Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 60 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, in favore della regione Lazio per la realizzazione su aree di proprieta' pubblica ((ovvero per l'acquisto)) di un immobile da destinarsi a residenza degli studenti universitari. ((Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,)) In caso di impossibilita' a reperire aree di proprieta' pubblica, la regione Lazio e' autorizzata a reperire aree private, previo parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale.
Versione
30 maggio 1990
30 maggio 1990
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Versione
1 settembre 1998
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