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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/11/2025, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, con l'avvocato Antonio Achille Cattaneo Parte_11 ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
, nata a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
[...]
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “In data 18 Luglio 1867, in Italia, nel
Comune di Dovera, Provincia di Cremona, nasceva la ORa , figlia Persona_1 legittimo di e di , come comprovato dall'”Estratto dell'atto di Persona_2 Persona_3
Nascita”, N.47, Anno 1867 datato 07.09.2018, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di
Dovera (Cremona), che si produce (doc.03). La ORa … non ha mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal “Certificato Negativo di
Naturalizzazione” … (doc.04). La ORa - “vedova di Persona_1 Persona_4
” - è deceduta in AF CL (ES-Brasile), il giorno 13 ottobre 1955, come comprovato
[...] dal” Certificato di Morte verbo ad verbum … (doc.05). Dall'unione tra la ORa
[...]
ed il OR , cittadino brasiliano, nasceva, in AF CL Persona_1 Persona_4
(ES-Brasile) in data 03 Aprile 1899, la ORa , …(doc.06). In data 29 Luglio Parte_12
1916, in AF CL (ES-Brasile), la ORa , contraeva matrimonio con il Parte_12 OR cittadino brasiliano, come comprovato dal “Certificato di Persona_5 Matrimonio integrale” … (doc.07). La cittadinanza Italiana iure sanguinis della ORa
e della propria figlia, , risulta formalmente accertata Persona_1 Parte_12
e dichiarata, ad ogni effetto di legge, dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione 18^ Civile, con
Ordinanza ex art.702-ter c.p.c. di “Accoglimento totale del 19/11/2019 - RG n. 38160/2018” emessa dal Giudice dott.ssa Albano, che si produce (doc.08), pronunciata a definizione del procedimento iscritto al N.38160/2018 R.G., promosso da cugine degli attuali ricorrenti.
Dall'unione coniugale tra la ORa (denominata in atto, Parte_12 CP_2
) e il OR nascevano, in AF CL (ES-Brasile),
[...] Persona_5 due (2) figli, ovvero: in data 01 maggio 1917, la ORa (doc.09) … in Parte_13 data 01 Ottobre 1933, la ORa (doc.10). In data 23 Dicembre 1939, in Controparte_3
AF CL (ES-Brasile), la ORa coniugata, passata ad Controparte_4 adottare il cognome - contraeva matrimonio con il OR Parte_14 [...]
, cittadino brasiliano, come comprovato dal” Certificato di Matrimonio in versione Persona_6 integrale”, … (doc.11). Dall'unione coniugale tra la ORa ed il Parte_14 OR , nascevano, in AF CL (ES-Brasile), due (2) figli, ovvero: (i) Persona_6 in data 19 settembre 1940 il OR … (doc.12); in data 12 Parte_15
Gennaio 1944 la ORa (doc. 13). In data 10 Gennaio1964, in Parte_16
Vitória (ES-Brasile), il OR - contraeva matrimonio con la Parte_15 ORa (da coniugata, ) cittadina brasiliana, Persona_7 Persona_8 come comprovato dal” Certificato di Matrimonio in versione integrale”, … (doc.14). Dall'unione coniugale tra il OR e la ORa , Parte_15 Persona_8 nasceva, in Vitória (ES-Brasile), in data 20 Marzo 1965, il OR Per_8 Parte_2
, come comprovato dal” Certificato di Nascita in versione integrale” … (doc.15). In data
[...]
21 Ottobre 2000, in Vitória (ES-Brasile), il OR Parte_2 contraeva matrimonio con la ORa (da coniugata, Persona_9 Persona_10
), cittadina brasiliana, come comprovato dal” Certificato di Matrimonio in versione
[...] integrale”, … (doc.16). Dall'unione coniugale tra il OR Parte_2
e la ORa , nasceva, in Vitória (ES-Brasile), in data
[...] Persona_10
19 Luglio 2003, il OR come comprovato dal “Certificato di Nascita Parte_10 in versione integrale”, … (doc.17). In data 29 Giugno 1968, in Vitória (ES-Brasile), la ORa
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Parte_16 Parte_17
- contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni effetto di legge, con il
[...] OR , cittadino brasiliano, come comprovato dal “certificato di Matrimonio Persona_11 integrale” … (doc.18). Dall'unione coniugale tra la ORa ed il OR Parte_17
, nasceva, in Vitória (ES-Brasile), in data 27 Ottobre 1976, il OR Persona_11 [...] come comprovato dal “Certificato di Nascita in versione integrale”, … (doc.19). Parte_3
In data 02 Maggio 1953, in AF UD (ES-Brasile), la ORa - da Parte_18 coniugata, passata ad adottare il cognome - contraeva matrimonio, Parte_19 con il OR cittadino brasiliano, come comprovato dal “Certificato di Persona_12
Matrimonio in versione integrale … (doc.20). Dall'unione coniugale tra la ORa Parte_19 ed il OR nascevano, in AF CL (ES-Brasile),
[...] Persona_12 tre (3) figlie, ovvero: (i) in data 28 Febbraio 1954 la ORa , … Persona_13
(doc.21); in data 12 Settembre 1957 la ORa come Parte_20 comprovato dal “Certificato di Nascita”, … (doc.22); in data 26 Luglio 1963 la ORa DOS
come comprovato dal “Certificato di Nascita in versione Pt_15 Parte_1 integrale”, … (doc.23). In data 05 Maggio 1977, in Vitória (ES-Brasile), la ORa
[...]
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Persona_13 Parte_4 Per_13
- contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni effetto di legge, con il
[...] OR cittadino brasiliano, come comprovato dal” Certificato di Persona_14
Matrimonio in versione integrale”, … (doc.24). Dall'unione coniugale tra la ORa
[...]
ed il OR nascevano, in Vitória (ES-Brasile), Parte_21 Persona_14 tre (3) figli, ovvero: (i) in data 07 Agosto 1979 la ORa come Parte_4 comprovato dal “Certificato di Nascita in versione integrale”, … (doc.25); in data 03 Novembre
1980 il OR (doc.26) … in data 28 Febbraio 1986 il OR Parte_5 [...]
(doc.27) … In data 04 Marzo 1978, in Vitória (ES-Brasile), la ORa Parte_6 [...]
- da coniugata, passata ad adottare il cognome Parte_20 [...]
- contraeva matrimonio religioso, ritualmente trascritto ad ogni Parte_22 effetto di legge, con il OR , cittadino Brasiliano, come comprovato Controparte_5 dal” Certificato di Matrimonio in versione integrale”, … (doc.28). Dall'unione coniugale tra la ORa ed il OR , Parte_22 Controparte_5 nascevano, in Vitória (ES-Brasile), tre (3) figli, ovvero: (i) in data 25 Maggio 1978 il OR
(doc. 29) … in data 19 Ottobre 1981 il OR Parte_7 Parte_8
, (doc. 30) … in data 25 Aprile 1985 la ORa (doc. 31)
[...] Parte_9
… In data 31 Marzo 2006, in Vitória (ES-Brasile), il OR Parte_7 contraeva matrimonio, con la ORa (da coniugata, Persona_15 [...]
) cittadina brasiliana, come comprovato dal” Certificato di Matrimonio in Controparte_6 versione integrale”, … (doc.32). Dall'unione coniugale tra il OR Parte_7
e la ORa , nasceva, in Vitória (ES-Brasile), in data Controparte_6
26 Luglio 2006, la ORa come comprovato dal “Certificato Parte_11 di Nascita in versione integrale”, … (doc.33). In data 08 Giugno 1985, in Vitória (ES-Brasile), la ORa - da coniugata, passata ad adottare il cognome Parte_23
- contraeva matrimonio religioso (doc. 34)”. Parte_1
Il non si è costituito nonostante la regolare notificazione degli atti. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nata a [...] il [...] (doc. Persona_1
3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , , e Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
sono cittadini italiani. Parte_11
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 6.11.2025
Il giudice
IA LO