TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/04/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 346/2020 promossa da:
), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avvocati Rocco Luigi
Corvaglia e Addolorata Maria Bono, presso il cui studio in Maglie alla via della
Conciliazione n. 4 sono elettivamente domiciliati
OPPONENTE contro
Controparte_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Ruggiero P.IVA_2
Mennuni, presso il cui studio in Barletta alla via Padre Raffaele Dibari n. 47 è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 12
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 25 gennaio 2020,
(d'ora in poi ), Parte_1 Pt_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_3
conveniva in giudizio in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, premettendo che:
- con contratto di comodato d'uso oneroso del 18 settembre 2017,
[...] le aveva concesso in comodato d'uso 7 locali e 7 servizi Controparte_2
igienici, di cui uno predisposto per portatori di handicap, posti al primo piano dell'immobile sito in Corato, alla via Belvedere n. 16 (censito in catasto al foglio 41, particella 2384, subalterno 1), al fine di consentirle di avviare la procedura di accreditamento per l'espletamento di progetti formativi;
- il corrispettivo del comodato d'uso era stato concordemente determinato in un rimborso spese forfettario pari a € 5.300,00;
- con Determinazione dirigenziale n. 1413 del 30 novembre 2017 – Sezione
Formazione Professionale, era stata autorizzata all'espletamento, nei detti locali, del corso di Operatore grafico-Ind. 2: Multimedia, finanziato dalla per CP_3
l'importo di € 455.040,00;
- con decreto ingiuntivo n. 2009/2019 emesso dal Tribunale di Trani il 3 dicembre
2019, aveva chiesto ed ottenuto, nei Controparte_2 confronti della società opponente, un'ingiunzione di pagamento pari all'importo di €
5.708,95, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per il mancato pagamento del corrispettivo pattuito nel cennato contratto, per il periodo decorrente dall'uno novembre 2018 al 18 settembre 2019;
- il diritto di credito reclamato dalla società opposta era insussistente, posto che quest'ultima aveva continuato ad utilizzare i locali concessi in comodato per lo pagina 2 di 12 svolgimento di proprie attività professionali, esponendo, pertanto, la società opponente al rischio della revoca del finanziamento regionale ottenuto;
- con missiva del 4 aprile 2019, aveva invitato la Controparte_2 ad astenersi dall'uso dei locali di cui è causa, ma tale richiesta era rimasta
[...]
inevasa;
- a fronte del perdurante inadempimento della società opposta, con missiva del 3 maggio 2019 aveva comunicato a quest'ultima la risoluzione del contratto di comodato di cui è causa ai sensi dell'art. 1453 c.c.;
- per l'espletamento del progetto finanziato dalla , nel rispetto delle CP_3
condizioni di bando (uso esclusivo dei locali dove svolgere il progetto), aveva dovuto reperire un altro immobile, sicché, in data 21 maggio 2018, aveva sottoscritto un contratto di locazione avente ad oggetto i locali siti in Bari alla via Amendola n. 172/c, di proprietà di e Parte_4 CP_4 CP_5
- aveva sostenuto spese e costi per l'esecuzione di lavori di adeguamento dei detti locali allo svolgimento di corsi finanziati dalla pari ad € 27.769,29, oltre ad CP_3
aver dovuto sostenere il pagamento dei canoni di locazione, per il periodo decorrente dal 21 maggio 2018 (data di sottoscrizione del contratto) al 28 gennaio 2019 (data di fine esecuzione dei lavori), pari a € 9.553,79.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare e inaudita altera parte, la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto già concessa ex art. 642 c.p.c.; nel merito, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del provvedimento monitorio;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al pagamento, in Controparte_2
suo favore, della somma di € 37.323,08 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il reperimento, adeguamento e accreditamento della nuova sede operativa, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
pagina 3 di 12 Con ordinanza del 9 settembre 2020, il Giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla parte opponente, per insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.
Con memoria difensiva, depositata in data 8 ottobre 2020, si costituiva in giudizio
, in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore , la quale eccepiva, in via Controparte_6 preliminare, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, deduceva che:
- fino al 18 settembre 2019, data di scadenza del contratto di comodato di cui è causa, in virtù delle reciproche disdette formulate da entrambe le parti, l'
[...]
aveva continuato a disporre dei locali concessi in Parte_1
comodato, nonché a servirsi degli stessi per scopi pubblicitari tramite cartellonistica e il proprio sito web, senza, tuttavia, corrispondere la somma forfettaria pattuita a titolo di rimborso spese ex art. 3 del contratto per il periodo decorrente dall'uno novembre
2018 fino al 18 settembre 2019;
- la domanda riconvenzionale formulata dalla società opponente era infondata, posto che 1) l'apertura di altra sede operativa per lo svolgimento dei progetti finanziati nel mese di aprile 2018, nonché il pagamento della somma di € 37.323,08 dalla stessa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, non aveva alcuna incidenza sul contratto di comodato oneroso sottoscritto dalle parti, pienamente valido ed efficace fino alla scadenza naturale prevista e sulla consequenziale domanda di mancato pagamento del rimborso spese, sottesa al provvedimento monitorio;
2) la società opponente aveva allegato, a fondamento della richiesta risarcitoria, un danno meramente potenziale dovuto all'eventualità che la avrebbe potuto CP_3
revocare il finanziamento ricevuto, ritenendo inidonea la sede sita in Corato;
circostanza mai verificatasi nel caso di specie, in virtù dell'avvenuto incasso del finanziamento erogato in suo favore;
pagina 4 di 12 - i rappresentanti della società opponente avevano continuato ad utilizzare i locali di cui è causa sino alla scadenza naturale del contratto, come era dato evincere dalla corrispondenza intercorsa, sino al mese di aprile 2019, tra e , Pt_2 Controparte_6
dipendente della parte opponente ed amministratore della società cooperativa
, nonché dalla detenzione delle chiavi di accesso ai detti locali da parte di _2
, direttore dei corsi organizzati da e tutor Parte_5 Pt_2 Persona_1
d'aula dei corsi, non ancora restituite alla società opposta;
- alcun inadempimento contrattuale era alla stessa imputabile, posto che la porzione di immobile concessa in comodato era diversa da quella che utilizzava per lo svolgimento della propria attività professionale, come era dato evincere dalla planimetria allegata al contratto.
Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per omesso esperimento della procedura di mediazione;
nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio, oltre alla condanna di Parte_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
Fallito il tentativo di mediazione, la causa veniva rinviata per l'interrogatorio formale del legale rappresentante dell' , Parte_1 [...]
nonché del legale rappresentante di Parte_3 [...]
, e per l'audizione dei testimoni Controparte_2 Controparte_6 Tes_1
, , e .
[...] Testimone_2 Testimone_3 Parte_5
Con decreto n. 5/2023 var. tab. (civ.) reso dal Presidente del Tribunale, la causa veniva assegnata all'odierno Giudicante, il quale, con ordinanza del 2 novembre 2023, formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
Tale proposta veniva, tuttavia, accettata dalla sola parte opponente.
pagina 5 di 12 Il giudizio veniva, quindi, rinviato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del 13 marzo 2025, la cui trattazione veniva fissata con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
L'opposizione proposta da è Parte_6
infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Preliminarmente, devono essere confermate le determinazioni istruttorie già assunte in corso di causa, non essendo emersi elementi nuovi tali da imporne la rideterminazione e deve, quindi, essere rigettata, in quanto inammissibile, la prova orale del teste
[...]
, reiterata dall'opposta nelle note conclusive depositate il 28 febbraio 2025. Tes_4
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Nella fattispecie in esame, la società opposta ha spiegato domanda in via monitoria chiedendo il pagamento della somma di € 5.708,95 a titolo di rimborso spese forfettario, in forza di un contratto di comodato d'uso oneroso con cui ha concesso alla società opponente una porzione di immobile sito in Corato alla via Belvedere n. 16 e, precisamente, 7 locali e 7 servizi igienici posti al primo piano del medesimo (v. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo).
L'opponente, di contro, ha dedotto l'impossibilità di disporre, in modo pieno ed esclusivo, dei detti locali concessi in comodato d'uso, in quanto utilizzati dalla società opponente per lo svolgimento di proprie attività professionali, in spregio agli obblighi contrattualmente assunti.
Orbene, in materia di comodato, l'art. 1804 c.c. attribuisce al comodatario il diritto di utilizzare l'immobile secondo le condizioni stabilite nel contratto e, ove non sia specificamente determinato, in modo compatibile con la natura della cosa concessa in comodato.
pagina 6 di 12 In mancanza di particolari pattuizioni (espresse o tacite) sul diritto di uso esclusivo da parte del comodatario, nelle ipotesi in cui la porzione concessa in comodato sia parte di un immobile condiviso, come nel caso di specie, non può ritenersi esclusa per il comodante la possibilità di continuare a utilizzare l'immobile nella parte non concessa, se ciò è compatibile con l'accordo tra le parti, salvo prova contraria da parte del comodatario: incombe su quest'ultimo, infatti, l'onere di fornire evidenze concrete di eventuali interferenze del comodante nell'utilizzo e godimento dei beni concessi in comodato.
Tale principio si basa sul fatto che il comodato trasferisce al comodatario un diritto personale di godimento limitato alla porzione specificamente concessa, lasciando al comodante la piena disponibilità delle restanti parti dell'immobile.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie è emerso che: 1) il contratto di comodato di cui è causa indica espressamente i locali concessi alla società opponente e le modalità d'uso degli stessi
(v. planimetria allegata al contratto di comodato d'uso oneroso e clausola n. 1 del contratto: “[…] porzione dell'immobile e i beni strumentali presenti all'interno dello stesso locale composto da n. 7 ambienti e 7 servizi igienici di cui uno predisposto per portatori di handicap …posto al primo piano” e clausola n. 3 “[…] per essere adibita esclusivamente ad attività di istruzione, formazione e servizi per il lavoro”), contrariamente a quanto dichiarato dal teste , collaboratore di Parte_5
per le attività di coordinamento, nel corso dell'udienza del 23 ottobre 2023, il Pt_2 quale ha affermato che “il contratto di comodato riguardava l'intero primo piano dello stabile di via Belvedere” (v. verbale di udienza del 23 ottobre 2023), con la conseguenza che, in assenza di una clausola contrattuale che ne impedisca l'uso promiscuo, la società opposta mantiene il diritto di usare le parti dell'immobile non concesse e non incluse nel contratto (v. locali in bianco rappresentati sulla planimetria allegata al contratto di comodato). Invero, l'art. 6 del cennato contratto prevede pagina 7 di 12 clausole risolutive espresse che riguardano esclusivamente il comodatario e il suo uso della porzione concessa e non incidono, pertanto, sui diritti del comodante relativi alle altre porzioni dell'immobile che non rientrano nell'oggetto del comodato;
2) la società opponente, sin dal momento in cui ha ricevuto in comodato d'uso la porzione dell'immobile di cui è causa, ha espressamente dichiarato di accettare l'immobile nello stato in cui si trovava, riconoscendone la conformità e l'idoneità all'uso pattuito (v. art. 4 del cennato contratto di comodato: “[…] aver visitato la porzione di immobile medesimo e visionato i beni presenti al suo interno riconoscendone la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l'idoneità degli stessi all'uso determinato”) e non ha mai contestato alla , in maniera puntuale e circostanziata, se non dopo quasi _2
due anni e in vista della scadenza del contratto (v. missive del 4 aprile 2019, del 13 maggio 2019 e disdetta comunicata alla il 21 maggio 2019), _2
l'impossibilità di usufruire dello stesso, difettando, nella specie, l'allegazione di prove sufficienti da cui desumere eventuali situazioni o condotte poste in essere dalla società opposta, tali da comprimere in modo significativo la godibilità delle aule concesse in comodato;
3) la ridotta fruibilità e utilità della porzione immobiliare concessa in comodato alla società opponente non può evincersi neppure dalle dichiarazioni testimoniali di , direttrice dell' , rese all'udienza del 16 ottobre Testimone_2 Pt_2
2023, posto che le sue dichiarazioni (“il corso di operatore grafico si teneva normalmente la mattina ma a volte anche il pomeriggio, poi c'erano anche altri corsi per il rilascio del patentino fito sanitario che si tenevano di pomeriggio”) sono tali da far ritenere, con ragionevole verosimiglianza, che , soggetto ritratto Testimone_1
nelle fotografie prodotte in atti dalla , - il quale, escusso come teste all'udienza Pt_2
del 16 ottobre 2023, ha, peraltro, dichiarato di essere “stato un docente incaricato dall' e di aver svolto l'attività nei locali ivi indicati”, - stesse svolgendo lezioni Pt_2
per conto della società opponente, contrariamente a quanto dedotto da che ha Pt_2
pagina 8 di 12 contestato l'uso improprio dei locali concessi in comodato da parte della , _2
quando la stessa non svolgeva i propri corsi. Tale circostanza trova, peraltro, riscontro, nell'art. 3 del contratto, in virtù del quale l' opponente si era impegnato a Pt_1 garantire “ruoli ed incarichi di tutoraggio ad esperti della Didattica web, nell'ambito della percentuale del 10% su tutte le attività formative avviate sede in questione” (v. verbale di udienza del 16 ottobre 2023); 4) la non ha fornito la prova, come Pt_2
sarebbe stato suo onere fare, di aver restituito le chiavi dell'immobile di cui è causa attraverso un verbale di consegna, redatto e firmato da entrambe le parti, o un'offerta per intimazione nelle forme prescritte dall'art. 1216 c.c.; anzi, la documentazione prodotta in atti dalla parte opposta (v. docc. 5. 6. 7 allegati alle note di trattazione scritta del 15 maggio 2024) è tale da far ritenere che l'immobile sia ancora nella detenzione dell'opponente; né possono considerarsi attendibili, in quanto generiche e inconsistenti, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di Parte_7
, la quale non fornito una descrizione precisa delle circostanze della
[...]
restituzione, inclusi dettagli come la data, il luogo, le persone presenti e le modalità con cui le chiavi sono state restituite;
5) la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale dalla società opponente è infondata, posto che, per un verso, quest'ultima non ha adeguatamente provato l'inidoneità della porzione immobiliare ricevuta in comodato per lo svolgimento della propria attività professionale (e ciò è dato desumerlo, a contrario, dalla circostanza di aver ottenuto l'accreditamento per la sede di Corato e il finanziamento per lo svolgimento dei corsi formativi (v. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), per altro verso, non ha allegato la concreta possibilità di non aver potuto disporre della detta porzione in seguito all'occupazione da parte della società opposta, essendo l'utilizzazione dei locali proseguita, con integrale godimento dell'immobile per lo svolgimento del corso finanziato, anche in epoca successiva alla sospensione del pagamento del canone (rectius rimborso spese) (v.
pagina 9 di 12 corrispondenza intercorsa tra le parti sino al mese di aprile 2019 allegata alle note di trattazione scritta di parte opposta del 15 maggio 2024).
È evidente, pertanto, che manca, allo stato dei fatti, un'oggettiva sproporzione tra i rispettivi inadempimenti, posto che, l' Pubblica Parte_6
Amministrazione, in difetto della prova relativa alla inutilizzabilità assoluta del bene ricevuto in comodato, ha continuato ad averne la disponibilità materiale senza, tuttavia, adempiere alla sua obbligazione principale di pagamento della somma contrattualmente pattuita.
Le considerazioni che precedono sono, dunque, sufficienti a pervenire al rigetto dell'opposizione proposta da , Parte_6
dovendo il decreto ingiunto n. 2009/2019 essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_6
e liquidate in favore di Parte_3 Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , in €
[...] Controparte_6
5.077,00 per compensi (applicati i valori medi - in ragione della media complessità delle questioni controverse - dello scaglione relativo al valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
In ragione del rigetto integrale dell'opposizione, le spese di lite relative al sub procedimento cautelare proposto da Parte_6 vanno poste a carico di quest'ultima e liquidate in favore di
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_2 CP_6
, in € 1.150,00 per compensi (applicati i valori minimi – in ragione dell'attività
[...]
processuale effettivamente svolta in tale fase - dello scaglione relativo al valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ex D.M. 55/2014 così come modificato dal pagina 10 di 12 D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria perché non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2009/2019, emesso il 29 novembre 2019 dal Tribunale di Trani, proposta da , in persona del su Parte_6
legale rappresentante pro tempore e liquidate in favore di Parte_3
in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore , con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_6
depositato il 25 gennaio 2020, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da , Parte_6
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_3
2) per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2009/2019, emesso dal Tribunale di
Trani il 29 novembre 2019, il quale acquista, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., definitiva efficacia esecutiva;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni formulata da
[...]
; Parte_6
4) condanna , in persona del suo Parte_6
legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Parte_3
di lite, in favore di in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_6
compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP;
5) condanna , in persona del su Parte_6
legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese Parte_3
di lite del sub procedimento cautelare, in favore di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore , che
[...] Controparte_6 si liquidano in € 1.150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
pagina 11 di 12 Sentenza resa all'esito di udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Si comunichi.
Trani, 5 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
pagina 12 di 12