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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14415/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott. Rago- zini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14415.24 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizio- ne a decreto ingiuntivo, pendente TRA nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Bruno Buozzi n. 158, rapp.to e difeso come da procura rila- sciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata in calce al presente atto, dall' Avvocato Brilla Michele del foro di Nola con studio in Napoli al Corso San Giovanni 849, C.F.
, e dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma C.F._2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di Fax 081486523, eventualmente, anche al proprio indirizzo di posta elettronica certifi- cata: come in atti;
Email_1
Appellante E
, con sede legale in Bologna, Via Sta- Controparte_1 Part lingrado, 45 C.F. in persona del suo procuratore, Dott. P.IVA_2 CP_2
giusta procura del Notaio di Bologna Rep. Rep./
[...] Persona_1
95130 11214 del 28/05/2 021 , rappresentata e difesa dell'avv. Nicola VELLA C.F. con studio in 80 14 4 Napoli al la Via Caserta al C.F._3
Bravo, 118, per procura ad litem su foglio separato , ed entrambi ivi elettivamen- te domiciliati pec Email_2 Email_3
Appellata E (C.F. ) residente alle Rampe Controparte_3 C.F._4
Sant'Antonio a Posillipo 31 – 80122 Napoli Appellato contumace
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti. E' presente per l'appellante l'avv.to Brilla Michele il quale si riporta agli atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello notificato alla in data 20 /0 6 /20 24 il sig. CP_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 9560 /20 24 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, R.G. 12109/2020, pubblicata in data 08/04/2024 e no- tificata in data 23/05/2024.
1
La vicenda in primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellante conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la Controparte_4
(P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. ed il Sig. P.IVA_3 CP_5
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Volkswagen
[...]
Polo tg. EZ 159KK di Sua proprietà che il giorno 30.08.2019 alle ore 15:00 circa percorreva la Via delle Repubbliche Marinare nel Comune di Napoli diretto ver- so San Giorgio a Cremano (NA) allorquando giunto all'altezza del Centro Com- merciale “MD” veniva investito alla fiancata destra dal veicolo Smart For Two tg. DK 712FJ di proprietà del Sig. ed assicurato presso la Controparte_3 compagnia di assicurazione Controparte_4
Il sinistro si verificava in quanto il conducente del veicolo Smart For Two tg. DK 712FJ, il Sig. nel percorrere Via delle Repubbliche Marinare nel Parte_2
Comune di Napoli diretto verso San Giorgio a Cremano (NA), giunto all'altezza del centro commerciale “MD”, cambiava repentinamente corsia spostandosi da destra verso sinistra senza segnalare la manovra ed investiva la fiancata destra del veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK in regolare transito. Per effetto dell'urto il veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK riportava danni alla fiancata destra e più precisamente alla porta anteriore destra, alla porta poste- riore destra, al parafango posteriore destro, al paraurti posteriore. Per la riparazione del veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK è stata preventiva- ta la spesa di € 2.577,14 I.V.A. inclusa ed essendo ambedue i veicoli coinvolti nel sinistro de quo assicurati con la stessa compagnia di assicurazione, si rendeva necessario rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla Controparte_4
impresa assicuratrice del veicolo convenuto responsabile civile, da questa
[...] ricevuta a mezzo PEC in data 02.09.2019, come da documentazione versata in at- ti. La rubricava il sinistro con il n. 1-8001-2019- Controparte_4
0278631 e nominava quale proprio tecnico fiduciario il C.T. al Persona_2 fine di stimare i danni riportati al veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK a se- guito del sinistro di cui è causa. Ai sensi della Legge n. 162/2014 ex artt. 2-3-4- 5-8 ha inviato invito alla stipula della convenzione di una negoziazione assistita a mezzo PEC rivolta alla convenuta e con lettera Controparte_4 raccomandata al responsabile civile. Atteso l'esito negativo della richiesta, instauratosi il contraddittorio in giudizio,
rimaneva contumace, ritualmente e tempestivamente, si costi- Controparte_3 tuiva invece l' tramite l'Avv. Nicola Vella, impu- Controparte_4 gnando la domanda attrice ed eccependo: In via preliminare:
1) Carenza di legittimazione attiva e passiva;
2) Improponibilità della domanda per violazione del disposto del d. lgs. 209/2005; In via principale chiedeva il rigetto della domanda destituita di ogni fondamento, Con sia sull che sul Quantum contestando le modalità della vicenda. Esaurita la fase istruttoria con l'assunzione della prova orale, e successivamente rassegnate le conclusioni, la Dr.ssa in data 18.12.2023 assegnava CP_6 la causa a sentenza e rigettava nel merito la domanda. In ordine ai motivi deduceva unicamente l'errata interpretazione circa
2
l'attendibilità del teste come operata dal giudice di prime cure. Si costituiva parte appellata la quale chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazio- ne. Deduceva :
-l' inammissibilità dell'impugnazione;
-difetto nella notifica effettuata presso il procuratore costituito avendo l'avv. Mi- chele Brilla attestato nella relata di notifica di aver notificato lì atto nella qualità di difensore del sig. , soggetto del tutto estraneo al processo di CP_7 cui è c ausa e nessun altro riferimento fa al giudizio di cui è causa in modo da po- ter porre in relazione gli atti alla relata allegata;
la procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato non reca alcuna indica- zione del processo , delle parti e dell' ufficio a cui fa riferimento e del luogo e data in cui è stata sottoscritta in guisa che potrebbe essere stata rilasciata per qualsiasi altro giudizio in favore del procuratore avv. Michele Brilla. Evidenziava che la circostanza valorizzata dal giudice di prime cure, circa la non coincidenza tra il teste escusso e quello indicato nella lettera di costituzione in mora ante causam, viola il dettato della legge 124/2017egge 124/2017 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, il Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “quale dispone testualmente: “ In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo at- to formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione …fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.”. In via subordinata deduceva la genericità ed inattendibilità delle dichiarazioni del teste, confermando la valutazione del giudice di pace. Assegnata la causa in decisione all'udienza del 17.10.25, si osserva quanto segue. In limine l'impugnazione è ammissibile, reca le parti della sentenza impugnata oggetto di censura con indicazione, come si evince dal complesso dell'atto, delle richieste conseguenti alla diversa interpretazione offerta al Tribunale in sede di appello.
Infondata è anche l'eccezione in ordine al vizio contenuto nella relata di notifi- cazione che accompagna l'atto di appello. Appare da un lato evidente il mero errore materiale ove in luogo del nome corret- to della parte risulta indicato . Parte_1 CP_7
L'evidente mero errore materiale si evince leggendo il CF accanto al nome errato
, (C.F. . Codice fiscale appartenente a CP_7 C.F._1
Parte_1
Essendo la relata inviata unitamente all'atto d'impugnazione appare facilmente individuabile il mero errore materiale. Errore che non comporta una limitazione in capo al difensore avversario dei di- ritti difensivi. Il mero difetto di forma non è causa di inesistenza dell'atto. Del pari infondata è l'eccezione in ordine alla genericità della procura, la quale conferisce al difensore il potere di rappresentanza processuale per il “presente
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atto”, apparendo in modo univoco la riconducibilità all'atto di impugnazione al- legato. In ordine all'accezione d'inammissibilità della prova testimoniale disposta dal giudice, parte appellata evidenzia che il teste escusso ha nome e Testimone_1
mentre risultava indicata in via stragiudiziale nella comuni-
[...] Parte_3 cazione alla compagnia assicurativa. L'appellata richiama la Legge 124/2017 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “In caso di sini- stri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di ac- cadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso av- viso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
…L'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. L'ipotesi d'inammissibilità ha natura eccezionale perché attiene ad una circo- stanza extraprocessuale che assume rilievo al fine di mettere in condizione la compagnia assicurativa di svolgere le necessarie verifiche in ordine alla esatta e reale verificazione del sinistro, anche per contemperare il fenomeno diffuso e no- torio delle truffe alle compagnie assicurative. Fenomeno che ha un impatto sull'intero tessuto nazionale in tema di responsabi- lità civile da sinistro stradale e correlata assicurazione. Ciò implica la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione d'inammissibilità, la fondatez- za dell'appello e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non attendibile un teste che, invero non andava proprio escusso, risultando quindi la domanda attorea in primo grado priva di idoneo supporto probatorio. Del tutto irrilevanti le deduzioni dell'appellante in ordine al momento processua- le entro cui indicare il teste da escutere, risultando il vizio una conseguenza dell'indicazione di un nominativo diversi da quello indicato in sede stragiudiziale per quanto esposto in motivazione. L'appello va quindi rigettato, con riforma nella parte motiva della sentenza im- pugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il se- condo grado (non risulta impugnata la parte relativa alle spese di cui alla senten- za di primo grado ) ai valori minimi stante la semplicità della controversia ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provve- de:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento in favore della compagnia assicu- rativa della somma di euro 800,00 oltre iva e cassa e spese generali;
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento di ulteriore somma pari al contributo unifi- cato.
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- Napoli, 17.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica e in persona del dott. Rago- zini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14415.24 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizio- ne a decreto ingiuntivo, pendente TRA nato a [...] il [...] (C.F. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso Bruno Buozzi n. 158, rapp.to e difeso come da procura rila- sciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata in calce al presente atto, dall' Avvocato Brilla Michele del foro di Nola con studio in Napoli al Corso San Giovanni 849, C.F.
, e dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma C.F._2 dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di Fax 081486523, eventualmente, anche al proprio indirizzo di posta elettronica certifi- cata: come in atti;
Email_1
Appellante E
, con sede legale in Bologna, Via Sta- Controparte_1 Part lingrado, 45 C.F. in persona del suo procuratore, Dott. P.IVA_2 CP_2
giusta procura del Notaio di Bologna Rep. Rep./
[...] Persona_1
95130 11214 del 28/05/2 021 , rappresentata e difesa dell'avv. Nicola VELLA C.F. con studio in 80 14 4 Napoli al la Via Caserta al C.F._3
Bravo, 118, per procura ad litem su foglio separato , ed entrambi ivi elettivamen- te domiciliati pec Email_2 Email_3
Appellata E (C.F. ) residente alle Rampe Controparte_3 C.F._4
Sant'Antonio a Posillipo 31 – 80122 Napoli Appellato contumace
CONCLUSIONI Come da verbale di udienza di udienza del 17.10.2025 in atti. E' presente per l'appellante l'avv.to Brilla Michele il quale si riporta agli atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di appello notificato alla in data 20 /0 6 /20 24 il sig. CP_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 9560 /20 24 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, R.G. 12109/2020, pubblicata in data 08/04/2024 e no- tificata in data 23/05/2024.
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La vicenda in primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierno appellante conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli la Controparte_4
(P. IVA in persona del legale rapp.te p.t. ed il Sig. P.IVA_3 CP_5
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo Volkswagen
[...]
Polo tg. EZ 159KK di Sua proprietà che il giorno 30.08.2019 alle ore 15:00 circa percorreva la Via delle Repubbliche Marinare nel Comune di Napoli diretto ver- so San Giorgio a Cremano (NA) allorquando giunto all'altezza del Centro Com- merciale “MD” veniva investito alla fiancata destra dal veicolo Smart For Two tg. DK 712FJ di proprietà del Sig. ed assicurato presso la Controparte_3 compagnia di assicurazione Controparte_4
Il sinistro si verificava in quanto il conducente del veicolo Smart For Two tg. DK 712FJ, il Sig. nel percorrere Via delle Repubbliche Marinare nel Parte_2
Comune di Napoli diretto verso San Giorgio a Cremano (NA), giunto all'altezza del centro commerciale “MD”, cambiava repentinamente corsia spostandosi da destra verso sinistra senza segnalare la manovra ed investiva la fiancata destra del veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK in regolare transito. Per effetto dell'urto il veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK riportava danni alla fiancata destra e più precisamente alla porta anteriore destra, alla porta poste- riore destra, al parafango posteriore destro, al paraurti posteriore. Per la riparazione del veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK è stata preventiva- ta la spesa di € 2.577,14 I.V.A. inclusa ed essendo ambedue i veicoli coinvolti nel sinistro de quo assicurati con la stessa compagnia di assicurazione, si rendeva necessario rivolgere la richiesta di risarcimento danni alla Controparte_4
impresa assicuratrice del veicolo convenuto responsabile civile, da questa
[...] ricevuta a mezzo PEC in data 02.09.2019, come da documentazione versata in at- ti. La rubricava il sinistro con il n. 1-8001-2019- Controparte_4
0278631 e nominava quale proprio tecnico fiduciario il C.T. al Persona_2 fine di stimare i danni riportati al veicolo Volkswagen Polo tg. EZ 159KK a se- guito del sinistro di cui è causa. Ai sensi della Legge n. 162/2014 ex artt. 2-3-4- 5-8 ha inviato invito alla stipula della convenzione di una negoziazione assistita a mezzo PEC rivolta alla convenuta e con lettera Controparte_4 raccomandata al responsabile civile. Atteso l'esito negativo della richiesta, instauratosi il contraddittorio in giudizio,
rimaneva contumace, ritualmente e tempestivamente, si costi- Controparte_3 tuiva invece l' tramite l'Avv. Nicola Vella, impu- Controparte_4 gnando la domanda attrice ed eccependo: In via preliminare:
1) Carenza di legittimazione attiva e passiva;
2) Improponibilità della domanda per violazione del disposto del d. lgs. 209/2005; In via principale chiedeva il rigetto della domanda destituita di ogni fondamento, Con sia sull che sul Quantum contestando le modalità della vicenda. Esaurita la fase istruttoria con l'assunzione della prova orale, e successivamente rassegnate le conclusioni, la Dr.ssa in data 18.12.2023 assegnava CP_6 la causa a sentenza e rigettava nel merito la domanda. In ordine ai motivi deduceva unicamente l'errata interpretazione circa
2
l'attendibilità del teste come operata dal giudice di prime cure. Si costituiva parte appellata la quale chiedeva il rigetto dell'avversa impugnazio- ne. Deduceva :
-l' inammissibilità dell'impugnazione;
-difetto nella notifica effettuata presso il procuratore costituito avendo l'avv. Mi- chele Brilla attestato nella relata di notifica di aver notificato lì atto nella qualità di difensore del sig. , soggetto del tutto estraneo al processo di CP_7 cui è c ausa e nessun altro riferimento fa al giudizio di cui è causa in modo da po- ter porre in relazione gli atti alla relata allegata;
la procura alle liti allegata all'atto di citazione notificato non reca alcuna indica- zione del processo , delle parti e dell' ufficio a cui fa riferimento e del luogo e data in cui è stata sottoscritta in guisa che potrebbe essere stata rilasciata per qualsiasi altro giudizio in favore del procuratore avv. Michele Brilla. Evidenziava che la circostanza valorizzata dal giudice di prime cure, circa la non coincidenza tra il teste escusso e quello indicato nella lettera di costituzione in mora ante causam, viola il dettato della legge 124/2017egge 124/2017 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, il Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “quale dispone testualmente: “ In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo at- to formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione …fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”.”. In via subordinata deduceva la genericità ed inattendibilità delle dichiarazioni del teste, confermando la valutazione del giudice di pace. Assegnata la causa in decisione all'udienza del 17.10.25, si osserva quanto segue. In limine l'impugnazione è ammissibile, reca le parti della sentenza impugnata oggetto di censura con indicazione, come si evince dal complesso dell'atto, delle richieste conseguenti alla diversa interpretazione offerta al Tribunale in sede di appello.
Infondata è anche l'eccezione in ordine al vizio contenuto nella relata di notifi- cazione che accompagna l'atto di appello. Appare da un lato evidente il mero errore materiale ove in luogo del nome corret- to della parte risulta indicato . Parte_1 CP_7
L'evidente mero errore materiale si evince leggendo il CF accanto al nome errato
, (C.F. . Codice fiscale appartenente a CP_7 C.F._1
Parte_1
Essendo la relata inviata unitamente all'atto d'impugnazione appare facilmente individuabile il mero errore materiale. Errore che non comporta una limitazione in capo al difensore avversario dei di- ritti difensivi. Il mero difetto di forma non è causa di inesistenza dell'atto. Del pari infondata è l'eccezione in ordine alla genericità della procura, la quale conferisce al difensore il potere di rappresentanza processuale per il “presente
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atto”, apparendo in modo univoco la riconducibilità all'atto di impugnazione al- legato. In ordine all'accezione d'inammissibilità della prova testimoniale disposta dal giudice, parte appellata evidenzia che il teste escusso ha nome e Testimone_1
mentre risultava indicata in via stragiudiziale nella comuni-
[...] Parte_3 cazione alla compagnia assicurativa. L'appellata richiama la Legge 124/2017 che ha introdotto il comma 3 bis dell'art. 135 Codice Assicurazioni Private, il quale dispone testualmente: “In caso di sini- stri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di ac- cadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso av- viso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta.
…L'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta”. L'ipotesi d'inammissibilità ha natura eccezionale perché attiene ad una circo- stanza extraprocessuale che assume rilievo al fine di mettere in condizione la compagnia assicurativa di svolgere le necessarie verifiche in ordine alla esatta e reale verificazione del sinistro, anche per contemperare il fenomeno diffuso e no- torio delle truffe alle compagnie assicurative. Fenomeno che ha un impatto sull'intero tessuto nazionale in tema di responsabi- lità civile da sinistro stradale e correlata assicurazione. Ciò implica la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione d'inammissibilità, la fondatez- za dell'appello e la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non attendibile un teste che, invero non andava proprio escusso, risultando quindi la domanda attorea in primo grado priva di idoneo supporto probatorio. Del tutto irrilevanti le deduzioni dell'appellante in ordine al momento processua- le entro cui indicare il teste da escutere, risultando il vizio una conseguenza dell'indicazione di un nominativo diversi da quello indicato in sede stragiudiziale per quanto esposto in motivazione. L'appello va quindi rigettato, con riforma nella parte motiva della sentenza im- pugnata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo per il se- condo grado (non risulta impugnata la parte relativa alle spese di cui alla senten- za di primo grado ) ai valori minimi stante la semplicità della controversia ridotti del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provve- de:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento in favore della compagnia assicu- rativa della somma di euro 800,00 oltre iva e cassa e spese generali;
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il pagamento di ulteriore somma pari al contributo unifi- cato.
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- Napoli, 17.10.25
Il Giudice
Dott. Diego Ragozini
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