Articolo 6 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 aprile 1994
Art. 6. Accettazione e obblighi degli arbitri 1. L' articolo 813 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 813 (Accettazione e obblighi degli arbitri). - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.
Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.
Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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