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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4464/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Borgo D'Ale (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Borgo D'Ale (VC) il
29/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2014.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 22/06/2012, Per_1 Per_2 Per_3
23/05/2015 e 28/01/2020, tutte ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Borgo D'Ale (VC) il 29/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2014 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi, Sigg. e vivranno separatamente senza interferire Parte_1 Parte_2
l'uno nella vita dell'altro rispettandosi reciprocamente;
2. la casa coniugale sita in Borgo d'Ale (VC), Via Cella n. 27, in comproprietà trai coniugi,
Sigg. e è assegnata in godimento ed uso esclusivo al Sig. Parte_1 Parte_2
mobilio, arredi e pertinenze comprese;
la Sig.ra si è trasferita, col consenso Parte_1 Pt_2 del coniuge, altrove;
3. si dà atto che il mutuo che grava sull'abitazione coniugale in comproprietà tra i coniugi, contratto contestualmente all'acquisto, sarà interamente assolto per il prosieguo dal Sig. nulla pretendendo per il pregresso corrisposto la Sig.ra a condizione Parte_1 Pt_2 che l'immobile in questione rimanga nella contitolarità di entrambi i coniugi o, in ipotesi di vendita, che il ricavato sia depositato su di un libretto a favore delle figlie a firma congiunta tra i genitori;
pagina 2 di 4 4. i coniugi, Sigg. e scelgono il regime dell'affidamento Parte_1 Parte_2 condiviso delle figlie minori e con permanenza abitativa Per_1 Per_2 Persona_4 prevalente presso la madre;
le medesime, saranno inserite nello Stato di famiglia della madre, Sig.ra il padre potrà tenere le figlie il martedì e il giovedì, allorché Parte_2 saranno prelevate, nel periodo scolastico, dalla madre all'uscita da scuola, la quale, provvederà, la mattina seguente, a riprenderle preparandole per condurle a scuola, oltre i fine settimana, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera oltre, previo accordo tra i genitori anche in altri giorni.
Durante il periodo estivo, tra luglio e agosto, le figlie minori e , Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno col padre, eventualmente anche separatamente, tre settimane anche non consecutive avendo cura, il medesimo, entro il 15 giugno di ogni anno di comunicare alla
Sig.ra i giorni o il periodo;
le festività religiose come Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Pt_2
Natale e Santo Stefano, e civili, così come i compleanni delle minori, saranno trascorsi dalle predette in modo alternato e paritario con ciascun genitore;
5. il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il concorso nel Parte_1 mantenimento delle figlie minori, e , la somma di € 600,00 Per_1 Per_2 Per_3
(seicento/00), da pagarsi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT, provvedendo, altresì, integralmente, al pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in materia del Tribunale di
Vercelli;
6. il coniuge che, per sopraggiunte esigenze personali, lavorative o quant'altro, non potesse tenere le figlie allorché con sé, dovrà farsi carico, qualora l'altro genitore non potesse poiché parimenti impossibilitato a tenerle, di rivolgersi ad una baby-sitter accollandosi per intero la relativa spesa;
7. l'assegno unico e universale, attualmente percepito interamente dal Sig. Parte_1 per le figlie minori, continuerà ad essere dal medesimo interamente trattenuto;
8. si dà atto che i coniugi, Sigg. e hanno provveduto a dividere Parte_1 Parte_2
i regali di nozze e la Sig.ra provvederà, al momento del rilascio della casa Parte_2 coniugale al Sig. a ritirare il divano di proprietà, i comodini, il frigo e la macchina Parte_1 del caffè oltre i propri effetti personali rinunciando a qualsivoglia pretesa sugli altri beni e soprammobili della casa coniugali che resteranno, pertanto, non solo in godimento ma anche in proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
9. si dà atto che l'autovettura Volkswagen Tiguan targata FZ641ZS intestata al Sig.
[...] resterà in esclusiva proprietà del medesimo nulla pretendendo, economicamente, Parte_1 la Sig.ra la quale, fin da ora, s'impegna e obbliga, quando richiesto e Parte_2 necessario, a sottoscrivere voltura mentre l'autovettura Volkswagen T Cross targata
FW473RK intestata alla Sig.ra resterà in esclusiva proprietà della stessa nulla Parte_2 pretendendo, economicamente, il Sig. il quale, fin da ora, s'impegna ed Parte_1 obbliga, quando richiesto e necessario, a sottoscrivere voltura;
10. si dà atto che i coniugi, Sigg. e dichiarano di non voler, Parte_1 Parte_2 reciprocamente, richiedere alcunché economicamente, a titolo di mantenimento essendo economicamente indipendenti e occupati lavorativamente;
11. i coniugi, Sigg. e danno così atto di avere, con le presenti Parte_1 Parte_2 pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale dichiarando, comunque, di nulla più avere, reciprocamente, a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. si dà atto che i coniugi, Sigg. e si concedono reciproco Parte_1 Parte_2 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido anche per pagina 3 di 4 l'espatrio autorizzando, sin d'ora, il rilascio dei necessari documenti anche in favore delle figlie minori e Per_1 Per_2 Persona_4
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4464/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Borgo D'Ale (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 23/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Borgo D'Ale (VC) il
29/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2014.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 22/06/2012, Per_1 Per_2 Per_3
23/05/2015 e 28/01/2020, tutte ancora minori.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito civile in Borgo D'Ale (VC) il 29/08/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2014 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi, Sigg. e vivranno separatamente senza interferire Parte_1 Parte_2
l'uno nella vita dell'altro rispettandosi reciprocamente;
2. la casa coniugale sita in Borgo d'Ale (VC), Via Cella n. 27, in comproprietà trai coniugi,
Sigg. e è assegnata in godimento ed uso esclusivo al Sig. Parte_1 Parte_2
mobilio, arredi e pertinenze comprese;
la Sig.ra si è trasferita, col consenso Parte_1 Pt_2 del coniuge, altrove;
3. si dà atto che il mutuo che grava sull'abitazione coniugale in comproprietà tra i coniugi, contratto contestualmente all'acquisto, sarà interamente assolto per il prosieguo dal Sig. nulla pretendendo per il pregresso corrisposto la Sig.ra a condizione Parte_1 Pt_2 che l'immobile in questione rimanga nella contitolarità di entrambi i coniugi o, in ipotesi di vendita, che il ricavato sia depositato su di un libretto a favore delle figlie a firma congiunta tra i genitori;
pagina 2 di 4 4. i coniugi, Sigg. e scelgono il regime dell'affidamento Parte_1 Parte_2 condiviso delle figlie minori e con permanenza abitativa Per_1 Per_2 Persona_4 prevalente presso la madre;
le medesime, saranno inserite nello Stato di famiglia della madre, Sig.ra il padre potrà tenere le figlie il martedì e il giovedì, allorché Parte_2 saranno prelevate, nel periodo scolastico, dalla madre all'uscita da scuola, la quale, provvederà, la mattina seguente, a riprenderle preparandole per condurle a scuola, oltre i fine settimana, alternati, dal sabato mattina alla domenica sera oltre, previo accordo tra i genitori anche in altri giorni.
Durante il periodo estivo, tra luglio e agosto, le figlie minori e , Per_1 Per_2 Per_3 trascorreranno col padre, eventualmente anche separatamente, tre settimane anche non consecutive avendo cura, il medesimo, entro il 15 giugno di ogni anno di comunicare alla
Sig.ra i giorni o il periodo;
le festività religiose come Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Pt_2
Natale e Santo Stefano, e civili, così come i compleanni delle minori, saranno trascorsi dalle predette in modo alternato e paritario con ciascun genitore;
5. il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo per il concorso nel Parte_1 mantenimento delle figlie minori, e , la somma di € 600,00 Per_1 Per_2 Per_3
(seicento/00), da pagarsi entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile, annualmente, secondo gli indici ISTAT, provvedendo, altresì, integralmente, al pagamento delle spese straordinarie secondo il Protocollo in materia del Tribunale di
Vercelli;
6. il coniuge che, per sopraggiunte esigenze personali, lavorative o quant'altro, non potesse tenere le figlie allorché con sé, dovrà farsi carico, qualora l'altro genitore non potesse poiché parimenti impossibilitato a tenerle, di rivolgersi ad una baby-sitter accollandosi per intero la relativa spesa;
7. l'assegno unico e universale, attualmente percepito interamente dal Sig. Parte_1 per le figlie minori, continuerà ad essere dal medesimo interamente trattenuto;
8. si dà atto che i coniugi, Sigg. e hanno provveduto a dividere Parte_1 Parte_2
i regali di nozze e la Sig.ra provvederà, al momento del rilascio della casa Parte_2 coniugale al Sig. a ritirare il divano di proprietà, i comodini, il frigo e la macchina Parte_1 del caffè oltre i propri effetti personali rinunciando a qualsivoglia pretesa sugli altri beni e soprammobili della casa coniugali che resteranno, pertanto, non solo in godimento ma anche in proprietà esclusiva del Sig. Parte_1
9. si dà atto che l'autovettura Volkswagen Tiguan targata FZ641ZS intestata al Sig.
[...] resterà in esclusiva proprietà del medesimo nulla pretendendo, economicamente, Parte_1 la Sig.ra la quale, fin da ora, s'impegna e obbliga, quando richiesto e Parte_2 necessario, a sottoscrivere voltura mentre l'autovettura Volkswagen T Cross targata
FW473RK intestata alla Sig.ra resterà in esclusiva proprietà della stessa nulla Parte_2 pretendendo, economicamente, il Sig. il quale, fin da ora, s'impegna ed Parte_1 obbliga, quando richiesto e necessario, a sottoscrivere voltura;
10. si dà atto che i coniugi, Sigg. e dichiarano di non voler, Parte_1 Parte_2 reciprocamente, richiedere alcunché economicamente, a titolo di mantenimento essendo economicamente indipendenti e occupati lavorativamente;
11. i coniugi, Sigg. e danno così atto di avere, con le presenti Parte_1 Parte_2 pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale dichiarando, comunque, di nulla più avere, reciprocamente, a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione;
12. si dà atto che i coniugi, Sigg. e si concedono reciproco Parte_1 Parte_2 assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido anche per pagina 3 di 4 l'espatrio autorizzando, sin d'ora, il rilascio dei necessari documenti anche in favore delle figlie minori e Per_1 Per_2 Persona_4
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 27/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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