Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 29 luglio 2019, n. 79
Articolo 3
- Legge 29 luglio 2019, n. 79
Articolo 4 della Legge 29 luglio 2019, n. 79
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13 agosto 2019
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