Articolo 2 della Legge 27 novembre 1956, n. 1418
Articolo 1
Versione
1 gennaio 1957
Art. 2.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.
La presente legge entra, in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 1 gennaio 1957