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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1036 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2022, la parte ricorrente, dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino al mese di maggio
2021 (data in cui è stato posto in quiescenza) presso I Controparte_1
'[...] con la mansione di "autista e responsabile del parco macchine", rappresentando di aver prestato attività lavorativa supplementare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, non retribuita, dal mese di giugno a dicembre 2020, adiva l'intestato Tribunale per il pagamento degli emolumenti pretesi (a titolo di lavoro straordinario, ordinario, Covid 19), come da conteggi allegati e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13.331,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l'ente resistente, contestando la fondatezza della domanda proposta in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese, come riscontrato dalla documentazione prodotta.
- -ritenuta matura per la decisione è stata decisa mediante la presente La causa sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
2. Sulla fondatezza della domanda.
Orbene, risulta pacifico in quanto non contestato, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente ha svolto attività di lavoro straordinario per come rappresentato nell'atto introduttivo.
Invero, dall'allegata documentazione si evince che il ricorrente è stato adibito nell'anno
2020 nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell Controparte_1
al trasporto dei tamponi Covid-19 dai singoli punti di prelievo ai laboratori
[...]
ove gli stessi venivano processati, nel territorio del distretto Esaro/Pollino.
Tale servizio è stato svolto nel periodo da giugno a dicembre 2020, effettuando diverse ore di lavoro straordinario.
Il lavoratore si duole del mancato pagamento di tali emolumenti.
L'Asp. ha contestato la fondatezza delle rivendicazioni di parte attrice, evidenziando in particolare che, dall'esame dei tabulati delle timbrature emerge chiaramente che tali emolumenti sono stati regolarmente pagati. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto per le seguenti motivazioni.
Il ricorrente, per come accennato, assume lo svolgimento di attività lavorativa, a titolo di straordinario. Più nello specifico diversifica l'attività svolta in "straordinario in reperibilità, straordinario ordinario e straordinario Covid", indicato con codici differenti nelle schede riassuntive di rilevazione della presenza.
Ebbene, dalla produzione documentale offerta dalla resistente vi è prova del pagamento degli emolumenti richiesti, essendovi piena coincidenza tra le ore di lavoro straordinario indicate nelle buste paga con quelle inserite nelle schede riepilogative dei dati di rilevazione delle presenze nel periodo contestato (cfr. all. parte ricorrente).
Parte ricorrente ha contestato con note di trattazione del 10.1.2024 tali risultanze sul rilievo che: “la predetta attività, è stata effettuata, per accordo aziendale, secondo modalità di rendicontazione riferite ai singoli trasporti effettuati, anche in difetto di attestazione del servizio tramite marcatura del badge aziendale e al di fuori dei codici di registrazione delle diverse voci di straordinario, è stata solo in minima parte retribuita".
Ebbene, occorre rilevare che la parte ricorrente ha omesso la prova della necessaria preventiva o successiva autorizzazione in sanatoria allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario che secondo la prospettazione del lavoratore non sarebbe state oggetto di rilevazione oraria.
Risulta in ogni caso indefettibile un provvedimento autorizzativo formale a monte
(autorizzazione preventiva) o a valle (autorizzazione postuma in sanatoria) per il riconoscimento del diritto alla remunerazione di tali attività lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Invero, trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato, il necessario formale provvedimento autorizzativo è garanzia ed attuazione dei preminenti principi di buon andamento, efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità di cui all'art. 97 Cost. che devono improntare l'agire della PA.
L'autorizzazione, infatti, presuppone quella necessaria valutazione a monte o a valle di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario e, soprattutto, implica una valutazione di compatibilità di spesa con le previsioni di bilancio utile ad attuare una gestione efficiente ed improntata ad economicità dell'organizzazione degli uffici e delle risorse (Cass. 31.01.2017, n. 2509,
n. 23506/2022).
Il ricorso al lavoro straordinario, infatti, rappresenta una vera e propria eccezione. Inoltre, per ciò che riguarda l'onere della prova, costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha un onere probatorio particolarmente rigoroso con riferimento:
l'orario di lavoro ordinario previsto dal contratto.
l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa eccedente tale orario. la misura esatta delle ore extra prestate.
Dunque, non avendo parte ricorrente fornito tale prova, rispetto a quanto già liquidato dall'azienda resistente, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali sono compensate in ragione delle vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Redatta con la collaborazione della addetta all'UPP, D.ssa Testimone_1
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. RENDE LUCIO PAOLO NAZARIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CUMINO SILVIA;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: retribuzione FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 25.2.2022, la parte ricorrente, dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sino al mese di maggio
2021 (data in cui è stato posto in quiescenza) presso I Controparte_1
'[...] con la mansione di "autista e responsabile del parco macchine", rappresentando di aver prestato attività lavorativa supplementare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, non retribuita, dal mese di giugno a dicembre 2020, adiva l'intestato Tribunale per il pagamento degli emolumenti pretesi (a titolo di lavoro straordinario, ordinario, Covid 19), come da conteggi allegati e la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma complessiva di euro 13.331,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l'ente resistente, contestando la fondatezza della domanda proposta in ragione dell'avvenuto pagamento delle somme pretese, come riscontrato dalla documentazione prodotta.
- -ritenuta matura per la decisione è stata decisa mediante la presente La causa sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
2. Sulla fondatezza della domanda.
Orbene, risulta pacifico in quanto non contestato, oltre che documentalmente provato, che parte ricorrente ha svolto attività di lavoro straordinario per come rappresentato nell'atto introduttivo.
Invero, dall'allegata documentazione si evince che il ricorrente è stato adibito nell'anno
2020 nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell Controparte_1
al trasporto dei tamponi Covid-19 dai singoli punti di prelievo ai laboratori
[...]
ove gli stessi venivano processati, nel territorio del distretto Esaro/Pollino.
Tale servizio è stato svolto nel periodo da giugno a dicembre 2020, effettuando diverse ore di lavoro straordinario.
Il lavoratore si duole del mancato pagamento di tali emolumenti.
L'Asp. ha contestato la fondatezza delle rivendicazioni di parte attrice, evidenziando in particolare che, dall'esame dei tabulati delle timbrature emerge chiaramente che tali emolumenti sono stati regolarmente pagati. Ciò posto, il ricorso deve essere respinto per le seguenti motivazioni.
Il ricorrente, per come accennato, assume lo svolgimento di attività lavorativa, a titolo di straordinario. Più nello specifico diversifica l'attività svolta in "straordinario in reperibilità, straordinario ordinario e straordinario Covid", indicato con codici differenti nelle schede riassuntive di rilevazione della presenza.
Ebbene, dalla produzione documentale offerta dalla resistente vi è prova del pagamento degli emolumenti richiesti, essendovi piena coincidenza tra le ore di lavoro straordinario indicate nelle buste paga con quelle inserite nelle schede riepilogative dei dati di rilevazione delle presenze nel periodo contestato (cfr. all. parte ricorrente).
Parte ricorrente ha contestato con note di trattazione del 10.1.2024 tali risultanze sul rilievo che: “la predetta attività, è stata effettuata, per accordo aziendale, secondo modalità di rendicontazione riferite ai singoli trasporti effettuati, anche in difetto di attestazione del servizio tramite marcatura del badge aziendale e al di fuori dei codici di registrazione delle diverse voci di straordinario, è stata solo in minima parte retribuita".
Ebbene, occorre rilevare che la parte ricorrente ha omesso la prova della necessaria preventiva o successiva autorizzazione in sanatoria allo svolgimento delle ore di lavoro straordinario che secondo la prospettazione del lavoratore non sarebbe state oggetto di rilevazione oraria.
Risulta in ogni caso indefettibile un provvedimento autorizzativo formale a monte
(autorizzazione preventiva) o a valle (autorizzazione postuma in sanatoria) per il riconoscimento del diritto alla remunerazione di tali attività lavorative eccedenti il normale orario di lavoro.
Invero, trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato, il necessario formale provvedimento autorizzativo è garanzia ed attuazione dei preminenti principi di buon andamento, efficacia, efficienza e, soprattutto, economicità di cui all'art. 97 Cost. che devono improntare l'agire della PA.
L'autorizzazione, infatti, presuppone quella necessaria valutazione a monte o a valle di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso al lavoro straordinario e, soprattutto, implica una valutazione di compatibilità di spesa con le previsioni di bilancio utile ad attuare una gestione efficiente ed improntata ad economicità dell'organizzazione degli uffici e delle risorse (Cass. 31.01.2017, n. 2509,
n. 23506/2022).
Il ricorso al lavoro straordinario, infatti, rappresenta una vera e propria eccezione. Inoltre, per ciò che riguarda l'onere della prova, costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha un onere probatorio particolarmente rigoroso con riferimento:
l'orario di lavoro ordinario previsto dal contratto.
l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa eccedente tale orario. la misura esatta delle ore extra prestate.
Dunque, non avendo parte ricorrente fornito tale prova, rispetto a quanto già liquidato dall'azienda resistente, la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali sono compensate in ragione delle vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Anna Caputo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Redatta con la collaborazione della addetta all'UPP, D.ssa Testimone_1
Castrovillari, 24/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO