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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/03/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.03.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5145/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Micali;
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dagli avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto.
Oggetto: pensione di inabilità o assegno di invalidità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04.10.2023 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 15.03.2021, istanza per il riconoscimento e/o l'aggravamento CP_1 del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% in subordina al 75% ai sensi delle leggi 118/71 e 18/80 al fine di ottenere i benefici economici spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
- che la Commissione Medica dell' di Messina l'aveva riconosciuto “invalido con riduzione CP_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88. Percentuale
46%” con definizione del 30.07.2021;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 256/2022) per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità ma che il Ctu, con relazione depositata il 09.08.2023, aveva riconosciuto un'invalidità civile del 63%;
1 - che in data 05.09.2023 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare il ricorrente possiede i requisiti utili alla pensione di inabilità o assegno di invalidità.
L' costituitosi in giudizio con memoria depositata l'11/12.12.2023, contestava la fondatezza CP_1 del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medica.
L'udienza del 24.03.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma
VI, c.p.c..
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 256/2022 giudizio acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, concludeva la propria relazione di consulenza tecnica medico legale affermando che era affetto Parte_1 da “Esiti di valvuloplastica mitralica in soggetto con spondilodiscoartrosi lombare a modica incidenza funzionale
e sdr ansioso-depressiva reattiva a lieve incidenza funzionale” e riconosceva la percentuale di invalidità civile del 63%.
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto del beneficiario al riconoscimento di una invalidità pari al 100% in subordine al 75% per il riconoscimento dei benefici economici dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual
è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del
2 medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposto il richiamo del ctu, il consulente in risposta ai rilievi mossi da parte ricorrete precisato che “a carico dell'apparato osteoarticolare si apprezza un quadro algico disfunzionale distretto cervico lombare di origine artrosica degenerativa di grado iniziale e compatibile con l'età del ricorrente a modica incidenza funzionale…… Tale quadro algico disfunzionale è stato quantificato in misura del
12% al codice 7008 (per analogia) in assenza di comorbidità che ne peggiorino la prognosi. Non vi sono documentazioni sanitarie che attestino con opportune indagini strumentali (EMG) la presenza di disturbi neurogeni periferici, non è evidenziabile disturbo della deambulazione e passaggi posturali che risultano completamente autonomi come da me evidenziato in obiettività clinica in corso di accertamento peritale. Tuttavia ritengo che in considerazione della percussione sia da considerare sia al distretto cervicale (documentato da esame radiografico del
28 settembre 2022 presso studio Eva ed attestante evidenti alterazioni spondilouncoartrosi con rettilineizzazione della fisiologica lordosi cervicale e discopatia degli spazi intersomatici tra C3/C4 e C5/C6/C7) che lombosacrale ritengo più opportuno quantificare in misura del 25%.”
Con riferimento alla patologia psichiatrica il ctu ha confermato che “agli atti è documentata una sdr ansioso-depressiva reattiva a condizione medico generale per la quale il paziente non si sottopone ad alcuna terapia farmacologica ne follow-up clinico specialistico, pertanto ritengo opportuno quantificare a modica incidenza funzionale in misura del 15% codice di riferimento 2207.”
Infine il ctu ha valutato la patologia cervicale non precedentemente documentata e ha concluso che il ricorrente è affetto da “Esiti di valvuloplastica mitralica in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico- lombare a modica incidenza funzionale e sdr ansioso-depressiva reattiva a lieve incidenza funzionale” e che tali patologie determinano un'invalidità del 68% a decorrere dal mese di aprile 2022.
Alla luce delle conclusioni del ctu, non specificatamente contestato tra le parti - che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale – il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Le spese di ctu, liquidate separatamente, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 25.3.2025
3 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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