TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/09/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. nr. 1861/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], (codice fiscale: Parte_1
ed ivi residente in [...] qualità di titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Giarratana (codice fiscale: ) e (codice fiscale: C.F._2 Parte_2
), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC C.F._3 e Email_1 Email_2
- opponente - CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_3 Email_4
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000748318 con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di € 9.281,72 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto, in particolare, che la sanzione opposta è ancorata ad un illecito la cui contestazione non è stata in alcun modo notifica e, anche se lo fosse stata, la stessa è affetta da tardività ex art. 14 L. 689/1981. L' si è costituito in giudizio il 03/03/2025, rappresentando che CP_1 CP_ <<l' della sede di caltanissetta ha comunicato controparte_3 avere annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta (doc.1)>>.
1 Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_1 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata n. OI-000748318.
3. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando, come nella specie, non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, ogni qualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economia processuale.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. L'iniziativa del ricorrente si è basata in particolare sulla intervenuta decadenza dell'Ente dalla possibilità di esercitare la potestà sanzionatoria;
ciò ha trovato pieno riscontro nel provvedimento di annullamento in autotutela che ha caducato l'ordinanza opposta proprio rilevando il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 [cfr. doc. 1 ove si specifica che <In seguito ad CP_1 istruttoria, si è rilevato che la diffida in questione è stata notificata in data 17.06.22, in violazione del termine di giorni 90 previsto dall'art. 14 della L. 689/191>>]. Gli aspetti ora focalizzati escludono la possibilità di stabilire una compensazione integrale delle spese. È possibile invece disporre una compensazione parziale, in misura pari ad un quarto, tenuto conto del contegno processuale manifestato dall' . CP_4 La frazione residua delle spese deve essere posta a carico dell' ed è CP_1 liquidata come in dispositivo applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Antonio Giarratana e procuratori antistatari. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. b) compensa per un quarto le spese di lite;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese, frazione liquidata in complessivi € 1500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso
2 contributo unificato ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Antonio Giarratana e procuratori antistatari. Parte_2
Caltanissetta, 18/09/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/09/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], (codice fiscale: Parte_1
ed ivi residente in [...] qualità di titolare della ditta omonima, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Giarratana (codice fiscale: ) e (codice fiscale: C.F._2 Parte_2
), con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC C.F._3 e Email_1 Email_2
- opponente - CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Dolce Stefano (CF Controparte_2
) e Russo Carmelo (CF , in forza di C.F._4 C.F._5 procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, Persona_1 con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC istituzionali e;
Email_3 Email_4
- opposto - dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 10/12/2024, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000748318 con cui l' gli ha intimato il pagamento della somma di € 9.281,72 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dell'anno 2020. A fondamento dell'impugnativa, l'opponente ha dedotto, in particolare, che la sanzione opposta è ancorata ad un illecito la cui contestazione non è stata in alcun modo notifica e, anche se lo fosse stata, la stessa è affetta da tardività ex art. 14 L. 689/1981. L' si è costituito in giudizio il 03/03/2025, rappresentando che CP_1 CP_ <<l' della sede di caltanissetta ha comunicato controparte_3 avere annullato in autotutela l'ordinanza ingiunzione opposta (doc.1)>>.
1 Ha chiesto quindi di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione della condotta processuale tenuta.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' circa l'intervenuta CP_1 definizione in via amministrativa della vicenda, con l'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata n. OI-000748318.
3. Deve conseguentemente ritenersi che l'opposizione non debba essere esaminata e che siano venute meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo che ricorre allorquando, come nella specie, non sia possibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla conclusione del giudizio stesso. Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere rilevata anche d'ufficio, ogni qualvolta il fatto determinativo di essa risulti, indipendentemente dall'esistenza o meno di una formale rinuncia acquisita in causa. La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e di ragionevolezza del processo incentrata sul principio di economia processuale.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale. L'iniziativa del ricorrente si è basata in particolare sulla intervenuta decadenza dell'Ente dalla possibilità di esercitare la potestà sanzionatoria;
ciò ha trovato pieno riscontro nel provvedimento di annullamento in autotutela che ha caducato l'ordinanza opposta proprio rilevando il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 L. 689/1981 [cfr. doc. 1 ove si specifica che <In seguito ad CP_1 istruttoria, si è rilevato che la diffida in questione è stata notificata in data 17.06.22, in violazione del termine di giorni 90 previsto dall'art. 14 della L. 689/191>>]. Gli aspetti ora focalizzati escludono la possibilità di stabilire una compensazione integrale delle spese. È possibile invece disporre una compensazione parziale, in misura pari ad un quarto, tenuto conto del contegno processuale manifestato dall' . CP_4 La frazione residua delle spese deve essere posta a carico dell' ed è CP_1 liquidata come in dispositivo applicando i parametri tariffari minimi (in considerazione della serialità del contenzioso e della scarna attività processuale svolta) stabiliti dal DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Antonio Giarratana e procuratori antistatari. Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede: a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. b) compensa per un quarto le spese di lite;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere al ricorrente la frazione residua delle spese, frazione liquidata in complessivi € 1500 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso
2 contributo unificato ed accessori di legge se dovuti, con distrazione, in solido tra loro, agli avv.ti Antonio Giarratana e procuratori antistatari. Parte_2
Caltanissetta, 18/09/2025 IL GIUDICE Francesco Bongioanni
3