Sentenza 27 aprile 2007
Massime • 1
In tema di pensione di anzianità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, l'art. 3, comma 10, del d.lgs. n.414 del 1996 non pone un termine di decadenza alla possibilità, in alternativa alla liquidazione del trattamento pensionistico secondo le modalità di cui al terzo comma del medesimo articolo, di utilizzare tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2007, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Valente Nicola, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1018/03 dalla Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 16/10/03 r.g.n. 65/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/07 dal Consigliere Dott. DE MATTRTS Aldo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2000, il Sig. FI LO - premesso di aver svolto attività lavorativa dal 1^ agosto 1975 al 31 dicembre 1996 alle dipendenze dell'Azienda Siciliana Trasporti- AST, quale autoferrotranviere, di aver maturato tutti i requisiti per accedere alla pensione di anzianità e di aver quindi presentato all'INPS di Trapani in data 5.12.1996 la relativa domanda, adiva il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché dichiarasse il suo diritto al trattamento pensionistico di anzianità liquidato secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 414 del 1996, in luogo di quello liquidato dall'INPS in applicazione della normativa previgente.
Costituitosi in giudizio, l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso perché al Sig. FI era stata riconosciuta la pensione di anzianità liquidata secondo la normativa in vigore all'epoca della domanda, non avendo lo stesso FI specificato nell'istanza amministrativa se la pensione doveva, essere liquidata nel regime previsto dal Fondo Speciale per gli Autoferrotranvieri o in quello dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. Pertanto, non era giuridicamente possibile la modifica del trattamento pensionistico liquidato, stante lo sbarramento costituito dalla L. n. 153 del 1969, art. 69 che sancisce il principio dell'indisponibilità del diritto a pensione. Il Tribunale adito ha accolto la domanda, dichiarando il diritto del Sig. FI alla liquidazione della pensione di anzianità con decorrenza 1.1.1997 a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, e condannando per l'effetto l'INPS alla corresponsione del trattamento richiesto in luogo di quello erogato a carico del Fondo di Previdenza Trasporti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'INPS con tre motivi, rilevando: 1) la carenza dell'interesse ad agire in capo al Sig. FI, visto che difettava qualunque indicazione in ordine ad un effettivo beneficio derivante dall'accoglimento della richiesta;
2) censurava, inoltre, la sentenza del Tribunale per aver invocato nel caso di specie il principio della mutabilità del titolo pensionistico, applicando analogicamente la disciplina prevista in materia di pensione di invalidità da ritenersi, al contrario, di natura eccezionale;
3) eccepiva, infine, il vizio di ultrapetizione, visto che la richiesta del FI era diretta solo all'accertamento del diritto e non comportava alcuna condanna nei confronti dell'Ente previdenziale.
Con sentenza 2/16 ottobre 2003 n. 1018 la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'eccezione di difetto di interesse ad agire rilevando che, come risulta dalla nota della sede di Trapani dell'INPS, la pensione erogata dal Fondo autoferrotranvieri è di Euro 1409 mensili, mentre quella a carico dell'Ago richiesta dal FI è pari, alla stessa data di decorrenza della pensione, a Euro 1577; ha accolto il terzo motivo dell'appello proposto dall'INPS; ha riconosciuto il diritto del FI alla liquidazione della pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria con decorrenza 1.1.1997, riformando la decisione del Tribunale nella parte relativa alla condanna dell'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico e confermando per il resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, con unico motivo.
Il FI è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicarono del D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, della L. n.222 del 1984, art. 1, comma 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in materia di mutabilità del titolo pensionistico, intesa come "principio generale dell'ordinamento". Ha rilevato, in primo luogo, che la richiamata giurisprudenza concerne esclusivamente ipotesi di trasformazione del titolo pensionistico fondate sulla previsione di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, che dispone il mutamento dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia al vetrificarsi dei prescritti requisiti di legge. Sulla scorta di tale norma, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la mutabilità del titolo pensionistico anche in altri casi, rispetto ai quali, tuttavia, è del tutto estranea la fattispecie in esame. Nel caso di specie, invero, non può assolutamente configurasi un'ipotesi di mutamento del titolo pensionistico. Il trattamento pensionistico richiesto e liquidato al Sig. FI è sempre e solo la pensione di anzianità e il thema decidendum riguarda più semplicemente le modalità di liquidazione applicate dall'INPS e contestate dal resistente. L'oggetto della controversia non consiste nell'ammissibilità o meno del mutamento del titolo pensionistico, quanto invece nella corretta individuazione della Gestione pensionistica cui far riferimento per la liquidazione del trattamento.
In secondo luogo l'Istituto ricorrente ha rilevato che la sentenza impugnata si pone altresì in contrasto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3 che regolamentano la materia.
L'alternatività delle modalità di liquidazione della pensione di anzianità descritte nella L. n. 222 del 1984, art. 3, comma 10, è rimessa alla scelta dell'interessato consistente in una specifica richiesta, il cui mancato esercizio, una volta liquidato il trattamento pensionistico, rende impossibile ottenere la liquidazione del medesimo trattamento secondo le norme del regime AGO. Correttamente, pertanto, ha operato l'Istituto allorquando, in difetto di ogni indicazione da parte dell'avente diritto ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 3, comma 10, ha liquidato la pensione di anzianità secondo le disposizioni di cui alla L. n.222 del 1984, art. 3, comma 3.
Liquidato il trattamento in base alla normativa previgente al D.L.vo n. 414 del 1996, non è più possibile per il destinatario optare per la diversa liquidazione della stessa pensione nel regime AGO. Ciò comporterebbe inoltre l'ammissione della disponibilità del diritto alla pensione che è consentita dalla L. n. 153 del 1969, art. 69 solo negli stringenti limiti ivi previsti (debiti verso l'INPS derivanti da indebite percezioni delle prestazioni erogate o recupero delle omissioni contributive). Infine ha ricordato che a mente della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1990 non esiste nel nostro ordinamento previdenziale alcun principio che accordi tutela alla pretesa dell'assicurato al trattamento pensionistico più favorevole;
che nel caso di specie il maggiore favore derivante dall'applicazione del regime AGO non riveste carattere di oggettività in presenza di regolamentazione disomogenea rispetto a quella dettata per il Fondo di previdenza del personale dei pubblici servizi di trasporto.
La Corte osserva:
L'istituto ricorrente non ha riproposto in questa sede l'eccezione di difetto di interesse ad agire, e pertanto sulla sussistenza dell'interesse, affermato e motivato dal giudice d'appello, si è formato il giudicato che preclude a questa corte di rilevarlo d'ufficio (Cass. 7 giugno 1999 n. 5593, Cass. 23 novembre 1994 n. 9888). D'altra parte, è sufficiente per affermare la sussistenza dell'interesse il differenziale nel risultato di calcolo evidenziato dal giudice d'appello, mentre la applicabilità dei diversi parametri per il calcolo della pensione costituisce indagine di merito relativa alla fondatezza della domanda. Nel merito è corretto il rilievo dell'istituto ricorrente che siamo fuori dalla tematica del mutamento del titolo pensionistico, vertendo la controversia sui criteri di calcolo della pensione di anzianità.
Il D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 1 prevede la soppressione a decorrere dal 1^ gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, statuendo con effetto dalla suddetta data l'iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori in servizio alla data del 31.12.1995, dei lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 e dei titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo. Per tutti i lavoratori indicati, il D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3 prevede la liquidazione dei trattamenti pensionistici, tra i quali è compresa anche la pensione di anzianità, secondo le modalità di cui al comma 3 che così recita: "In caso di liquidazione della prestazioni di cui al comma 1, lett. b), c) e d) (pensione di vecchiaia per il personale viaggiante, pensione di invalidità specifica e pensione di anzianità), i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1^ gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico. Nei suddetti casi l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1^ gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo allo anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1^ gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti". Lo D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 3, comma 10, prevede che "per i soggetti di cui al D.Lgs. n. 414 del 1996, art. 1, comma 2, in alternativa a quanto disposto dal presente articolo,
è confermata la possibilità di utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1^ gennaio 1996". Il predetto comma 10 non pone un termine di decadenza alla possibilità di utilizzare tutti i periodi contributivi provenienti dal soppresso Fondo di previdenza secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
ne' l'istituto ricorrente deduce di avere edotto il lavoratore, nella propria modulistica, della facoltà di opzione sul diverso calcolo (sulla necessità di determinazione legislativa di termini decadenziali in materia pensionistica vedi Cass. 24 aprile 1987 n. 4017, Cass.14 giugno 1999 n. 5900). Trattandosi dunque di controversia sul calcolo della pensione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese processuali del presente giudizio, attesa la contumacia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2007