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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice RE MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 90 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), IN QUALITA' DI PROCURATRICE E Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, Parte_2
NONCHE' IN QUALITA' DI PROCURATRICE SPECIALE E MANDATARIA DI
C.F. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ancona, via Marsala n. 8, giusta procura allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
- C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_4
- (C.F. ), Controparte_4 C.F._1 rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Luciani ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Padova, via Dante n. 60, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
E
(C.F. ) Controparte_5 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: leasing e fideiussione;
CONCLUSIONI: come trascritte in motivazione.
Pag. 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies ss. c.p.c. depositato l'8 gennaio 2024,
[...]
nella duplice qualità di procuratrice speciale sia di Parte_1 Controparte_1
(quest'ultima agente tramite e per conto del Patrimonio ) sia di Parte_2 [...]
ha chiesto al Tribunale di voler: CP_2
“dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di leasing per cui è causa o comunque accertata
e/o dichiarata la risoluzione del medesimo contratto ex art. 1453 e 1455 c.c. per grave ed imputabile inadempimento della convenuta (con sede a Cartura – PD – Piazza dell'Assunta n. CP_3
29, c.f. e p.iva REA PD443141), condannare la medesima quale P.IVA_5 CP_3 debitrice principale, nonché i garanti fideiussori SI (nato a [...]_4 il 13/04/1972, c.f. , residente a [...]) C.F._1
e (nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_5 C.F._2 residente a [...] int. 2) al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 9.646,86 in favore di a titolo di canoni scaduti ed insoluti ed € Controparte_2
109.286,02 in favore di Patrimonio Destinato quale Controparte_1 Parte_2 differenza tra capitale a scadere e prezzo incassato dalla vendita dell'imbarcazione, o quelle maggiori o minori somme che risulteranno all'esito del giudizio, oltre interessi maturati e maturandi dal 04/05/2023 al saldo al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge, ivi compresa la L. n. 108/96. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
A fondamento del ricorso, in sintesi, ha esposto: (i) che, con contratto di leasing n. 3533 del 29 marzo
2006, la allora ha concesso in locazione finanziaria un bene mobile registrato CP_6
(imbarcazione a motore entrobordo meglio descritta in atti) a (ii) CP_7 Parte_3 che, con successivo atto del 30 dicembre 2009, il contratto (rinumerato n. 13310) è stato ceduto dalla conduttrice a società odierna convenuta che ha poi mutato la propria Controparte_8 denominazione in e in pari data e hanno prestato CP_3 CP_4 Controparte_5 fideiussione specifica a garanzia del contratto, ulteriormente confermata, a seguito di rinegoziazioni del contratto, dapprima in data 23 gennaio 2013 e quindi in data 11 settembre 2013; (iii) che, ricevuta dall'utilizzatrice la comunicazione di non voler esercitare l'opzione di acquisto del bene,
, con propria lettera del 21 settembre 2015, ha intimato la risoluzione del contratto alla CP_6 luce della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 14 del contratto e del mancato pagamento dei canoni di luglio e agosto 2015, chiedendo la restituzione del bene e il pagamento di complessivi euro
160.390,70 (di cui 9.450,46 per canoni scaduti ed euro 150.000,00 per capitale residuo), oltre interessi;
(iv) che Patrimonio destinato è divenuta titolare del Controparte_1 Parte_2
Pag. 2 di 10 contratto, proprietaria del bene e titolare dei crediti a titolo di equo compenso, indennizzi, penali e danni in caso di inadempimento o risoluzione, mentre è titolare del credito per Controparte_2 canoni scaduti e relativi interessi;
(v) che l'imbarcazione, nelle more restituita dall'utilizzatrice, è stata venduta al prezzo di euro 63.934,43 oltre IVA, importo detratto dalla richiesta in questa sede azionata da CP_1
In diritto, ha affermato la natura di godimento del leasing, in quanto il valore di realizzo del bene
(circa euro 63.000) è inferiore al prezzo di opzione pattuito (euro 150.000), con conseguente salvezza delle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.; in ogni caso, anche in ipotesi di ritenuta natura traslativa del contratto, ha affermato il proprio diritto alla ritenzione dei canoni versati e maturati sino alla data di restituzione dell'immobile, nonché al pagamento del residuo a titolo di penale, come da clausola contrattuale pattuita in conformità all'art. 1526, comma secondo, c.c..
2. Con comparsa depositata telematicamente il 17 maggio 2024 si sono costituiti in giudizio e i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: CP_3 Controparte_4
“- In via principale, e in rito, chiedono che sia disposto il CP_3 Controparte_4 mutamento di rito e la prosecuzione del presente procedimento nelle forme ordinarie;
ciò in considerazione della complessità della lite oggetto della presente causa e la necessità di una istruzione probatoria piena, così come chiaramente emerge sia del ricorso depositato dalle parti ricorrenti che dalla presente memoria di costituzione.
- In via principale, nel merito rigettare le domande formulate dalle parti ricorrenti in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa.
- In via subordinata, qualora il tribunale adito dovesse ritenere che il contratto si sia risolto per inadempimento di accertare la natura traslativa del contratto di locazione finanziaria CP_3
e per l'effetto condannare il leasing a restituire i canoni versati sino al momento della intimata risoluzione previa determinazione di una somma quale equo compenso per il godimento del bene da parte dell'utilizzatore, in misura pari al deprezzamento subito dal bene stesso
- In via subordinata, qualora in tribunale adito ritenesse di qualificare il leasing nella tipologia dei leasing di godimento, accerti e dichiari l'inefficacia della modifica intervenuta alla clausola penale in quanto contrastante con l'affermata mancanza di effetto novativo ovvero accerti e dichiari
l'annullabilità della predetta modifica introdotta surrettiziamente nel corredo documentale allegato agli atti di modifica successivi alla cessione del contratto a (ora Controparte_8 CP_3 del 31/12/2009 per errore.
- In ogni caso, con riferimento al garante accertare e dichiarare che la garanzia Controparte_4 prestata dallo stesso non comprendeva in ogni caso il pagamento del prezzo dell'opzione eventualmente esercitabile dal lessee dal momento che lo stesso ha, in ogni atto in cui è stata
Pag. 3 di 10 rimodulata la durata del leasing, unicamente confermato le garanzie riferite all'atto del 31/12/2009
(che non prevedeva nella clausola penale l'inclusione del prezzo di esercizio dell'opzione).
- Con vittoria di spese e diritti”.
In sintesi, in punto di fatto hanno ripercorso le vicende del contratto di leasing – ritenuto dai resistenti a natura traslativa – ed evidenziato che il mancato pagamento atteneva a sole due rate sul totale (n.
114) hanno dedotto che l'imbarcazione, previa comunicazione spontanea della mancata volontà di esercizio dell'opzione d'acquisto, era stata restituita sin dal 10 novembre 2015, che nell'agosto 2015 era stata periziata al valore di euro 180.000,00 (più o meno 10%), che tuttavia la società di leasing ne aveva disposto la vendita soltanto nel 2019, senza alcuna manutenzione nelle more, ricavandone il minor prezzo di euro 78.000,00 iva inclusa e infine che veniva addebitato il pagamento di circa euro
25.000,00 a titolo di spese di ritiro e di perizia, non dovuti.
Tanto premesso, hanno eccepito: (i) il difetto di legittimazione attiva di non iscritta Parte_1 all'albo di cui all'art. 106 TUB;
(ii) “l'illegittimità dell'esercizio della risoluzione per inadempimento”, quest'ultimo di scarsa importanza rispetto alla totalità del corrispettivo del contratto, anche in ragione della tolleranza costantemente manifestata dalla società sui ritardi di pagamento e della tardiva attivazione ai fini della vendita della imbarcazione;
(iii) l'illegittimità della richiesta di pagamento del prezzo dell'opzione finale di acquisto, dovuta nella sola ipotesi
(insussistente) di esercizio dell'opzione di acquisto, risultando abusiva, inefficace e invalida la penale stabilita in misura pari al prezzo di opzione nella variazione contrattuale del 23 gennaio 2013; (iv) in via subordinata e quanto ai fideiussori, l'inopponibilità ai fideiussori stessi della modifica negoziale di ricomprensione del prezzo di opzione nella penale, esulando oneri e spese a qualsiasi titolo dall'obbligazione fideiussoria;
(v) la violazione della buona fede oggettiva per la ritardata messa in vendita del bene dopo la sua restituzione;
(vi) l'impossibilità per la società di accedere a ulteriori finanziamenti a seguito dell'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale rischi della Banca
d'Italia.
3. pur ritualmente evocato in giudizio (cfr. deposito telematico parte Controparte_5 ricorrente del 7 febbraio 2024), non si è costituito ed è stato dichiarato contumace alla prima udienza del 4 giugno 2024.
4. Assegnati i termini di cui all'art. 281-duodecies, comma quarto, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di termine per note conclusive, con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281- sexies, ultimo comma, c.p.c..
5. Così sintetizzate le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio, la domanda di parte attrice è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
Pag. 4 di 10 6. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata quanto alla procuratrice in quanto non iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB. Parte_1
In via assorbente, va esclusa la legittimazione degli odierni resistenti a far valere tale questione: come statuito dalla S.C., “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario
e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., 18 marzo
2024, n. 7243).
7. Nel merito, deve innanzitutto dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto di leasing, da ritenersi ritualmente intimata a fronte del (pacifico) inadempimento a due ratei di canone.
In particolare, ai sensi del contratto e dell'art. 14 delle relative condizioni generali è pattuito quanto segue:
Pag. 5 di 10 Tali clausole sono rimaste valide ed efficaci anche a seguito della cessione del contratto (v. doc. 14 ricorrente, artt. 1, 3 e 9), nonché delle variazioni concordate e, in particolare, quelle del 23 gennaio
2013 (doc. 17, art. 4) e dell'11 settembre 2013 (doc. 19, art. 5).
Ora, com'è noto la clausola risolutiva espressa – in cui le parti concordano che si abbia scioglimento del contratto al verificarsi dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento a una o più obbligazioni
– comporta la risoluzione immediata del contratto e preclude al giudice ogni valutazione circa la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., dalla cui prova è esonerata la parte che dichiara di avvalersi della clausola, avendo le stesse parti effettuato una simile valutazione in sede negoziale (ex multis Cass. 2 ottobre 2014 n. 20854; Cass. 1 agosto 2007, n. 16993; Cass., 5 gennaio 2005, n. 167).
Nella specie, la concedente ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa in conformità alle modalità pattuite (cfr. raccomandata AR spedita il 21 settembre 2015, doc. 21 ricorso), sicché in questa occorre limitarsi a dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, assorbita ogni questione relativa alla risoluzione per inadempimento dedotta in subordine.
8. Ciò posto, il Tribunale ritiene che il contratto integri un leasing traslativo.
Premesso che la conclusione del contratto risale al 29 marzo 2006 e la sua risoluzione di diritto al settembre 2015 (e sono pertanto entrambe anteriori all'entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n.
124, che ha positivizzato la disciplina di tale fattispecie contrattuale), la vicenda di causa va esaminata alla luce dei principi di formazione giurisprudenziale all'epoca vigenti (cfr. in tal senso Cass.,
SS.UU., 28 gennaio 2021, n. 2061; v. anche App. Bologna, 10 giugno 2025, n. 1028).
In particolare, deve considerarsi la tradizionale distinzione operata tra locazione finanziaria di tipo traslativo e di godimento, distinzione basata sulla diversità di funzione e, dunque, di causa concreta del contratto:
Pag. 6 di 10 - nel leasing traslativo, “il rapporto è indirizzato anche al trasferimento del bene, in ragione di un apprezzabile valore residuo di esso al momento della scadenza contrattuale, notevolmente superiore al prezzo d'opzione, mostrando i canoni anche la consistenza di corrispettivo del trasferimento medesimo” (Cass., SS.UU., n. 2061/2021 cit.);
- nel leasing di godimento, invece, “il rapporto ha essenzialmente una funzione di finanziamento a scopo, per l'appunto, di godimento e, quindi, con una previsione dei canoni su base eminentemente corrispettiva di tale scopo, essendo marginale ed accessoria la pattuizione relativa al trasferimento del bene alla scadenza dietro pagamento del prezzo d'opzione” (ivi).
La diversa funzione concreta del contratto ha comportato, per pacifica e costante giurisprudenza, diversità in punto di disciplina applicabile (si veda di recente Cass., 30 marzo 2022, n. 10249; così sin da Cass. nn. 5569, 5571, 5573 e 5574 del 1989, con orientamento poi confermato da SS.UU., n.
65 del 1993):
- nel leasing traslativo, al fine di evitare che la risoluzione del contratto implichi per il concedente la percezione di più di quanto avrebbe ottenuto in ipotesi di regolare esecuzione del contratto e nell'ottica dell'equità contrattuale, viene ritenuta applicabile in via analogica la previsione di cui all'art. 1526 c.c., propria della vendita con riserva della proprietà, secondo cui l'utilizzatore è tenuto a restituire il bene e il concedente a restituire le rate percepite, salvo il suo diritto all'equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno;
- in quello di godimento, invece, connotato da piena sinallagmaticità, viene ritenuta operante la disciplina di cui all'art. 1458, comma primo, secondo periodo, c.c., sicché l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse e al risarcimento del danno da inadempimento.
Si è, poi, osservato che “Ricorre la figura del "leasing" di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e a fronte di canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi;
è invece configurabile il "leasing" traslativo allorché, la pattuizione si riferisce a beni atti a conservare, a quella scadenza, un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione ed i canoni hanno la funzione di scontare anche una quota del prezzo di previsione del successivo acquisto” (Cass., 28 maggio 2007, n. 18195).
Quanto al caso di specie, ad avviso del Tribunale coglie nel segno la difesa dei convenuti, laddove hanno affermato la natura traslativa della locazione finanziaria oggetto del giudizio, attesa la previsione di un prezzo di opzione non irrisorio e di un elevato valore di realizzo del bene.
Ne discende, allora, l'applicazione della previsione di cui all'art. 1526 c.c.; ciò significa che:
Pag. 7 di 10 - in conformità al primo comma di tale disposizione, è dovuta all'utilizzatore la restituzione dei canoni riscossi, salvo il diritto del concedente all'equo compenso per l'uso della cosa (che tenga conto della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento subito nel tempo e del logoramento d'uso);
- ai sensi del secondo comma, è consentita la stipula di una clausola penale che preveda la corresponsione di una indennità pari ai canoni già versati dall'utilizzatore, salvo il potere del giudice, previsto in via generale ai sensi dell'art. 1384 c.c., di ridurre ad equità – anche d'ufficio, ma a condizione che la parte a ciò interessata abbia tempestivamente dedotto i relativi elementi di valutazione – la penale che risulti manifestamente eccessiva.
Infatti, mette conto di richiamare gli approdi della giurisprudenza di legittimità in relazione a tale disciplina (cfr. tra tutte Cass., n. 10249/2022 cit.):
“l'equo compenso contemplato dal primo comma dell'art. 1526 c.c. «comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno spettante al concedente, che, pertanto, deve trovare specifica considerazione» nella sua interezza, come danno emergente e lucro cessante, secondo il cd. principio di indifferenza incarnato dall'art. 1223 c.c., in modo «da porre il concedente medesimo nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'utilizzatore avesse esattamente adempiuto» (Cass. 1581/2020, 15202/2018, 888/2014, 73/2010, 4969/2007, 9162/2002).
4.7. E, potendo le parti, nell'esercizio dell'autonomia privata, determinare preventivamente il risarcimento del danno attraverso una clausola penale, ex art. 1382 c.c. (come avviene di norma, sulla base di modelli standardizzati del social-tipo "contratto di leasing"), l'operazione integrativa per via analogica include il secondo comma dell'art. 1526 c.c., che consente l'acquisizione delle
“rate pagate” come indennità, a titolo di clausola penale (cd. clausola di confisca) e al tempo stesso contempla, conformemente al principio generale ex art. 1384 c.c., la riduzione giudiziale dell'indennità medesima “secondo le circostanze”, valutando cioè se tale penale risulti manifestamente eccessiva, sempre al fine di «ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale» (conf. Cass. Sez. U,
18128/2015, Cass. 18326/2018)”
Ciò posto, come osservato dalla medesima pronuncia della S.C. sinora richiamata, “attraverso il filtro dell'art. 1526 c.c., la giurisprudenza di questa Corte (richiamata da Cass. Sez. U, 26531/2021) ha selezionato, tra le varie clausole standardizzate, quelle meritevoli o meno di tutela, sempre alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente, nel perseguimento di un equilibrato assetto delle posizioni contrattuali delle parti.
5.1. Così, tra le clausole meritevoli di
Pag. 8 di 10 tutela è stata fatta rientrare «la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente
l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito» (Cass. Sez. U, 26531/2021, con rinvio a Cass.
15202/2018, 21762/2019, 25031/2019, 1581/2020”.
Nel caso di specie, la pattuizione di cui all'art. 14, commi 4 e 5, delle condizioni di contratto appare conforme all'ipotesi ritenuta dalla giurisprudenza citata, risultando invece priva di pregio l'eccezione volta a farne valere l'annullabilità, in quanto genericamente formulata:
Una simile clausola va ritenuta non manifestamente eccessiva, non determinando indebita locupletazione a favore del concedente rispetto all'ipotesi di esatto adempimento del contratto.
8.1. Sotto altro profilo, sono irrilevanti – in quanto al più foriere di (non dedotta né domandata) responsabilità risarcitoria della concedente (difettando legittimazione passiva in capo alla cessionaria attrice) – e comunque infondate le deduzioni dei convenuti costituiti in ordine alla tardività della messa in vendita del bene e alla non spettanza delle spese richieste dalla ricorrente.
Invero, è documentata una prima proposta di acquisto del bene sin dal febbraio 2016 (v. doc. 7 allegato alla prima memoria ex art. 281-duodecies comma quarto di parte ricorrente), tempestiva rispetto alla restituzione del bene risalente al novembre 2015. Risultano, inoltre, congrue e oggetto di richiesta da terzi le spese sostenute. Quanto alle condizioni dell'imbarcazione, infine, va ritenuta meritevole di adesione e maggiore considerazione rispetto a quella depositata dai convenuti la perizia prodotta da parte ricorrente, in quanto comprensiva dell'analisi della funzionalità dell'imbarcazione, non valutata nella perizia di parte convenuta.
9. Per quanto concerne la posizione dei fideiussori, la difesa del secondo cui la CP_4 fideiussione prestata non coprirebbe il prezzo dell'opzione in ipotesi di risoluzione, è infondata.
Invero, la fideiussione “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa” (art. 1, doc. 15 ricorso, immutato anche all'esito delle conferme del 23 gennaio 2013 e 11 settembre 2013.
A nulla rileva l'intestazione del modulo recante la fideiussione, riportato per estratto a pag. 11 della comparsa di costituzione, in cui l'importo di euro 600.000 è indicato al fine di individuare il contratto garantito (trattandosi di fideiussione specifica).
10. Da ultimo, risulta inidonea a paralizzare la pretesa creditoria della parte ricorrente l'eccezione di illegittimità della segnalazione in Centrale rischi della società conduttrice.
Pag. 9 di 10 Fermo che, in conseguenza di quanto sopra considerato, deve ritenersi sussistente l'inadempimento alle obbligazioni pattuite in punto di pagamento del canone di locazione da parte della società conduttrice, va in ogni caso osservato che la doglianza attiene alla violazione di regole di condotta – come tali foriere, al più, di responsabilità risarcitoria della locatrice e non, invece, di nullità del contratto (cfr. per tutte Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) – con la conseguenza che, non essendo formulata alcuna domanda risarcitoria da parte degli odierni resistenti costituiti, detta eventuale violazione, anche laddove sussistente, rimarrebbe in ogni caso priva di concreta rilevanza.
11. In conclusione, la domanda attorea va accolta.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore del decisum, in applicazione di un importo compreso tra i parametri minimi e medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 90/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa:
1) accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 3533 (poi 13310) del 29 marzo 2006;
2) condanna e , in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, al pagamento della somma di € 9.646,86 in favore di Controparte_2 ed € 109.286,02 in favore di Parte_4
, oltre interessi al saggio contrattualmente previsto e in ogni caso entro i
[...] limiti di cui alla L. n. 108/996 dal 23 giugno 2023 (data della diffida) al saldo;
3) condanna e , in CP_3 Controparte_4 Controparte_5 solido tra loro, alla refusione, in favore di Controparte_2 Controparte_1
tramite la procuratrice
[...] Parte_2 Pt_1
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro
[...]
9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 22 ottobre 2025
Il Giudice
RE MA
(atto sottoscritto digitalmente)
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