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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Giudicedott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3963/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dell'Atti, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Samuele Leo, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 28.4.2014; di aver generato un figlio, nato in data [...];
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 21/2025 resa dal Tribunale di Lecce in data 8.1.2025 R.G. n. 3454/2024;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrandolo in relazione al diritto di visita paterno.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l'assegnazione dell'abitazione in favore dell' Pt 1 debba ritenersi quale mera attribuzione della disponibilità del bene medesimo:
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
2) La casa coniugale sita in Campi Salentina alla via Della Vittoria nr. 9 p.t. verrà assegnata al occuperà altro Sig. Parte 1 già legittimo proprietario, mentre la sig.ra Parte 2 alloggio in Squinzano alla via Raffaello Sanzio n. 13 preso in locazione ove ha già formalmente trasferito la residenza insieme al figlio Per_1.
3) La Sig.ra Parte_2 ha provveduto ad effettuare i relativi allacci sull'immobile preso in locazione a proprie spese.
4) Il figlio minore Persona 2 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora presso la madre ed il padre potrà esercitare il suo diritto di visita, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nonché scolastici ed extrascolastici del minore.
In particolare, il figlio minore Persona 2 con riferimento ai giorni
,
infrasettimanali permarrà con il padre SO ND tre pomeriggi a settimana prelevandolo dalla casa della madre alle ore 18:00 e ivi riaccompagnandolo entro le ore
21:00, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
Con riferimento, invece, ai fine settimana il piccolo TI permarrà a settimane alterne
.
con i rispettivi genitori per l'intero weekend dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 del sabato ovvero fino alle ore 21:00 della domenica, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori. 5) Con riferimento alle vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: Natale
e Santo Stefano con il padre, mentre vigilia di Capodanno e Capodanno con la madre;
circa le vacanze di Pasqua, la Domenica di Pasqua con la Madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il
Compleanno del bambino verrà festeggiato con entrambi i genitori o in mancanza di accordo, la mattina con un genitore e la sera con l'altro.
6) Con riferimento alle vacanze estive, le stesse saranno concordate di comune accordo tra i genitori entro il 15 del mese di giugno, di ogni anno, compatibilmente con il loro lavoro. verserà alla Sig.ra7) Il Sig. Parte 1 Parte 2 entro e non oltre giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, un assegno mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) a titolo di contributo spese per il pagamento del canone di locazione ed Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile, nonché un assegno mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il figlio così determinato, quest'ultimo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ricreative ed altre meglio indicate nel protocollo in uso presso questo 'Tribunale), che verranno sostenute nell'interesse del piccolo Per_1 e che andranno, comunque, previamente comunicate ed autorizzate se superiori ad Euro 100,00 (cento/00). L'assegno unico ed universale, quale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, andrà corrisposto in ragione del 100% in favore della
Sig.ra Pt 2
8) Entrambi i coniugi dichiarano, infine, di aver acclarato e regolato ogni loro rapporto di carattere economico e di non aver, quindi, più nulla a pretendere l'un dall'altro, ad alcun titolo o ragione.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 28.4.2014 in Campi Salentina (Le)
e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 3 parte I anno 2014, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Giudicedott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3963/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dell'Atti, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Samuele Leo, come da mandato in atti;
Parte 2
-RICORRENTI-
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.9.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 28.4.2014; di aver generato un figlio, nato in data [...];
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 21/2025 resa dal Tribunale di Lecce in data 8.1.2025 R.G. n. 3454/2024;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse lo scioglimento del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 20.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo e integrandolo in relazione al diritto di visita paterno.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene, con la precisazione che l'assegnazione dell'abitazione in favore dell' Pt 1 debba ritenersi quale mera attribuzione della disponibilità del bene medesimo:
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, con diritto di fissare liberamente la propria residenza nel territorio nazionale e con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge.
Ad ogni effetto di legge, i coniugi si rilasciano, sin d'ora, reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti.
2) La casa coniugale sita in Campi Salentina alla via Della Vittoria nr. 9 p.t. verrà assegnata al occuperà altro Sig. Parte 1 già legittimo proprietario, mentre la sig.ra Parte 2 alloggio in Squinzano alla via Raffaello Sanzio n. 13 preso in locazione ove ha già formalmente trasferito la residenza insieme al figlio Per_1.
3) La Sig.ra Parte_2 ha provveduto ad effettuare i relativi allacci sull'immobile preso in locazione a proprie spese.
4) Il figlio minore Persona 2 verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora presso la madre ed il padre potrà esercitare il suo diritto di visita, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, nonché scolastici ed extrascolastici del minore.
In particolare, il figlio minore Persona 2 con riferimento ai giorni
,
infrasettimanali permarrà con il padre SO ND tre pomeriggi a settimana prelevandolo dalla casa della madre alle ore 18:00 e ivi riaccompagnandolo entro le ore
21:00, compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori.
Con riferimento, invece, ai fine settimana il piccolo TI permarrà a settimane alterne
.
con i rispettivi genitori per l'intero weekend dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 21:00 del sabato ovvero fino alle ore 21:00 della domenica, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori. 5) Con riferimento alle vacanze di Natale, saranno suddivise alternativamente come segue: Natale
e Santo Stefano con il padre, mentre vigilia di Capodanno e Capodanno con la madre;
circa le vacanze di Pasqua, la Domenica di Pasqua con la Madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre. Il
Compleanno del bambino verrà festeggiato con entrambi i genitori o in mancanza di accordo, la mattina con un genitore e la sera con l'altro.
6) Con riferimento alle vacanze estive, le stesse saranno concordate di comune accordo tra i genitori entro il 15 del mese di giugno, di ogni anno, compatibilmente con il loro lavoro. verserà alla Sig.ra7) Il Sig. Parte 1 Parte 2 entro e non oltre giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025, un assegno mensile di Euro 250,00
(duecentocinquanta/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) a titolo di contributo spese per il pagamento del canone di locazione ed Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di assegno divorzile, nonché un assegno mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento per il figlio così determinato, quest'ultimo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, ricreative ed altre meglio indicate nel protocollo in uso presso questo 'Tribunale), che verranno sostenute nell'interesse del piccolo Per_1 e che andranno, comunque, previamente comunicate ed autorizzate se superiori ad Euro 100,00 (cento/00). L'assegno unico ed universale, quale sostegno economico per le famiglie con figli a carico, andrà corrisposto in ragione del 100% in favore della
Sig.ra Pt 2
8) Entrambi i coniugi dichiarano, infine, di aver acclarato e regolato ogni loro rapporto di carattere economico e di non aver, quindi, più nulla a pretendere l'un dall'altro, ad alcun titolo o ragione.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 28.4.2014 in Campi Salentina (Le)
e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 3 parte I anno 2014, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 7.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo