Decreto cautelare 21 dicembre 2022
Decreto cautelare 10 marzo 2023
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06040/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2022, proposto da PP LO, n.q. di titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 14 del 2010 per lo stabilimento balneare “Lido Annarella”, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel TU, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall’ Avv. Fortunata Remaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- del verbale di accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 19 del 17 marzo 2021 emanato dal Comune di Castel TU (Ce) in data 15.11.2022 e notificato in data 21 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel TU;
Visto il D.P. n. 2227 del 21 dicembre 2022;
Visto il D.P. n. 471 del 10 marzo 2023;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 654 del 6 aprile 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa VA NI MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
1. – Con ricorso notificato e depositato il 21 dicembre 2022, il ricorrente – già titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 14 del 2010 e successiva proroga n. 1961 del 18 gennaio 2021 per lo stabilimento balneare “Lido Arenella” – impugnava il verbale, in epigrafe meglio specificato, recante l’accertamento dell’inottemperanza all’intimazione a demolire di cui alla presupposta ordinanza n. 18 del 17 marzo 2021, redatto da personale della polizia locale in esito al sopralluogo del 15 novembre 2022. Premessa l’avvenuta presentazione di una CILA in data 03 giugno 2021 (prot.n. 25884) ai fini dell’esecuzione del presupposto ordine di demolizione (con lavori ancora in corso) il ricorrente articolava, a sostegno del gravame, un’unica censura, con cui lamentava, in sostanza, l’illegittimità del verbale per omessa considerazione – sul piano istruttorio e/o motivazionale – delle iniziative intraprese ai fini dell’esecuzione dell’ordine intimato.
1.1. – Con D.P. n. 2227 del 21 dicembre 2022 era respinta la domanda di tutela cautelare monocratica ed il 3 gennaio 2023 parte ricorrente depositava rinuncia alla pronuncia cautelare in sede collegiale.
2. – Con D.P. n. 471 del 10 marzo 2023 era quindi accolta una nuova istanza di tutela cautelare monocratica, con fissazione della camera di consiglio per la pronuncia in sede Collegiale al 5 aprile 2023.
3. – Il 28 marzo 2023 si costituiva il Comune di Castelvolturno, chiedendo il rigetto del gravame ed il 30 marzo 2023 il ricorrente depositava repliche.
4. - Con ordinanza n. 654 del 6 aprile 2023, era quindi respinta la domanda cautelare in sede collegiale, previo rilievo in ordine all’assenza di lesività degli atti impugnati (“l’impugnativa riguarda un mero verbale di inottemperanza che è atto pacificamente non impugnabile […] non risultano impugnati altri provvedimenti né risultano altrimenti investiti dalla presente impugnativa elementi dell’azione amministrativa connotati di autoritatività in quanto il ricorso si palesa come mera impugnativa del predetto verbale di inottemperanza al pregresso ordine di demolizione”).
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previo rilievo da parte del Collegio della possibile inammissibilità del gravame ex art. 73, comma 3 c.p.a., era trattenuto in decisione.
6. – Il ricorso – conformemente al rilievo in questo senso formulato all’udienza pubblica ed in termini trascritto a verbale – va dichiarato inammissibile, avendo ad oggetto l’impugnazione di un atto ( verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi) di chiara valenza meramente endoprocedimentale, "strumentale alle determinazioni dell'ente comunale, che ha efficacia solo dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, la quale è priva della competenza per l’adozione di atti di amministrazione attiva” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 30/03/2024, n. 6315; in termini, vd. anche T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 13/03/2024, n. 646 e T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 26/02/2015, n. 1285).
6.1. – Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente, secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- lo dichiara inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Castelvolturno, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.000 (mille/00), oltre accessori come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
VA NI MM, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VA NI MM | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO