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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2259/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni GIANNICCO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Giuseppe ABBRUZZO t Email_2
Avv. Marcello CARNOVALE E
Email_3
Avv. Carmela FILICE
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura rispettivamente alle dipendenze delle aziende agricole nell'anno 2012 e nell'anno Controparte_2 CP_3
2013, per un numero complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, previa proposizione di ricorsi amministrativi, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, per il numero dei giorni originariamente denunciati dalle aziende negli anni 2012 e 2013, nonché per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai CP_4
sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide, sulla base delle risultanze istruttorie, all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, per il numero dei giorni originariamente denunciati dalle aziende negli anni 2012 e 2013, nonché l'accertamento negativo dell'indebito contestato
(indennità di disoccupazione agricola 2013) alla ricorrente per effetto della riduzione del numero di giornate agricole.
Ebbene, in via assorbente, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718). Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Questo è il motivo per cui, in assenza della data di pubblicazione degli elenchi, può essere assunto, come dies a quo del termine decadenziale di legge per reagire in giudizio, il momento in cui il lavoratore, avendo chiesto il pagamento di una prestazione, si senta opporre dall' CP_4
un diniego basato sulla carenza del numero delle giornate accreditate negli appositi elenchi
(letteralmente Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1742/2018) o, analogamente, il momento in cui momento sia destinatario di una richiesta restitutoria di una prestazione già erogata (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 485/2020: “Il momento in cui
l'appellata ha appreso del riesame delle sue domande di prestazione e del diniego basato sulla carenza del requisito di iscrizione negli elenchi agricoli può essere assunto, secondo la proposta ermeneutica condivisa dal Collegio, come dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. 7/1970 per reagire in giudizio. Da quella data, infatti, l'interessato viene a conoscenza della perdita del requisito condizionante l'accesso alle prestazioni e, di conseguenza, dell'indebita percezione delle stesse. L'art. 22 del d.l. 7/1970 prevede, per
l'appunto, che il termine inizi a decorrere dal momento in cui il provvedimento di mancata iscrizione o di cancellazione sia stato notificato all'interessato o da quello in cui, comunque, egli "ne abbia avuto conoscenza”; analogamente Corte di appello di Catanzaro, sentenza n.
1419/2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, è pacifico tra le parti ed espressamente allegato dalla stessa ricorrente che l'interessata abbia avuto conoscenza della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli con i provvedimenti del
29.4.2016 con cui l' la informava del riesame della domanda di disoccupazione agricola CP_1 presentata per l'anno 2013, del conseguente rigetto e della ripetizione della somma erogata proprio in ragione della sopravvenuta carenza dell'iscrizione.
Da quel momento è, dunque, iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo. Ebbene, in assenza di allegazioni sulla data della notifica delle missive
-limitandosi parte ricorrente a riportare le date di redazione delle stesse- pur volendo considerare tempestivi i ricorsi amministrativi presentati, rispettivamente, in data 12.1.2016 per l'anno 2013 e 10.6.2016 per l'anno 2012 (cfr. allegati ricorso), deve comunque ritenersi tardiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 9.6.2017, perché intervenuta oltre il termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso (i cui tempi di definizione vanno computati tenendo conto di giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado CP_4 tempestivamente promosso dalla parte ricorrente e di ulteriori giorni 30 per l'eventuale presentazione di ricorso di secondo grado).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alla prestazione economica di cui la ricorrente ha rivendicato la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' . CP_4
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza del requisito contributivo richiesto ex lege, la ricorrente non ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
UE ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Giovanni GIANNICCO
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente- Avv. Giuseppe ABBRUZZO t Email_2
Avv. Marcello CARNOVALE E
Email_3
Avv. Carmela FILICE
t Email_5
MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'istante di cui in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura rispettivamente alle dipendenze delle aziende agricole nell'anno 2012 e nell'anno Controparte_2 CP_3
2013, per un numero complessivo di 102 giornate annue, lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria delle somme versate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, previa proposizione di ricorsi amministrativi, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, per il numero dei giorni originariamente denunciati dalle aziende negli anni 2012 e 2013, nonché per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
L' costituitosi in giudizio eccepiva preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso ai CP_4
sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. e l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n.7 conv. in l. 83/1970.
Nel merito ha domandato il rigetto del proposto ricorso per infondatezza, risultando omessa la prova dello status di bracciante agricola vantato dalla ricorrente e tenuto conto dell'irregolarità dei dedotti rapporti in agricoltura secondo quanto evincibile dal verbale ispettivo prodotto.
La controversia, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che, decide, sulla base delle risultanze istruttorie, all'esito della trattazione cartolare con la presente sentenza.
****
Preliminarmente, occorre specificare che oggetto del presente giudizio è la rei-scrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, per il numero dei giorni originariamente denunciati dalle aziende negli anni 2012 e 2013, nonché l'accertamento negativo dell'indebito contestato
(indennità di disoccupazione agricola 2013) alla ricorrente per effetto della riduzione del numero di giornate agricole.
Ebbene, in via assorbente, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per l'anno dedotto e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre
2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021,
n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229, Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718). Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Questo è il motivo per cui, in assenza della data di pubblicazione degli elenchi, può essere assunto, come dies a quo del termine decadenziale di legge per reagire in giudizio, il momento in cui il lavoratore, avendo chiesto il pagamento di una prestazione, si senta opporre dall' CP_4
un diniego basato sulla carenza del numero delle giornate accreditate negli appositi elenchi
(letteralmente Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 1742/2018) o, analogamente, il momento in cui momento sia destinatario di una richiesta restitutoria di una prestazione già erogata (cfr. Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 485/2020: “Il momento in cui
l'appellata ha appreso del riesame delle sue domande di prestazione e del diniego basato sulla carenza del requisito di iscrizione negli elenchi agricoli può essere assunto, secondo la proposta ermeneutica condivisa dal Collegio, come dies a quo del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. 7/1970 per reagire in giudizio. Da quella data, infatti, l'interessato viene a conoscenza della perdita del requisito condizionante l'accesso alle prestazioni e, di conseguenza, dell'indebita percezione delle stesse. L'art. 22 del d.l. 7/1970 prevede, per
l'appunto, che il termine inizi a decorrere dal momento in cui il provvedimento di mancata iscrizione o di cancellazione sia stato notificato all'interessato o da quello in cui, comunque, egli "ne abbia avuto conoscenza”; analogamente Corte di appello di Catanzaro, sentenza n.
1419/2019).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, è pacifico tra le parti ed espressamente allegato dalla stessa ricorrente che l'interessata abbia avuto conoscenza della cancellazione del suo nominativo dagli elenchi anagrafici agricoli con i provvedimenti del
29.4.2016 con cui l' la informava del riesame della domanda di disoccupazione agricola CP_1 presentata per l'anno 2013, del conseguente rigetto e della ripetizione della somma erogata proprio in ragione della sopravvenuta carenza dell'iscrizione.
Da quel momento è, dunque, iniziato a decorrere il termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo. Ebbene, in assenza di allegazioni sulla data della notifica delle missive
-limitandosi parte ricorrente a riportare le date di redazione delle stesse- pur volendo considerare tempestivi i ricorsi amministrativi presentati, rispettivamente, in data 12.1.2016 per l'anno 2013 e 10.6.2016 per l'anno 2012 (cfr. allegati ricorso), deve comunque ritenersi tardiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 9.6.2017, perché intervenuta oltre il termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso (i cui tempi di definizione vanno computati tenendo conto di giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado CP_4 tempestivamente promosso dalla parte ricorrente e di ulteriori giorni 30 per l'eventuale presentazione di ricorso di secondo grado).
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alla prestazione economica di cui la ricorrente ha rivendicato la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' . CP_4
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 486/2018).
In conclusione, stante l'incontestabile mancanza del requisito contributivo richiesto ex lege, la ricorrente non ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013.
Spese compensate per la presenza in atti della dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE ES in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 20.10.2025
Il GIUDICE del LAVORO
UE ES
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).