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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5541/2020 R.G., assunta in decisione all'udienza del 5.12.2024 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2465/2020 TRA OL RT e CU AN, rapp.ti e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello dagli avv.ti Giuseppe Ciaramella e Letizia D'Elia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Napoli, alla Via Diocleziano, 86 APPELLANTE E Generali Italia S.p.a., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa giusta procura allegata all'atto di costituzione in appello, dall'avvocato Giuseppe Discolo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Silio Italico, 45 APPELLATA
CONCLUSIONI: all'udienza del 5 dicembre 2024 parte appellante ha rappresentato di aver versato in atti, in data in data 21.11.2024 la ctu svolta sia sulla persona di LE RT che di CU AN e relativi allegati. Ancora una volta evidenziava come, dalla rilettura dei verbali delle operazioni peritali, fosse dato evincere che nell'accesso del 6.04.2017, nonostante la presenza di entrambi i periziandi, la ctu non veniva espletata a causa del mancato versamento dell'acconto e come, solo successivamente al versamento da parte del procuratore degli odierni appellanti, si fosse dato corso ai necessari accertamenti peritali. Tali circostanze venivano rilevate dagli appellanti a riprova dell'atteggiamento ostracistico osservato nei confronti degli attori, tanto dal giudice di prime cure quanto dal consulente nel corso del giudizio di primo grado. L'avv. Penza per delega dei procuratori costituiti si riportava, pertanto, alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione. L'appellata Generali Italia FGVS si riportava a tutte le proprie eccezioni e difese, chiedendo confermarsi la sentenza gravata. Entrambi i procuratori chiedevano, quindi, riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato CU AN e LE RT convenivano in giudizio la Generali Italia S.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 12.11.2004 in Pompei, nei pressi del Santuario, alle ore 07.00 circa. Esponevano gli attori che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si accingevano ad attraversare la strada a piedi, sulle apposite strisce pedonali, allorquando un veicolo Fiat Punto, di colore bianco, procedendo a forte velocità, accanto al margine della strada, investiva gli attori facendoli cadere rovinosamente al suolo. Il veicolo si allontanava repentinamente, senza consentirne agli istanti la identificazione, e il conducente non prestava alcun soccorso. A seguito del sinistro le parti riportavano lesioni personali per le quali venivano condotti al Pronto Soccorso del PO di Torre Annunziata, ove venivano loro prestate le cure del caso, come da referto in atti. Tali fatti venivano altresì denunciati dagli odierni appellanti in data 14.12.2004 presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli Monteruscello, come da querela allegata in atti, e tuttavia a tale denuncia non faceva seguito la identificazione dell'investitore, rimasto ignoto. Si costituiva la Generali Italia S.p.a., la quale in via preliminare eccepiva la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'improponibilità della domanda per mancato adempimento degli oneri prescritti dagli artt. 145, 148 e 287 del D.lgs. 209/05, il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Espletata l'istruttoria mediante escussione di un solo teste indicato dalla difesa di parte attrice e svolgimento di una ctu medica, con sentenza n. 2465/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo la stessa non sufficientemente provata alla luce della ritenuta inattendibilità del teste escusso in corso di lite, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, hanno proposto appello LE RT e CU AN, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata con conseguente accoglimento della domanda attorea e condanna alla compagnia al pagamento della somma di euro 712,34 in favore di ciascun appellante, come da ctu espletata in primo grado, o della somma ritenuta congrua a seguito di nuova CTU medico-legale, oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio. Generali Italia S.p.a., ha resistito all'appello, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex. artt. 342, 348 e 348 bis, e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di giudizio.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Trattandosi di sentenza di rigetto, la richiesta, in riforma di tale decisione, dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
3. Parti appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro e inattendibile il teste. Inoltre, lamentano l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della CTU medico-legale. La censura è infondata. Nella fattispecie in esame CU AN e LE RT nell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata hanno esposto, nella parte dedicata alla narrativa, che il giorno 12.11.2004 in Pompei, vero le ore 7,00 del mattino, nel mentre si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali nei pressi del Santuario, venivano investiti da un'auto Fiat Punto di colore bianco che, proveniente a forte velocità, attingeva gli attori facendoli cadere rovinosamente a terra;
che in conseguenza di tale sinistro gli attori riportavano lesioni per le quali si rendevano necessarie le cure dei sanitari del PO di Torre Annunziata, ove gli stessi venivano trasportati subito dopo l'incidente; che il veicolo investitore, lungi dal fermarsi e prestare soccorso, si dileguava a forte velocità dal luogo del sinistro, facendo perdere le sue tracce. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro alla luce della lacunosità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di lite, nonché degli esiti della CTU la quale si è espressa soltanto in punto di astratta compatibilità delle lesioni. Le motivazioni addotte dal giudice di prime cure, a parere di questo giudice, appaiono corrette e come tali meritevoli di conferma in ragione delle seguenti osservazioni. Ritiene infatti questo giudice che, soprattutto alla luce del fatto che l'intero impianto istruttorio si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale e che le dichiarazioni rese dal teste si palesano incomplete, oltre che in contrasto rispetto alla narrativa in fatto dell'atto di citazione, le omissioni e le contraddizioni nelle quali è incorso il teste ne minino l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di qualsivoglia prova. Va ribadito in via preliminare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763; in senso conforme cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16529). Tanto premesso, l'unico teste escusso, TA AR, sentito all'udienza del 21 novembre 2016, ha reso una deposizione lacunosa, generica, in parte contraddittoria e dunque insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro. Lo stesso infatti nulla ha riferito in merito a circostanze rilevanti ai fini della prova della verificazione e della dinamica dell'incidente quali la situazione di traffico della strada teatro del presunto incidente nonché l'esatta ubicazione e denominazione della stessa ( viene infatti fatto riferimento generico riferimento ad una strada nei pressi del Santuario), né se vi fossero in quel momento in transito altri veicoli. Il teste inoltre si è limitato laconicamente a riferire che “all'improvviso da questa strada proveniva un'auto Fiat Punto di colore bianco ad alta velocità e andava ad investire i miei amici facendoli rovinare al suolo”, senza specificare nè la direzione dei pedoni e del veicolo, né i punti di impatto fra la vettura ed i soggetti investiti, né in quali parti del corpo gli stessi fossero stati attinti dal veicolo ( se alla parte destra o sinistra, se alla gamba, al ginocchio, alla spalla etc); non viene descritta la modalità della caduta ( se sul lato destro o sinistro, con proiezione in avanti etc..), e quindi neppure le parti anatomiche interessate dall'impatto con il suolo. Infine nulla viene descritto circa la distanza a cui il teste si trovava rispetto al teatro del sinistro, alla presenza di altri soggetti, ai soccorsi prestati alle parti nell'immediatezza dell'evento. Circostanze tutte fondamentali ai fini non solo della ricostruzione dell'accaduto ma anche della verifica dell'attendibilità del teste. Inoltre la descrizione della dinamica risulta contraddittoria rispetto alla descrizione contenuta nella narrativa in fatto dell'atto di citazione;
invero gli attori in citazione deducevano, e provavano con la produzione documentale in atti, di essersi recati subito dopo l'accaduto presso il PO di Torre Annunziata per le cure del caso, laddove il teste TA AR, riferiva testualmente: “ricordo che andai immediatamente a prendere la mia auto che era parcheggiata lì vicino e chiesi dove si trovasse l'Ospedale più vicino ad una persona del posto e mi disse che stava a Boscotrecase, quindi accompagnai i miei amici in ospedale dove furono soccorsi e curati” Da una valutazione comparativa e complessiva delle allegazioni e delle risultanze istruttorie emerge che parti appellanti non hanno provato la domanda, e questa carenza non può essere sopperita dall'espletamento della CTU. Sul punto preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2-2011, n. 3139). È nota la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22-6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Nella specie, il danneggiato in citazione ha descritto la dinamica e le lesioni in maniera estremamente generica e lacunosa senza nulla precisare (anche in udienza) – come già ribadito - in ordine alla modalità dell'urto, alle parti impattate e alle lesioni personali patite. Inoltre, parte attrice ha prodotto il verbale di pronto soccorso n. 0147649 del 12/11/2004 ove è indicato “incidente stradale” ma non è specificata l'omissione di soccorso, indicata nell'atto introduttivo e nella messa in mora, elemento fondamentale per provare la legittimazione passiva del FGVS, contrariamente a quanto indicato nell'atto introduttivo e nella denuncia depositata. Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, delle modalità dell'evento, dell'urto e della caduta, le dichiarazioni lacunose del teste, hanno portato il Giudice di pace ad omettere di valutare la CTU, la quale non può sopperire alle lacune indicate. Alla luce di quanto esposto, la domanda non può ritenersi provata. Corretta ed immune da censure deve quindi ritenersi la decisione del giudice di prime cure. In ragione di tali motivazioni, pertanto, l'appello non può essere accolto. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, secondo grado: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), tenuto conto della faciltà delle questioni trattate e dell'attività espletata, con distrazione in favore dell'avvocato Discolo Giuseppe dichiaratosi antistatario. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna LE RT e CU AN al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di Generali Italia S.p.a., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore dell'avv. Giuseppe Discolo, per dichiarato anticipo;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Torre Annunziata, li 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
CONCLUSIONI: all'udienza del 5 dicembre 2024 parte appellante ha rappresentato di aver versato in atti, in data in data 21.11.2024 la ctu svolta sia sulla persona di LE RT che di CU AN e relativi allegati. Ancora una volta evidenziava come, dalla rilettura dei verbali delle operazioni peritali, fosse dato evincere che nell'accesso del 6.04.2017, nonostante la presenza di entrambi i periziandi, la ctu non veniva espletata a causa del mancato versamento dell'acconto e come, solo successivamente al versamento da parte del procuratore degli odierni appellanti, si fosse dato corso ai necessari accertamenti peritali. Tali circostanze venivano rilevate dagli appellanti a riprova dell'atteggiamento ostracistico osservato nei confronti degli attori, tanto dal giudice di prime cure quanto dal consulente nel corso del giudizio di primo grado. L'avv. Penza per delega dei procuratori costituiti si riportava, pertanto, alle conclusioni già rassegnate, insistendo per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione. L'appellata Generali Italia FGVS si riportava a tutte le proprie eccezioni e difese, chiedendo confermarsi la sentenza gravata. Entrambi i procuratori chiedevano, quindi, riservarsi la causa in decisione con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato CU AN e LE RT convenivano in giudizio la Generali Italia S.p.a., n.q. di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 12.11.2004 in Pompei, nei pressi del Santuario, alle ore 07.00 circa. Esponevano gli attori che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si accingevano ad attraversare la strada a piedi, sulle apposite strisce pedonali, allorquando un veicolo Fiat Punto, di colore bianco, procedendo a forte velocità, accanto al margine della strada, investiva gli attori facendoli cadere rovinosamente al suolo. Il veicolo si allontanava repentinamente, senza consentirne agli istanti la identificazione, e il conducente non prestava alcun soccorso. A seguito del sinistro le parti riportavano lesioni personali per le quali venivano condotti al Pronto Soccorso del PO di Torre Annunziata, ove venivano loro prestate le cure del caso, come da referto in atti. Tali fatti venivano altresì denunciati dagli odierni appellanti in data 14.12.2004 presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzuoli Monteruscello, come da querela allegata in atti, e tuttavia a tale denuncia non faceva seguito la identificazione dell'investitore, rimasto ignoto. Si costituiva la Generali Italia S.p.a., la quale in via preliminare eccepiva la nullità della domanda per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., l'improponibilità della domanda per mancato adempimento degli oneri prescritti dagli artt. 145, 148 e 287 del D.lgs. 209/05, il proprio difetto di legittimazione passiva, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Espletata l'istruttoria mediante escussione di un solo teste indicato dalla difesa di parte attrice e svolgimento di una ctu medica, con sentenza n. 2465/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda, ritenendo la stessa non sufficientemente provata alla luce della ritenuta inattendibilità del teste escusso in corso di lite, e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. Avverso la indicata sentenza, con atto ritualmente notificato, hanno proposto appello LE RT e CU AN, chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata con conseguente accoglimento della domanda attorea e condanna alla compagnia al pagamento della somma di euro 712,34 in favore di ciascun appellante, come da ctu espletata in primo grado, o della somma ritenuta congrua a seguito di nuova CTU medico-legale, oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio. Generali Italia S.p.a., ha resistito all'appello, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ex. artt. 342, 348 e 348 bis, e nel merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese di giudizio.
2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dagli appellati, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Trattandosi di sentenza di rigetto, la richiesta, in riforma di tale decisione, dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
3. Parti appellanti si dolgono del fatto che il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro e inattendibile il teste. Inoltre, lamentano l'omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della CTU medico-legale. La censura è infondata. Nella fattispecie in esame CU AN e LE RT nell'atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata hanno esposto, nella parte dedicata alla narrativa, che il giorno 12.11.2004 in Pompei, vero le ore 7,00 del mattino, nel mentre si accingevano ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali nei pressi del Santuario, venivano investiti da un'auto Fiat Punto di colore bianco che, proveniente a forte velocità, attingeva gli attori facendoli cadere rovinosamente a terra;
che in conseguenza di tale sinistro gli attori riportavano lesioni per le quali si rendevano necessarie le cure dei sanitari del PO di Torre Annunziata, ove gli stessi venivano trasportati subito dopo l'incidente; che il veicolo investitore, lungi dal fermarsi e prestare soccorso, si dileguava a forte velocità dal luogo del sinistro, facendo perdere le sue tracce. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro alla luce della lacunosità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di lite, nonché degli esiti della CTU la quale si è espressa soltanto in punto di astratta compatibilità delle lesioni. Le motivazioni addotte dal giudice di prime cure, a parere di questo giudice, appaiono corrette e come tali meritevoli di conferma in ragione delle seguenti osservazioni. Ritiene infatti questo giudice che, soprattutto alla luce del fatto che l'intero impianto istruttorio si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale e che le dichiarazioni rese dal teste si palesano incomplete, oltre che in contrasto rispetto alla narrativa in fatto dell'atto di citazione, le omissioni e le contraddizioni nelle quali è incorso il teste ne minino l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di qualsivoglia prova. Va ribadito in via preliminare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763; in senso conforme cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16529). Tanto premesso, l'unico teste escusso, TA AR, sentito all'udienza del 21 novembre 2016, ha reso una deposizione lacunosa, generica, in parte contraddittoria e dunque insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro. Lo stesso infatti nulla ha riferito in merito a circostanze rilevanti ai fini della prova della verificazione e della dinamica dell'incidente quali la situazione di traffico della strada teatro del presunto incidente nonché l'esatta ubicazione e denominazione della stessa ( viene infatti fatto riferimento generico riferimento ad una strada nei pressi del Santuario), né se vi fossero in quel momento in transito altri veicoli. Il teste inoltre si è limitato laconicamente a riferire che “all'improvviso da questa strada proveniva un'auto Fiat Punto di colore bianco ad alta velocità e andava ad investire i miei amici facendoli rovinare al suolo”, senza specificare nè la direzione dei pedoni e del veicolo, né i punti di impatto fra la vettura ed i soggetti investiti, né in quali parti del corpo gli stessi fossero stati attinti dal veicolo ( se alla parte destra o sinistra, se alla gamba, al ginocchio, alla spalla etc); non viene descritta la modalità della caduta ( se sul lato destro o sinistro, con proiezione in avanti etc..), e quindi neppure le parti anatomiche interessate dall'impatto con il suolo. Infine nulla viene descritto circa la distanza a cui il teste si trovava rispetto al teatro del sinistro, alla presenza di altri soggetti, ai soccorsi prestati alle parti nell'immediatezza dell'evento. Circostanze tutte fondamentali ai fini non solo della ricostruzione dell'accaduto ma anche della verifica dell'attendibilità del teste. Inoltre la descrizione della dinamica risulta contraddittoria rispetto alla descrizione contenuta nella narrativa in fatto dell'atto di citazione;
invero gli attori in citazione deducevano, e provavano con la produzione documentale in atti, di essersi recati subito dopo l'accaduto presso il PO di Torre Annunziata per le cure del caso, laddove il teste TA AR, riferiva testualmente: “ricordo che andai immediatamente a prendere la mia auto che era parcheggiata lì vicino e chiesi dove si trovasse l'Ospedale più vicino ad una persona del posto e mi disse che stava a Boscotrecase, quindi accompagnai i miei amici in ospedale dove furono soccorsi e curati” Da una valutazione comparativa e complessiva delle allegazioni e delle risultanze istruttorie emerge che parti appellanti non hanno provato la domanda, e questa carenza non può essere sopperita dall'espletamento della CTU. Sul punto preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. In linea con tale principio la Corte di Cassazione ha precisato che “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al ctu anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; in senso analogo, ex multis, Cass. civ., 2205/1996, 3343/2001). La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2-2011, n. 3139). È nota la funzione asseverativa dei mezzi di prova e dei documenti rispetto all'attività assertiva, ovvero all'allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi o modificativi, che deve avvenire entro i termini fissati a pena di decadenza dal codice di rito, che sono di ordine pubblico, le cui preclusioni sono rilevabili d'ufficio. In particolare, va sottolineato che i documenti prodotti in giudizio hanno la funzione di asseverare quanto allegato dalla parte e non di introdurre (cd. allegazioni silenti) fatti non oggetto di specifica attività assertiva. Regola fondamentale del processo civile ordinario, infatti, è il principio dispositivo in base al quale è vietato al giudice di porre a base della propria decisione fatti non dedotti dalle parti. L'allegazione dei fatti (costitutivi, da parte dell'attore, e impeditivi, modificativi ed estintivi, da parte del convenuto) è necessaria, e deve aver luogo al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum (Cass. civ., sez. III, 22-6-2007, n. 14581; v., quanto alla distinzione tra potere di allegazione e potere di rilevazione e relative preclusioni, Cass. civ., sez. un., 3-2-1998, n. 1099); il fatto tardivamente allegato in giudizio da una delle parti a fondamento delle proprie richieste non può essere oggetto di prova, non appartenendo al thema decidendum, e l'eventuale prova acquisita nel processo (costituenda o documentale) su di esso è inutilizzabile. Nella specie, il danneggiato in citazione ha descritto la dinamica e le lesioni in maniera estremamente generica e lacunosa senza nulla precisare (anche in udienza) – come già ribadito - in ordine alla modalità dell'urto, alle parti impattate e alle lesioni personali patite. Inoltre, parte attrice ha prodotto il verbale di pronto soccorso n. 0147649 del 12/11/2004 ove è indicato “incidente stradale” ma non è specificata l'omissione di soccorso, indicata nell'atto introduttivo e nella messa in mora, elemento fondamentale per provare la legittimazione passiva del FGVS, contrariamente a quanto indicato nell'atto introduttivo e nella denuncia depositata. Pertanto, la mancata allegazione e precisazione, delle modalità dell'evento, dell'urto e della caduta, le dichiarazioni lacunose del teste, hanno portato il Giudice di pace ad omettere di valutare la CTU, la quale non può sopperire alle lacune indicate. Alla luce di quanto esposto, la domanda non può ritenersi provata. Corretta ed immune da censure deve quindi ritenersi la decisione del giudice di prime cure. In ragione di tali motivazioni, pertanto, l'appello non può essere accolto. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, secondo grado: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50), tenuto conto della faciltà delle questioni trattate e dell'attività espletata, con distrazione in favore dell'avvocato Discolo Giuseppe dichiaratosi antistatario. Risultando l'appellante soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna LE RT e CU AN al pagamento delle spese processuali di secondo grado in favore di Generali Italia S.p.a., nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
dispone che le somme, come liquidate al capo che precede, vengano corrisposte direttamente in favore dell'avv. Giuseppe Discolo, per dichiarato anticipo;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. Torre Annunziata, li 13.03.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello