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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 196/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carmela Di Dio;
APPELLANTE
Contro
, in persona del sindaco pro-tempore (c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Milly Barbagallo;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza discussione orale del 24 settembre
2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1, pubblicata il 3 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Caltagirone rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1 nei confronti del di e regolava le spese secondo il principio della CP_1 CP_1 soccombenza. A sostegno di tale pronuncia rilevava il tribunale che “Oggetto del presente processo
è la responsabilità risarcitoria del convenuto in ordine all'evento lesivo, consistente CP_1 nel sinistro che si sarebbe verificatosi a causa di un branco di cani randagi. ...... Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata data che il fatto si sia verificato secondo le modalità descritte nell'atto di citazione ...... Nessuno dei testi citati e sentiti ha assistito il fatto narrato dal , eppure nella sua difesa viene dichiarato di essere stato Parte_1 soccorso da passanti che lo hanno accompagnato nella sua abitazione. Nessun nominativo dei soccorritori è stato indicato e nessuno di loro è stato chiamato a testimoniare. Anche dalla CTU, nessuna prova emerge se non la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sx derivante da una caduta ..... Non è stata neppure fornita una puntuale allegazione e prova della concreta condotta colposa tenuta dal causalmente connessa alla CP_1 verificazione del sinistro per cui è causa....... Non risulta infatti dimostrata alcuna specifica segnalazione di randagismo nella zona teatro del sinistro idonea a rendere attuale l'obbligo di attivarsi da parte del ...... Tutti i testi sentiti hanno affermato di Controparte_1 avere soltanto sentito dire che al comune era stata denunciata la presenza in zona di cani randagi, limitandosi ad affermare di averli visti gironzolare in zona”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato in data 10 febbraio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituito in giudizio il , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 24 settembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'impugnazione, deduce che il primo Parte_1 giudice è incorso in vizio di motivazione per erronea valutazione delle prove.
Sostiene che i testi sentiti, nel rispondere “è vero” agli articolati di parte attrice, hanno confermato che il fatto si è verificato secondo le modalità descritte nell'atto di citazione;
che sia la documentazione prodotta che le risultanze testimoniali dimostrano come il
[...]
fosse a conoscenza della presenza dei cani randagi nella zona oggetto del CP_1 sinistro;
che anche il CTU ha affermato che le lesioni subite dal sono compatibili Parte_1 con l'evento traumatico così come riferito nell'atto di citazione.
Col secondo motivo dell'impugnazione, deduce che il primo Parte_1 giudice è incorso in vizio di motivazione per omessa valutazione della prova documentale. Sostiene che sono stati prodotti in giudizio articoli di giornali e comunicato stampa del comune di dai quali si evince chiaramente la conoscenza da parte dell'ente CP_1 territoriale convenuto della situazione di pericolo nella zona del sinistro;
che il primo giudice ha omesso l'esame dei suddetti documenti.
I mezzi, che possono trattarsi congiuntamente siccome legati da stretta connessione, afferendo entrambi alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'azionata pretesa risarcitoria, sono fondati.
Giova anzitutto dissentire dall'apprezzamento del primo giudice in ordine alla prova del fatto storico dal quale trae origine la domanda risarcitoria, sussistendo la prova in atti che l'evento dannoso occorso al è avvenuto, così come dedotto in citazione, a Parte_1 causa della rovinosa caduta a terra dell'attore, dopo una corsa iniziata per sfuggire ad un branco di cani che avevano tentato di aggredirlo mentre passeggiava con il proprio cane in via Vaccaro in . CP_1
In particolare, i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, vicini di casa del , hanno confermato le circostanze oggetto di prova
[...] Parte_1 testimoniale articolate in citazione e, quindi, che, in data 04.12.2017 alle ore 11.30 circa,
percorreva a piedi, in compagnia del proprio cagnolino, la via G. Parte_1
Vaccaro in , quando, giunto all'altezza dell'incrocio con la via Nicolò Barrano, un CP_1 branco di cani randagi, circa quindici, alcuni dei quali di grossa taglia, improvvisamente palesatisi di fronte a lui, hanno iniziato a minacciarlo, abbaiando e ringhiando rabbiosamente e che il , per evitare di essere aggredito fisicamente, ha iniziato a correre finendo Parte_1 in seguito rovinosamente a terra.
Anche a giudizio del consulente che ha sottoposto il a perizia medico- Parte_1 legale “....nel caso in specie la lesione riscontrata al paziente nella immediatezza del fatto risulta del tutto compatibile con la dinamica descritta, cioè proprio quella di caduta al suolo in corsa, rimanendo così soddisfatti i criteri dell'accertamento medico legale modale- topografico- della efficienza lesiva”.
Ciò posto, mette conto rilevare che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale 14 agosto
1991, n. 281) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. Per quanto concerne la Regione Sicilia, l'art. 14 della legge reg. Sicilia 3 luglio 2000
n. 15 (attuativa della legge quadro nazionale 14 agosto 1991 n. 281), attribuisce ai comuni
(singoli o associati, eventualmente in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche) il servizio di cattura dei cani randagi ed il loro affidamento a rifugi sanitari pubblici (che gli stessi comuni hanno l'obbligo di ristrutturare o realizzare) o privati convenzionati (con previsione di espresso divieto, per chiunque non sia addetto al servizio, di procedere alla cattura dei cani randagi).
Ora, osserva Cass. Ordinanza n. 32884 del 09/11/2021, la P.A. è responsabile dei danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti e che in caso di
«concretizzazione» del rischio che la norma violata tende a prevenire, il nesso di causalità tra l'omissione di un comportamento di cautela imposto da una norma giuridica specifica e i danni conseguenti rimane presuntivamente provato. In tale prospettiva è stato, altresì, precisato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. 05/05/2009, n. 10285; n.
9671 del 2020, quest'ultima proprio con riferimento a danni da aggressione di cani randagi).
Ne deriva che l'onere del danneggiato di provare, anche per presunzioni, l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi, rimane a valle dell'onere del soggetto tenuto per legge alla predisposizione di un servizio di recupero di cani randagi abbastanza articolato di provare di essersi attivato rispetto all'onere cautelare previsto dalla normativa regionale.
Sulla scia di tale elaborazione giurisprudenziale è stata sancito, quindi, il principio secondo cui in tema di danni causati da cani randagi, una volta individuato - alla stregua della normativa nazionale e regionale applicabile - l'ente titolare dell'obbligo giuridico di recupero degli stessi, il danneggiato è chiamato a provare soltanto che l'evento dannoso rientri nel novero di quelli che la regola cautelare omessa mira ad evitare, e solo una volta che l'ente abbia, a propria volta, dimostrato di essersi attivato rispetto a tale onere cautelare, sarà tenuto ulteriormente a dimostrare (anche per presunzioni) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento per la presenza abituale di cani, qualificabili come randagi (Cass.
Ordinanza n. 9621 del 24/03/2022 ed ancorpiù più recentemente, Cass. Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023). In questa prospettiva, non è condivisibile l'argomentazione del primo giudice secondo cui “Non è stata neppure fornita una puntuale allegazione e prova della concreta condotta colposa tenuta dal causalmente connessa alla verificazione del sinistro per cui è CP_1 causa....... Non risulta infatti dimostrata alcuna specifica segnalazione di randagismo nella zona teatro del sinistro idonea a rendere attuale l'obbligo di attivarsi da parte del
[...]
”, atteso che, per un verso, il ha fornito la prova che l'evento CP_1 Parte_1 dannoso occorsogli è eziologicamente riconducibile all'aggressione di un branco di cani randagi e, quindi, che lo stesso rientra nel novero di quelli che la regola cautelare gravante sul mira ad evitare e che, per altro verso, non v'è prova che tale ente Controparte_1 comunale abbia predisposto ed attivato il servizio di cattura e di custodia dei cani vaganti e randagi previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2000.
A tal ultimo riguardo, è anzitutto incontroverso che il comune di fosse a CP_1 conoscenza della presenza di cani randagi nel territorio comunale, tanto che lo stesso ente ha emesso in data 23 novembre 2017 un comunicato stampa con il quale si è data notizia Contr di una “task-force fra comune e per fronteggiare il fenomeno del randagismo e occuparsi, in particolare, del branco – poco meno di una quindicina di cani randagi – che sta creando allarme fra i residenti nella zona di nuova espansione della città”.
Non v'è, poi, prova che il , quale ente territoriale tenuto a Controparte_1 prevenire il pericolo specifico connesso al randagismo e sul quale incombeva, quindi, l'onere probatorio, si sia in concreto attivato per la cattura dei cani o, comunque, abbia posto in essere specifici interventi idonei a preservare la pubblica incolumità, ritenendosi, con tutta evidenza, insufficiente l'isolata richiesta di assistenza “... per la cattura di alcuni cani dietro il supermercato Lidol” rivolta dal comune di al servizio veterinario dell' CP_1 CP_3
, rivelatasi infruttuosa poiché come riferito dal teste “In quella
[...] Testimone_4 occasione non è stato rinvenuto alcun animale”.
Deve, pertanto, ritenersi integrata e provata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del dell'ente comunale convenuto in ordine all'evento dannoso occorso al . CP_1 Parte_1
Accertata, dunque, l'esistenza dell'an debeatur, occorre procedere alla quantificazione del danno.
In ordine all'entità dei danni, è stata espletata consulenza medica d'ufficio al fine di accertare l'entità delle lesioni subite dal . All'esito degli accertamenti svolti, il Parte_1
CTU ha rilevato che “A seguito dell'evento traumatico del 04/12/2017, per il quale è causa,
, all'epoca dell'età di 52 anni, ebbe a riportare: frattura omero dx ....... Parte_2
Dette lesioni sono e sono state clinicamente e strumentalmente rilevate ...... Le suddette lesioni necessitarono di trattamento ortopedico cruento in regime di ricovero ospedaliero, di immobilizzazione in tutore e prolungata terapia riabilitativa, residuando infine i postumi permanenti descritti in esame obiettivo, avendo quindi l'evento lesivo determinato, sotto il profilo biologico, il seguente danno: - ITT gg. 26 - ITP gg. 20 al 75%, gg. 20 al 50%, g. 20 al
25%. - Danno biologico permanente: 6%. ..... Non sussistono condizioni personali che possano determinare una diversa ripercussione dei postumi ...... Agli atti sono documentate le seguenti spese sanitarie: - euro 40 per rx omero;
euro 50 per consulto ortopedico;
euro
50 per certificato uso assicurativo;
euro 20 per rilascio cartella clinica;
euro 45 per immobilizzatore spalla .... E' allegato inoltre, documento fiscale per consulenza medico legale di euro 366”.
Ciò debitamente posto, sulla base delle risultanze, non contestate, della espletata
CTU medica, adottando i valori di cui alle tabelle di Milano - edizione 2024, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso (52 anni), spetta al la Parte_1 somma di € 10.704,00 (di cui € 8.563,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e
€ 2.141,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore, quest'ultima da riconoscersi avuto riguardo al patimento conseguente alle lesioni subite), oltre a € 6.440,00 per inabilità temporanea ed € 571,00 per spese mediche e così complessivamente € 17.715,00.
Tale importo non deve essere rivalutato essendo liquidato ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791;
Cass 18/2/ 2010 n. 3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-
26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi di entrambi i gradi del giudizio in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la non complessità delle questioni trattate. Vanno liquidati in favore dell'Erario i compensi relativi al primo grado del giudizio, essendo stato ammesso il al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato.
Vanno poste a carico del le spese di CTU. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 1, pubblicata il 3 gennaio 2024, del giudice unico del Parte_1
Tribunale di Caltagirone, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna il al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 [...]
, liquidati nella misura di € 17.715,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma Parte_1 dovuta dapprima devalutata alla data del fatto e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna il a rifondere, in favore di , le spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio, che liquida: a) quanto al primo grado, in favore dell'Erario, in complessivi €
2650,00 (ivi compresi €. 500,00 per la fase di studio, €. 400,00 per la fase introduttiva, €
850,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi
€ 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, €
950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre € 831,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Pone a carico del le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 7 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena