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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2024, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9245/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da ata ad GA (MAROCCO) il 16.09.1979. Parte_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BOSCAGIN FRANCESCO e dall' Avv. ANNA FALAVIGNA
come da mandato difensivo in atti;
e
nato ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. TABARELLI DANIELE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 01/10/2024 le parti, con nota di deposito del 13/09/2024 hanno ribadito il contenuto del ricorso, ovvero di voler pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, designando,
quale legge applicabile, la legge del Marocco, al fine di ottenere il divorzio diretto per mutuo consenso alle condizioni indicate nel ricorso e pertanto hanno precisato le conclusioni così come riportate nell'atto introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona hanno proposto un ricorso per divorzio a domanda congiunta, dando atto della volontà di entrambi i coniugi di applicare l'istituto del divorzio diretto previsto dalla legge nazionale marocchina.
Ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono poi avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/09/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi e la celebrazione del matrimonio in Marocco, essendo sia i coniugi che i figli abitualmente residenti in
Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della moglie e figli minori) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1
lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d).
Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto. pagina 2 di 5 A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi,
condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di pagina 3 di 5 tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ad GA ( MAROCCO) il
27/07/2010 tra e (atto di matrimonio n. 10/3500 Parte_1 Parte_2
fascicolo n.10/3500 datato 27.07.2010 registrato presso il Tribunale di prima istanza di GA
(Marocco) nel registro giornaliero m. 18 col . n. 172 pag. 176, ricevuta n. 49/49), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese di lite compensate;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10.10.2024
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9245/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da ata ad GA (MAROCCO) il 16.09.1979. Parte_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BOSCAGIN FRANCESCO e dall' Avv. ANNA FALAVIGNA
come da mandato difensivo in atti;
e
nato ad [...] il [...]. Parte_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. TABARELLI DANIELE come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 5 All'udienza del 01/10/2024 le parti, con nota di deposito del 13/09/2024 hanno ribadito il contenuto del ricorso, ovvero di voler pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, designando,
quale legge applicabile, la legge del Marocco, al fine di ottenere il divorzio diretto per mutuo consenso alle condizioni indicate nel ricorso e pertanto hanno precisato le conclusioni così come riportate nell'atto introduttivo da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona hanno proposto un ricorso per divorzio a domanda congiunta, dando atto della volontà di entrambi i coniugi di applicare l'istituto del divorzio diretto previsto dalla legge nazionale marocchina.
Ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono poi avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 13/09/2024 dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12, come da ricorso introduttivo.
In via preliminare osserva il Collegio che, nonostante la cittadinanza marocchina dei coniugi e la celebrazione del matrimonio in Marocco, essendo sia i coniugi che i figli abitualmente residenti in
Italia, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in relazione a tutte le domande in esame (divorzio, responsabilità genitoriale e obbligo di contribuzione in favore della moglie e figli minori) ai sensi del Reg. CE n. 1111/2019 applicabile ratione temporis, rispettivamente art. 3 par. 1
lett. a i) e art. 7 e, in ordine alla domanda relativa all'obbligo di contribuzione di mantenimento, ai sensi del Reg. CE 4/2009, art. 3 lett. a), b) e d).
Per quanto riguarda la legge applicabile, in relazione alla pronuncia sul vincolo, le parti hanno chiesto l'applicazione della loro legge nazionale e la pronuncia di divorzio diretto. pagina 2 di 5 A tale riguardo, deve rilevarsi come ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 UE, i coniugi possono designare di comune accordo la legge da applicare al procedimento di separazione o di divorzio che li riguarda.
Il Regolamento citato ha carattere universale;
dunque, la legge designata dal regolamento può essere applicata anche laddove non sia quella di uno Stato membro partecipante (cfr. il considerando n. 12). In
caso di accordo quindi, le parti possono scegliere, quale testo normativo applicabile, quello risultante,
alternativamente, da uno qualsiasi dei criteri di collegamento.
Nel caso di specie, il criterio indicato è quello della cittadinanza, previsto dall'art. 5 lettera c): la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
Peraltro nel caso in esame entrambi i coniugi hanno cittadinanza marocchina.
L'accordo risulta dal ricorso introduttivo sottoscritto personalmente dalle parti e non sono emerse violazioni nella formazione del consenso delle parti.
Ciò posto, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. Sussistendone le condizioni, può essere applicato il diritto marocchino e, dunque, le disposizioni contenute nel codice di famiglia del Marocco
(Moudawana) del 2004.
In particolare secondo l'art. 114 di detto codice è ammesso che i coniugi possano di comune accordo proporre al Tribunale richiesta di divorzio fondata sul fatto di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni del Moudawana, e non danneggino gli interessi dei figli. Il giudice deve cercare di conciliare marito e moglie. Quando ciò
risulti impossibile, il giudice autorizza e convalida il divorzio.
Tale forma di divorzio è essenzialmente assimilabile al divorzio su domanda congiunta previsto dal diritto interno, essendo lo scioglimento del vincolo rimesso alla richiesta congiunta dei coniugi,
condizionato dal tentativo di conciliazione e sottoposto a controllo giudiziario. Esso non richiede invece presupposti specifici e non è subordinato alla necessità che decorra un determinato lasso di pagina 3 di 5 tempo dalla separazione, che non trova ingresso nell'ordinamento marocchino.
In altre parole, l'applicazione diretta del diritto di famiglia stabilito in Marocco, designato dai coniugi,
consente di ottenere l'immediata pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento immediato e definitivo del vincolo coniugale;
dunque, ricorrendo i presupposti per l'applicazione della legge marocchina sul divorzio, il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Con riferimento all'affidamento della prole, i coniugi hanno concordato l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in ad GA ( MAROCCO) il
27/07/2010 tra e (atto di matrimonio n. 10/3500 Parte_1 Parte_2
fascicolo n.10/3500 datato 27.07.2010 registrato presso il Tribunale di prima istanza di GA
(Marocco) nel registro giornaliero m. 18 col . n. 172 pag. 176, ricevuta n. 49/49), prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Spese di lite compensate;
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 10.10.2024
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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