Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 32-1/2024 R.G.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri Sezione Unica Civile
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Andrea Amadei - Presidente dott. Giuseppe Cardona - Giudice rel. ed est. dott.ssa Martina Castaldo - Giudice
sentito il giudice relatore, sciogliendo la riserva di cui al provvedimento del 14 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di c.f. e p. iva ), con sede in Siderno Parte_1 P.IVA_1
(RC) alla contrada Bifera s.n.c., iscritta alla C.C.I.A.A. di Reggio Calabria al n. di R.E.A. RC – 150200, in persona del legale rappresentante pro tempore.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – quale procuratrice di (c.f. Controparte_1 CP_2
), ha chiesto che il tribunale “voglia disporre la liquidazione P.IVA_2 giudiziale della procedura di concordato preventivo n. 4/2014 adottando i conseguenziali provvedimenti”. ha eccepito e ha sostenuto che Parte_1
- non è creditrice di Controparte_1 Parte_1
- non vi è la prova che Banca abbia ceduto il Controparte_3 proprio credito a o abbia conferito ad essa un mandato ai fini CP_2 del recupero del credito;
- non vi è nemmeno la prova che abbia conferito mandato a CP_2
Controparte_1
- in ogni caso non vanta un credito per Controparte_4
€ 484.293,02 nei confronti di perché tale importo è Parte_1 compreso nel piano del concordato preventivo omologato e dunque il credito è stato falcidiato, oltre che soddisfatto in procedure esecutive
1
- il tribunale non può dichiarare la liquidazione giudiziale della procedura di concordato preventivo;
- non si può applicare nel caso di specie il decreto legislativo n. 14/2019 ma soltanto la legge fallimentare, dato che il concordato preventivo si trova ancora in fase di esecuzione;
di conseguenza la domanda, proposta secondo le norme del cd. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, è inammissibile;
- in subordine, qualora si applicasse il d. lgs. n. 14/2019, la domanda sarebbe inammissibile ai sensi dell'articolo 119 ccii, in quanto non preceduta dalla risoluzione del concordato preventivo;
- peraltro, ai sensi dell'articolo 186 l.f., non sarebbe neanche possibile chiedere la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento;
- in ulteriore subordine, difettano i presupposti soggettivi ai fini della liquidazione giudiziale o della dichiarazione di fallimento;
- il mancato deposito dei bilanci di esercizio a far data dall'annualità 2013 determina la cancellazione della società dal registro delle imprese;
- il commissario giudiziale del concordato preventivo non ha ammesso il credito vantato dalla ricorrente, non avendone il potere. Nel corso della procedura la resistente ha eccepito l'inammissibilità delle note autorizzate depositate il 24 febbraio 2025 da Controparte_1 in qualità di mandataria di e non di
[...] Controparte_5 CP_2
2. – L'odierna ricorrente ha chiesto che si apra la liquidazione giudiziale
“della procedura di concordato preventivo n. 4/2014”; il giudice relatore, nel proprio decreto di convocazione delle parti, ha precisato di ritenere convenuta non una “procedura”, bensì la società in concordato, anche perché questa non è stata sottoposta a fallimento (e dunque è ancora in bonis). ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, perché una Parte_1 procedura di concordato preventivo non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale. 2.1. – Il giudice, al di là delle espressioni utilizzate dal ricorrente, deve qualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale, ovviamente senza pronunciarsi oltre ciò che è stato effettivamente chiesto (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 75/2010: “Il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive prese dalla parte. Invero ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza 2 della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”). Ebbene, l'odierna ricorrente ha lamentato il mancato adempimento del concordato omologato, ha sostenuto di avere interesse a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale per evitare tra l'altro la retrocessione dei beni ai debitori e la restituzione ai medesimi dell'attivo sinora ricavato e ha evidenziato che la liquidazione giudiziale può essere aperta anche in assenza della preventiva risoluzione del concordato preventivo. Insomma, ha fatto valere un inadempimento di CP_2 Parte_1
quindi la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può
[...] essere diretta soltanto nei confronti di Parte_1
La stessa difesa della ricorrente, nelle memorie depositate il 17 aprile 2025, ha precisato di essere incorsa in un refuso quando ha redatto le conclusioni. L'eccezione di inammissibilità è pertanto infondata. 2.2. – Anche il riferimento a “ nelle note depositate il Controparte_5
24 febbraio 2025 è il frutto di un mero refuso. Non si tratta dunque di un'ipotesi di inammissibilità, ma di mera irregolarità emendabile. 3. – Il concordato preventivo di è stato chiuso con la sua Parte_1 omologazione, così come prevede l'articolo 181 l.f.. L'articolo 390 c. II ccii stabilisce, tra l'altro, che “le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui” al primo comma “sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Questo tribunale ha già stabilito che le domande di risoluzione del concordato preventivo, qualora questo sia stato disciplinato dalla legge fallimentare, debbano proporsi secondo le norme della legge fallimentare (si veda il provvedimento del 18 luglio 2024 prodotto dalla resistente). La risoluzione infatti è una conseguenza dell'inadempimento del concordato, mira a far venire giuridicamente meno il concordato e dunque rientra tra le procedure che, ai sensi dell'articolo 390 c. II ccii, devono essere trattate secondo il r.d. n. 267/1942, se il concordato preventivo è stato omologato in base alla predetta normativa. Del resto, uno degli effetti della risoluzione del concordato consiste nel far venire meno l'obbligatorietà del concordato omologato, con una declaratoria giudiziale che retroagisce al momento del decreto di apertura della procedura di concordato (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 4696/2022 in parte motiva, con riguardo a C. Cost. n. 106/2004). A parere del collegio, dunque, la scelta del legislatore di trattare di una domanda – il cui scopo 3 è quello di permettere ai creditori di agire nuovamente per l'intero credito
– in base alla normativa vigente al momento dell'apertura della procedura di concordato è coerente con l'effetto a cui mira la risoluzione (far regredire la situazione di fatto a un momento precedente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019). Anche la liquidazione giudiziale (così come il fallimento disciplinato dalla legge fallimentare) comporterebbe l'arresto dell'esecuzione del concordato preventivo. Tuttavia, a seguito dell'omologazione, il concordato preventivo non è più
“pendente”; ciò esclude innanzitutto l'applicabilità del cd. principio di unicità delle procedure concorsuali (su cui cfr. Cass. Civ. n. 2695/2016). Non è poi possibile parificare il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a una procedura come (ad esempio) l'esdebitazione, che costituisce il possibile seguito di un'altra procedura concorsuale. L'esdebitazione chiesta dopo la chiusura di un fallimento, dunque, dovrà seguire le norme della legge fallimentare, in base a ciò che prevede l'articolo 390 c. II ccii;
al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, invece, non si può applicare la predetta norma, in considerazione dell'autonomia rispetto al concordato preventivo omologato (e quindi chiuso ai sensi dell'articolo 181 l.f.). Del resto, l'articolo 390 c. I ccii precisa che i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019 sono definiti secondo la legge fallimentare;
da ciò ne consegue che i ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore del cd. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza devono essere trattati e decisi in base alle nuove norme. 3.1. – E' opportuno precisare che
- in ogni caso, l'accoglimento della tesi di avrebbe Parte_1 condotto a una riqualificazione della domanda proposta da in CP_2 richiesta di apertura del fallimento, dato che gli elementi (soggettivo e oggettivo) di tale domanda sono identici a quelli della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;
- è diversa la questione sulla disciplina ancora applicabile al concordato omologato e in corso di esecuzione: per tale concordato, infatti, ai sensi dell'articolo 390 c. II ccii deve ancora applicarsi la legge fallimentare. 4. – può chiedere l'apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale in quanto sia mandataria con rappresentanza di (v. artt. 1704 e 1388 c.c.). Nel ricorso introduttivo, CP_2 [...] ha dichiarato di agire “non in proprio ma n.q. di Controparte_1 mandataria di . Pertanto l'iniziativa della ricorrente produce CP_2 effetti direttamente nella sfera patrimoniale di se e in quanto CP_2 vi sia la prova dell'esistenza di tale mandato. Unitamente al ricorso è stato depositato il mandato speciale redatto per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio in data Per_1
4 1° febbraio 2019; con tale atto ha attribuito a CP_6 [...] la possibilità, tra l'altro, di “sottoscrivere ogni istanza o Controparte_1 altro documento necessario per condurre qualunque azione giudiziaria — in ogni stato e grado del giudizio — riguardante la Società”, funzionale al recupero dei crediti di questa. A parere del collegio, tanto basta per il rigetto dell'eccezione di
[...]
dato che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1 mira a ottenere il soddisfacimento di un credito di nei CP_2 confronti di sia pure mediante una procedura Parte_1 concorsuale.
5. – L'articolo 119 c. VII ccii prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta “solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo”. La tesi della ricorrente secondo cui è possibile aprire la liquidazione giudiziale senza la previa risoluzione del concordato si fonda su una sentenza del Tribunale di Monza, edita su secondo la Email_1 quale, per individuare lo strumento processuale applicabile, occorre guardare al momento in cui si sono verificati i presupposti legittimanti una determinata azione. Di conseguenza, qualora i presupposti per la risoluzione siano emersi dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, si dovrebbe applicare l'articolo 119 c. VII ccii e quindi sarebbe necessario ottenere la risoluzione del concordato preventivo come condizione per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale;
in caso contrario, invece, non si dovrebbe applicare l'articolo 119 c. VII ccii e di conseguenza si potrebbe valutare l'apertura della liquidazione giudiziale anche in mancanza della risoluzione del concordato preventivo. La questione è rilevante per il presente procedimento, perché dalle deduzioni contenute nel ricorso introduttivo si ricava che, secondo CP_2
i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale si sono
[...] verificati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, dato che il concordato non è stato adempiuto (si veda l'inizio della seconda pagina del ricorso). Anche il Tribunale di Siracusa è giunto alle medesime conclusioni (si veda la sentenza n. 5/2024, Pres. Milone, est. su , Per_2 Email_1 evidenziando che a) l'articolo 119 ccii disciplina la risoluzione del concordato preventivo e non i requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale, data la sua collocazione sistematica (nell'ambito cioè dei requisiti per l'omologa del concordato preventivo); b) per il cd. principio dell'affidamento, un concordato in corso di esecuzione deve essere regolato sulla base della legge applicabile 5 all'epoca del sorgere delle obbligazioni, analogamente a ciò che accade per l'esecuzione di un contratto;
c) prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, i creditori potevano chiedere l'apertura del fallimento senza la previa risoluzione del concordato preventivo (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 4696/2022); escludere oggi che questi creditori possano chiedere la liquidazione giudiziale omisso medio significherebbe “tradire” l'affidamento riposto sull'immutabilità della disciplina applicabile;
d) i concordati omologati sotto il vigore della legge fallimentare devono continuare a essere disciplinati da questa (si ribadisce che, secondo il tribunale aretuseo, l'articolo 119 ccii è una norma sul concordato e non sulla liquidazione giudiziale); e) di conseguenza, la mancanza della risoluzione del concordato può produrre solo l'effetto di stabilizzare la falcidia, senza alcuna preclusione circa la possibilità di far valere in giudizio la persistenza dell'insolvenza, provocando così l'apertura della liquidazione giudiziale1. Il Tribunale di Ivrea ha invece sostenuto la tesi contraria nel decreto emesso il 18 ottobre 2023 (Pres. Bevilacqua, est. su Per_3
, evidenziando che Email_1
a) secondo la relazione accompagnatoria del cd. correttivo al ccii (d. lgs. n. 147/2020), il quale ha introdotto l'articolo 119 c. VII ccii, solo i debiti insorti successivamente alla crisi regolata con il concordato possono considerarsi “fatti sopravvenuti” generanti una nuova insolvenza e quindi non necessitanti della previa risoluzione del concordato preventivo2;
b) in caso di concordato preventivo liquidatorio, l'esperimento negativo di una procedura di carattere liquidatorio renderebbe inutile l'apertura di un'altra procedura finalizzata alla liquidazione dell'attivo del debitore3. Si segnala anche la tesi sostenuta dal Tribunale di Cosenza nel decreto del 5 luglio 2023 (Pres. Viteritti, est. , in , secondo Per_4 Email_1 cui l'articolo 119 c. VII ccii si deve applicare pure in tali casi, ma che per
“debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” si possa intendere anche la situazione di insolvenza determinata, oltre che sui nuovi debiti sorti post omologa, anche sulla rideterminazione del debito a seguito della falcidia posta dal decreto di omologazione: infatti la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che, dopo il consolidamento del piano concordatario senza che i creditori si siano attivati per chiederne la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (nonché il Pubblico Ministero) possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore, sia pure nella misura falcidiata (cfr. Cass. Civ. nn. 12085/2020 e 26002/20184).
Anche il Tribunale di Cosenza, come i Tribunali di Monza e di Siracusa, ha precisato che la diversa tesi determinerebbe un ingiustificato
“privilegio” per i concordati preventivi senza prospettiva alcuna di realizzazione (rectius, per i debitori che abbiano ottenuto l'omologazione del concordato preventivo, il quale però non sia stato eseguito), qualora siano anche scaduti i termini per la proposizione della risoluzione del concordato preventivo: se infatti l'articolo 119 c. VII ccii ammette la possibilità della liquidazione giudiziale omisso medio soltanto per i debiti contratti successivamente, un debitore che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, ad esempio di natura liquidatoria, non ha contratto altri debiti, non sarebbe più sottoponibile alla liquidazione giudiziale (in mancanza della risoluzione del concordato). 5.1. – Esaminati i vari orientamenti emersi subito dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, il tribunale ritiene che la liquidazione giudiziale possa essere aperta senza la previa risoluzione del concordato preventivo. Si concorda infatti con l'opinione del Tribunale di Siracusa secondo cui l'articolo 119 ccii sia una norma sul concordato e non sulla liquidazione giudiziale, dovendosi tenere conto della sua collocazione nell'ambito della normativa sul concordato preventivo. Il richiamo alla relazione illustrativa del d. lgs. n. 147/2020 non è sufficiente a spiegare l'applicabilità dell'articolo 119 c. VII ccii (che, lo si ribadisce, è una norma collocata nell'ambito della disciplina del concordato preventivo) ai ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale presentati dal 15 luglio 2022 (fermo restando che, di per sé, la relazione illustrativa non è una fonte del diritto, ma costituisce soltanto un utile strumento per interpretare una disposizione di legge che si presti a varie letture). Inoltre si può discutere di “sostanziale inutilità” della liquidazione giudiziale soltanto se questa segua a un concordato preventivo di natura liquidatoria in cui il liquidatore nominato dal tribunale abbia tentato tutte le vie giuridicamente possibili (e, beninteso, consentite dal concordato) per vendere i beni del debitore, non nelle ipotesi in cui ad esempio la liquidazione sia rimasta affidata al debitore, la liquidazione nell'ambito del concordato non potesse essere svolta secondo le norme della liquidazione giudiziale, oppure nel caso di concordato in continuità. E' dunque eccessivo fondare la tesi dell'applicabilità dell'articolo 119 c. VII ccii anche ai concordati omologati prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019 su un'ipotesi peculiare, realizzabile in un numero limitato di casi. 5.2. – La conseguenza di tale premessa è che l'articolo 119 c. VII ccii può applicarsi soltanto ai concordati preventivi proposti dopo l'entrata in vigore del cd. codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Per gli altri concordati preventivi possono valere soltanto le norme della legge fallimentare, in base a ciò che stabilisce l'articolo 390 c. II ccii anche con riguardo alla risoluzione. Invece (come è stato precisato sopra) la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (e non del fallimento) deve essere proposta in base al d. lgs. n. 14/2019, data l'autonomia tra il concordato preventivo omologato e la liquidazione giudiziale5, senza però includere l'articolo 119 c. VII ccii, che è una norma sul concordato preventivo. Per i concordati preventivi omologati prima del 15 luglio 2022, quindi, si deve applicare la legge fallimentare e si deve tenere conto della sentenza della Corte di Cassazione in composizione a sezioni unite civili n. 4696/2022, la quale ha ammesso la possibilità invocata dall'odierna ricorrente. 5.3. – In caso di concordato omologato avverso il quale non sia più possibile la proposizione di una richiesta di risoluzione6, però, in un successivo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale si può far valere esclusivamente il credito falcidiato. Come ha precisato la Suprema
Corte, alla luce dei principi espressi da Cass. Civ. SS.UU. n. 4696/2022 non ha più senso discorrere di insolvenza “nuova” o di insolvenza
“originaria pregressa” a fronte della mancata esecuzione delle obbligazioni concordatarie;
la risoluzione del concordato rileva dunque non come condizione di “fallibilità”, bensì unicamente al fine di restituire al creditore la possibilità di far valere nuovamente l'intero credito;
rebus sic stantibus, il creditore non è obbligato a chiedere prima di tutto la risoluzione del concordato, a condizione però (in tal caso) che faccia valere soltanto il credito falcidiato ma inadempiuto (cfr. Cass. Civ. n. 15859/20247).
5.3.1. – Non è inammissibile il ricorso, benché il credito fatto valere sia quello “integrale” e non quello risultante all'esito della falcidia 6 Così come nell'ipotesi in cui il creditore, pur potendolo ancora fare, abbia deciso di non proporre l'azione di risoluzione del concordato. 7 “In ogni caso, vi è che proprio dal riconoscimento dell'ammissibilità del fallimento omisso medio non può che derivare - come d'altronde le Sezioni Unite hanno esplicitamente sottolineato, in continuità con univoco indirizzo pregresso- l'inconsistenza di una distinzione concettuale tra l'insolvenza anteriore al concordato
e l'insolvenza "nuova" quale base della declaratoria giudiziale. La verità è che
l'insolvenza è concetto unitario, che presuppone potersi profilare sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni concordatarie sia in relazione all'inadempimento delle obbligazioni sorte nel corso della procedura. Per tale ragione, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, la risoluzione del concordato resta confinata nell'alveo del rimedio "prettamente contrattuale", col fine "di eliminarne gli effetti dilatori e remissori, oltre che segregativi" (e v. già C. cost. n. 106 del 2004). Donde l'art. 186 legge fall. riguarda un istituto diverso da quelli di generale fallibilità, e per tale specifica ragione non si pone in rapporto di specialità con le norme che presiedono a questi ultimi neppure sul piano della valutazione dello stato d'insolvenza.
In altre parole, l'insolvenza in sé può persistere ex art. 5 legge fall. pur dopo l'omologa del concordato, anche con riguardo alla parte falcidiata ma inadempiuta dei crediti.
In questi casi la risoluzione opera non quale condizione di fallibilità, ma solo al
(diverso) fine della rimozione dell'obbligatorietà del concordato, e dunque allo scopo di restituire al creditore anteriore la libertà di agire senza limiti concordatari, e per l'intero”. 9 concordataria8. Ai fini della “legittimazione attiva”, infatti, sussiste comunque un credito nei confronti di (altra è la questione Parte_1 sulla sua titolarità, la quale sarà oggetto delle considerazioni esposte infra). Per l'esame dei requisiti previsti dall'articolo 121 ccii, poi, sarà sufficiente ricostruire tutta la situazione debitoria alla luce delle deduzioni di Parte_1
6. – ha contestato sia il credito di Parte_1 Controparte_4
sia l'attuale titolarità del credito in capo a
[...] CP_2
Innanzitutto, per le ragioni sopra esposte, il credito di
[...] nei confronti di all'esito dell'omologa Controparte_4 Parte_1 del concordato, può essere soltanto quello in relazione al quale la debitrice ha assunto obblighi nell'ambito del concordato (cioè il credito falcidiato). 6.1. – ha anche sostenuto che tale credito è stato Parte_1 soddisfatto aliunde a seguito di procedure esecutive individuali nei confronti dei garanti. Premesso che la falcidia non si estende alla posizione dei garanti (v. art. 184 l.f.; cfr. anche Cass. Civ. n. 27/2009) e che pertanto, con riguardo a costoro, occorre prendere in considerazione l'intero credito vantato da ha prodotto soltanto Controparte_4 Parte_1 un atto di pignoramento datato 8 aprile 2016, in cui il credito è stato quantificato in € 281.130,42 oltre spese legali e interessi di mora e ha chiesto l'acquisizione di due stati passivi, di tutti i contratti e degli esiti delle procedure esecutive azionate dal predetto istituto di credito. Il contratto di mutuo del 23 marzo 2007, prodotto da in data CP_2
24 febbraio 2025, ha previsto l'intervento quali garanti di Per_5
e di , i quali sono i destinatari del predetto
[...] Persona_6 atto di pignoramento. Nel predetto atto pubblico non vi sono ulteriori fideiussioni o garanzie. ha anche affermato che pende la procedura esecutiva Parte_1 immobiliare n. 1/2022 R.G.Es. contro un altro garante, non menzionato nel contratto del 23 marzo 2007. In ogni caso, nel passivo concordatario, il credito di è di € 268.161,41 per il Controparte_4 mutuo (privilegiato), di € 215.841,38 per il conto corrente n. 5608 e di € 290,23 per il conto corrente n. 11001 (chirografario; si rinvia alla lettura della relazione del commissario giudiziale prodotta da . CP_2
6.1.1. – Chi formula un'eccezione deve anche provarne il fondamento (art. 2697 c. II c.c.). Quella di pagamento è un'eccezione in senso lato, quindi può essere rilevata d'ufficio; tuttavia il giudice può rilevare un avvenuto pagamento soltanto se questo risulti agli atti del suo procedimento, senza poter effettuare degli approfondimenti istruttori che avrebbero natura meramente esplorativa. Anche le richieste istruttorie di tenuto conto del principio Parte_1 stabilito dall'articolo 2697 c. II c.c., non possono essere accolte, dato che le acquisizioni documentali chieste dalla resistente si risolverebbero in un'attività meramente esplorativa. Peraltro dall'acquisizione di atti di procedure espropriative e di stati passivi esecutivi potrebbe soltanto emergere l'esistenza di varie procedure esecutive, individuali e/o concorsuali, basate sul medesimo titolo esecutivo, non anche l'integrale pagamento del debito (tenuto conto, giova ribadirlo, del fatto che per i garanti si deve considerare l'intero credito, non quello falcidiato). 6.1.2. – Insomma, l'eccezione di avvenuto pagamento non è fondata. 6.2. – Il credito di è stato inserito da Controparte_4 nella proposta concordataria, dunque deve ritenersi Parte_1 riconosciuto. E' invece in contestazione la successiva cessione di tale credito a della quale non vi è traccia negli atti della procedura CP_2 di concordato fino alla sua omologazione. Del resto, come è stato riportato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 16 del 7 febbraio 2019, tale credito sarebbe stato ceduto a in data 30 CP_2 gennaio 2019, quindi dopo l'omologazione del concordato preventivo. Come ha evidenziato la richiesta di rivolta Parte_1 CP_2 CP_2 al commissario giudiziale del concordato preventivo, di attribuirle il credito spettante a (si veda l'allegato n. Controparte_4
7 depositato il 17 aprile 2025), non rileva ai fini del presente procedimento, dato che l'eventuale valutazione del commissario giudiziale non è l'esito di un giudizio contenzioso passato in giudicato. 6.2.1. – Si premette che la contestazione sulla titolarità del credito in capo all'odierna ricorrente attiene a una condizione dell'azione, perché la legittimazione a chiedere la liquidazione giudiziale non spetta a chiunque, ma soltanto a chi sia creditore del convenuto (nonché agli altri soggetti individuati dall'articolo 37 c. II ccii). Pertanto deve provare CP_2 di vantare una ragione di credito (anche se non contenuta in un titolo esecutivo, ma comunque idonea al riconoscimento di tale credito nell'eventuale stato passivo) nei confronti di Parte_1 ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con CP_2 il quale è stata resa nota la cessione del 30 gennaio 2019, nonché un file contenente un elenco di numeri (associati a dei crediti), che però è stato
“disconosciuto” da Parte_1
La ricorrente ha anche chiesto la concessione di un termine per la produzione della dichiarazione di avvenuta cessione del credito;
tuttavia, non essendo state esposte le ragioni per le quali tale documentazione non 11 poteva essere prodotta prima (la costituzione di è del Parte_1 giorno 8 aprile 2025 e la causa è stata assunta in riserva il 14 maggio 2025), tale richiesta non può essere accolta. 6.3. – Innanzitutto, non ha contestato il contratto di Parte_1 cessione in sé, ma l'inclusione del credito nella cessione in blocco stipulata nel 2019. La cessione “in blocco” ai sensi dell'articolo 58 del d. lgs. n. 385/1993 è disciplinata in modo differente rispetto all'istituto “ordinario” del contratto di cessione di crediti. Tale regolamentazione è principalmente giustificata dall'oggetto della cessione, che può essere costituito da interi
“blocchi” di crediti, individuati dunque non singolarmente, bensì per tipologie, sulla base di caratteristiche comuni (v. art. 1 c. I della legge n. 130/1999, in cui si accenna alla possibilità di individuare i crediti ceduti anche “in blocco se si tratta di una pluralità”, cioè di determinare l'oggetto del contratto mediante la specificazione del “blocco” di crediti ceduti, descrivendone le caratteristiche oggettive e/o soggettive). Tenendo conto delle peculiari caratteristiche del contratto oggetto di causa, si concorda pertanto (in astratto) con l'affermazione della Suprema Corte secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca (…) - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ. n. 4277/2023). Sempre in generale, secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 17944/2023), a) ai fini della dimostrazione della cessione di un credito non è necessaria
“di regola” la prova scritta;
in particolare, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”; b) tuttavia non è idonea di per sé la mera notificazione della cessione (a cui deve essere equiparata la notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale per l'ipotesi della cessione “in blocco”) operata dal preteso cessionario al debitore ceduto, quantomeno in caso di contestazione da parte di quest'ultimo; c) “quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta 12 Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”. 6.3.1. – Il “blocco” di crediti ceduto il 30 gennaio 2019 ha le seguenti caratteristiche (individuate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale): a) tutti i crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1982 e il 2017; b) debitori classificati “a sofferenza” in base alla circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti). Si tratta di indicazioni precise, corrispondenti alle caratteristiche dei crediti indicati nella proposta di concordato, che consentono dunque di ricondurre il credito all'interno della cessione “in blocco”. E' il caso di evidenziare che la contestazione di non Parte_1 riguarda ad esempio la concreta riconduzione del credito a una delle (due) categorie elencate nell'avviso, ma sul punto è eccessivamente generica. 6.3.2. – Inoltre, sempre nel predetto avviso, è stato chiarito che i dati identificativi dei crediti ceduti sono stati messi a disposizione sul sito https://bnl.it/it/Footer/Dati-Societari. Il “disconoscimento” dell'elenco dei crediti ceduti può valere quale contestazione circa la riconducibilità dei numeri ivi indicati al credito nei confronti di dato che non si può “disconoscere” un Parte_1 documento, ma soltanto una sottoscrizione. Manca poi una specifica presa di posizione da parte della società resistente circa il fatto che tale file non sia quello raggiungibile all'indirizzo sopra cennato. Il d. lgs. n. 14/2019 non prevede delle preclusioni di natura istruttoria, di talché la produzione documentale di del 24 febbraio 2025 non CP_2
è inammissibile. Giova evidenziare però che il contratto di cessione dei crediti in blocco, così come ogni contratto di cessione di crediti, è bilaterale e non contempla l'intervento del debitore ceduto. Pertanto i criteri di identificazione dei crediti valgono innanzitutto nei rapporti interni tra il cedente e il cessionario. Verosimilmente il debitore ceduto non viene a conoscenza dei numeri identificativi dei crediti oggetto della cessione, a meno che non riceva delle comunicazioni nelle quali si faccia riferimento a tali numeri. Il codice NDG, in particolare, rappresenta un numero attribuito dalla cedente, che quindi identifica un “cliente” o un credito (esclusivamente) nei rapporti interni tra il cedente e il cessionario;
la presenza di tale codice 13 (o di un altro codice che individui univocamente il cliente o il credito) sia in un documento redatto dalla banca cedente che nella lista dei crediti ceduti fa ritenere (unitamente ad esempio al possesso in capo alla cessionaria dei contratti dai quali deriva il credito, dato che il cedente deve consegnare al cessionario i documenti che provino il credito, ai sensi dell'articolo 1262 c. I c.c.) dimostrata l'inclusione del credito oggetto di contestazione nella cessione “in blocco” (salvo che emergano delle ulteriori e diverse circostanze). Nel caso di specie gli elementi acquisiti sono, oltre all'avviso sopra cennato,
a) il possesso in capo a sia del contratto di mutuo del 23 marzo CP_2 CP_2
2007 che del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 5608 datato 5 aprile 2002, entrambi prodotti il 24 febbraio 2025; b) i riferimenti, nella documentazione riguardante i saldi negativi dei conti correnti e del mutuo, sottoscritta da al Controparte_4 codice 59389545, presente per quattro volte nella pagina 43 di 76 del predetto elenco, sotto la voce “id loan” (cioè “identificativo prestito”). Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito, ai sensi dell'articolo 1262 c. I c.c.. Il possesso in capo a un soggetto di tali documenti costituisce dunque un indizio del fatto che egli sia l'attuale titolare (a meno che emerga ad esempio la dimostrazione che il cedente abbia lamentato lo smarrimento della predetta documentazione). Il codice “59389545” è presente in documentazione proveniente da
[...]
(cioè dalla cedente) come associato a Controparte_4 [...]
La sua presenza anche nell'elenco estratto dal sito internet Parte_1 sopra cennato, dunque, è un altro indizio circa la ricomprensione nella cessione in blocco anche del credito nei confronti dell'odierna resistente. 6.4. – Poiché non ha offerto degli elementi volti a Parte_1 contrastare i predetti indizi (elencazione specifica, nell'avviso pubblicato nella G.U., delle caratteristiche dei crediti ceduti, possesso in capo a
[...] dei contratti da cui sono sorti i crediti, riferimento al codice CP_2
“59389545”, identificante presente nell'elenco dei Pt_1 Parte_1 crediti ceduti), si deve ritenere che sia “creditore” di CP_2 [...]
sia pure limitatamente alle somme oggetto di falcidia in base Parte_1 al concordato preventivo omologato. 7. – La proposta concordataria prevedeva il soddisfacimento di € 1.698.072,00 per i crediti privilegiati e di € 265.764,00 per i crediti chirografari. In base alla relazione del commissario giudiziale del 27 settembre 2022, le entrate totali della procedura di concordato sono pari a € 52.138,62 (senza tenere conto dunque se tra le uscite vi sia stato il pagamento di qualche credito specificato nella proposta di concordato). ha affermato che è in corso un contratto di locazione i cui Parte_1
14 canoni sono pagati in favore della procedura;
tuttavia la resistente ha documentato soltanto un pagamento per € 2.000,00, eseguito peraltro il 17 febbraio 2025, quindi dopo la scadenza dei termini per l'esecuzione del concordato preventivo. Risulta dall'acquisizione effettuata dalla cancelleria che il 13 maggio 2021 il Tribunale di Locri ha emesso una sentenza con la quale ha determinato il credito di nei confronti di in € Controparte_7 Pt_1 Parte_1
109.091,06 oltre interessi (originariamente si trattava di un credito di € 318.371,34 oltre interessi) e ha condannato al pagamento Pt_1 Parte_1 di una parte delle spese di lite del procedimento.
Tale riduzione del credito, di fatto, non rileva nel presente provvedimento, perché si tratta di un credito chirografario e quindi la riduzione deve tenere conto della falcidia concordataria per i creditori chirografari. Dall'istruttoria compiuta d'ufficio non sono emersi dei debiti successivi all'anno 2014 (si vedano anche i documenti trasmessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS). 7.1. – Tuttavia il totale dei debiti rimasti inadempiuti, sia pure a seguito della falcidia concordataria, è superiore a € 500.000,00, cioè a una delle soglie di cui all'articolo 2 c. I lett. d) ccii, il cui superamento comporta l'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale (v. art. 121 ccii). Infatti il totale dei crediti da soddisfare, sia pure all'esito della falcidia concordataria, è pari a € 1.963.836,00: a tali crediti corrispondono dunque (in sostanza, cioè pur tenendo conto della modesta riduzione del debito nei confronti di i debiti che ancora Controparte_7 Parte_1
in base al concordato omologato, doveva soddisfare.
[...]
8. – Lo stato di insolvenza discende a) dal pressoché totale inadempimento delle previsioni del concordato preventivo, ricavabile anche solo dalla lettura della relazione del commissario giudiziale datata 27 settembre 2022; b) dal fatto che, come ha precisato la resistente alla fine della settima pagina della propria memoria di costituzione, è inattiva Parte_1 dal 2013 e dunque non dispone delle risorse per eseguire i pagamenti dovuti ai creditori nemmeno nella misura risultante a seguito della falcidia concordataria.
9. – In definitiva, sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri in composizione collegiale così provvede: 1) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
c.f. e p. iva , con sede legale in Siderno (RC) Parte_1 P.IVA_1 alla via Bifera s.n.c.;
2) nomina giudice delegato il dottor Giuseppe Cardona;
3) nomina curatore l'avv. Roberta VASTA (c.f. C.F._1
[...]
[...] ), in quanto in possesso di una struttura organizzativa e di risorse
[...] che appaiono allo stato adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 ccii;
4) dispone che il curatore provveda a manifestare l'accettazione dell'incarico nel termine di giorni 2 (due) dalla relativa comunicazione, di cui onera la cancelleria, e proceda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario (art. 193 ccii);
5) autorizza il curatore, ai sensi dell'articolo 49 c. III lett. f) ccii e con le modalità di cui agli artt. 155 – quater, 155 – quinquies e 155 – sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del d.l. 78/2010, conv. in legge 122/2010 e succ. mod.; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 – bis c.c. - dell'impresa, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, irap ed iva dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'articolo 39 ccii;
7) fissa il giorno 21.10.2025 ore 10:30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
8) assegna ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo, per l'invio via PEC al curatore delle domande di insinuazione, con relativi allegati in PDF, dovendosi depositare a cura degli stessi in cancelleria i titoli di credito in originale;
9) dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto alla liquidazione giudiziale, comunicata al curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 c. IV ccii;
10) dispone la prenotazione a debito. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
dott. Giuseppe Cardona dott. Andrea Amadei 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda anche la sentenza del Tribunale di Prato, Pres. Brogi, est. Bruno, in in cui è stato chiarito che “l'inadempimento degli accordi Email_1 concordatari integra quei “fatti sopravvenuti” che, sulla scorta dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4696/2022, legittimano il PM, prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato, a chiedere il fallimento del debitore, istanza che, in applicazione del principio generale tempus regit actum, deve seguire la disciplina processuale del Codice della Crisi”. Il tribunale ha affermato che l'articolo 119 c. VII ccii si applica solo ai concordati preventivi “proposti, aperti ed omologati nella vigenza e secondo la disciplina del CCII stesso”. 2 Nella relazione illustrativa al predetto correttivo, reperita sul sito www.giustizia.it
(strumenti/attività normativa, nella sottosezione relativa agli schemi di decreti legislativi della XVIII legislatura), si legge quanto segue, con riguardo all'articolo 119 CCII: “E' stato introdotto, inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n'è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura”. 6 3 Nello stesso senso si segnala anche C. App. Catania, sentenza del 7 giugno 2023,
Pres. Balsamo, est. Fichera, su Email_1 4 La Corte di Cassazione ha scritto quanto segue nell'arresto n. 26002 del 2018:
“Diverso è il caso, al quale più propriamente si riferisce il principio della perdurante applicabilità della falcidia concordataria, in cui sia "scaduto il termine per la [...] risoluzione" del concordato di cui all'art. 186, comma 3, legge fall. (Cass. n.
29632/2017, p. 4) e il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, ove il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore "nella citata misura falcidiata" (Cass. ult. cit.)”. 7 5 Evidenziata anche da Cass. Civ. SS.UU. n. 4696/2022 con riguardo alle procedure disciplinate dalla legge fallimentare a seguito della riforma del 2007: “Con la riforma” (del 2007) “- vista l'abolizione in generale della fallibilità d'ufficio e la non più perfetta coincidenza tra lo stato di crisi che costituisce il presupposto oggettivo del concordato preventivo e quello di insolvenza che legittima il fallimento - questo automatismo” (cioè la declaratoria d'ufficio del fallimento a seguito della risoluzione o dell'annullamento del concordato) “è però stato eliminato, con l'effetto che, nella previsione di legge, risoluzione del concordato preventivo e fallimento costituiscono adesso istituti ed eventi del tutto autonomi, distinti ed anche operativamente tra loro slegati”. 8 8 Nella proposta di concordato datata 18 marzo 2015, prodotta da (v. all. CP_2
n. 6 della produzione del 17 aprile 2025), si legge della proposta di pagamento integrale dei creditori privilegiati e al 12,714% di quelli chirografari.
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