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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/05/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
n. 3882/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AL TA Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla Via Emanuele Nuzzo n. 41, presso lo studio dell'avv.
Elio Pipolo (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in OL (NA) alla Via Gabriele Jannelli n. 23/m, , presso lo CP_2 studio dell'avv. Daniela Cozzolino (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: Come da verbali ed atti di causa.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile il 20.07.1991 in OL (NA) con , in Controparte_1
regime di comunione dei beni, dalla cui unione erano nati tre figli: (il 20.12.1992), Per_1
(il 16.11.1995) e (il 17.03.2000), tutti economicamente autosufficienti ad Per_2 Per_3 eccezione dell'ultima;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del il quale, a causa delle sue intemperanze caratteriali e con condotte di violenza CP_1
psicologica nei confronti della moglie aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale verso la famiglia;
- che i coniugi vivevano nella casa familiare sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare
Pavese 2^ Traversa n. 20/b, in comproprietà tra loro;
- che il lavorava come dipendente della società Enel Global Services Srl, mentre la CP_1
ricorrente era disoccupata.
Chiedeva pertanto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al;
CP_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, al fine di abitarci unitamente alla figlia Per_3
- disporre a carico del un assegno di mantenimento per la ricorrente pari ad euro CP_1
2.000,00 mensili;
- porre a carico del un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - pari ad euro 500,00 mensili, Per_3
oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29.11.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di essere disoccupata;
che la figlia dopo il diploma, svolgeva solo lavori saltuari;
che il marito era dipendente presso Per_3
Enel e percepiva uno stipendio di circa 3.500,00 euro mensili;
che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi e che il marito era altresì comproprietario di altri immobili;
che il CP_1
viveva ancora nella casa coniugale;
che in costanza di matrimonio il resistente pagava tutte le utenze e che la ricorrente aveva a disposizione la carta di credito del coniuge per le spese, ma era tenuta a pagina 2 di 9 presentare le ricevute per ogni acquisto effettuato;
di aver subìto dal esclusivamente CP_1
violenza morale.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva lo scioglimento della comunione legale;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva a carico del la CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva a carico del la Per_3 CP_1 corresponsione di un assegno per il mantenimento della ricorrente per l'importo di euro 500,00 mensili.
Dichiarava inammissibili le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente in quanto generiche e non correttamente capitolate e rinviava la causa dinanzi a se per la decisione all'udienza dell'8.4.2025 con i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
Si costituiva tardivamente il resistente con comparsa depositata il 07.02.2025, il Controparte_1
quale dichiarava di aver appreso della pendenza del giudizio e dell'emissione dell'ordinanza del
29.11.2024 soltanto a seguito della ricezione, in data 07.12.2024, di lettera raccomandata a firma del difensore della ricorrente – contenente richiesta di ottemperanza ai provvedimenti provvisori – non essendo mai stati portati alla sua conoscenza il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, contestava integralmente tutto quanto dedotto dalla ricorrente, respingendo ogni addebito e fornendo una diversa ricostruzione delle cause della crisi coniugale.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini previa revoca dell'ordinanza del 29.11.2024, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente.
Depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il
Giudice in data 08.04.2025 assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
pagina 3 di 9 La separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c. e pertanto con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto del tutto generica e sfornita di alcun riscontro probatorio in riferimento alle condotte del marito contrarie ai doveri del matrimonio ed in nesso causale con la fine della relazione;
in assenza di elementi concreti che dimostrino una diretta incidenza di tali condotte sulla disgregazione del matrimonio, la domanda di addebito non può pertanto trovare accoglimento.
Il resistente ha chiesto, con la propria comparsa di costituzione (tardiva) e ribadito in sede conclusionale, la revoca dell'ordinanza presidenziale del 29.11.2024 e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c., sostenendo di non aver mai avuto conoscenza legale del ricorso né dell'udienza di comparizione fino alla ricezione di una lettera raccomandata da parte del procuratore di parte ricorrente in data 07.12.2024; nello specifico deduceva che, pur essendo stata formalmente espletata la procedura ex art. 140 c.p.c., egli non avrebbe mai rinvenuto il relativo avviso di giacenza nella cassetta postale
(alla quale avevano accesso anche moglie e figlia). Adduceva, inoltre, di trovarsi sul posto di lavoro il giorno dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, circostanza che - unitamente al mancato rinvenimento dell'avviso in cassetta - dimostrerebbe una causa a lui non imputabile della mancata conoscenza e quindi della mancata costituzione tempestiva.
Tale istanza non può tuttavia trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che dagli atti di causa la procedura di notificazione ai sensi dell'art. 140
c.p.c. risulta essersi formalmente e ritualmente perfezionata in ogni sua fase per cui non si rilevano vizi formali intrinseci alla procedura notificatoria espletata.
Di fronte alla regolarità formale della notifica, le allegazioni del resistente circa il mancato rinvenimento materiale dell'avviso di giacenza nella cassetta postale condivisa sono giuridicamente irrilevanti ai fini della validità della notifica stessa e della presunzione legale di conoscenza che ne deriva. La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o alla data anteriore del ritiro del piego presso l'ufficio postale, e produce una presunzione legale di conoscenza dell'atto. Tale presunzione può essere vinta solo dalla prova, gravante sul destinatario, di essere stato nell'impossibilità oggettiva e non imputabile di acquisire tale conoscenza (ad esempio per caso fortuito o forza maggiore), non essendo sufficiente la mera affermazione di non aver trovato l'avviso o che altri conviventi (potenzialmente) lo abbiano sottratto o non consegnato, non inficiando altrimenti la validità esterna della notifica regolarmente eseguita.
Del pari, del tutto irrilevante è la circostanza che il resistente si trovasse presso il luogo di lavoro al momento dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario in quanto la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. è
pagina 4 di 9 normativamente prevista proprio per ovviare all'assenza del destinatario o delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza.
Considerato che tra la data di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario e la data fissata per l'udienza di comparizione (29.11.2024) intercorreva un lasso di tempo ampiamente sufficiente per consentire al di attivarsi per il ritiro dell'atto depositato presso la casa CP_1
comunale e per approntare le proprie difese, la sua mancata costituzione tempestiva non appare giustificata da una causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Pertanto l'istanza di rimessione in termini deve essere respinta.
Venendo alle statuizioni accessorie alla separazione va osservato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale del 29.11.2024 (peraltro non reclamata), non sono emersi fatti nuovi né sono state allegate o provate circostanze tali da modificare il quadro fattuale e giuridico valutato in sede provvisoria. In particolare il resistente non ha contestato la propria situazione reddituale o patrimoniale così come dedotta dalla ricorrente, e allo stesso modo non ha specificamente contestato le allegazioni circa la condizione di non autosufficienza economica della figlia o lo stato di disoccupazione Per_3
della moglie. Pertanto, in assenza di elementi sopravvenuti o comunque diversamente provati, vanno confermate le statuizioni già adottate in sede presidenziale.
In ordine all'assegnazione della casa familiare sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare Pavese
2^ Traversa n. 20/b, si osserva che la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n.
3015/2018; ord. Cass. civ. n. 25604/2018). Nel caso di specie, attesa la non autosufficienza economica della figlia maggiorenne (circostanza allegata dalla ricorrente e non specificamente contestata Per_3
dal resistente) va confermata l'assegnazione della casa coniugale ad che vi vivrà Parte_1
unitamente alla figlia.
La ricorrente ha poi chiesto un contributo al mantenimento per sé e per la figlia Per_3
In riferimento alla domanda mantenimento della figlia di anni 25, il Collegio osserva che la Per_3 cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
pagina 5 di 9 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
In sede dei propri scritti difensivi, parte ricorrente ha dedotto la non autosufficienza economica della figlia - diplomata ma svolgente solo lavori saltuari – mentre il resistente, nella propria Per_3
comparsa, non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate su questo punto, né ha allegato elementi indicativi di un'inerzia colpevole della figlia nella ricerca di un'occupazione stabile o di un suo rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative. In assenza di prova contraria e considerata la pacifica convivenza con la madre - priva di redditi propri - si ritiene ancora sussistente l'obbligo di contribuzione paterno nella misura stabilita in via provvisoria con l'ordinanza del 29.11.2024. Ciò posto, il Collegio ritiene equo confermare, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - la somma di euro 500,00, Per_3
oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL Nord sottoscritto in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000). A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n.
9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dalla documentazione versata in atti e già valutata in sede di provvedimenti provvisori e urgenti è emerso uno squilibrio economico tra la ricorrente, casalinga e non percettrice di alcun tipo di reddito, e il pagina 7 di 9 resistente, che risulta avere redditi lordi per euro 70.511,00 (anno 2020) 75.931,00 (indicatore reddituale nell'ISEE 2022), oltre ad essere comproprietario di altri 5 beni immobili pro quota, intestatario di due autovetture e titolare di varie carte di credito (circostanze non contestate dal ricorrente nella propria comparsa che si è limitato ad allegare il pagamento di rate di un mutuo per euro
1000,00 mensili).
Dunque il Tribunale - tenuto conto della disparità economica tra le parti, dell'assenza di redditi della ricorrente e della durata del matrimonio (oltre 30 anni, secondo le risultanze di causa) – dispone la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della moglie Controparte_1
nella misura di euro 600,00 mensili, da versare entro il giorno 05 di ogni mese Parte_1
presso il domicilio della ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con Pt_1
pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 05.09.1965, e , nato a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
3. assegna la casa coniugale sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare Pavese 2^ Traversa n.
20/b alla ricorrente , al fine di abitarci con la figlia;
Parte_1 Persona_4
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Per_3
Sanitario Nazionale e straordinarie come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
pagina 8 di 9 5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 372 - parte II – Serie A – anno 1991);
7. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa AL TA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa AL TA Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3882 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Salerno (SA) alla Via Emanuele Nuzzo n. 41, presso lo studio dell'avv.
Elio Pipolo (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in OL (NA) alla Via Gabriele Jannelli n. 23/m, , presso lo CP_2 studio dell'avv. Daniela Cozzolino (c.f. ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._4
di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: Come da verbali ed atti di causa.
Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto in data 03.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, la ricorrente premetteva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile il 20.07.1991 in OL (NA) con , in Controparte_1
regime di comunione dei beni, dalla cui unione erano nati tre figli: (il 20.12.1992), Per_1
(il 16.11.1995) e (il 17.03.2000), tutti economicamente autosufficienti ad Per_2 Per_3 eccezione dell'ultima;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del il quale, a causa delle sue intemperanze caratteriali e con condotte di violenza CP_1
psicologica nei confronti della moglie aveva violato gli obblighi di assistenza morale e materiale verso la famiglia;
- che i coniugi vivevano nella casa familiare sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare
Pavese 2^ Traversa n. 20/b, in comproprietà tra loro;
- che il lavorava come dipendente della società Enel Global Services Srl, mentre la CP_1
ricorrente era disoccupata.
Chiedeva pertanto:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al;
CP_1
- assegnare la casa coniugale alla ricorrente, al fine di abitarci unitamente alla figlia Per_3
- disporre a carico del un assegno di mantenimento per la ricorrente pari ad euro CP_1
2.000,00 mensili;
- porre a carico del un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1
- maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - pari ad euro 500,00 mensili, Per_3
oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29.11.2024, fissata per la comparizione personale delle parti, non potendo esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente – nonostante la regolarità della notifica – il
Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente, la quale dichiarava di essere disoccupata;
che la figlia dopo il diploma, svolgeva solo lavori saltuari;
che il marito era dipendente presso Per_3
Enel e percepiva uno stipendio di circa 3.500,00 euro mensili;
che la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi e che il marito era altresì comproprietario di altri immobili;
che il CP_1
viveva ancora nella casa coniugale;
che in costanza di matrimonio il resistente pagava tutte le utenze e che la ricorrente aveva a disposizione la carta di credito del coniuge per le spese, ma era tenuta a pagina 2 di 9 presentare le ricevute per ogni acquisto effettuato;
di aver subìto dal esclusivamente CP_1
violenza morale.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice delegato, con ordinanza resa nella medesima data, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva lo scioglimento della comunione legale;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
disponeva a carico del la CP_1
corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva a carico del la Per_3 CP_1 corresponsione di un assegno per il mantenimento della ricorrente per l'importo di euro 500,00 mensili.
Dichiarava inammissibili le richieste istruttorie articolate dalla ricorrente in quanto generiche e non correttamente capitolate e rinviava la causa dinanzi a se per la decisione all'udienza dell'8.4.2025 con i termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c.
Si costituiva tardivamente il resistente con comparsa depositata il 07.02.2025, il Controparte_1
quale dichiarava di aver appreso della pendenza del giudizio e dell'emissione dell'ordinanza del
29.11.2024 soltanto a seguito della ricezione, in data 07.12.2024, di lettera raccomandata a firma del difensore della ricorrente – contenente richiesta di ottemperanza ai provvedimenti provvisori – non essendo mai stati portati alla sua conoscenza il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione di udienza.
Nel merito, contestava integralmente tutto quanto dedotto dalla ricorrente, respingendo ogni addebito e fornendo una diversa ricostruzione delle cause della crisi coniugale.
Concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini previa revoca dell'ordinanza del 29.11.2024, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande proposte dalla ricorrente.
Depositate note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, il
Giudice in data 08.04.2025 assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. affinché sia pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
pagina 3 di 9 La separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c. e pertanto con rigetto della domanda di addebito formulata dalla ricorrente, in quanto del tutto generica e sfornita di alcun riscontro probatorio in riferimento alle condotte del marito contrarie ai doveri del matrimonio ed in nesso causale con la fine della relazione;
in assenza di elementi concreti che dimostrino una diretta incidenza di tali condotte sulla disgregazione del matrimonio, la domanda di addebito non può pertanto trovare accoglimento.
Il resistente ha chiesto, con la propria comparsa di costituzione (tardiva) e ribadito in sede conclusionale, la revoca dell'ordinanza presidenziale del 29.11.2024 e la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c., sostenendo di non aver mai avuto conoscenza legale del ricorso né dell'udienza di comparizione fino alla ricezione di una lettera raccomandata da parte del procuratore di parte ricorrente in data 07.12.2024; nello specifico deduceva che, pur essendo stata formalmente espletata la procedura ex art. 140 c.p.c., egli non avrebbe mai rinvenuto il relativo avviso di giacenza nella cassetta postale
(alla quale avevano accesso anche moglie e figlia). Adduceva, inoltre, di trovarsi sul posto di lavoro il giorno dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, circostanza che - unitamente al mancato rinvenimento dell'avviso in cassetta - dimostrerebbe una causa a lui non imputabile della mancata conoscenza e quindi della mancata costituzione tempestiva.
Tale istanza non può tuttavia trovare accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che dagli atti di causa la procedura di notificazione ai sensi dell'art. 140
c.p.c. risulta essersi formalmente e ritualmente perfezionata in ogni sua fase per cui non si rilevano vizi formali intrinseci alla procedura notificatoria espletata.
Di fronte alla regolarità formale della notifica, le allegazioni del resistente circa il mancato rinvenimento materiale dell'avviso di giacenza nella cassetta postale condivisa sono giuridicamente irrilevanti ai fini della validità della notifica stessa e della presunzione legale di conoscenza che ne deriva. La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa o alla data anteriore del ritiro del piego presso l'ufficio postale, e produce una presunzione legale di conoscenza dell'atto. Tale presunzione può essere vinta solo dalla prova, gravante sul destinatario, di essere stato nell'impossibilità oggettiva e non imputabile di acquisire tale conoscenza (ad esempio per caso fortuito o forza maggiore), non essendo sufficiente la mera affermazione di non aver trovato l'avviso o che altri conviventi (potenzialmente) lo abbiano sottratto o non consegnato, non inficiando altrimenti la validità esterna della notifica regolarmente eseguita.
Del pari, del tutto irrilevante è la circostanza che il resistente si trovasse presso il luogo di lavoro al momento dell'accesso dell'Ufficiale Giudiziario in quanto la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. è
pagina 4 di 9 normativamente prevista proprio per ovviare all'assenza del destinatario o delle altre persone indicate dall'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di residenza.
Considerato che tra la data di perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario e la data fissata per l'udienza di comparizione (29.11.2024) intercorreva un lasso di tempo ampiamente sufficiente per consentire al di attivarsi per il ritiro dell'atto depositato presso la casa CP_1
comunale e per approntare le proprie difese, la sua mancata costituzione tempestiva non appare giustificata da una causa a lui non imputabile ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Pertanto l'istanza di rimessione in termini deve essere respinta.
Venendo alle statuizioni accessorie alla separazione va osservato che, successivamente all'emissione dell'ordinanza presidenziale del 29.11.2024 (peraltro non reclamata), non sono emersi fatti nuovi né sono state allegate o provate circostanze tali da modificare il quadro fattuale e giuridico valutato in sede provvisoria. In particolare il resistente non ha contestato la propria situazione reddituale o patrimoniale così come dedotta dalla ricorrente, e allo stesso modo non ha specificamente contestato le allegazioni circa la condizione di non autosufficienza economica della figlia o lo stato di disoccupazione Per_3
della moglie. Pertanto, in assenza di elementi sopravvenuti o comunque diversamente provati, vanno confermate le statuizioni già adottate in sede presidenziale.
In ordine all'assegnazione della casa familiare sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare Pavese
2^ Traversa n. 20/b, si osserva che la disposizione di cui all'art. 337 sexies c.c. riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n.
3015/2018; ord. Cass. civ. n. 25604/2018). Nel caso di specie, attesa la non autosufficienza economica della figlia maggiorenne (circostanza allegata dalla ricorrente e non specificamente contestata Per_3
dal resistente) va confermata l'assegnazione della casa coniugale ad che vi vivrà Parte_1
unitamente alla figlia.
La ricorrente ha poi chiesto un contributo al mantenimento per sé e per la figlia Per_3
In riferimento alla domanda mantenimento della figlia di anni 25, il Collegio osserva che la Per_3 cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto.
pagina 5 di 9 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (artt. 155- quinquies c.c., applicabile ratione temporis, e art. 337-septies c.c. attualmente vigente), ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo.
Inoltre, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (Cass. 14/8/2020, n. 17183).
Ne consegue che, per il figlio adulto, in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. ord. n.
2259/24 e n. 24731/24).
In sede dei propri scritti difensivi, parte ricorrente ha dedotto la non autosufficienza economica della figlia - diplomata ma svolgente solo lavori saltuari – mentre il resistente, nella propria Per_3
comparsa, non ha mosso contestazioni specifiche e circostanziate su questo punto, né ha allegato elementi indicativi di un'inerzia colpevole della figlia nella ricerca di un'occupazione stabile o di un suo rifiuto ingiustificato di opportunità lavorative. In assenza di prova contraria e considerata la pacifica convivenza con la madre - priva di redditi propri - si ritiene ancora sussistente l'obbligo di contribuzione paterno nella misura stabilita in via provvisoria con l'ordinanza del 29.11.2024. Ciò posto, il Collegio ritiene equo confermare, a carico del resistente, quale contributo per il mantenimento della figlia – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente - la somma di euro 500,00, Per_3
oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese, mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla ricorrente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OL Nord sottoscritto in data
25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
pagina 6 di 9 Con riferimento alla domanda di mantenimento personale avanzata da parte ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 156 c.c. i presupposti per l'accertamento dell'an rispetto alla percezione dell'assegno di mantenimento vanno rinvenuti nella non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, alla mancanza in capo al medesimo richiedente di redditi propri, e alla disparità economico patrimoniale tra le parti.
In relazione alla mancanza di redditi propri, secondo l'orientamento del tutto prevalente della Corte di
Cassazione, che si ritiene di condividere, l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, qualora egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alle proprie potenzialità economiche, un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che aveva durante il matrimonio (Cass. n. 3490/1998; Cass. n. 7700/2000). A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n.
9878/2006).
In merito al tenore di vita, occorre menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
18287/2018). La pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento.
Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età. Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di mantenimento personale va accolta in quanto dalla documentazione versata in atti e già valutata in sede di provvedimenti provvisori e urgenti è emerso uno squilibrio economico tra la ricorrente, casalinga e non percettrice di alcun tipo di reddito, e il pagina 7 di 9 resistente, che risulta avere redditi lordi per euro 70.511,00 (anno 2020) 75.931,00 (indicatore reddituale nell'ISEE 2022), oltre ad essere comproprietario di altri 5 beni immobili pro quota, intestatario di due autovetture e titolare di varie carte di credito (circostanze non contestate dal ricorrente nella propria comparsa che si è limitato ad allegare il pagamento di rate di un mutuo per euro
1000,00 mensili).
Dunque il Tribunale - tenuto conto della disparità economica tra le parti, dell'assenza di redditi della ricorrente e della durata del matrimonio (oltre 30 anni, secondo le risultanze di causa) – dispone la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della moglie Controparte_1
nella misura di euro 600,00 mensili, da versare entro il giorno 05 di ogni mese Parte_1
presso il domicilio della ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con Pt_1
pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici ISTAT.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 05.09.1965, e , nato a [...] il [...], ai sensi Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
2. rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
3. assegna la casa coniugale sita in Mugnano di OL (NA) alla via Cesare Pavese 2^ Traversa n.
20/b alla ricorrente , al fine di abitarci con la figlia;
Parte_1 Persona_4
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1
giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia oltre il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Per_3
Sanitario Nazionale e straordinarie come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma versata a titolo di mantenimento sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT;
pagina 8 di 9 5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di , Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 600,00 a titolo di assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 372 - parte II – Serie A – anno 1991);
7. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, nella Camera di Consiglio del 14.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Dott.ssa AL TA
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