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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NZ
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 18.12.2025
(tenutasi nelle forme di cui alll'art. 127 ter c.p.c.) la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 641/2024, tra
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) nato a [...], entrambi residenti a [...]di
[...] C.F._2
AL (TV), Via Roma, 30, e la società (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Vedano al Lambro (MB) Largo repubblica, 7, in persona della liquidatrice p.t.,
rappresentati e difesi dall'Avv. BELLINI EMANUELA, come in atti Parte_1
domiciliato,
-parte attrice-
e:
c.f./p.iva , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappr.te p.t., e per essa, quale mandataria, con Controparte_3
sede legale in Bologna, Via della Beverara n. 19, c.f. e p. iva rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'Avv. PANINI ALBERIGO, come in atti domiciliata,
-parte convenuta-
Conclusioni delle parti: come da rispettive note conclusive d'udienza depositate in data 5.12.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con decreto ingiuntivo n. 3306/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 17.11.2023,
[...]
quale procuratrice di ha Parte_3 Controparte_2
ingiunto alla società quale obbligata principale, ed ai fideiussori, e Controparte_1 Parte_1
(rispettivamente, socia al 45% e amministratrice, quanto a e socio di Parte_2 Pt_1 maggioranza al 55%, quanto a , il pagamento della complessiva somma di € 89.065,80, oltre Pt_2
agli interessi e spese del monitorio, derivante dai seguenti titoli:
- quanto ad € 28.290,32 quale saldo debitore del c/c n. 837/937874;
- quanto ad € 56.358,60 per il finanziamento chirografario concesso in data 23.07.2013 (somma mutuata € 70.000,00);
- quanto ad € 4.416,88 per il finanziamento chirografario concesso in data 11.11.2013 (somma mutuata € 6.250,00); debiti garantiti dai fideiussori in forza di fideiussioni omnibus rilasciate in data 14.11.2012 e fideiussione specifica, quanto al finanziamento di 70 mila euro, rilasciata il 3.7.2013.
Avverso il monitorio, hanno proposto opposizione gli ingiunti, contestando le pretese creditorie azionate con articolata esposizione e formulazione di plurimi motivi di doglianza, appresso indicati in via riassuntiva:
a) in via preliminare
I) la mancanza dei requisiti ex art. 50 TUB del doc. 11 prodotto col monitorio, trattandosi di mero saldaconto inidoneo a provare i crediti della parte opposta;
II) la carenza di legittimazione processuale della mandataria sia in ragione della riserva ex CP_3
Cont lege (art. 5 del Decreto del MEF 22.02.2018) in capo a (già ) cui è demandata in via CP_2
esclusiva la gestione dei crediti in capo alla sottoposta a procedura di Controparte_5
LCA, sia in ragione della mancata iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUF;
CP_3
III) la carenza di legittimazione attiva in capo ad sia per la mancata produzione del CP_2 contratto di cessione dei crediti in suo favore, non essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione dei commissari liquidatori di n LCA e la pubblicazione della cessione sul sito internet della banca CP_6
d'TA sia per la mancata prova circa la inclusione dei crediti di cui al monitorio nella operazione di cessione;
b) nel merito, e con riferimento al quantum:
IV) la esclusione dalla cessione in favore di delle c.d. operazioni baciate (vale a dire CP_2 operazioni di finanziamento concesso dalla per l'acquisto di proprie Controparte_5
azioni);
V) la mancata preventiva escussione della garanzia AP Lombardia;
2 VI) la indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo chirografario (per capitale 70 mila euro), in assenza di un piano di ammortamento, con necessità di ricalcolo degli interessi corrispettivi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
VII) la nullità delle fideiussioni (omnibus e specifica) rilasciate dai garanti per essere conformi allo schema ABI sanzionato dalla CA d'TA per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito contro il debitore principale nel termine decadenziale previsto dalla citata norma.
Si è costituita la parte opposta che – con estesa allegazione – ha chiesto la reiezione dei motivi di contestazione formulati dagli opponenti.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con la sola produzione di documenti delle parti e rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive delle parti.
****
Preliminarmente, va obliterata la inammissibilità delle critiche e doglianze formulate dagli opponenti solo nella nota conclusionale depositata il 5.12.2025, con riferimento al rapporto di conto corrente (c/c n. 837/937874), secondo cui «il saldo del conto corrente de quo è indubbiamente inficiato da addebiti illegittimi dovuti alla violazione della Delibera CICR 9 febbraio 2000, attesa la coincidenza del TAN e del TAE degli interessi attivi pattuiti nel contratto di conto corrente», trattandosi di allegazioni mai in precedenza formulate nel rispetto delle preclusioni processuali, e dunque del tutto inammissibili.
Nel merito, i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo sono per la più parte infondati e meritano rigetto per le ragioni di cui appresso.
I) la mancanza dei requisiti ex art. 50 TUB del doc. 11 prodotto col monitorio, trattandosi di mero saldaconto inidoneo a provare i crediti della parte opposta
In primo luogo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte,
l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio. Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle
3 condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Peraltro, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. 25 settembre 2003 n.14234).
Quanto sopra rilevato, comporta il rigetto della prima contestazione formulata dagli opponenti
(che denuncia la mancanza della documentazione richiesta ex art. 50 tub, ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio), dovendosi osservare che il credito reclamato in via monitoria dalla parte opposta, per complessivi € 89.065,80, risulta così composto: quanto ad € 56.358,60 + € 4.416,88 si tratta di due finanziamenti chirografari concessi alla società dalla e Controparte_1 CP_6
quanto alla differenza residua di euro 28.290,32, si tratta del saldo passivo risultante dal rapporto di conto intestato alla medesima società.
Ora, poiché la dazione delle somme per i due finanziamenti (con residuo ancora dovuto di ad
€ 56.358,60 + € 4.416,88) è del tutto pacifica ed incontestata, non avendo le parti opponenti contestato di avere ricevuto a mutuo le somme, di cui quelle sopra indicate costituiscono il residuo ammontare ancora non restituito, il diritto di credito deve ritenersi assolutamente riconosciuto, in assenza della prova di fatti estintivi/modificativi della ragione creditoria avanzata, il cui onere probatorio ricade sul debitore, con la conseguenza ulteriore che la banca non era nemmeno tenuta alla produzione, in sede monitoria, dell'estratto saldaconto.
4 Invece, quanto all'ulteriore ragione creditoria, relativa al saldo negativo del conto corrente
(euro 28.290,32), va dato atto che la parte opposta ha ottemperato all'onere probatorio su di essa ricadente, depositando, nel corso della fase di opposizione, gli estratti conto completi di tale rapporto bancario dalla sua accensione fino al su passaggio a sofferenza (cfr. allegato 7 della memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. fasc. opposta)., superando così qualsiasi carenza probatoria. Infatti: “Le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano
l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere;
a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l'efficacia probatoria della produzione” (Cass. 15 settembre 2000 n.12169)
II) la carenza di legittimazione processuale della mandataria sia in ragione della CP_3
Contr riserva ex lege (art. 5 del Decreto del MEF 22.02.2018) in capo a (già ) cui è CP_2
demandata in via esclusiva la gestione dei crediti in capo alla Controparte_5 sottoposta a procedura di LCA, sia in ragione della mancata iscrizione di all'albo di CP_3 cui all'art. 106 TUF
La doglianza risulta infondata sotto entrambi i profili formulati dalle parti opponenti.
Quanto alla questione della riserva legale (ex art. 5 del Decreto del MEF 22.02.2018) in capo ad
Cont (già ) per la gestione in via esclusiva dei crediti già in capo a CP_2 Controparte_5
e sottoposta a procedura di LCA, va condiviso quanto rilevato da circa il fatto che CP_2 analogamente a quanto prevede la legge 30.04.1999 n. 130, all'art. 2 comma 3 lett. c) che consente che il cessionario possa indicare « soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento», pur mantenendo funzioni di “garanzia” e “sorveglianza”, l'art. 5 del
Decreto del MEF 22.02.2018 – fonte normativa di rango secondaria rispetto alla legge ordinaria e che prevede: “La gestione dei crediti, beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi dell'articolo 3 è Cont riservata in via esclusiva a ” - non irrobustisce la regola dettata dalla disciplina ordinaria, nel senso prospettato dagli opponenti, con previsione che anche le attività di concreta materiale riscossione siano gestite solo da ma anzi si inserisce proprio nel contesto normativo di cui CP_2
alla legge ordinaria: con la conseguenza che ciò che il decreto ministeriale riserva in via esclusiva alla è la gestione dei crediti ceduti in suo favore ma non certo la materiale attività di CP_2
riscossione degli stessi che rimane, perciò, delegabile.
5 Quanto invece alla questione mancata iscrizione di all'albo di cui all'art. 106 TUF, essa CP_3 risulta di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione che ha precisato che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità” (così Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza 18.03.2024 n.
7243).
III) la carenza di legittimazione attiva in capo ad sia per la mancata produzione del CP_2 contratto di cessione dei crediti in suo favore, non essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione dei commissari liquidatori di in LCA e la pubblicazione della cessione sul sito internet CP_6 della banca d'TA sia per la mancata prova circa la inclusione dei crediti di cui al monitorio nella operazione di cessione.
Gli opponenti si dolgono della carenza di legittimazione attiva di stante la mancata CP_2
produzione del contratto di cessione dei crediti. Secondo gli opponenti, in particolare, non costituirebbero idonea prova della intervenuta cessione né la dichiarazione dei commissari liquidatori della banca originariamente creditrice e soggetto a procedura di LCA (prodotta da parte opposta sub doc. 8) né la pubblicazione della cessione sul sito internet della CA d'TA (prodotta da parte opposta sub doc. 4 fasc. opposizione e sub doc. 10 fasc. monitorio).
Inoltre, mancherebbe la prova della inclusione dei crediti azionati col monitorio nella cessione.
Al riguardo va osservato:
a) la dichiarazione sottoscritta dalla parte cedente che attesta che il credito è stato ceduto alla cessionaria, è da ritenersi prova sufficiente ed idonea a dimostrare la titolarità in capo alla cessionaria della ragione creditoria azionata, per la semplice ragione che la cedente non avrebbe alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria;
in tema si richiama condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui “elemento idoneo a comprovare la sussistenza del contratto di cessione e l'effettiva inclusione nell'operazione dello specifico credito azionato, è rappresentato dalla dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma la specificità del credito nascente dal contratto azionato in executivis ceduto alla cessionaria, assumendo un valore dirimente tale, addirittura, da esonerare il giudice dall'analisi comparativa tra le caratteristiche del credito e quelle indicate nell'avviso, in quanto resa da un soggetto privo di interesse contrario e quindi dotata di particolare attendibilità (cfr. App.
Milano, Sez. I, 24 gennaio 2023, n. 220, Pres. Bonaretti, Rel. Aragno)”.
b) L'efficacia della cessione, a seguito della pubblicazione sul sito della CA d'TA, nei confronti dei debitori ceduti è prevista espressamente dal combinato disposto di cui agli artt.
3, comma 2, e 5, comma 1, del DL 99/2017; in particolare l'art. 3 del citato Decreto prevede:
“le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della
6 pubblicazione da parte della CA di TA (nel proprio sito internet) della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264,
2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario […..] .
Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione (nel sito internet) produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”
c) secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità (Cass. 28/2/2020 n. 5617; Cass. 17944 del 2023; Cass. 15088/2025), sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e, quindi, anche mediante presunzioni o prove indiziarie. Si è ritenuto infatti che: - la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
In applicazione di tali principi, non può dubitarsi che la parte opposta che:
a) ha prodotto l'avviso di pubblicazione sul sito della CA d'TA della intervenuta cessione dei crediti e la dichiarazione della cedente confermativa sia della cessione che dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nella cessione;
b) ha pure allegato tutta la documentazione contabile (vale a dire estratti conto e scalari integrali del rapporto, quietanze attestanti l'erogazione del finanziamento) e contrattuale della parte cedente (la cui esistenza non è contestata nemmeno dagli opponenti) e di cui non avrebbe potuto disporre se non fosse in effetti intervenuta una cessione, sia appunto pienamente titolare dei crediti oggetto di cessione.
IV) la esclusione dalla cessione in favore di delle c.d. operazioni baciate (vale a dire CP_2 operazioni di finanziamento concesso dalla per l'acquisto di proprie Controparte_5
azioni) la cui cessione è nulla per contrasto con l'art. 2558 c.c.
Tale motivo di opposizione, con cui le parti opponenti hanno contestato la validità della cessione del credito di residui euro 4.416,88, derivante dal finanziamento chirografario di € 6.200,00, concesso
7 dalla alla società per l'acquisto di n. 100 azioni della Controparte_5 Controparte_1
medesima banca, è fondato.
L'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 22.02.2018, in Gazzetta Ufficiale n. 123 del
29.05.2018, in relazione alla “Cessione di crediti, beni e rapporti giuridici”, specifica chiaramente che “Sono altresì esclusi dalla cessione di cui al comma 1:
a) i rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate dei soggetti in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge, inclusi i crediti o debiti da essi derivanti”.
Alla stregua di tale disposizione normativa regolamentare, tale credito non poteva essere ceduto ad che dunque non può chiederne il pagamento. CP_2
Il decreto ingiuntivo andrà dunque revocato.
V) la mancata preventiva escussione della garanzia AP Lombardia;
Gli opponenti lamentano che non può richiedere loro il pagamento della somma di euro CP_2
56.358,60 (derivante dal finanziamento concesso in data 23.07.2013 per la somma iniziale di €
70.000,00 alla società per avere omesso di escutere la garanzia prestata da AP Controparte_1
Lombardia per l'importo di euro 35 mila.
E' noto che il rapporto tra debitore principale e garanti fideiussioni sia quello della responsabilità solidale, con la conseguenza che il creditore può richiedere l'intero pagamento ad uno dei condebitori
(salvo il regresso nei rapporti interni tra condebitori), a meno che non sia previsto un beneficium exscussionis, di cui tuttavia non vi è traccia e documentazione nei contratti di garanzia fideiussoria sottoscritti dagli opponenti e (doc. 7 e 8 fasc. monitorio). Pt_1 Pt_2
VI) la indeterminatezza del tasso di interesse del mutuo chirografario (per capitale 70 mila euro), in assenza di un piano di ammortamento, con necessità di ricalcolo degli interessi corrispettivi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
In merito al contratto di mutuo concesso in data 23.07.2013 dalla lla società CP_6 CP_1 per la somma di originari € 70.000,00, gli opponenti lamentano che il contratto sarebbe privo
[...]
del piano di ammortamento e che non sarebbe chiara la modalità di determinazione degli interessi pattuiti, evidenziando che la clausola di pattuizione del tasso di interesse da applicare al finanziamento di € 70.000,00, nel periodo di ammortamento, è indeterminata atteso che il tasso
Euribor 3 mesi indicato non specifica il divisore se 360 o 365. Ciò che impedirebbe di conoscere alla parte mutuataria l'effettivo costo del finanziamento, con la conseguente applicazione dei tassi sostituivi di cui all'art. 117 VII co. TUB.
L'assunto è erroneo.
8 L'esame del contratto di mutuo (prodotto sub doc. 4 fasc. monitorio) rivela che all'art. 1 del è esplicitato che il rimborso dell'importo finanziato sarebbe avvenuto mediante pagamento di n. 60 rate mensili di € 1.353,30, ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del finanziamento, scadenti la prima il 31.10.2013 e l'ultima il 30.09.2018; mentre al successivo art. 2 è altresì previsto che il tasso corrispettivo, espressamente indicato nel documento di sintesi, sarebbe stato sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ogni anno, in base al parametro di indicizzazione ed allo spread espressamente pattuiti.
Va peraltro osservato che il piano di ammortamento rappresenta lo sviluppo numerico delle clausole negoziali ed economiche contenute nel contratto nella prospettiva del rimborso, ma non costituisce un requisito di validità del contratto stesso.
L'allegazione del piano di ammortamento alla francese al contratto di mutuo non deve qualificarsi quale elemento necessario, essendo sufficiente che nel contratto siano riportati tutti i parametri noti al momento della stipula idonei a consentire la determinazione periodica dei costi (Tribunale di
Mantova con sentenza n. 133 del 13 febbraio 2024).
Ne deriva che il tasso di interesse risulta compiutamente indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993.
VII) la nullità delle fideiussioni rilasciate dai garanti per essere conformi allo schema ABI sanzionato dalla CA d'TA per violazione della normativa antitrust, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore agito contro il debitore principale nel termine decadenziale previsto dalla citata norma.
Gli opponenti lamentano che le fideiussioni sottoscritte (omnibus, rilasciate in data
14.11.2012, e specifica, rilasciata il 3.7.2013) contengono le clausole di “sopravvivenza”, di
“reviviscenza” e di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., proprie dello schema elaborato nel 2003 dall'ABI (art. 2, 6 e 8), che sono state ritenute dalla CA d'TA contrarie all'art. 2 della L. 287/1990
(c.d. Legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Infatti, la CA d'TA, con il suddetto provvedimento, aveva accertato la contrarietà alla disciplina anticoncorrenziale, se adottate in modo uniforme, delle disposizioni concernenti la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 cod. civ..
Secondo la prospettazione degli opponenti le fideiussioni riproduttive delle clausole restrittive della concorrenza sarebbero nulle.
La tesi, che muove da una non condivisibile lettura dell'arresto espressa da Cass. n. 29810 del
12 dicembre 2017, non persuade.
Il principio affermato dalla Suprema Corte è il seguente:
9 “In tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della
L. 287 del 1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscono l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte”… comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato … a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano realizzazione di profili di distorsione della concorrenza”.
Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da parte opponente, la predetta disposizione non ha voluto dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico “a monte” postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la complessiva situazione, anche successiva al negozio originario che, in quanto tale, abbia realizzato un ostacolo al gioco della concorrenza, con la conseguenza che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque forma sia stata posta in essere, costituisce comportamento rilevante per l'accertamento della violazione dell'art. 2 della normativa antitrust, determinando la nullità non solo dell'intesa anticoncorrenziale a monte posta in essere dagli istituti di credito, ma anche dei contratti a valle stipulati in esecuzione della medesima.
Per quanto si possa riconoscere che le clausole sopra richiamate contenute nel modello ABI siano idonee ad incidere anche pesantemente sulla posizione del garante, dal momento che con esse l'istituto di credito si assicura la stabilità della garanzia a prescindere dalla carenza dell'obbligazione principale, la riattivazione della garanzia a seguito del risorgere del credito (per esempio in caso di revoca del pagamento) e l'integrità dei diritti derivanti alla banca dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale entro i termini previsti dall'articolo del codice derogato, tuttavia va osservato che la violazione della normativa anticoncorrenziale rappresenta un fatto ulteriore e distinto rispetto al contenuto delle singole clausole, che coinvolge l'accordo interbancario in forza del quale è stato ratificato l'impiego di un modulo di contratto di fideiussione da parte di tutti gli istituti di credito associati aderenti.
Ne deriva che la nullità “a cascata” incide sulle fideiussioni concluse mediante l'impiego dei suddetti moduli incriminati perché frutto di un accordo di cartello, ma non riguarda il contenuto delle singole clausole, che ben possono essere contenute e validamente pattuite, singolarmente anche nella loro combinazione, in quanto relative a norme derogabili, in un contratto di fideiussione autonomamente predisposto dalla singola banca.
10 Pertanto, il mero riscontro testuale dell'esistenza nel modulo negoziale delle clausole censurate non è idonea a determinare, di per sé, la nullità della fideiussione, dal momento che l'allegazione della nullità per contrasto con la normativa antitrust presuppone la dimostrazione che la
CA abbia adottato una condotta anticoncorrenziale, che può avere contenuto diverso a seconda del modulo contrattuale adottato, dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione e degli altri modelli in uso.
Si consideri che la CA d'TA ha ritenuto lesivi della concorrenza gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) non come tali, bensì in quanto “contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”.
La specifica condotta illecita anticoncorrenziale adottata dalla CA, dunque, avrebbe dovuto essere dedotta, circostanziata e provata in termini.
Recentemente, la Suprema Corte (Cass. 28/11/2018 n. 30818) ha precisato, in proposito, con riferimento all'onere della prova, che il fideiussore intenzionato a conseguire un provvedimento favorevole è tenuto a fornire prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito.
Ciò presuppone, quindi, l'allegazione non soltanto della lettera fideiussoria contestata, ma anche di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l'unicità del modello adottato e di cui si assume l'identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme, vertendo la contestazione proprio sul carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della pretesa nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale, “che il provvedimento della CA d'TA non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (così, Cass. 28/11/2018 n. 30818).
Compete, dunque, al garante fideiussore di allegare e fornire la dimostrazione in concreto della presunta indistinta esecuzione della condotta anticoncorrenziale.
Peraltro, sebbene in astratto un'intesa vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990, possa essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, dal momento che la legge "antitrust" detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo, occorre, tuttavia, che la parte che assume di essere stata lesa provveda ad allegare, tra l'altro, lo specifico pregiudizio conseguente all'impossibilità di effettuare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza per effetto dell'intesa vietata.
11 Ciò perché la sola tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale, ma che ha subìto un danno dalla stipulazione del contratto "a valle" costituente lo sbocco dell'intesa vietata, è quella risarcitoria che, nel caso di specie, non è stata neppure genericamente invocata.
In proposito, quanto agli effetti della nullità di un'intesa anticoncorrenziale, la Suprema Corte ha recentemente ribadito l'orientamento secondo cui "Dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti" (cfr. Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044; già Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema Cass. n. 3640 del 13/02/2009;
Cass. n. 13486 del 20/06/2011).
Ciò che rende illecita la condotta anticoncorrenziale è l'adozione da parte della banca di modelli contrattuali di fideiussione che sono in pratica tutti uguali, cosicché la libertà di scelta dei consumatori resta completamente azzerata: ma tali fatti vanno compiutamente allegati e dimostrati, non essendo desumibili dal mero riscontro nei testi negoziali di clausole il cui contenuto non è di per sé illecito e la cui eventuale nullità neppure è stato dedotto che rilevi in concreto, cioè che la garanzia sia stata azionata dalla CA al di fuori del loro ambito di applicazione.
Ferma l'assorbenza di quanto sopra considerato, quand'anche fosse stato allegato e provato che il contratto «a valle» rappresenta il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, il rimedio della nullità totale dei contratti di fideiussione non appare ragionevolmente invocabile quale effetto derivato dalla nullità dell'intesa anticoncorrenziale che è stata sanzionata dalla CA d'TA solo in relazione all'adozione generalizzata di determinate clausole, con la conseguenza che, nell'eventualità, si profila maggiormente adeguato e congruo, rispetto alla situazione concreta ed al soddisfacimento degli interessi lesi, il rimedio della nullità parziale, espressione della prevalenza del principio di conservazione degli effetti.
L'eliminazione delle sole clausole incriminate, del resto, è sufficiente a porre rimedio al tentativo di minare la competitività del mercato creditizio, ristabilendo l'equilibrio competitivo e preservando, nel contempo, il nucleo centrale della garanzia fideiussoria che persegue l'interesse di entrambe le parti contraenti, cioè l'ottenimento della disponibilità finanziaria voluta dal garante o dal soggetto beneficiario che il garante ha voluto assicurare ed il rafforzamento dell'obbligazione restitutoria per il concedente in caso di insolvenza del debitore principale.
Si consideri, altresì, che, a norma dell'art. 1419 cod. civ., la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
12 Nella specie, non solo non è stato dedotto, né dimostrato, che le parti non avrebbero concluso quelle fideiussioni se prive delle clausole denunciate, ma, in ogni caso, non è riscontrabile un interesse del garante meritevole di tutela ad ottenere la nullità totale (permettendogli di liberarsi a posteriori di un obbligo consapevolmente assunto all'atto del rilascio della garanzia), essendo invece la banca che avrebbe potuto ritenersi pregiudicata dall'assenza di clausole a sé più favorevoli ed essere indotta alla decisione di non accettare l'impegno fideiussorio (ipotesi che, però, non si è verificata nel caso concreto).
Non trova applicazione, peraltro, il 2° comma dell'art. 1419 cod. civ., laddove afferma che
“La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”, dal momento che l'espunzione delle suddette clausole, aventi carattere accessorio e riguardando la fase esecutiva della fideiussione, non richiede affatto l'integrazione legale del contratto (che mantiene intatto il suo nucleo essenziale) ai fini della conservazione della sua validità.
Infatti, la clausola relativa alla rinuncia del fideiussore ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., al pari di quelle di “sopravvivenza” della fideiussione, costituiscono clausole aggiuntive e secondarie rispetto alla causa tipica della garanzia che, come osservato anche dalla CA d'TA nel provvedimento sopra richiamato, “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”.
Può infine richiamarsi un recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di
Cassazione, che, con ordinanza n. 1170/2025, ha riassunto i principi consolidatisi nel più recente panorama giurisprudenziale, affermando che:
“Va al riguardo premesso che i contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Sez. un. n. 41994/2021).
Ciò detto, è però cosa nota che la rilevazione della nullità ― sia pure d'ufficio ― presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n. 16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati
13 acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass. n.
4867/2024, Cass. n. 34053/2023), dal momento che il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 26242/2014,
i cui princìpi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251/2018, Cass.
n. 26495/ 2019, Cass. n. 20170/2022 e Cass. n. 28377/2022) deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn. 2607,
5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Dopodiché occorre aggiungere (secondo quanto recentemente chiarito da Cass. n. 30383 del
2024) che la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della CA d'TA;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della CA d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che
l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre
e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della CA d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero
14 titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Alla stregua di tali elementi, qui basti rilevare come le fideiussioni per cui è causa (di cui una peraltro specifica, e dunque – e pur con la consapevolezza che il dibattito giurisprudenziale è ancora aperto sul punto – esclusa, stando all'ultima pronuncia sopra richiamata, dal novero di quelle afflitte da nullità parziale ove riproduttive delle clausole per cui si discute) risalgono a periodi (2012 e 2013) ben lontani da quello dell'accertamento della CA d'TA (risalente al 2005), sicchè era preciso onere degli opponenti offrire specifica prova circa la sussistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza di cui si dolgono, prova che non è stata minimamente neanche allegata.
Escluso, dunque, che nella fattispecie possa essere riscontrato che le fideiussioni per cui è causa rappresentino il momento attuativo dell'intesa anticoncorrenziale, non può essere affermata la nullità, neppure parziale, dei suddetti contratti, limitatamente ad alcuna delle singole clausole, con riferimento alle quali non è stato dedotto alcun profilo che manifesti, in concreto, il rilievo ostativo all'escussione della garanzia.
Conclusioni e spese di lite:
Tenuto conto del minimale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo andrà revocata (essendo accolto il motivo di opposizione che contesta la debenza della somma di euro
4.416,88) e gli opponenti, in solido tra loro, vanno condannati al pagamento della residua somma di euro 84.648,92 in favore di parte opposta.
Le spese di lite sono compensate per un decimo e poste a carico di parte opponente, in via solidale, per la differenza, in ragione della soccombenza. La quota a carico di parte opponente è dunque liquidata come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia
55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori tra minimi e medi per lo scaglione di riferimento (da 52,000 a 260.000,00 mila euro) e per tutte le fase processuali, attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) accertata e dichiarata la non debenza della somma di euro 4.416,88, in parziale e minimo accoglimento della opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3306/2023 emesso dal
Tribunale di Monza in data 17.11.2023;
b) condanna gli opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento della somma di euro 84.648,92 oltre interessi come da domanda;
15 c) condanna parte opponente, in via solidale, alla rifusione in favore di parte opposta delle spese processuali, che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, ove dovuti per legge.
Così deciso in Monza, 18 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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