Articolo 10 della Legge 17 dicembre 1997, n. 433
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 gennaio 1998
Art. 10. Dematerializzazione degli strumenti
finanziari pubblici e privati 1. Le norme delegate disciplinano la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati, come individuati dalle vigenti disposizioni, determinandone termini e condizioni anche al fine di agevolarne la ridenominazione e la circolazione, tenuto conto dell'esigenza di tutelare la posizione dell'emittente e del possessore e di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di compensazione, liquidazione, garanzia e pagamento.
Entrata in vigore il 3 gennaio 1998