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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1214/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
RT CE, LA
COZZOLINO US FR, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2955/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cassano All'Ionio - Ufficio Tributi 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210000338742502 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420210000338742502 notificata il 10/01/2024 avente ad oggetto IMU – Comune di Cassano allo Ionio – Anno 2015 n.q. di erede della signora Nominativo_1 .
Il ricorso si fonda sulla
1) INESISTENZA DELL'ATTO IMPUGNATO QUALE TITOLO ESECUTIVO PER ASSENZA DI
ELEMENTO ESSENZIALE: NOTIFICA ESEGUITA IN VIOLAZIONE DEL CODICE DI RITO;
2) INSANABILITA' DELLA NOTIFICA AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL CODICE DI RITO;
3) INESISTENZA ATTO PROVENIENTE DA SOGGETTO CARENTE DELLA QUALIFICA DI AGENTE
DELLA RISCOSSIONE (art.53 D.LGS. 446/1997);
NEL MERITO 1) Intervenuta prescrizione della riscossione del tributo iscritto a ruolo.
Si è costituita ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto una nota con la quale ha rinunciato al ricorso per avere aderito alla rottamazione c.d. quater, pertanto deve pronunciarsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ,con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte dispone l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
RT CE, LA
COZZOLINO US FR, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2955/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cassano All'Ionio - Ufficio Tributi 87011 Cassano All'Ionio CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210000338742502 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420210000338742502 notificata il 10/01/2024 avente ad oggetto IMU – Comune di Cassano allo Ionio – Anno 2015 n.q. di erede della signora Nominativo_1 .
Il ricorso si fonda sulla
1) INESISTENZA DELL'ATTO IMPUGNATO QUALE TITOLO ESECUTIVO PER ASSENZA DI
ELEMENTO ESSENZIALE: NOTIFICA ESEGUITA IN VIOLAZIONE DEL CODICE DI RITO;
2) INSANABILITA' DELLA NOTIFICA AVVENUTA IN VIOLAZIONE DEL CODICE DI RITO;
3) INESISTENZA ATTO PROVENIENTE DA SOGGETTO CARENTE DELLA QUALIFICA DI AGENTE
DELLA RISCOSSIONE (art.53 D.LGS. 446/1997);
NEL MERITO 1) Intervenuta prescrizione della riscossione del tributo iscritto a ruolo.
Si è costituita ADER
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha prodotto una nota con la quale ha rinunciato al ricorso per avere aderito alla rottamazione c.d. quater, pertanto deve pronunciarsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ,con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
La Corte dispone l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.