Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 2329
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza requisiti art. 50 TUB

    Il giudice ha chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione e che la prova del credito può essere fornita anche successivamente. Ha inoltre distinto l'estratto di saldaconto dall'estratto conto, ritenendo quest'ultimo idoneo a fungere da prova nel giudizio contenzioso. La dazione delle somme per i finanziamenti è pacifica e incontestata. Per il conto corrente, sono stati depositati estratti conto completi.

  • Rigettato
    Carenza legittimazione processuale (riserva ex lege)

    Il giudice ha ritenuto che l'art. 5 del Decreto del MEF 22.02.2018, pur riservando la gestione dei crediti a CP_2, non impedisce la delega materiale dell'attività di riscossione. La normativa ordinaria consente al cessionario di indicare soggetti incaricati della riscossione.

  • Rigettato
    Carenza legittimazione processuale (mancata iscrizione albo art. 106 TUF)

    La Suprema Corte ha precisato che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.

  • Rigettato
    Carenza legittimazione attiva (mancata produzione contratto cessione)

    La dichiarazione sottoscritta dalla parte cedente che attesta la cessione del credito è prova sufficiente. La pubblicazione sul sito della CA d'TA ha efficacia verso i debitori ceduti. La prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo, inclusi presunzioni o prove indiziarie. La parte opposta ha prodotto la dichiarazione della cedente e la documentazione contabile.

  • Accolto
    Nullità cessione operazioni baciate

    Il credito in questione non poteva essere ceduto ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 22.02.2018, che esclude dalla cessione i rapporti di finanziamento funzionalmente collegati alla commercializzazione di azioni.

  • Rigettato
    Mancata escussione garanzia AP Lombardia

    Il rapporto tra debitore principale e garanti è di responsabilità solidale, e non vi è prova di un beneficium exscussionis nei contratti di garanzia.

  • Rigettato
    Indeterminatezza tasso di interesse mutuo

    Il contratto di mutuo contiene le clausole necessarie per la determinazione periodica dei costi. Il piano di ammortamento non è un requisito di validità del contratto. Il tasso di interesse risulta compiutamente indicato.

  • Rigettato
    Nullità fideiussioni per conformità schema ABI sanzionato

    La mera riproduzione delle clausole censurate non determina di per sé la nullità della fideiussione. La nullità 'a cascata' incide solo se vi è prova di un accordo di cartello e della sua attuazione uniforme. Le fideiussioni specifiche sono escluse dalla nullità parziale. Le parti opponenti non hanno fornito prova specifica dell'intesa anticoncorrenziale. Anche in caso di nullità, si applicherebbe la nullità parziale, non totale, e non è stato dimostrato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle.

  • Accolto
    Saldo debitore c/c

    La parte opposta ha ottemperato all'onere probatorio depositando gli estratti conto completi del rapporto bancario.

  • Accolto
    Finanziamento chirografario 1

    La dazione delle somme per il finanziamento è pacifica ed incontestata, e le parti opponenti non hanno contestato di aver ricevuto a mutuo le somme.

  • Rigettato
    Finanziamento chirografario 2 (operazioni baciate)

    Tale credito non poteva essere ceduto ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Ministeriale del 22.02.2018, che esclude dalla cessione i rapporti di finanziamento funzionalmente collegati alla commercializzazione di azioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 2329
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 2329
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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