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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22372/2025 R.G. Lav.
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Parte_1 C.F._1
Corte, con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA) al Via Mauro Leone
n. 59, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica, presso i quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi n. 387.
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1.01.2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della SEPSA dal 01.06.1987), con qualifica di coordinatore ferroviario e inquadramento nel parametro retributivo 202 del CCNL Autoferrotranvieri, deduceva di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento per il periodo dal gennaio
2014 al giugno 2024; che, ancorché l'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, ha prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed
1 esorbitante i limiti contrattuali.
Ha quindi concluso per sentire: “A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio Controparte_2 di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2014-2024 (fino a giugno), l'importo di € 49.886,75, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo”; vinte le spese di lire con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' (d'ora in avanti anche ), il Controparte_1 quale, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, impugnava l'avverso ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, contestava i conteggi come formulati dai ricorrenti. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, è stata pronunciata la seguente sentenza.
****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di
2 esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume di aver prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali nel periodo dal gennaio 2014 al giugno 2024. 2013 al 2023.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N.
12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte:
3 ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la
4 volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
Il ricorrente, come premesso, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (nella specie, dieci), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva (250 ore annue fino al 2015, 300 ore annue a partire dal 2015).
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Pt_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non
5 confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Nel caso di specie, non può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio contenuto in ricorso). Tanto comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve mirare a compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Appare dunque ragionevole individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, quello della maggiorazione percentuale del 10% e del 30% riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione base oraria per lo straordinario
(applicate tuttavia dal CCNL a seconda che il lavoro straordinario sia prestato in orario diurno ovvero notturno).
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dagli odierni ricorrente, appare congruo liquidare il risarcimento de quo applicando la quota di maggiorazione del 10% o del 30% della retribuzione oraria a seconda del superamento o meno di una determinata soglia di ore lavorate in eccedenza rispetto al limite (circa 300 ore annue fissato dal CCNL), stabilita da questo giudice in 100 ore all'anno.
Pur sussistendo divergenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, Contr trattandosi di criterio equitativo, appare congruo considerare il computo eseguito dall' , che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Contr Parimenti, appare congro fare riferimento ai conteggi elaborati dall relativamente agli importi della retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dal ricorrente risultano elaborati sulla base della intera retribuzione oraria giornaliera.
In applicazione del criterio di liquidazione del danno così individuato, considerata la paga Contr oraria per come risultante dalle ultime buste paga allegate ed indicata nei conteggi dell' , relativamente agli anni dal 2014 al 2016, verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite per la quota di maggiorazione del 10% della retribuzione oraria;
mentre per gli anni dal 2017 al (giugno) 2024 dette ore saranno moltiplicate per la quota di maggiorazione del 30%.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
L' va pertanto condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
11.706,00, in favore di , comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre Parte_1 interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
6 L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22).
L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere nel 2024, ossia a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta, anche se in considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria domanda se ne reputa corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'
[...] al pagamento, in favore di , di € 11.706,00, oltre interessi legali Controparte_1 Parte_1 sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 1900,00 a titolo di onorario, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 18.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22372/2025 R.G. Lav.
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Della Parte_1 C.F._1
Corte, con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA) al Via Mauro Leone
n. 59, come da procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Allocca e Marco Sica, presso i quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Garibaldi n. 387.
Resistente
Oggetto: risarcimento danni da usura psicofisica per eccesso di lavoro straordinario
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1.01.2013 (anzianità convenzionale acquisita alle dipendenze della SEPSA dal 01.06.1987), con qualifica di coordinatore ferroviario e inquadramento nel parametro retributivo 202 del CCNL Autoferrotranvieri, deduceva di aver svolto attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento per il periodo dal gennaio
2014 al giugno 2024; che, ancorché l'art. 28 del CCNL Autoferrotranvieri 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, ha prestato lavoro straordinario in quantità eccessiva ed
1 esorbitante i limiti contrattuali.
Ha quindi concluso per sentire: “A. accertare e dichiarare che le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente in maniera fissa e continuativa nei periodi di riferimento, ricompresi nell'arco temporale di riferimento, eccedono il limite massimo fissato daall'art.5, comma 3, D.Lgs.n.66/03 e dall'art.28, comma 2, CCNL 28/11/2015 nonchè quello desumibile dal principio Controparte_2 di ragionevolezza di cui ai precetti degli artt. 36, 32 Cost. e dell'art.2087 cc;
B. per l'effetto, accertare
e dichiarare il diritto al risarcimento del danno da usura psicofisica e/o da stress e/o quello meglio ritenuto e condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno relativamente all'arco temporale 2014-2024 (fino a giugno), l'importo di € 49.886,75, così come risultante dal prospetto contabile riportato nella specifica sezione del presente atto;
C. in subordine, ove non dovessero essere ritenute congrue le somme indicate e/o non dovute alcune delle voci retributive richieste, ridurre le pretese del ricorrente nei limiti del giusto o nei limiti di quanto provato nel corso del processo”; vinte le spese di lire con attribuzione. Contr Si costituiva in giudizio l' (d'ora in avanti anche ), il Controparte_1 quale, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per carenza assertiva e la prescrizione del credito azionato, impugnava l'avverso ricorso chiedendone il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, contestava i conteggi come formulati dai ricorrenti. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione, è stata pronunciata la seguente sentenza.
****
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità sollevata dal convenuto.
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda.
Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, il ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto e le ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata.
In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo Giudice di
2 esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta, nei limiti e secondo le motivazioni che saranno di seguito illustrate.
Il ricorrente, che agisce per il risarcimento del danno da usura psicofisica causato dallo svolgimento di un elevato numero di ore di lavoro straordinario, assume di aver prestato lavoro straordinario in una quantità eccessiva ed esorbitante i limiti contrattuali nel periodo dal gennaio 2014 al giugno 2024. 2013 al 2023.
Trova applicazione al caso di specie la disposizione di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, laddove prevede che “1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a: a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere
e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina del lavoro straordinario è altresì integrata dalle previsioni contenute nel CCNL di settore, che, all'art. 28, stabilisce che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'A.N.
12 marzo 1980 di rinnovo del c.c.n.l., si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all'art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
2. In luogo del limite previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 5, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali è fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive di cui al comma 1 dell'articolo 27. Al conseguimento del predetto limite massimo individuale non concorrono le ore di straordinario svolte:
3 ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i.; ai sensi del secondo e terzo capoverso del comma 8 dell'art. 27 del presente accordo, nel qual caso conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono prestate dal lavoratore; per esigenze legate alle caratteristiche delle linee esercitate, in attuazione di accordi collettivi aziendali in materia; entro il limite massimo di 66 ore/anno per singolo lavoratore, per effetto di accordi individuali tra azienda e lavoratore”.
L'art 27 del CCNL prevede inoltre che “
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l., la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall'azienda: entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal regolamento CE n. 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore”.
La norma citata prevede plurime deroghe in relazione all'orario settimanale, ma non già per il limite massimo previsto per le 26 settimane consecutive, che comunque non può superare le 150 ore lavorabili.
La società richiama il R.D. n. 2328 del 1923 nella parte in cui considera “lavoro effettivo” solo quello che “richieda una applicazione assidua e continuativa, mentre l'occupazione di semplice attesa o custodia, o comunque di altra natura non assidua e non continua viene considerata lavoro non effettivo”.
Tale rilievo appare inconferente nella fattispecie in esame in cui il computo dello straordinario è eseguito sulla base delle ore qualificate tali dallo stesso datore di lavoro (cfr. in busta paga le colonne “voce” e “descrizione”).
Ciò posto, si ritiene che le buste paga allegate dal ricorrente siano idonee a provare – mediante semplice calcolo aritmetico delle ore lavorate a titolo di straordinario – l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario da parte della società convenuta, di gran lunga superiore alla soglia massima fissata dalla normativa di settore.
Orbene, come statuito dalla Suprema Corte “la prestazione lavorativa “eccedente”, che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass.
14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540)”. Né può dirsi, come pure precisato dalla Cassazione, che “la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la
4 volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (Cass. n. 12539/19)”.
Il ricorrente, come premesso, agisce al fine di ottenere il risarcimento del danno da usura psicofisica.
Al riguardo deve evidenziarsi che il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.
In fattispecie similari la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il “danno da usura psicofisica” – conseguente alla mancata fruizione del riposo –, dall'ulteriore danno alla salute o danno biologico, che si concretizza, invece, in una “infermità” del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante svolta in conseguenza di una continua attività lavorativa non seguita dai riposi settimanali. Ne consegue che nella prima ipotesi, a differenza che nella seconda, il danno sull'an deve ritenersi presunto (così anche Sez. L, Sentenza n. 2455 del
04/03/2000), trovando diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno non patrimoniale”.
Gli insegnamenti della Suprema Corte, pur ammettendo l'esistenza di un danno da usura psicofisica in re ipsa, richiedono la sussistenza di due presupposti: il superamento dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, e che tale superamento, definito con l'espressione “di gran lunga”, sia connotato da una certa entità e dalla reiterazione per “diversi anni”.
Tali presupposti sono ravvisabili nella fattispecie in esame, in cui risulta dimostrata – anche in difetto di prova, gravante sulla resistente, che lo straordinario sia stato prestato secondo le eccezioni legislativamente previste – l'abnormità della prestazione eseguita dal ricorrente nel corso degli anni. Invero, è provato documentalmente che il lavoratore sia stato impiegato in misura sistematica, per tutti i mesi dell'anno e per più anni consecutivi (nella specie, dieci), per un numero ingente di ore, di gran lunga esorbitanti i limiti previsti dalla contrattazione collettiva (250 ore annue fino al 2015, 300 ore annue a partire dal 2015).
Si deve dunque ritenere che, per le modalità ed i tempi con cui il ha prestato la Pt_1 propria attività lavorativa, la condotta della datrice di lavoro abbia determinato un danno da usura psicofisica dovuto al maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia (cfr., su tutte, Cass. n. 15223/23).
Nella determinazione in via equitativa del quantum risarcibile, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, “occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non
5 confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. Cass. n. 14710/15).
Nel caso di specie, non può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali (come da conteggio contenuto in ricorso). Tanto comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto il riconoscimento risarcitorio non deve mirare a compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Appare dunque ragionevole individuare, quale parametro di riferimento utile alla quantificazione in via equitativa, quello della maggiorazione percentuale del 10% e del 30% riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione base oraria per lo straordinario
(applicate tuttavia dal CCNL a seconda che il lavoro straordinario sia prestato in orario diurno ovvero notturno).
Ebbene, tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e della gravosità delle prestazioni lavorative rese dagli odierni ricorrente, appare congruo liquidare il risarcimento de quo applicando la quota di maggiorazione del 10% o del 30% della retribuzione oraria a seconda del superamento o meno di una determinata soglia di ore lavorate in eccedenza rispetto al limite (circa 300 ore annue fissato dal CCNL), stabilita da questo giudice in 100 ore all'anno.
Pur sussistendo divergenze tra le parti circa le ore effettive di straordinario svolte, Contr trattandosi di criterio equitativo, appare congruo considerare il computo eseguito dall' , che risulta redatto in maniera puntuale ed analitica. Contr Parimenti, appare congro fare riferimento ai conteggi elaborati dall relativamente agli importi della retribuzione oraria per le ore di straordinario, posto che i conteggi allegati dal ricorrente risultano elaborati sulla base della intera retribuzione oraria giornaliera.
In applicazione del criterio di liquidazione del danno così individuato, considerata la paga Contr oraria per come risultante dalle ultime buste paga allegate ed indicata nei conteggi dell' , relativamente agli anni dal 2014 al 2016, verranno moltiplicate le ore di straordinario eccedenti il limite per la quota di maggiorazione del 10% della retribuzione oraria;
mentre per gli anni dal 2017 al (giugno) 2024 dette ore saranno moltiplicate per la quota di maggiorazione del 30%.
L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
L' va pertanto condannato al pagamento dell'importo di € Controparte_1
11.706,00, in favore di , comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre Parte_1 interessi legali sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo.
6 L'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale rappresenta un debito di valore e non di valuta, per cui deve tenersi conto della materiale utilità che il creditore avrebbe ottenuto se avesse ricevuto la prestazione spettantegli.
In merito alla eccepita prescrizione, deve osservarsi che il diritto azionato dal ricorrente, non avendo natura retributiva, si prescrive nel termine in dieci anni, che inizia a decorrere – costituendo la condotta del datore un illecito permanente – dalla cessazione della condotta inadempiente del datore di lavoro. Si condivide, invero, quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, laddove afferma che “la prescrizione del diritto al risarcimento del danno alla salute patito dal lavoratore […] decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo percepibile e riconoscibile, solo se l'illecito sia istantaneo (ancorché con effetti permanenti) ovvero si esaurisca in un tempo definito;
mentre ove l'illecito si sia protratto nel tempo, ed abbia perciò carattere permanente, il termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente” (Cass. n. 34377/22).
L'eccezione è dunque infondata, considerato che, nel caso di specie, il termine della prescrizione ha iniziato a decorrere nel 2024, ossia a partire dall'ultimo periodo oggetto della domanda attorea.
Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta, anche se in considerazione dell'accoglimento solo parziale della originaria domanda se ne reputa corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accoglie la domanda e per l'effetto condanna l'
[...] al pagamento, in favore di , di € 11.706,00, oltre interessi legali Controparte_1 Parte_1 sugli importi dovuti di anno in anno dal riconoscimento del danno al soddisfo;
- condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1 di metà delle spese di lite, metà che liquida in euro 1900,00 a titolo di onorario, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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