Versione
1 gennaio 1957
1 gennaio 1957
Art. 2.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.