TRIB
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4443/2023 promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Brighenti e dall'Avv. Gianluca Negri, come da mandato in atti.
Attore contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Biondaro, dall'Avv. Matteo Biondaro e dall'Avv. Tommaso
Biondaro, come da mandato in atti.
Convenuto contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 C.F._3
Convenuta nonché contro
C.F.: / P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante
Rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Proietti, come da mandato in atti.
Convenuto
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 27/03/2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore Nel merito in via principale Parte_1
1) accertarsi nonché dichiararsi che il signor contravvenendo alle prescrizioni Controparte_1 del Codice della Strada, a bordo dell'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX, di proprietà della società condotta con imprudenza e imperizia, ha travolto la Dr.ssa Controparte_2 Parte_1
a bordo del motociclo Honda SH 125, tg EB94581 come ricostruito negli scritti difensivi;
2) accertarsi nonché dichiararsi il nesso di causalità tra l'evento provocato dal signor
[...]
e il danno subito dalla Dr.ssa patrimoniale e non patrimoniale, per i CP_1 Parte_1
motivi esposti negli scritti difensivi;
3) conseguentemente, accertarsi nonché dichiararsi la responsabilità del signor Controparte_1
in solido con la società e la per il danno Controparte_2 Controparte_4
patito dalla Dr.ssa a seguito del sinistro stradale, per i motivi esposti negli scritti Parte_1
difensivi;
4) per l'effetto, condannarsi il signor nato a [...], il [...] e Controparte_1
residente in [...], C.F. , in solido con C.F._2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signora con Controparte_2 Parte_2
sede legale in 37121 Verona Via 4 Novembre n. 18/C, C.F. e P.VA , e la P.IVA_3 [...]
con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, avente sede Controparte_4
secondaria in Italia in 34122 Trieste Corso Italia n. 31, C.F. e P.VA , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del rappresentante per l'Italia, signor , a risarcire il danno patrimoniale e il Controparte_5 danno biologico, nonché il danno morale, comprensivi di personalizzazione, subiti dall'odierna attrice, come di seguito indicato: euro 30.000,00 a titolo di danno biologico;
euro 30.000,00 a titolo di danno morale, c.d. personalizzazione;
euro 12.000,00 a titolo di danno da lucro cessante;
euro 3.000,00 per
l'acquisto di un nuovo motorino;
euro 4.000,00 a titolo di rimborso parziale spese mediche;
e così per complessivi euro 79.000,00, detratti i rimborsi INPS pari ad euro 13.000,00, e così per euro 66.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che fosse ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 12 5) condannarsi il signor al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi Parte_3 dell'art. 96 c.p.c., per i motivi espressi in narrativa;
6) condannarsi la società al risarcimento del danno per lite temeraria, ai Controparte_4 sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso
7) Spese, onorari di causa e rimborso forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. interamente rifusi, oltre ai costi sostenuti per la CTU che dovranno essere integralmente posti a carico dei convenuti.
Per NEL MERITO: Controparte_1
Rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno e per l'effetto ridurre la pretesa risarcitoria nella misura pari al 50% della medesima o nella misura che codesto Giudice riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannarsi (P.IVA: , nella persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, e sede secondaria in Italia in 34122 Trieste in Corso Italia n. 31, a corrispondere alla Dott.ssa Pt_1
ogni somma che codesto Ill.mo Giudice dovesse riconoscere alla medesima dovuta e, in ogni
[...]
caso, a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto Sig. da Controparte_1 qualsivoglia somma fosse da quest'ultimo dovuta all'attrice, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza. Condannarsi la (P.IVA: , nella persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, e sede secondaria in Italia in 34122 Trieste in Corso Italia n. 31, a rimborsare al signor Controparte_1
le spese di resistenza sostenute nel presente giudizio nella misura che sarà riconosciuta di giustizia dal
Tribunale di Verona.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA DI ESTREMO E RIGOROSO SUBORDINE
In caso di rigetto delle domande di cui ai punti 1, 2, 3. 4. delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta si chiede, salvo gravame, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. di ripartire in quote la responsabilità nella causazione del sinistro tra il Sig. e la Controparte_1 [...]
Controparte_6
pagina 3 di 12 Per IN VIA PRINCIPALE: Controparte_3
Respingere tutte le domande attoree in quanto non dimostrate e infondate sia in fatto sia in diri tto, per tutte le ragioni addotte in narrativa
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui i l Giudice adito dovesse ritenere fondata la domanda del la parte attrice,
Ridursi i l quantum dovuto per le lesioni patite dal la signora al la minor somma Parte_1
veriore accertata in corso di causa, e/o comunque da contenersi nei limiti ritenuti di giustizia, al la luce del le risultanze istruttorie e del la CTU, anche ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al le spese general i nel la misura forfettaria del 15% e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
sig. , e rispettivamente conducente , Controparte_1 Controparte_7 Controparte_4 proprietario e compagnia di assicurazione dell'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX esponendo che:
- in data 08/12/2022, alle ore 19:55, la sig.ra stava transitando, alla guida del proprio Parte_1
motociclo Honda SH 125, tg EB94581 a velocità ridotta, in Verona Via Fincato direzione
Poiano/Grezzana, quando, arrivata in prossimità dell'intersezione con Via Valerini Adriano, veniva speronata dall'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX, di proprietà de e condotta dal CP_2
signor il quale, provenendo dal senso opposto di marcia, svoltava Controparte_1
improvvisamente alla propria sinistra, senza azionare l'apposito indicatore di direzione e senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza;
- l'attrice veniva trasportata urgenza tramite l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Borgo Trento di Verona, dove veniva sottoposta ad immediate cure e manovre ortopediche al fine di far rientrare la frattura scomposta della caviglia lesionata;
- l'attrice riportava una lussazione dell'articolazione tibiotarsica e distacco scomposto del profilo anteriore della regione metaepifisiaria distale della tibia sinistra cui conseguivano esiti invalidanti permanenti.
pagina 4 di 12 L'attrice ha quindi chiesto che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente, i convenuti vengano condannati, in solido tra loro, al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Con comparsa di costituzione dep. il 03/10/2023, il sig. ha eccepito il concorso di Controparte_1 colpa dell'attrice e la carenza del nesso di causalità tra il danno richiesto e l'evento occorso, concludendo per l'infondatezza della domanda. In fatto, premesso che il giorno del sinistro era alla guida di una autovettura di proprietà del proprio datore di lavoro, assicurata con polizza n.
10069200216762 della compagnia assicurativa ha proposto domanda Controparte_8
riconvenzionale trasversale contro la compagnia assicurativa affinché quest'ultima sia condannata a corrispondere alla Dott.ssa ogni somma che dovesse essere riconosciuta all'attrice e a Parte_1
tenerlo indenne.
Con comparsa di costituzione dep. 03/10/2023, la società ha Controparte_3 preliminarmente eccepito l'improcedibilità /improponibilità per mancato invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 142 Codice Ass. e mancato rispetto dei 90 giorni e la conseguente nullità dell'invito alla negoziazione assistita. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa creditoria.
La causa, istruita con l'assunzione della prova orale ammessa, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c del filmato delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Verona e CTU medico legale, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta regolarmente citata in Controparte_2
giudizio e non costituita.
In punto di rito, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità dell'invito alla negoziazione assistita.
Non è rilevante infatti la mancata indicazione della certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione, in quanto " la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
pagina 5 di 12 o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass. n. 19354/2016, Cass. n.
32919/2022, Cass. 30091/2024).
Nella specie, l'attrice ha denunciato il sinistro il 19.1.2034, la compagnia ha richiesto un'integrazione documentale il 2.2.2023 e da lì sono seguite plurime messe in mora inviate con raccomandata complete di tutte le indicazioni di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (comunicazione a mezzo
PEC del 19.1.2023 con allegati documenti, comunicazione a mezzo PEC del 20. 1.2023 con allegati documenti, comunicazione a mezzo PEC del 6.2.2023 con allegati nuovi documenti, comunicazione a mezzo PEC del 13.2. 2013).
Le messe in mora contenevano tutti gli elementi idonei per far formulare una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice né v'era alcun motivo ostativo a che l'assicurazione incaricasse un suo medico per visitare l'attrice.
La descrizione della dinamica del sinistro contenuta nella messa in mora era inoltre sufficiente a ricondurre una responsabilità del conducente della autovettura Peugeot come si desume dal verbale e dagli allegati degli agenti del Corpo di Polizia Locale allegato alla messa in mora.
Nel merito, l'attrice ha chiesto che venga accertata la responsabilità esclusiva del convenuto Parte_3 che ha improvvisamente svoltato alla propria sinistra senza concederle la dovuta precedenza e l'ha colpita facendola cadere a terra.
Il convenuto ha evidenziato che dai rilievi della polizia non sono emerse tracce di frenata e, Parte_3
sulla scorta di ciò, ha concluso che, se l'attrice avesse diligentemente rallentato, l'incidente sarebbe avvenuto ad una minore velocità ed ingenerato conseguenze minori d.d. ha richiamato il secondo comma di cui all'art. 2054 c.c. contestando alla Controparte_3
danneggiata di non avere superato la presunzione ivi prevista.
Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare i principi di diritto vigenti in materia.
L'art. 2054 c.c. è la norma volta a fornire le regole per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale tra più veicoli a motore.
Come più volte precisato dalla Corte la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054,
2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. La norma non può dunque trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive pagina 6 di 12 responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro. Peraltro l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo a tal fine che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
La Suprema Corte ha precisato che “Se valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art.
2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice - e con
l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale. La certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta
l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti” (cfr. da ultimo Cass. 33483 del 2024).
Calati i principi sopra espressi al casi di specie, deve senza dubbio essere affermata la responsabilità del conducente l'autovettura Peugeot che, come dichiarato nell'immediatezza dei fatti e risultante dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale, “percorrevo via Fincato proveniente dal lato via
Valpantena con direzione Porta Vescovo quando giunto all'altezza dell'intersezione con via Valerini svoltavo a sinistra per imboccare quest'ultima via non avvedendomi del motociclo che stava sopraggiungendo dal senso opposto”.
Nel corso del giudizio, nell'interrogatorio formale, il convenuto ha poi confermato CP_1 che “In effetti non ho visto il motorino e ho svoltato a sinistra, appena ho iniziato la svolta c'è stato
l'impatto. Ho notato solo i fari delle macchine e non ho visto il motorino”.
pagina 7 di 12 La confessione resa in giudizio dall'assicurato o dal conducente al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta. Pur non avendo la medesima efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti, tali dichiarazioni possono tuttavia liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, c.c.
Ebbene nel caso di specie, la dinamica in sé (manovra di svolta a sinistra e impatto della macchina con il motorino che proveniva dall'opposto senso di marcia) non è contestata nemmeno dalla compagnia di assicurazioni e, comunque, emerge con incontrovertibile evidenza dal video della telecamera traffico del Comune di Verona 215.72 acquisito ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
La teste , che stava viaggiando dietro il convenuto, ha inolte rconfermato che Tes_1 quest'ultimo, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, non ha preventivamente azionato l'apposito indicatore luminoso di direzione.
Pacifica quindi la responsabilità del convenuto idonea a provocare l'evento. Da CP_1
quanto emerso in giudizio la manovra di svolta, senza alcuna preventiva segnalazione, è iniziata quando la motocicletta stava impegnando la sede stradale come può desumersi dall'assenza di tracce di frenata. Pur in assenza di accertamenti tecnici in merito alla velocità dei mezzi, il video dimesso, la lunghezza delle tracce di scartocciamento (m. 4,35), l'entità dei danni al motociclo e alla persona e il fatto che il convenuto abbia espressamente riconosciuto di non aver notato il motociclo (e non di una straordinaria velocità dello stesso che l'abbia indotto in errore sui margini di manovra a disposizione) inducono questo giudice a ritenere l'esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione dell'incidente.
Per quanto concerne il danno lamentato, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo con personalizzazione e aumento ex danno morale),
e il danno patrimoniale (il rimborso delle mediche spese, il costo necessario per l'acquisto di un nuovo motociclo nonché il danno da lucro cessante derivante dai maggiori costi sostenuti dalla farmacia San
Paolo s.n.c. con conseguenti minori utili per la socia).
Per quanto concerne il danno non patrimoniale dalla CTU espletata è risultato che la dott.ssa nel sinistro in esame ha riportato una frattura di caviglia che hanno comportato dapprima una Pt_1
riduzione manuale della lussazione e della frattura e successivamente a intervento chirurgico di riduzione e sintesi, che sussiste il nesso di causalità materiale tra predette lesività e sinistro oggetto del pagina 8 di 12 giudizio essendo soddisfatti i criteri medico legali riguardanti il nesso di causa (criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologia e di esclusione di altre cause).
Per quanto concerne le conseguenze a carattere temporaneo, considerata la natura e l'entità delle stesse, quali emergono dalla documentazione medica esibita e dai dati anamnestici raccolti, il CTU ha riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo di fatto sovrapponibile all'inabilità temporanea lavorativa di complessivi giorni 105 pari a: danno biologico temporaneo totale di giorni cinque;
danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni quaranta;
danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni trenta periodo;
danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni trenta.
Durante il periodo di danno biologico temporaneo la sofferenza connessa alla menomazione temporanea derivante dalla lesione, inteso come dolore fisico ed aggressione terapeutica, possa essere stato “elevato”1 per i giorni di ricovero e medio per i restanti giorni di “temporanea”.
Il CTU ha quindi precisato che i postumi permanenti consistono in esiti stabilizzati di frattura di caviglia, sintetizzata con viti;
dal punto di vista funzionale, l'articolarità di caviglia permette la pressoché totalità dei movimenti fatta eccezione per la flessione dorsale. In accordo con le Linee Guida
SIMLA per la valutazione del danno biologico, ha quantificato il danno permanente è da quantificare nella misura dell'11%. Sulla scorta dei dati anamnestici raccolti ha concluso per un importante impatto negativo sia sulla vita lavorativa sia, più grave, sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della Sig.ra da cui una sofferenza soggettiva maggiore rispetto a quella media presente nei danni Pt_1
permanenti di analoga entità.
Nonostante l'attività di farmacista dell'attrice si svolga nella quasi totalità del tempo in posizione ortostatica, il CTU ha escluso che tale attività lavorativa sia compromessa dalle lesioni riportate.
Infine ha ritenuto le spese mediche € 4105.15 documentate in atti congrue e pertinenti con il danno subito e con il relativo trattamento.
Tali valori vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici e sulle quali il ctp dell'assicurazione ha concordato mentre il ctp nulla ha osservato nel termine assegnato.
Per la liquidazione del danno, sono da applicarsi le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 20292/2022).
pagina 9 di 12 Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di € 150 a giorno previsto dalle tabelle (importo adeguato al grado di sofferenza elevato per 1 giorni, medio elevato per i restanti come indicato dal CTU) è pari a € 8.625 e il danno da invalidità permanente, calcolato in 11,00 % in base ai punti percentuali indicati dal CTU e all'età dall'attore al momento dell'incidente, è pari a € 40.882 con l'aumento per la sofferenza soggettiva. Sulla scorta di quanto evidenziato dal CTU, sulle quali lo stesso ct di parte convenuta ha concordato, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la massima personalizzazione atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è, per l'attrice, maggiore a quelli normalmente esistente per danni della percentuale riscontrata.
Ciò premesso il danno complessivamente spettante all'attrice è di € 53.074,00. Su tale somme decorrono gli interessi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso sull'importo annualmente rivalutato per un importo comprensivo di somma capitale, rivalutazione e interessi alla data della presente sentenza di complessivi € 57.387,28.
Oltre ai danni non patrimoniali, risultano provate, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti e che il CTU ha ritenuto congrue e riferibili al sinistro per cui è causa di €
4.105.15 oltre, a decorrere da una data intermedia tra i vari esborsi, rivalutazione e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo complessivi di € 4.443,99.
Compete inoltre all'attrice il danno per la perdita del ciclomotore Honda RH e per la mancata fruizione del viaggio in Thailandia prenotato nei limiti di seguito esposti.
Per quanto concerne il motociclo, il risarcimento va limitato al valore ante sinistro del mezzo e dunque in € 1.300 , valore allegato dalla assicurazione e non contestato dall'attrice. Per quanto concerne il viaggio, il danno va limitato all'importo di € 1.391 che risulta dalle ricevuto del volo recante l'importo e dal bonifico per il volo interno.
Non può invece trovare accoglimento, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento del danno lucro cessante derivante, secondo quanto allegato dall'attrice. dai maggiori costi sostenuti dalla
Farmacia San Paolo s.n.c. che si tradurrebbero in minori utili del 50% dei costi sostenuti dalla società.
Fermo restando che l'eventuale danno derivante dall'instaurazione di un rapporto di collaborazione con la dott.ssa per il periodo in cui la dott.ssa era impossibilitata a CP_9 Pt_1
lavorare in quanto infortunata è in prima battuta della società semplice, in ogni caso tale danno non è provato in giudizio. La mera produzione del contratto e di un tabulato interno alla società di previsione dei costi netti e lordi annuali non prova il danno subito dalla società né una minor distruzione di utili pagina 10 di 12 all'attrice socia al 50%. Il costo dell'assunzione potrebbe essere assorbito da maggiori ricavi e in atti non sono stati dimessi né i bilanci della società prima dell'incidente e dopo l'incidente né tantomeno la documentazione attestante la ripartizione di utili prima e dopo l'incidente.
Il danno emergente comprensivo del danno al motociclo e della mancata fruizione del viaggio, è di € 2.691 somma sulla quale decorrono rivalutazione monetaria dal momento dell'evento e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo complessivo di € 2.985,34. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Il danno patito dall'attrice va quindi quantificato in € 57.387,28 a titolo di danno non patrimoniale e € 7.429,33 per complessivi € 64.816,61. A tale somma va detratto, come indicato da tutte le parti,
l'indennizzo dell' pari a € 23.237,83, secondo quanto documentato da parte convenuta con la CP_10
comparsa conclusionale e non contestata di parte attrice né nella successiva memoria di replica né nelle note finali ex art. 127 ter c.p.c.
, e devono essere condannati a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 versare, in solido tra loro, le complessiva somma di € 41.578,78 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Con riferimento alle domanda avanzate dal convenuto ne va in primo luogo CP_1 affermata l'ammissibilità. Il convenuto ha infatti tempestivamente chiesto il differimento dell'udienza e questo giudice ha rigettato la richiesta in adesione al principio statuito dalla Cassazione secondo cui “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass, 4441 del 2022).
Nel merito la domanda del convenuto deve essere accolta con limitato riferimento alle somme che il convenuto dovesse versare all'attrice in forza della presente sentenza e con esclusione delle spese legali autonomamente sostenute dal convenuto per la propria difesa in giudizio.
Nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti, nonostante la riduzione della pretesa creditoria le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel parametro relativo al decisum come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il convenuto e l'assicurazione sussistono giusti motivi CP_1
pe la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità esclusiva di nelle determinazione dell'incidente Controparte_1
per cui è causa;
condanna , e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 solido tra loro, all'attrice della somma di € 41.578,78 oltre interessi dalla data della Parte_1
presente sentenza al saldo effettivo;
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_11 Controparte_1 quest'ultimo dovesse versare all'attrice in forza della presente sentenza;
condanna , e alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 solido tra loro, delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in € 7.616,00 per compenso e € 819 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario delle spese generali;
compensa le spese di lite nel rapporto tra i convenuti
Così deciso in Verona, 7.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Silvia Rizzuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4443/2023 promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Brighenti e dall'Avv. Gianluca Negri, come da mandato in atti.
Attore contro
c.f. Controparte_1 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Biondaro, dall'Avv. Matteo Biondaro e dall'Avv. Tommaso
Biondaro, come da mandato in atti.
Convenuto contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 C.F._3
Convenuta nonché contro
C.F.: / P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante
Rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Proietti, come da mandato in atti.
Convenuto
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
All'udienza ex art. 127 ter cpc del 27/03/2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore Nel merito in via principale Parte_1
1) accertarsi nonché dichiararsi che il signor contravvenendo alle prescrizioni Controparte_1 del Codice della Strada, a bordo dell'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX, di proprietà della società condotta con imprudenza e imperizia, ha travolto la Dr.ssa Controparte_2 Parte_1
a bordo del motociclo Honda SH 125, tg EB94581 come ricostruito negli scritti difensivi;
2) accertarsi nonché dichiararsi il nesso di causalità tra l'evento provocato dal signor
[...]
e il danno subito dalla Dr.ssa patrimoniale e non patrimoniale, per i CP_1 Parte_1
motivi esposti negli scritti difensivi;
3) conseguentemente, accertarsi nonché dichiararsi la responsabilità del signor Controparte_1
in solido con la società e la per il danno Controparte_2 Controparte_4
patito dalla Dr.ssa a seguito del sinistro stradale, per i motivi esposti negli scritti Parte_1
difensivi;
4) per l'effetto, condannarsi il signor nato a [...], il [...] e Controparte_1
residente in [...], C.F. , in solido con C.F._2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signora con Controparte_2 Parte_2
sede legale in 37121 Verona Via 4 Novembre n. 18/C, C.F. e P.VA , e la P.IVA_3 [...]
con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, avente sede Controparte_4
secondaria in Italia in 34122 Trieste Corso Italia n. 31, C.F. e P.VA , in P.IVA_1 P.IVA_2 persona del rappresentante per l'Italia, signor , a risarcire il danno patrimoniale e il Controparte_5 danno biologico, nonché il danno morale, comprensivi di personalizzazione, subiti dall'odierna attrice, come di seguito indicato: euro 30.000,00 a titolo di danno biologico;
euro 30.000,00 a titolo di danno morale, c.d. personalizzazione;
euro 12.000,00 a titolo di danno da lucro cessante;
euro 3.000,00 per
l'acquisto di un nuovo motorino;
euro 4.000,00 a titolo di rimborso parziale spese mediche;
e così per complessivi euro 79.000,00, detratti i rimborsi INPS pari ad euro 13.000,00, e così per euro 66.000,00, ovvero nella diversa maggiore o minore misura che fosse ritenuta di giustizia;
pagina 2 di 12 5) condannarsi il signor al risarcimento del danno per lite temeraria, ai sensi Parte_3 dell'art. 96 c.p.c., per i motivi espressi in narrativa;
6) condannarsi la società al risarcimento del danno per lite temeraria, ai Controparte_4 sensi dell'art. 96 c.p.c., per i motivi espressi in narrativa;
In ogni caso
7) Spese, onorari di causa e rimborso forfetario 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. interamente rifusi, oltre ai costi sostenuti per la CTU che dovranno essere integralmente posti a carico dei convenuti.
Per NEL MERITO: Controparte_1
Rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno e per l'effetto ridurre la pretesa risarcitoria nella misura pari al 50% della medesima o nella misura che codesto Giudice riterrà di giustizia;
IN OGNI CASO: Condannarsi (P.IVA: , nella persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, e sede secondaria in Italia in 34122 Trieste in Corso Italia n. 31, a corrispondere alla Dott.ssa Pt_1
ogni somma che codesto Ill.mo Giudice dovesse riconoscere alla medesima dovuta e, in ogni
[...]
caso, a manlevare e tenere integralmente indenne il convenuto Sig. da Controparte_1 qualsivoglia somma fosse da quest'ultimo dovuta all'attrice, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza. Condannarsi la (P.IVA: , nella persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Zagabria (Croazia) Listopadska n. 2, e sede secondaria in Italia in 34122 Trieste in Corso Italia n. 31, a rimborsare al signor Controparte_1
le spese di resistenza sostenute nel presente giudizio nella misura che sarà riconosciuta di giustizia dal
Tribunale di Verona.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
IN VIA DI ESTREMO E RIGOROSO SUBORDINE
In caso di rigetto delle domande di cui ai punti 1, 2, 3. 4. delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta si chiede, salvo gravame, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. di ripartire in quote la responsabilità nella causazione del sinistro tra il Sig. e la Controparte_1 [...]
Controparte_6
pagina 3 di 12 Per IN VIA PRINCIPALE: Controparte_3
Respingere tutte le domande attoree in quanto non dimostrate e infondate sia in fatto sia in diri tto, per tutte le ragioni addotte in narrativa
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi in cui i l Giudice adito dovesse ritenere fondata la domanda del la parte attrice,
Ridursi i l quantum dovuto per le lesioni patite dal la signora al la minor somma Parte_1
veriore accertata in corso di causa, e/o comunque da contenersi nei limiti ritenuti di giustizia, al la luce del le risultanze istruttorie e del la CTU, anche ai sensi degli artt. 2054 e 1227 c.c.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al le spese general i nel la misura forfettaria del 15% e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1
sig. , e rispettivamente conducente , Controparte_1 Controparte_7 Controparte_4 proprietario e compagnia di assicurazione dell'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX esponendo che:
- in data 08/12/2022, alle ore 19:55, la sig.ra stava transitando, alla guida del proprio Parte_1
motociclo Honda SH 125, tg EB94581 a velocità ridotta, in Verona Via Fincato direzione
Poiano/Grezzana, quando, arrivata in prossimità dell'intersezione con Via Valerini Adriano, veniva speronata dall'autovettura Peugeot Ranch, tg CK380NX, di proprietà de e condotta dal CP_2
signor il quale, provenendo dal senso opposto di marcia, svoltava Controparte_1
improvvisamente alla propria sinistra, senza azionare l'apposito indicatore di direzione e senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza;
- l'attrice veniva trasportata urgenza tramite l'ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Borgo Trento di Verona, dove veniva sottoposta ad immediate cure e manovre ortopediche al fine di far rientrare la frattura scomposta della caviglia lesionata;
- l'attrice riportava una lussazione dell'articolazione tibiotarsica e distacco scomposto del profilo anteriore della regione metaepifisiaria distale della tibia sinistra cui conseguivano esiti invalidanti permanenti.
pagina 4 di 12 L'attrice ha quindi chiesto che, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'incidente, i convenuti vengano condannati, in solido tra loro, al CP_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Con comparsa di costituzione dep. il 03/10/2023, il sig. ha eccepito il concorso di Controparte_1 colpa dell'attrice e la carenza del nesso di causalità tra il danno richiesto e l'evento occorso, concludendo per l'infondatezza della domanda. In fatto, premesso che il giorno del sinistro era alla guida di una autovettura di proprietà del proprio datore di lavoro, assicurata con polizza n.
10069200216762 della compagnia assicurativa ha proposto domanda Controparte_8
riconvenzionale trasversale contro la compagnia assicurativa affinché quest'ultima sia condannata a corrispondere alla Dott.ssa ogni somma che dovesse essere riconosciuta all'attrice e a Parte_1
tenerlo indenne.
Con comparsa di costituzione dep. 03/10/2023, la società ha Controparte_3 preliminarmente eccepito l'improcedibilità /improponibilità per mancato invio della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 142 Codice Ass. e mancato rispetto dei 90 giorni e la conseguente nullità dell'invito alla negoziazione assistita. Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda sia con riferimento all'an che al quantum della pretesa creditoria.
La causa, istruita con l'assunzione della prova orale ammessa, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c del filmato delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Verona e CTU medico legale, è stata posta in decisione sulle conclusioni adottate dalle parti come in premessa e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della convenuta regolarmente citata in Controparte_2
giudizio e non costituita.
In punto di rito, vanno respinte le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità dell'invito alla negoziazione assistita.
Non è rilevante infatti la mancata indicazione della certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione, in quanto " la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass.,
è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno
pagina 5 di 12 o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass. n. 19354/2016, Cass. n.
32919/2022, Cass. 30091/2024).
Nella specie, l'attrice ha denunciato il sinistro il 19.1.2034, la compagnia ha richiesto un'integrazione documentale il 2.2.2023 e da lì sono seguite plurime messe in mora inviate con raccomandata complete di tutte le indicazioni di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni private (comunicazione a mezzo
PEC del 19.1.2023 con allegati documenti, comunicazione a mezzo PEC del 20. 1.2023 con allegati documenti, comunicazione a mezzo PEC del 6.2.2023 con allegati nuovi documenti, comunicazione a mezzo PEC del 13.2. 2013).
Le messe in mora contenevano tutti gli elementi idonei per far formulare una congrua offerta risarcitoria da parte della compagnia assicuratrice né v'era alcun motivo ostativo a che l'assicurazione incaricasse un suo medico per visitare l'attrice.
La descrizione della dinamica del sinistro contenuta nella messa in mora era inoltre sufficiente a ricondurre una responsabilità del conducente della autovettura Peugeot come si desume dal verbale e dagli allegati degli agenti del Corpo di Polizia Locale allegato alla messa in mora.
Nel merito, l'attrice ha chiesto che venga accertata la responsabilità esclusiva del convenuto Parte_3 che ha improvvisamente svoltato alla propria sinistra senza concederle la dovuta precedenza e l'ha colpita facendola cadere a terra.
Il convenuto ha evidenziato che dai rilievi della polizia non sono emerse tracce di frenata e, Parte_3
sulla scorta di ciò, ha concluso che, se l'attrice avesse diligentemente rallentato, l'incidente sarebbe avvenuto ad una minore velocità ed ingenerato conseguenze minori d.d. ha richiamato il secondo comma di cui all'art. 2054 c.c. contestando alla Controparte_3
danneggiata di non avere superato la presunzione ivi prevista.
Ciò premesso si ritiene opportuno richiamare i principi di diritto vigenti in materia.
L'art. 2054 c.c. è la norma volta a fornire le regole per il riparto della responsabilità civile in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale tra più veicoli a motore.
Come più volte precisato dalla Corte la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054,
2° comma, cod. civ. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. La norma non può dunque trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive pagina 6 di 12 responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro. Peraltro l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, occorrendo a tal fine che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza.
La Suprema Corte ha precisato che “Se valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art.
2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice - e con
l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale. La certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta
l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti” (cfr. da ultimo Cass. 33483 del 2024).
Calati i principi sopra espressi al casi di specie, deve senza dubbio essere affermata la responsabilità del conducente l'autovettura Peugeot che, come dichiarato nell'immediatezza dei fatti e risultante dagli accertamenti compiuti dalla Polizia Locale, “percorrevo via Fincato proveniente dal lato via
Valpantena con direzione Porta Vescovo quando giunto all'altezza dell'intersezione con via Valerini svoltavo a sinistra per imboccare quest'ultima via non avvedendomi del motociclo che stava sopraggiungendo dal senso opposto”.
Nel corso del giudizio, nell'interrogatorio formale, il convenuto ha poi confermato CP_1 che “In effetti non ho visto il motorino e ho svoltato a sinistra, appena ho iniziato la svolta c'è stato
l'impatto. Ho notato solo i fari delle macchine e non ho visto il motorino”.
pagina 7 di 12 La confessione resa in giudizio dall'assicurato o dal conducente al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, fa piena prova contro colui che l'ha fatta. Pur non avendo la medesima efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti, tali dichiarazioni possono tuttavia liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, c.c.
Ebbene nel caso di specie, la dinamica in sé (manovra di svolta a sinistra e impatto della macchina con il motorino che proveniva dall'opposto senso di marcia) non è contestata nemmeno dalla compagnia di assicurazioni e, comunque, emerge con incontrovertibile evidenza dal video della telecamera traffico del Comune di Verona 215.72 acquisito ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
La teste , che stava viaggiando dietro il convenuto, ha inolte rconfermato che Tes_1 quest'ultimo, prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra, non ha preventivamente azionato l'apposito indicatore luminoso di direzione.
Pacifica quindi la responsabilità del convenuto idonea a provocare l'evento. Da CP_1
quanto emerso in giudizio la manovra di svolta, senza alcuna preventiva segnalazione, è iniziata quando la motocicletta stava impegnando la sede stradale come può desumersi dall'assenza di tracce di frenata. Pur in assenza di accertamenti tecnici in merito alla velocità dei mezzi, il video dimesso, la lunghezza delle tracce di scartocciamento (m. 4,35), l'entità dei danni al motociclo e alla persona e il fatto che il convenuto abbia espressamente riconosciuto di non aver notato il motociclo (e non di una straordinaria velocità dello stesso che l'abbia indotto in errore sui margini di manovra a disposizione) inducono questo giudice a ritenere l'esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_1 causazione dell'incidente.
Per quanto concerne il danno lamentato, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo con personalizzazione e aumento ex danno morale),
e il danno patrimoniale (il rimborso delle mediche spese, il costo necessario per l'acquisto di un nuovo motociclo nonché il danno da lucro cessante derivante dai maggiori costi sostenuti dalla farmacia San
Paolo s.n.c. con conseguenti minori utili per la socia).
Per quanto concerne il danno non patrimoniale dalla CTU espletata è risultato che la dott.ssa nel sinistro in esame ha riportato una frattura di caviglia che hanno comportato dapprima una Pt_1
riduzione manuale della lussazione e della frattura e successivamente a intervento chirurgico di riduzione e sintesi, che sussiste il nesso di causalità materiale tra predette lesività e sinistro oggetto del pagina 8 di 12 giudizio essendo soddisfatti i criteri medico legali riguardanti il nesso di causa (criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologia e di esclusione di altre cause).
Per quanto concerne le conseguenze a carattere temporaneo, considerata la natura e l'entità delle stesse, quali emergono dalla documentazione medica esibita e dai dati anamnestici raccolti, il CTU ha riconosciuto un periodo di danno biologico temporaneo di fatto sovrapponibile all'inabilità temporanea lavorativa di complessivi giorni 105 pari a: danno biologico temporaneo totale di giorni cinque;
danno biologico temporaneo parziale al 75% di giorni quaranta;
danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni trenta periodo;
danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni trenta.
Durante il periodo di danno biologico temporaneo la sofferenza connessa alla menomazione temporanea derivante dalla lesione, inteso come dolore fisico ed aggressione terapeutica, possa essere stato “elevato”1 per i giorni di ricovero e medio per i restanti giorni di “temporanea”.
Il CTU ha quindi precisato che i postumi permanenti consistono in esiti stabilizzati di frattura di caviglia, sintetizzata con viti;
dal punto di vista funzionale, l'articolarità di caviglia permette la pressoché totalità dei movimenti fatta eccezione per la flessione dorsale. In accordo con le Linee Guida
SIMLA per la valutazione del danno biologico, ha quantificato il danno permanente è da quantificare nella misura dell'11%. Sulla scorta dei dati anamnestici raccolti ha concluso per un importante impatto negativo sia sulla vita lavorativa sia, più grave, sugli aspetti dinamico-relazionali della vita della Sig.ra da cui una sofferenza soggettiva maggiore rispetto a quella media presente nei danni Pt_1
permanenti di analoga entità.
Nonostante l'attività di farmacista dell'attrice si svolga nella quasi totalità del tempo in posizione ortostatica, il CTU ha escluso che tale attività lavorativa sia compromessa dalle lesioni riportate.
Infine ha ritenuto le spese mediche € 4105.15 documentate in atti congrue e pertinenti con il danno subito e con il relativo trattamento.
Tali valori vengono posti a fondamento della presente decisione in quanto basati su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico legali immuni da errori e vizi logici e sulle quali il ctp dell'assicurazione ha concordato mentre il ctp nulla ha osservato nel termine assegnato.
Per la liquidazione del danno, sono da applicarsi le c.d. “ Tabelle Tribunale di Milano” le quali pur non costituendo fonte del diritto, integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021; Cass. n. 20292/2022).
pagina 9 di 12 Secondo le tabelle di Milano il danno da invalidità temporanea, calcolato nell'importo di € 150 a giorno previsto dalle tabelle (importo adeguato al grado di sofferenza elevato per 1 giorni, medio elevato per i restanti come indicato dal CTU) è pari a € 8.625 e il danno da invalidità permanente, calcolato in 11,00 % in base ai punti percentuali indicati dal CTU e all'età dall'attore al momento dell'incidente, è pari a € 40.882 con l'aumento per la sofferenza soggettiva. Sulla scorta di quanto evidenziato dal CTU, sulle quali lo stesso ct di parte convenuta ha concordato, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la massima personalizzazione atteso che l'incidenza sugli aspetti dinamico relazionali è, per l'attrice, maggiore a quelli normalmente esistente per danni della percentuale riscontrata.
Ciò premesso il danno complessivamente spettante all'attrice è di € 53.074,00. Su tale somme decorrono gli interessi sull'importo devalutato alla data dell'evento dannoso sull'importo annualmente rivalutato per un importo comprensivo di somma capitale, rivalutazione e interessi alla data della presente sentenza di complessivi € 57.387,28.
Oltre ai danni non patrimoniali, risultano provate, a titolo di danno patrimoniale, le spese mediche documentata in atti e che il CTU ha ritenuto congrue e riferibili al sinistro per cui è causa di €
4.105.15 oltre, a decorrere da una data intermedia tra i vari esborsi, rivalutazione e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo complessivi di € 4.443,99.
Compete inoltre all'attrice il danno per la perdita del ciclomotore Honda RH e per la mancata fruizione del viaggio in Thailandia prenotato nei limiti di seguito esposti.
Per quanto concerne il motociclo, il risarcimento va limitato al valore ante sinistro del mezzo e dunque in € 1.300 , valore allegato dalla assicurazione e non contestato dall'attrice. Per quanto concerne il viaggio, il danno va limitato all'importo di € 1.391 che risulta dalle ricevuto del volo recante l'importo e dal bonifico per il volo interno.
Non può invece trovare accoglimento, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento del danno lucro cessante derivante, secondo quanto allegato dall'attrice. dai maggiori costi sostenuti dalla
Farmacia San Paolo s.n.c. che si tradurrebbero in minori utili del 50% dei costi sostenuti dalla società.
Fermo restando che l'eventuale danno derivante dall'instaurazione di un rapporto di collaborazione con la dott.ssa per il periodo in cui la dott.ssa era impossibilitata a CP_9 Pt_1
lavorare in quanto infortunata è in prima battuta della società semplice, in ogni caso tale danno non è provato in giudizio. La mera produzione del contratto e di un tabulato interno alla società di previsione dei costi netti e lordi annuali non prova il danno subito dalla società né una minor distruzione di utili pagina 10 di 12 all'attrice socia al 50%. Il costo dell'assunzione potrebbe essere assorbito da maggiori ricavi e in atti non sono stati dimessi né i bilanci della società prima dell'incidente e dopo l'incidente né tantomeno la documentazione attestante la ripartizione di utili prima e dopo l'incidente.
Il danno emergente comprensivo del danno al motociclo e della mancata fruizione del viaggio, è di € 2.691 somma sulla quale decorrono rivalutazione monetaria dal momento dell'evento e interessi sull'importo annualmente rivalutato per un importo complessivo di € 2.985,34. Su tale somma decorrono gli interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Il danno patito dall'attrice va quindi quantificato in € 57.387,28 a titolo di danno non patrimoniale e € 7.429,33 per complessivi € 64.816,61. A tale somma va detratto, come indicato da tutte le parti,
l'indennizzo dell' pari a € 23.237,83, secondo quanto documentato da parte convenuta con la CP_10
comparsa conclusionale e non contestata di parte attrice né nella successiva memoria di replica né nelle note finali ex art. 127 ter c.p.c.
, e devono essere condannati a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 versare, in solido tra loro, le complessiva somma di € 41.578,78 oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Con riferimento alle domanda avanzate dal convenuto ne va in primo luogo CP_1 affermata l'ammissibilità. Il convenuto ha infatti tempestivamente chiesto il differimento dell'udienza e questo giudice ha rigettato la richiesta in adesione al principio statuito dalla Cassazione secondo cui “Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.” (Cass, 4441 del 2022).
Nel merito la domanda del convenuto deve essere accolta con limitato riferimento alle somme che il convenuto dovesse versare all'attrice in forza della presente sentenza e con esclusione delle spese legali autonomamente sostenute dal convenuto per la propria difesa in giudizio.
Nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti, nonostante la riduzione della pretesa creditoria le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nel parametro relativo al decisum come in dispositivo.
Nel rapporto processuale tra il convenuto e l'assicurazione sussistono giusti motivi CP_1
pe la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità esclusiva di nelle determinazione dell'incidente Controparte_1
per cui è causa;
condanna , e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 solido tra loro, all'attrice della somma di € 41.578,78 oltre interessi dalla data della Parte_1
presente sentenza al saldo effettivo;
condanna a tenere indenne delle somme che Controparte_11 Controparte_1 quest'ultimo dovesse versare all'attrice in forza della presente sentenza;
condanna , e alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_11 solido tra loro, delle spese di lite a favore dell'attrice che liquida in € 7.616,00 per compenso e € 819 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per rimborso forfettario delle spese generali;
compensa le spese di lite nel rapporto tra i convenuti
Così deciso in Verona, 7.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 12 di 12