2024
conclusioni per le parti costituite: come da atto costitutivi e come da verbali successivi
Parte attrice, , comproprietario di un piccolo appezzamento di terreno facente Parte_1
parte del condominio Parco Villa Teresa – Via sant'Antonio a Capodimonte, 46 – OL , con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la delibera condominiale del 30/1/2024,
lamentando tra l'altro, la mancata convocazione, ed in contumacia del condominio, depositata documentazione, la causa è stata assegnata a sentenza.
La domanda attorea è stata validamente proposta sia con riferimento alla causa petendi,
specificamente individuata, che al petitum formale e sostanziale;
quanto alla titolarità attiva, la stessa è comprovata dalla copia della nota di trascrizione del contratto di compravendita del
29/10/1992 in atti mentre quella passiva di al momento della notifica, aprile Controparte_1
2024, è comprovata dalla copia del verbale del 28/5/2024 di nomina del nuovo amministratore..
Nel merito, tra i motivi di doglianza dell'attore, vi è l'omessa convocazione per l'assemblea sopra citata a cui non ha partecipato neppure tramite delegato.
Premesso che in tema di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali sussiste l'interesse ad agire ogni volta che il condomino non abbia potuto, come in suo diritto, partecipare alla discussione e alla formazione della delibera con il suo contributo, nel merito il motivo è
fondato se si considera che in tema di convocazione l'art 66 disp att cc al terzo comma recita che
“L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere
comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a
mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e
deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della
stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione
assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti
perché non ritualmente convocati”, mentre la S.C. con sentenza a SU n. 4806/2005 ha precisato che il vizio della mancata convocazione di tutti i condomini, comporta non la nullità bensì la annullabilità della delibera e deve essere fatto valere dai singoli condomini che si reputano lesi,
come si è verificato nella fattispecie in esame;
va inoltre evidenziato che la nuova formula del sesto comma dell'art 1136 cc, a detta del quale “L'assemblea condominiale non può deliberare se
non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” appare molto più rigorosa della precedente nel senso che, a parere di questo giudice, ogni avente diritto, comproprietario,
nudo proprietario, usufruttuario, deve ricevere un'apposita convocazione senza che possa presumersi aliunde la conoscenza della data dell'assemblea.
Se si considera che a fronte di tale impugnativa gravava sul condominio l'onere di provare l'avvenuta convocazione ( cfr ord Cass n. 22685/2014 ) e che il supercondominio non ha fornito tale prova, ne deriva che la delibera del 30/1/2024 è invalida e va annullata.
In ordine alle spese di lite, le stesse, stante la fondatezza del motivo di impugnativa, vanno poste a carico del e liquidate in base al DM 55/2014 valore medio dello Controparte_2
scaglione fino ad €26.000,00 ridotto per la semplicità delle questioni e la esiguità della fase istruttoria.
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Annulla la delibera condominiale del 30/1/2024
Condanna il condominio a Controparte_3
pagare le spese di lite per €2.540,00 per compenso ed €150,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
OL 19/3/2025 Il Giudice