Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1214
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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    Inesistenza dell'atto impugnato per violazione del codice di rito

    Il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quater.

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    Insanabilità della notifica avvenuta in violazione del codice di rito

    Il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quater.

  • Altro
    Inesistenza atto proveniente da soggetto carente della qualifica di agente della riscossione

    Il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quater.

  • Altro
    Prescrizione della riscossione del tributo

    Il ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di adesione alla rottamazione quater.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1214
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo