TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 225/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL UC, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 4.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce via Realini 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Picone e dall'avv.
ON IA LC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Picone in
Agrigento via Esseneto n. 65, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] Controparte_3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Reiectis adversis 1) accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché il diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 4.115,19 2) per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di € 4.115,19 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore dei sottoscritti procuratori.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 12.5.2025, docente della scuola secondaria di Parte_1
II° grado, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del in forza Controparte_1
di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza dei contratti delle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_1 condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.437,95.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendone l'infondatezza.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, dato atto che ha provveduto al deposito delle note entro il termine concesso la sola parte ricorrente riducendo l'importo dell'indennità sostitutiva richiesta tenuto conto dei giorni ferie effettivamente fruite, come indicati dal , alla minor somma di € 4.115,19. CP_1
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati e di giorni di ferie fruiti:
- anno scolastico 2020/21: (229 giorni di servizio) 25,86 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 28,86 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2021/22: (297 giorni di servizio) 29 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2022/23: (300 giorni di servizio) 29 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2023/24: (300 giorni di servizio) 31 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 34 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti.
Parte ricorrente è quindi pervenuta a individuare i giorni di ferie non godute per i quali ha chiesto l'indennità sostitutiva, detraendo dal numero di giorni di ferie sopra indicato i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale, pari per ciascun anno a 18 giorni.
Ha quindi affermato di avere diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, non avendo ricevuto alcun invito a fruire delle ferie maturate e non avendola informata l'amministrazione scolastica che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse. Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che la ricorrente ha espressamente limitato la propria richiesta di indennità sostitutiva ai giorni di ferie non goduti rimanenti una volta operata la sottrazione del periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale (concordemente indicato dalle parti in 18 giorni).
Ciò posto, va anzitutto osservato che non appare corretto il numero di giorni di ferie maturati calcolato in ricorso.
“Ai fini del calcolo dei giorni di ferie maturati, occorre fare riferimento agli artt. 13, 14 e 19, comma
2, del CCNL 2007 (già artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995), secondo cui il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie;
per il personale a tempo determinato, l'art. 19 CCNL 29.11.2007 (art. 25 CCNL del 4.8.1995) prevede poi che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (in concreto, si moltiplicano per 30 o per 32 i giorni di servizio e si divide il risultato per 360; si aggiungono sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse)” (cfr. Tribunale Genova,
16/05/2025, n.522; vd. anche Corte appello Milano, 11/04/2025, n.10)
Ne consegue che deve ritenersi corretto, poiché rispondente alla proporzione sopra indicata, il conteggio depositato dal da cui risultano: 22,67 giorni di ferie maturati per l'a.s. CP_1
2020/2021, 25,08 per l'a.s. 2021/2022 e 25,25 per l'a.s. 2022/2023; solo per l'a.s. 2023/2024 il conteggio deve ritenersi pari a 27,02 giorni, trattandosi di anno di servizio successivo al terzo.
In particolare, deve precisarsi che il conteggio di giorni di servizio operato dal CP_1
(più favorevole di quello operato dalla stessa ricorrente) appare corretto in quanto conforme alle date di inizio e fine servizio risultanti dallo stato matricolare.
Quanto alle festività soppresse (che secondo il Ministero non possono essere oggetto di monetizzazione), si richiama Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024 secondo cui, l'assenza
“di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Dunque, appare corretto l'inserimento delle predette giornate di festività soppresse nella richiesta di monetizzazione delle ferie.
Infine, per quanto riguarda lo stipendio giornaliero, deve prendersi atto che il CP_1
riconosce uno stipendio lordo annuo superiore a quello indicato dalla stessa ricorrente, può dunque prendersi tale valore come valore di riferimento per il calcolo dello stipendio giornaliero, cui si perviene mediante la divisione per 360 giorni (durata convenzionale dell'anno scolastico).
Dal calcolo dell'indennità devono essere infine sottratti i giorni di ferie effettivamente fruiti dalla ricorrente come documentati dal , avendo parte ricorrente sostanzialmente CP_1
aderito alle indicazioni sul punto della controparte (con conseguente detrazione di 3 giorni per il 2022/2023 e 1 giorno per il 2023/2024).
Tenendo conto dei sopra indicati fattori emerge quindi che l'indennità sostitutiva richiesta dalla ricorrente deve calcolarsi nel modo che segue: per l'anno scolastico 2020/2021 euro 479,68 quantificato moltiplicando 7,67 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 62,54; per l'anno scolastico 2021/2022 euro
693,60 quantificato moltiplicando 10,08 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di
€ 68,81; per l'anno scolastico 2022/23 euro 501,34 quantificato moltiplicando 7,25 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 69,15; per l'anno scolastico 2023/24 euro
762,03 quantificato moltiplicando 11,02 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 69,15, per complessivi € 2.436,65.
In definitiva, dunque, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 2.436,65 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 225/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_2
€ 2.436,65 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per anni scolastici
2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.030 per competenze ed € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
CL UC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. CL UC, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 4.12.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Gravellona Toce via Realini 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Picone e dall'avv.
ON IA LC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Picone in
Agrigento via Esseneto n. 65, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, (c.f. ) in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
[...]
e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_3
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] Controparte_3
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c.
[...]
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Reiectis adversis 1) accertare e dichiarare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nonché il diritto ad ottenere il pagamento della somma di € 4.115,19 2) per l'effetto condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di € 4.115,19 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in favore dei sottoscritti procuratori.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 12.5.2025, docente della scuola secondaria di Parte_1
II° grado, deducendo di aver lavorato alle dipendenze del in forza Controparte_1
di contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli anni scolastici dal
2020/2021 al 2023/2024, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza dei contratti delle predette annualità e, conseguentemente, che il venisse Controparte_1 condannato al pagamento, a tale titolo, della somma di € 4.437,95.
Il si è costituito per chiedere il rigetto del ricorso, Controparte_1 ritenendone l'infondatezza.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale, scaduto il termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, dato atto che ha provveduto al deposito delle note entro il termine concesso la sola parte ricorrente riducendo l'importo dell'indennità sostitutiva richiesta tenuto conto dei giorni ferie effettivamente fruite, come indicati dal , alla minor somma di € 4.115,19. CP_1
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale
a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario
o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, la ricorrente per gli anni scolastici oggetto di ricorso, anni per i quali ha stipulato contratti con scadenza al 30 giugno, ha formulato il seguente prospetto di giorni di ferie maturati e di giorni di ferie fruiti:
- anno scolastico 2020/21: (229 giorni di servizio) 25,86 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 28,86 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2021/22: (297 giorni di servizio) 29 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2022/23: (300 giorni di servizio) 29 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti;
- anno scolastico 2023/24: (300 giorni di servizio) 31 giorni di ferie maturati + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 34 di ferie, 0 giorni di ferie fruiti.
Parte ricorrente è quindi pervenuta a individuare i giorni di ferie non godute per i quali ha chiesto l'indennità sostitutiva, detraendo dal numero di giorni di ferie sopra indicato i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale, pari per ciascun anno a 18 giorni.
Ha quindi affermato di avere diritto all'indennità sostitutiva per le ferie non godute, non avendo ricevuto alcun invito a fruire delle ferie maturate e non avendola informata l'amministrazione scolastica che la mancata fruizione ne avrebbe determinato la perdita.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1 formulato alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse. Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda della ricorrente, non avendo il offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della CP_1
Corte.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va osservato che la ricorrente ha espressamente limitato la propria richiesta di indennità sostitutiva ai giorni di ferie non goduti rimanenti una volta operata la sottrazione del periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale (concordemente indicato dalle parti in 18 giorni).
Ciò posto, va anzitutto osservato che non appare corretto il numero di giorni di ferie maturati calcolato in ricorso.
“Ai fini del calcolo dei giorni di ferie maturati, occorre fare riferimento agli artt. 13, 14 e 19, comma
2, del CCNL 2007 (già artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995), secondo cui il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie;
per il personale a tempo determinato, l'art. 19 CCNL 29.11.2007 (art. 25 CCNL del 4.8.1995) prevede poi che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato” (in concreto, si moltiplicano per 30 o per 32 i giorni di servizio e si divide il risultato per 360; si aggiungono sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse)” (cfr. Tribunale Genova,
16/05/2025, n.522; vd. anche Corte appello Milano, 11/04/2025, n.10)
Ne consegue che deve ritenersi corretto, poiché rispondente alla proporzione sopra indicata, il conteggio depositato dal da cui risultano: 22,67 giorni di ferie maturati per l'a.s. CP_1
2020/2021, 25,08 per l'a.s. 2021/2022 e 25,25 per l'a.s. 2022/2023; solo per l'a.s. 2023/2024 il conteggio deve ritenersi pari a 27,02 giorni, trattandosi di anno di servizio successivo al terzo.
In particolare, deve precisarsi che il conteggio di giorni di servizio operato dal CP_1
(più favorevole di quello operato dalla stessa ricorrente) appare corretto in quanto conforme alle date di inizio e fine servizio risultanti dallo stato matricolare.
Quanto alle festività soppresse (che secondo il Ministero non possono essere oggetto di monetizzazione), si richiama Cassazione civile sez. lav. n. 8926/2024 secondo cui, l'assenza
“di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Dunque, appare corretto l'inserimento delle predette giornate di festività soppresse nella richiesta di monetizzazione delle ferie.
Infine, per quanto riguarda lo stipendio giornaliero, deve prendersi atto che il CP_1
riconosce uno stipendio lordo annuo superiore a quello indicato dalla stessa ricorrente, può dunque prendersi tale valore come valore di riferimento per il calcolo dello stipendio giornaliero, cui si perviene mediante la divisione per 360 giorni (durata convenzionale dell'anno scolastico).
Dal calcolo dell'indennità devono essere infine sottratti i giorni di ferie effettivamente fruiti dalla ricorrente come documentati dal , avendo parte ricorrente sostanzialmente CP_1
aderito alle indicazioni sul punto della controparte (con conseguente detrazione di 3 giorni per il 2022/2023 e 1 giorno per il 2023/2024).
Tenendo conto dei sopra indicati fattori emerge quindi che l'indennità sostitutiva richiesta dalla ricorrente deve calcolarsi nel modo che segue: per l'anno scolastico 2020/2021 euro 479,68 quantificato moltiplicando 7,67 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 62,54; per l'anno scolastico 2021/2022 euro
693,60 quantificato moltiplicando 10,08 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di
€ 68,81; per l'anno scolastico 2022/23 euro 501,34 quantificato moltiplicando 7,25 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 69,15; per l'anno scolastico 2023/24 euro
762,03 quantificato moltiplicando 11,02 giorni di ferie residui per lo stipendio giornaliero di € 69,15, per complessivi € 2.436,65.
In definitiva, dunque, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/23
e 2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 2.436,65 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione delle spese di lite viene effettuata come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, della serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 225/2025 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare a favore di parte ricorrente, la somma complessiva lorda di CP_2
€ 2.436,65 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per anni scolastici
2020/2021, 2021/22, 2022/23 e 2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.030 per competenze ed € 49 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Verbania, 5.12.2025
Il Giudice del lavoro
CL UC