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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2713/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DELL'11.02.2025
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2713/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 15 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Walter De Nunzio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia inNapoli (NA), al Viale Raffaello n. 34;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmine Meo, presso lo studio del quale elettivamente in Nola (NA) alla via
San Massimo n. 469;
OPPOSTA
E
, in persona del l.r. Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, verbali di causa in atti e note di partecipazione per l'odierna udienza.
Decisa all'udienza dell'11.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219012164452000, notificata in data
08.02.2022, limitatamente al ruolo di cui alla sanzione amministrativa ex L. 689/1981, elevata nell'anno 2008 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di e riportata nella CP_2
cartella esattoriale n. 07120110070371122000, presuntivamente notificata il 21.10.2011, per l'importo complessivo di euro 5.698,58.
pagina 2 di 15 A fondamento dell'azione deduceva la nullità/illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto di riferimento (art. 7, c. 1, L. n. 212/2000); l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione; la mancata indicazione della competente commissione tributaria (art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992); l'omessa notifica della cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione del presunto credito;
l'erroneità del calcolo afferente le spese di notifica, le spese degli atti prodromici ed il compenso richiesto per il pagamento;
l'omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella esattoriale.
Faceva, quindi, istanza di sospensione dell'intimazione opposta e chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità della stessa;
l'inesistenza e/o l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'atto di intimazione limitatamente al ruolo relativo alla sanzione amministrativa elevata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di , CP_2
nell'anno 2008, per l'importo complessivo di euro 5.698,58, per mancata notifica degli atti presupposti;
l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto delle parti opposte a richiedere le somme di cui alla predetta cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione dell'atto di intimazione al pagamento contestato;
nonché di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità, in tutto o in parte, della cartella esattoriale n. 07120110070371122000, per l'importo complessivo di euro
5.698,58, nonché di tutti gli atti prodromici e collegati.
La causa, in virtù dello scardinamento dalla Sezione Lavoro, veniva assegnata alla I
Sezione Civile del Tribunale e, quindi, alla scrivente, che fissava per la trattazione l'udienza del 10.11.2022.
Si costituiva l , la quale eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire;
l'incompetenza per materia e per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace;
il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' , per il quale la notifica avrebbe Controparte_2
pagina 3 di 15 dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato;
la tardività dell'impugnazione;
l'inammissibilità dell'azione, per violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.; contestava la dedotta prescrizione del credito;
rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, dunque, in via pregiudiziale, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di rito, nonché la declaratoria di incompetenza per materia e per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace;
chiedeva altresì, in via preliminare, di ordinare la rinnovazione della citazione nei riguardi dell' Controparte_3
, con rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, invocava il rigetto
[...]
della domanda, in quanto improcedibile, tardiva, inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione rispetto alle questioni attinenti al merito della vicenda;
ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di ritenere e dichiarare la sua mancata responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
All'udienza del 10.11.2022 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire, onerava il ricorrente alla rinotifica nel rispetto dei termini di legge, che veniva tempestivamente effettuata.
In seguito, attesa la rinuncia del precedente difensore dell'opponente, si costituiva in sostituzione l'avv. Walter De Nunzio.
Si costituiva in giudizio anche l' , il quale Controparte_3
deduceva di aver correttamente notificato gli atti sanzionatori relativi all'opposta intimazione in data 30.10.2007, di aver proceduto all'iscrizione a ruolo del credito nel termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 27 della L. 689/1981 con esclusione di ogni responsabilità a suo carico per la dedotta prescrizione e, quindi, concludeva per il rigetto delle pretese avverse.
Preliminarmente va osservato che è stata disposta ed effettuata la rinotifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire, i convenuti si sono entrambi costituiti e, quindi, rimane superata ogni eccezione in proposito sollevata dall'opposta Controparte_1
pagina 4 di 15 riscossione, ivi compreso il presunto difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_4
Va osservato altresì che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per materia e per valore del Giudice adito proposta dalla per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
L'avviso di intimazione è un atto che il concessionario della riscossione deve notificare al debitore, con le modalità previste dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento emesso dall o Controparte_1
dall e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante CP_1 CP_5
dal ruolo entro cinque giorni.
L'intimazione di pagamento può essere impugnata per far valere in giudizio fatti successivi all'invio della cartella o dell'atto di accertamento (come la prescrizione, la pendenza di un rateizzo, il pagamento, ecc.); nel caso si lamenti anche la omessa o invalida notifica dell'atto presupposto è ammesso eccepire il vizio del procedimento e contestare il rapporto creditizio.
A norma dell'art. 22 della L. n. 689/1981 “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150”.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, per quel che nella presente sede rileva, “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo…
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
pagina 5 di 15
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
…
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a
15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285…”.
Dal momento che la presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione ad una intimazione di pagamento relativa a sanzione elevata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo avente ad oggetto la violazione dell'art. 3, c. 3, del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n.
73/2002 “per aver impiegato i lavoratori di seguito indicati non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria…”, stante il disposto di cui al comma 4 della riportata previsione normativa, sussiste la competenza del Tribunale adito.
Priva di fondamento è anche l'eccepita tardività del ricorso, secondo l CP_1
depositato “in data 02/05/2022, oltre 40 giorni dalla notificazione dell'avviso,
[...]
avvenuta pacificamente in data 10/02/2022”.
Difatti il ricorso è stato depositato (iscritto alla Sezione Lavoro) il 24.02.2022 e, quindi, in maniera tempestiva rispetto ai termini prescritti dall'art. 6, c. 6, del D.Lgs. n.
150/2011 che trova applicazione nella fattispecie (cfr. “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
pagina 6 di 15 entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).
Priva di pregio è anche la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione, in quanto
“La Corte di Cassazione ha stabilito che in relazione alla cartella di pagamento è possibile esperire (anche) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. comparsa di costituzione ), giacché, come espressamente riferito Controparte_1
dall'opposta, il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo, può essere esperito “anche” oltre alla presente azione, peraltro in assenza di termini decadenziali.
Così come la medesima eccezione è infondata anche con riguardo alla dedotta violazione del termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.), visto che il ricorso è stato depositato il 24.02.2022.
Parimenti priva di consistenza è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall , in quanto con la proposta opposizione si Controparte_6
contesta sia la sanzione amministrativa, per nullità od omessa notifica del verbale di accertamento della violazione (e per tale aspetto il legittimato passivo è l'ente creditore), sia l'impugnata intimazione di pagamento e la presupposta cartella esattoriale, per omessa notifica e prescrizione del credito (e per tale opposizione legittimato passivo è
l'agente della riscossione); pertanto, nella fattispecie sussiste la legittimazione concorrente necessaria dell'ente impositore e dell'agente della riscossione (v. Cass. Ord.
n. 3870/2024).
D'altro canto, in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosce che l'esattore ha una generale legittimazione passiva in quanto è il soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016/2016) e, incidendo la pronuncia di annullamento sul rapporto esattoriale, lo stesso ha interesse a difendersi (v. Cass. n. 1985/2014), concludendo in questi casi per la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'esattore. “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa
pagina 7 di 15 per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (v. Cass. n.
12385/2013).
Venendo al merito della domanda, la stessa risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Non coglie nel segno la censura afferente la presunta nullità dell'intimazione opposta per pretesa violazione della prescrizione di cui all'art. 7, comma1, L. n. 212/2000, innanzitutto perché la detta norma non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso della violazione del precetto in essa contenuto.
E, comunque, la detta previsione reca un obbligo di allegazione degli atti a cui si fa riferimento nella motivazione per il solo caso in cui l'atto “non è già stato portato a conoscenza dell'interessato”, mentre nella fattispecie l'intimazione è oggetto di impugnativa limitatamente alla cartella n. 07120110070371122000 e la detta cartella è stata notificata all'opponente mediante affissione alla casa comunale in data 12.10.2011, come comprovato in atti (v. all. al fascicolo di ). Controparte_1
Le doglianze avanzate dall'opponente non meritano accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti.
Difatti, nello specifico risulta documentata la notificazione dell'illecito amministrativo, in data 30.10.2007 alla “ e in data 18.01.2008 a Parte_2 Parte_1
e successivamente perfezionatasi per compiuta giacenza (v. all. al fascicolo dell' ). Controparte_2
Risulta poi comprovata la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 341/2009 emessa dalla
Direzione provinciale del Lavoro richiesta al Comune di Casalnuovo di Napoli e da pagina 8 di 15 quest'ultimo eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità del destinatario risultato però residente nel detto comune (v. all. al fascicolo dell ), Controparte_2
ove peraltro risiedeva anche all'atto del deposito del ricorso (v. ricorso introduttivo).
Risulta infine documentata - si ripete - anche la notifica della cartella esattoriale n.
07120110070371122000 in data 12.10.2011, mediante l'avviso di affissione nella casa comunale (v. ancora all. al fascicolo di ). Controparte_1
E tale documentazione non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Secondo la Suprema Corte, invero, la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, purché gli stessi rechino il numero della cartella - come nella fattispecie -, mentre non è necessario allegare copia della cartella stessa (v. ex multis Cass. Ord. n. 13691/2024).
Non rileva, inoltre, nella presente sede se sia stata o meno fornita la prova della notifica delle ulteriori cartelle di pagamento cui si riferisce l'intimazione opposta per un totale di euro 142.996,83, atteso che l'impugnazione è stata proposta “limitatamente al ruolo di cui alla contestata Sanzione amm. l. 689/81 ( ) erario Controparte_3
- Tramite Tesoreria Prov. Stato, elevata dalla Direzione provinciale del lavoro di
, nell'anno 2008, riportata, nella cartella esattoriale n. 071 2011 0070371122 CP_2
000, presuntivamente notificata in data 21/10/2011, per l'importo complessivo di euro
5.698,58” (cfr. ricorso introduttivo).
Destituito di fondamento è altresì il motivo di opposizione che investe l'omessa indicazione nell'atto gravato della Commissione Tributaria Competente, come previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, e la presunta violazione delle forme imposte dall'art. 20 del medesimo decreto, in quanto il detto decreto legislativo nulla ha a che vedere con la vertenza in oggetto ma contiene la disciplina afferente il “Codice del Processo
Tributario”.
Inoltre nell'atto gravato, a tutela delle ragioni e del diritto di azione del contribuente, vi
è l'espressa indicazione: “…In caso contrario, La invitiamo a effettuare il pagamento
pagina 9 di 15 entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata. Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
Le pretese dell'opponente non possono trovare accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta prescrizione del credito.
Difatti, in materia di sanzioni amministrative è applicabile il disposto dell'art. 28 della
Legge n. 689/1981, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nella fattispecie, come innanzi detto, è stata comprovata la notifica dell'illecito amministrativo, dell'ordinanza ingiunzione, nonché della cartella esattoriale.
Inoltre, l'Agente della riscossione ha depositato copia degli atti interruttivi della prescrizione, ovvero del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400033564000, consegnato il 18.07.2014 nelle mani proprie del destinatario, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176201400004365000, consegnata l'11.12.2014 ad un familiare convivente, e dell'avviso di intimazione n. 07120159099122600000, notificato in data in data 25.11.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 c.p.c. (v. all. al fascicolo dell ). Controparte_1
Bisogna poi tener conto del fatto che è intervenuta la normativa emergenziale prevedendo ipotesi di sospensione della prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
pagina 10 di 15 A norma dell'art. 67, c. 1, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa…”.
In forza di quanto previsto dall'art. 68, co. 1, del D.L. n. 18/2020 tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti (dal 08/03/2020 al
31/08/2021, dopo la proroga disposta con il D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis) per eventi eccezionali sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31.12.2022 (per gli atti in scadenza nel 2020) e al 31.12.2023 (per gli atti in scadenza nel 2021). La norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
I commi 1 e 3 dell'art.12 del D.Lgs. n. 159/2015, così dispongono:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. […]
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_6
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
pagina 11 di 15 Infine, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) contiene una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle che si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
La lettera delle norme sopra richiamate ha ingenerato il dubbio se le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi previste a favore dei contribuenti abbiano parallelamente comportato, per un uguale periodo di tempo, e relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali, oltre a quelli di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente, ed a prescindere dalla circostanza che scadessero nel periodo 08.03.2020– 31.05.2020.
In proposito è intervenuta la Cassazione (v. ordinanza depositata il 15.01.2025) a chiarire che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Occorre pertanto Controparte_6
interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
pagina 12 di 15 applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, sostiene la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Di conseguenza, nello specifico, poiché l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, prima della legislazione emergenziale, è intervenuto con l'avviso di intimazione n.
07120159099122600000, notificato il 25.11.2015, la prescrizione sarebbe venuta a maturare il 25.11.2020.
Considerata però la proroga di 24 mesi prevista con la citata legislazione emergenziale,
l'intimazione opposta risulta tempestiva, in quanto notificata in data 08.02.2022.
Non merita accoglimento, ancora, neppure il motivo di opposizione volto a contestare la presunta erroneità di calcolo delle spese di notifica e degli atti prodromici, nonché il compenso richiesto per il pagamento.
pagina 13 di 15 La doglianza oltre ad essere del tutto generica è comunque infondata, atteso che il richiamo alla norma di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 è inconferente, visto che la detta previsione concerne l'“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
e, dunque, non riguarda l'atto oggetto di impugnazione, relativo a sanzione irrogata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di . CP_2
Non è accoglibile, infine, la censura afferente l'omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella esattoriale.
Infatti, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 - octies della Legge n. 241 del 1990 (v. Cass.
Ord. n. 29242/2022).
Lo stesso è a dirsi riguardo l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, che non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede pagina 14 di 15 la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v. Cass. Ord. n. 28272/2020).
La proposta opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti Parte_1
ed , Controparte_1 Controparte_7
delle spese di lite liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DELL'11.02.2025
Il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2713/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
pagina 1 di 15 , rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Parte_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Walter De Nunzio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia inNapoli (NA), al Viale Raffaello n. 34;
OPPONENTE
E
, in persona del l.r. p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Carmine Meo, presso lo studio del quale elettivamente in Nola (NA) alla via
San Massimo n. 469;
OPPOSTA
E
, in persona del l.r. Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege in via A. Diaz n.11;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, verbali di causa in atti e note di partecipazione per l'odierna udienza.
Decisa all'udienza dell'11.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto introduttivo del presente giudizio proponeva opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219012164452000, notificata in data
08.02.2022, limitatamente al ruolo di cui alla sanzione amministrativa ex L. 689/1981, elevata nell'anno 2008 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di e riportata nella CP_2
cartella esattoriale n. 07120110070371122000, presuntivamente notificata il 21.10.2011, per l'importo complessivo di euro 5.698,58.
pagina 2 di 15 A fondamento dell'azione deduceva la nullità/illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione dell'atto di riferimento (art. 7, c. 1, L. n. 212/2000); l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'intimazione; la mancata indicazione della competente commissione tributaria (art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992); l'omessa notifica della cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione del presunto credito;
l'erroneità del calcolo afferente le spese di notifica, le spese degli atti prodromici ed il compenso richiesto per il pagamento;
l'omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella esattoriale.
Faceva, quindi, istanza di sospensione dell'intimazione opposta e chiedeva di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità della stessa;
l'inesistenza e/o l'illegittimità della pretesa creditoria di cui all'atto di intimazione limitatamente al ruolo relativo alla sanzione amministrativa elevata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di , CP_2
nell'anno 2008, per l'importo complessivo di euro 5.698,58, per mancata notifica degli atti presupposti;
l'inesistenza e/o nullità e/o illegittimità del diritto di procedere all'esecuzione forzata;
accertare e dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto delle parti opposte a richiedere le somme di cui alla predetta cartella di pagamento;
l'intervenuta prescrizione dell'atto di intimazione al pagamento contestato;
nonché di dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità, in tutto o in parte, della cartella esattoriale n. 07120110070371122000, per l'importo complessivo di euro
5.698,58, nonché di tutti gli atti prodromici e collegati.
La causa, in virtù dello scardinamento dalla Sezione Lavoro, veniva assegnata alla I
Sezione Civile del Tribunale e, quindi, alla scrivente, che fissava per la trattazione l'udienza del 10.11.2022.
Si costituiva l , la quale eccepiva la nullità dell'atto Controparte_1
introduttivo per mancato rispetto del termine a comparire;
l'incompetenza per materia e per valore del Giudice adito in favore del Giudice di Pace;
il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' , per il quale la notifica avrebbe Controparte_2
pagina 3 di 15 dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato;
la tardività dell'impugnazione;
l'inammissibilità dell'azione, per violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.; contestava la dedotta prescrizione del credito;
rilevava il proprio difetto di legittimazione passiva.
Chiedeva, dunque, in via pregiudiziale, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di rito, nonché la declaratoria di incompetenza per materia e per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace;
chiedeva altresì, in via preliminare, di ordinare la rinnovazione della citazione nei riguardi dell' Controparte_3
, con rigetto dell'istanza di sospensione;
nel merito, invocava il rigetto
[...]
della domanda, in quanto improcedibile, tardiva, inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
in subordine, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione rispetto alle questioni attinenti al merito della vicenda;
ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di ritenere e dichiarare la sua mancata responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
All'udienza del 10.11.2022 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire, onerava il ricorrente alla rinotifica nel rispetto dei termini di legge, che veniva tempestivamente effettuata.
In seguito, attesa la rinuncia del precedente difensore dell'opponente, si costituiva in sostituzione l'avv. Walter De Nunzio.
Si costituiva in giudizio anche l' , il quale Controparte_3
deduceva di aver correttamente notificato gli atti sanzionatori relativi all'opposta intimazione in data 30.10.2007, di aver proceduto all'iscrizione a ruolo del credito nel termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 27 della L. 689/1981 con esclusione di ogni responsabilità a suo carico per la dedotta prescrizione e, quindi, concludeva per il rigetto delle pretese avverse.
Preliminarmente va osservato che è stata disposta ed effettuata la rinotifica del ricorso nel rispetto dei termini a comparire, i convenuti si sono entrambi costituiti e, quindi, rimane superata ogni eccezione in proposito sollevata dall'opposta Controparte_1
pagina 4 di 15 riscossione, ivi compreso il presunto difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_4
Va osservato altresì che risulta infondata e, pertanto, deve essere rigettata la spiegata eccezione di incompetenza per materia e per valore del Giudice adito proposta dalla per le ragioni di seguito esposte. Controparte_1
L'avviso di intimazione è un atto che il concessionario della riscossione deve notificare al debitore, con le modalità previste dall'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, quando l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento emesso dall o Controparte_1
dall e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante CP_1 CP_5
dal ruolo entro cinque giorni.
L'intimazione di pagamento può essere impugnata per far valere in giudizio fatti successivi all'invio della cartella o dell'atto di accertamento (come la prescrizione, la pendenza di un rateizzo, il pagamento, ecc.); nel caso si lamenti anche la omessa o invalida notifica dell'atto presupposto è ammesso eccepire il vizio del procedimento e contestare il rapporto creditizio.
A norma dell'art. 22 della L. n. 689/1981 “Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150”.
In virtù di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, per quel che nella presente sede rileva, “Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo…
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
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4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
…
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a
15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285…”.
Dal momento che la presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione ad una intimazione di pagamento relativa a sanzione elevata dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo avente ad oggetto la violazione dell'art. 3, c. 3, del D.L. n. 12/2002 conv. in L. n.
73/2002 “per aver impiegato i lavoratori di seguito indicati non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria…”, stante il disposto di cui al comma 4 della riportata previsione normativa, sussiste la competenza del Tribunale adito.
Priva di fondamento è anche l'eccepita tardività del ricorso, secondo l CP_1
depositato “in data 02/05/2022, oltre 40 giorni dalla notificazione dell'avviso,
[...]
avvenuta pacificamente in data 10/02/2022”.
Difatti il ricorso è stato depositato (iscritto alla Sezione Lavoro) il 24.02.2022 e, quindi, in maniera tempestiva rispetto ai termini prescritti dall'art. 6, c. 6, del D.Lgs. n.
150/2011 che trova applicazione nella fattispecie (cfr. “
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero
pagina 6 di 15 entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”).
Priva di pregio è anche la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione, in quanto
“La Corte di Cassazione ha stabilito che in relazione alla cartella di pagamento è possibile esperire (anche) l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. comparsa di costituzione ), giacché, come espressamente riferito Controparte_1
dall'opposta, il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo, può essere esperito “anche” oltre alla presente azione, peraltro in assenza di termini decadenziali.
Così come la medesima eccezione è infondata anche con riguardo alla dedotta violazione del termine di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.), visto che il ricorso è stato depositato il 24.02.2022.
Parimenti priva di consistenza è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dall , in quanto con la proposta opposizione si Controparte_6
contesta sia la sanzione amministrativa, per nullità od omessa notifica del verbale di accertamento della violazione (e per tale aspetto il legittimato passivo è l'ente creditore), sia l'impugnata intimazione di pagamento e la presupposta cartella esattoriale, per omessa notifica e prescrizione del credito (e per tale opposizione legittimato passivo è
l'agente della riscossione); pertanto, nella fattispecie sussiste la legittimazione concorrente necessaria dell'ente impositore e dell'agente della riscossione (v. Cass. Ord.
n. 3870/2024).
D'altro canto, in materia di opposizioni alle sanzioni amministrative, la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosce che l'esattore ha una generale legittimazione passiva in quanto è il soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016/2016) e, incidendo la pronuncia di annullamento sul rapporto esattoriale, lo stesso ha interesse a difendersi (v. Cass. n. 1985/2014), concludendo in questi casi per la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'esattore. “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa
pagina 7 di 15 per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (v. Cass. n.
12385/2013).
Venendo al merito della domanda, la stessa risulta infondata per le ragioni di seguito esposte.
Non coglie nel segno la censura afferente la presunta nullità dell'intimazione opposta per pretesa violazione della prescrizione di cui all'art. 7, comma1, L. n. 212/2000, innanzitutto perché la detta norma non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso della violazione del precetto in essa contenuto.
E, comunque, la detta previsione reca un obbligo di allegazione degli atti a cui si fa riferimento nella motivazione per il solo caso in cui l'atto “non è già stato portato a conoscenza dell'interessato”, mentre nella fattispecie l'intimazione è oggetto di impugnativa limitatamente alla cartella n. 07120110070371122000 e la detta cartella è stata notificata all'opponente mediante affissione alla casa comunale in data 12.10.2011, come comprovato in atti (v. all. al fascicolo di ). Controparte_1
Le doglianze avanzate dall'opponente non meritano accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti.
Difatti, nello specifico risulta documentata la notificazione dell'illecito amministrativo, in data 30.10.2007 alla “ e in data 18.01.2008 a Parte_2 Parte_1
e successivamente perfezionatasi per compiuta giacenza (v. all. al fascicolo dell' ). Controparte_2
Risulta poi comprovata la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. 341/2009 emessa dalla
Direzione provinciale del Lavoro richiesta al Comune di Casalnuovo di Napoli e da pagina 8 di 15 quest'ultimo eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità del destinatario risultato però residente nel detto comune (v. all. al fascicolo dell ), Controparte_2
ove peraltro risiedeva anche all'atto del deposito del ricorso (v. ricorso introduttivo).
Risulta infine documentata - si ripete - anche la notifica della cartella esattoriale n.
07120110070371122000 in data 12.10.2011, mediante l'avviso di affissione nella casa comunale (v. ancora all. al fascicolo di ). Controparte_1
E tale documentazione non è stata specificamente contestata dall'opponente.
Secondo la Suprema Corte, invero, la prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale e della relativa data di consegna al destinatario è assolta mediante la produzione della relata di notifica e/o dell'avviso di ricevimento, purché gli stessi rechino il numero della cartella - come nella fattispecie -, mentre non è necessario allegare copia della cartella stessa (v. ex multis Cass. Ord. n. 13691/2024).
Non rileva, inoltre, nella presente sede se sia stata o meno fornita la prova della notifica delle ulteriori cartelle di pagamento cui si riferisce l'intimazione opposta per un totale di euro 142.996,83, atteso che l'impugnazione è stata proposta “limitatamente al ruolo di cui alla contestata Sanzione amm. l. 689/81 ( ) erario Controparte_3
- Tramite Tesoreria Prov. Stato, elevata dalla Direzione provinciale del lavoro di
, nell'anno 2008, riportata, nella cartella esattoriale n. 071 2011 0070371122 CP_2
000, presuntivamente notificata in data 21/10/2011, per l'importo complessivo di euro
5.698,58” (cfr. ricorso introduttivo).
Destituito di fondamento è altresì il motivo di opposizione che investe l'omessa indicazione nell'atto gravato della Commissione Tributaria Competente, come previsto dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/1992, e la presunta violazione delle forme imposte dall'art. 20 del medesimo decreto, in quanto il detto decreto legislativo nulla ha a che vedere con la vertenza in oggetto ma contiene la disciplina afferente il “Codice del Processo
Tributario”.
Inoltre nell'atto gravato, a tutela delle ragioni e del diritto di azione del contribuente, vi
è l'espressa indicazione: “…In caso contrario, La invitiamo a effettuare il pagamento
pagina 9 di 15 entro 5 giorni dalla notifica di questo avviso. Trascorso inutilmente questo termine procederemo, come previsto dalla legge, a esecuzione forzata. Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
Le pretese dell'opponente non possono trovare accoglimento neppure sotto il profilo della dedotta prescrizione del credito.
Difatti, in materia di sanzioni amministrative è applicabile il disposto dell'art. 28 della
Legge n. 689/1981, secondo il quale “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
Nella fattispecie, come innanzi detto, è stata comprovata la notifica dell'illecito amministrativo, dell'ordinanza ingiunzione, nonché della cartella esattoriale.
Inoltre, l'Agente della riscossione ha depositato copia degli atti interruttivi della prescrizione, ovvero del preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400033564000, consegnato il 18.07.2014 nelle mani proprie del destinatario, della comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176201400004365000, consegnata l'11.12.2014 ad un familiare convivente, e dell'avviso di intimazione n. 07120159099122600000, notificato in data in data 25.11.2015 ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 c.p.c. (v. all. al fascicolo dell ). Controparte_1
Bisogna poi tener conto del fatto che è intervenuta la normativa emergenziale prevedendo ipotesi di sospensione della prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento durante l'emergenza epidemiologica da
COVID-19.
pagina 10 di 15 A norma dell'art. 67, c. 1, del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa…”.
In forza di quanto previsto dall'art. 68, co. 1, del D.L. n. 18/2020 tutti i termini in scadenza negli anni di durata della sospensione dei pagamenti (dal 08/03/2020 al
31/08/2021, dopo la proroga disposta con il D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis) per eventi eccezionali sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo, dunque al 31.12.2022 (per gli atti in scadenza nel 2020) e al 31.12.2023 (per gli atti in scadenza nel 2021). La norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
I commi 1 e 3 dell'art.12 del D.Lgs. n. 159/2015, così dispongono:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
2. […]
3. L' non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_6
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
pagina 11 di 15 Infine, l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) contiene una proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle che si rivolge a tutti gli affidamenti trasmessi dal 08.03.2020 al 31.12.2021.
La lettera delle norme sopra richiamate ha ingenerato il dubbio se le disposizioni di sospensione dei termini di versamento dei tributi previste a favore dei contribuenti abbiano parallelamente comportato, per un uguale periodo di tempo, e relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali, oltre a quelli di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dello statuto del contribuente, ed a prescindere dalla circostanza che scadessero nel periodo 08.03.2020– 31.05.2020.
In proposito è intervenuta la Cassazione (v. ordinanza depositata il 15.01.2025) a chiarire che “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all Occorre pertanto Controparte_6
interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si
pagina 12 di 15 applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e
l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La Corte di Cassazione, quindi, sostiene la tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Di conseguenza, nello specifico, poiché l'ultimo atto interruttivo della prescrizione, prima della legislazione emergenziale, è intervenuto con l'avviso di intimazione n.
07120159099122600000, notificato il 25.11.2015, la prescrizione sarebbe venuta a maturare il 25.11.2020.
Considerata però la proroga di 24 mesi prevista con la citata legislazione emergenziale,
l'intimazione opposta risulta tempestiva, in quanto notificata in data 08.02.2022.
Non merita accoglimento, ancora, neppure il motivo di opposizione volto a contestare la presunta erroneità di calcolo delle spese di notifica e degli atti prodromici, nonché il compenso richiesto per il pagamento.
pagina 13 di 15 La doglianza oltre ad essere del tutto generica è comunque infondata, atteso che il richiamo alla norma di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 è inconferente, visto che la detta previsione concerne l'“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
e, dunque, non riguarda l'atto oggetto di impugnazione, relativo a sanzione irrogata dalla
Direzione Provinciale del Lavoro di . CP_2
Non è accoglibile, infine, la censura afferente l'omessa sottoscrizione del ruolo e della cartella esattoriale.
Infatti, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 - octies della Legge n. 241 del 1990 (v. Cass.
Ord. n. 29242/2022).
Lo stesso è a dirsi riguardo l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, che non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana. L'esistenza del detto atto, in particolare, non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del DPR n. 602 del
1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con DM che non prevede pagina 14 di 15 la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v. Cass. Ord. n. 28272/2020).
La proposta opposizione, pertanto, deve essere rigettata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal DM 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti Parte_1
ed , Controparte_1 Controparte_7
delle spese di lite liquidate, per ciascuno, in complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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