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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.775/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE
Presidente
dott. Alberto BINETTI
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
DI AU EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Casalecchio di Reno ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Calefati n.177, presso lo studio dell'avv. Annalisa
Nanna, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Pantaleo d'Amato
appellante
Contro
pagina 1 di 15 , nato a [...] il [...], residente in Cassano Murge ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via dei Mille n.130 presso lo studio dell'avv. Vito
Pilolla, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.1991/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 14/12/2020, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.78/2015 r.g. promosso dall' odierno appellante in danno dell'odierno appellato ed avente ad oggetto “appalto”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “riformare la sentenza appellata e condannare l'appellato al pagamento delle opere eseguite dall'appaltatore nella misura di €26.914,54 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, rigettando ogni altra avversa pretesa in quanto inammissibile e viziata da extrapetizione, con vittoria di spese
e compensi oltre accessori di legge e per entrambi i gradi del giudizio” ; per l' appellato, si insisteva per la conferma della gravata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale in esame trae origine da una intercorsa scrittura privata autenticata nelle firme del 15/6/2011, con la quale le odierne parti processuali convenivano due distinti rapporti contrattuali con evidente connessione negoziale.
In particolare, si conveniva una vendita immobiliare ed un contratto di appalto a parti invertite, nel senso che lo vendeva all' un fondo Parte_1 Controparte_1 rustico in agro di Molfetta con entrostante manufatto in corso di realizzazione ed adibito a deposito di attrezzi agricoli, verso il corrispettivo di complessivi €60.000,00 con distinta imputazione di €10.000 per il fondo rustico e di €50.000 per manufatto predetto, importo regolarmente versato dall'acquirente il quale, con contestuale e distinta convenzione, commissionava allo un appalto avente ad oggetto i necessari lavori di Parte_1
pagina 2 di 15 completamento del manufatto, come da capitolato con le previste rifiniture e computo metrico allegati, per un importo complessivo di €110.000-
Il recesso unilaterale dal predetto appalto in corso d'opera da parte del committente, con conseguente richiesta da parte dell'appaltatore della prevista indennità per le opere eseguite e per il mancato guadagno, disattese dal primo, determinava la proposizione, ad opera del secondo del giudizio di primo grado innanzi il competente Tribunale tranese.
In particolare, con citazione del 24/12/2014, notificata al convenuto il successivo
2/1/2015, in rinnovazione di precedente atto introduttivo di precedente giudizio non iscritto a ruolo, lo evocava l' per l'udienza del 27/4/2015 per ivi sentire: Parte_1 CP_1
1)accertare l'avvenuto recesso unilaterale del convenuto al contratto d'appalto intercorso con l'istante; 2)determinare nella misura di €44.748,52 l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore in conformità del contratto di appalto intercorso fino al momento del recesso e, comunque, ordinati dal committente e da questi ritenuti;
3)determinare in
€20.000 il mancato guadagno dell'appaltatore per via del recesso anticipato del committente;
4)condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'istante dell'importo di €44.748,52 oltre iva, quale saldo dei lavori eseguiti fino al momento del recesso e dell'importo di €20.000 per mancato guadagno, ovvero al pagamento di quell'altra somma, maggiore e/o minore, che sarà dimostrata o ritenuta dal Tribunale di sua giustizia, a rivalutarsi fino al momento del pagamento, trattandosi di debito di valuta;
5)condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme risultanti a credito dell'istante; 6)condannarlo infine al pagamento delle spese processuali.
A supporto della domanda predetta assumeva l'attore che, premessa la stipula dei due contratti di cui innanzi, con riferimento a quello di appalto, iniziati i lavori appaltati, nel settembre del 2011, il convenuto committente, aveva estromesso dal cantiere esso attore appaltatore e con successiva comunicazione del 16/4/12 formalizzava il proprio recesso dal contratto.
In punto di diritto, invocava l'applicazione del disposto di cui all'art.1671 c.c. in ordine al correlativo diritto di esso appaltatore a conseguire, in conseguenza del recesso ad nutum del committente, come nella specie, una somma di natura indennitaria pari al valore delle opere eseguite e al mancato guadagno.
pagina 3 di 15 Con comparsa del 7/4/2015 si costituiva il convenuto il quale, premesso il CP_1 collegamento negoziale fra i due contratti e l'applicazione, nella specie, della disciplina degli immobili da costruire ex D.Lgs. 122/2005, eccepiva la nullità dell'intera operazione negoziale per asserita illiceità dell'oggetto, consistente nel trasferimento, con il contratto di vendita, di un immobile abusivo, avendo esso acquirente successivamente accertato l'ineseguibilità delle modifiche strutturali per conseguire la destinazione finale ad uso abitativo del predetto immobile, in virtù del quale si era determinato all'acquisto.
In via subordinata, invocava quanto meno l'annullamento del contratto di vendita per vizio del consenso, avendo lo , padre dell'attore ed esclusivo Persona_1 contradittore in fase precontrattuale, deliberatamente tratto in errore esso acquirente e committente circa la reale possibilità di modificare urbanisticamente la destinazione d'uso del terreno agricolo e dell'entrostant5e fabbricato, esibendogli una visura catastale che evidenziava, solo apparentemente, l'avvenuto accatastamento a villa di un fabbricato insistente su fondo limitrofo, operazione di fatto mai conclusa proprio in conseguenza di un insanabile contrasto con i vigenti strumenti urbanistici.
Sulla scorta delle richieste suddette e quale conseguenza diretta delle stesse, concludeva chiedendo, previo accertamento del collegamento negoziale tra i due contratti (vendita ed appalto), dichiararsi, in via riconvenzionale, la nullità del primo contratto di compravendita con conseguente condanna del venditore, parte attrice, convenuto in riconvenzione, alla restituzione del corrispettivo versatogli, dichiarando la nullità anche del collegato contratto di appalto, con condanna dell'attore, sempre in via riconvenzionale, al risarcimento del danno;
subordinatamente, chiedeva dichiararsi l'annullamento di entrambi i contratti per il suesposto vizio del consenso con condanna dello Scardigno alla restituzione di quanto percepito ovvero, in estremo subordine, rigettare l' avversa richiesta di pagamento, ovvero decurtare dal dovuto il costo delle opere necessarie alla rimozione dei vizi circa la irregolare esecuzione delle opere compiute con violazione delle norme tecniche e regolamentari, determinanti l'avvenuto recesso nella misura a quantificarsi in corso di causa, a mezzo di espletanda ctu, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio con le suddette contrapposte posizioni difensive, istruito congruamente lo stesso con le ammesse prove orali e con una ctu tecnica ricostruttiva, pagina 4 di 15 lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 16/9/2020 nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 14/12/2020, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia dichiarando la legittimità del recesso dell' dal contratto di appalto;
dichiarando il diritto dello Controparte_1 Parte_1 all'9indennità ex art.1671 c.c. per complessivi €10.712,02; dichiarando l'obbligo dello al risarcimento del danno in favore dell' per la complessiva somma di Pt_2 CP_1
€46.522,74; compensati i due rispettivi crediti ex art.1243 c.c., condannava lo Scardigno tenuto al pagamento, in favore dell' della somma di €35.810,72 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo con integrale compensazione delle spese di giudizio e del costo dell'espletata ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% cadauno.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni poste a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Preliminarmente, provvedeva il primo giudice a circoscrivere l'oggetto del giudizio rilevando che, alla domanda attorea di pagamento dell'indennizzo dovutogli ex art.1671
c.c., nella sua qualità di appaltatore ed in conseguenza del recesso unilaterale del committente eseguito con atto del 16/4/2012, si contrapponevano le domande CP_1 del convenuto di nullità, ovvero, subordinatamente, di annullamento della complessiva operazione negoziale posta in essere a causa della irrealizzabilità dell'obiettivo di trasformare un deposito attrezzi agricoli in una villa destinata ad abitazione di esso acquirente e committente e di risarcimento del danno sofferto per la cattiva esecuzione delle opere appaltate.
Tanto premesso, evidenziava il Tribunale la priorità di scrutinio e delibazione delle domande riconvenzionali, come innanzi articolate dal convenuto quali, nella CP_1 specie, le due domande in ordine subordinato di nullità o di annullamento del contratto di vendita, precedendo logicamente le stesse la disamina della domanda principale ex art.1671 c.c. proposta dall'attore.
A tale riguardo, riteneva il primo giudice infondata la domanda di accertamento della nullità del predetto contratto di vendita per asserita illiceità dell'oggetto, spiegando i suoi pagina 5 di 15 effetti anche nel collegato contratto di appalto in base al principio “simul stabunt simul cadent “.
A supporto del rilievo adduceva il Tribunale che l' aveva assunto ed invocato la CP_1 nullità del contratto dui vendita immobiliare i n quanto avente ad oggetto un immobile abusivo, con asserita e conseguente nullità per illiceità dell'oggetto.
In relazione a tale tesi, reputava il primo giudice insussistente la eccepita nullità, in quanto la vendita aveva avuto ad effettivo oggetto un terreno agricolo con entrostante manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli, in corso di costruzione, munito, tuttavia, dei necessari titoli abilitativi per la ridetta destinazione, come correttamente riportati in contratto, ovvero un terreno agricolo con pertinenziale deposito.
Il contratto, rilevava il primo giudice, non prevedeva affatto l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione e né, tantomeno, l'obbligo, a carico del venditore di trasferite all'acquirente un immobile abitabile, mentre il deposito attrezzi, in corso di costruzione, era regolarmente assentito, conseguendone che il contratto de quo non trasferiva in favore dell'acquirente come dallo stesso sostenuto, un immobile CP_1 abusivo, evidenziando, a tale riguardo, come la nullità contrattuale prevista dal vigente
T.U. edilizia e dagli artt.17 e 40 della L.47/1985, andava ricondotta nell'ambito del 3° comma dell'art.1418 c.c. di cui costituiva una specifica declinazione, da qualificarsi, quindi, come nullità “testuale”, con previsione di una unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono e volta a sanzionare la mancata inclusione, in tali atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, esistente realmente e riferibile specificamente a quell'immobile, conseguendone, nel caso di specie, laddove è chiara la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile posto in vendita, la validità del correlativo contratto, prescindendo dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, richiamando, a supporto, rilevante giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 22/3/2019 n.8230).
Non sussistendo nullità del contratto di vendita, ne derivava che la stessa non potesse ricadere “ a cascata” sul contestuale contratto di appalto.
pagina 6 di 15 Analoga delibazione di rigetto esponeva l'estensore con riferimento alla subordinata domanda di annullamento per asserito vizio del consenso, rappresentato, nella specie, in tesi difensiva del convenuto, da un errore essenziale in cui esso acquirente era stato indotto nella convinzione di poter realizzare una villa da destinarsi ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Nella fattispecie, invero, l' imputava l'asserito comportamento doloso ad un terzo CP_1 estraneo al contratto, quale lo , padre dell'effettivo venditore ed Persona_1 effettiva controparte nelle intercorse trattative preliminari alla vendita, nel corso delle quali garantiva personalmente il buon esito della pratica urbanistica finalizzata al cambio di destinazione d'uso del manufatto in corso di realizzazione (circostanza avvalorata dalla correlativa prova testimoniale).
Così riqualificato lo specifico vizio del consenso, idoneo, in tesi difensiva del convenuto, a supportare l'invocato annullamento contrattuale, in termini di errore determinato da un comportamento doloso, consistente nell'allegazione di artifici e raggiri predisposti per indurre l'acquirente ad un acquisto al quale, altrimenti, non si sarebbe determinato) lo stesso, nella specie, era inidoneo a provocare l'effetto giuridico richiesto, in quanto proveniente da un terzo, estraneo alla vicenda contrattuale di cui si invocava l'annullamento (il padre del venditore) e che, per esplicita ammissione dello stesso acquirente, aveva agito, in fase precontrattuale, in completa autonomia e senza alcun collegamento con il figlio (odierno appellante) risultando lo stesso altrove residente.
A tale riguardo, infatti, il disposto di cui all'art.1439 c.c. ammetteva la rilevanza del dolo del terzo ai fini della richiesta di annullamento per errore essenziale nel solo caso di comprovata conoscenza da parte della parte contrattuale che se ne fosse avvantaggiata, dei raggiri determinanti la conclusione del contratto ad opera di terzi estranei allo stesso, prova che, nel caso di specie, non risultava fornita.
Sulla scorta dei predetti rilievi, reputava il Tribunale infondata la proposta domanda riconvenzionale nella sua duplice articolazione, principale e subordinata.
Venendo, quindi, alla domanda principale attorea, attinente il preteso pagamento dell'indennizzo dovuto dal convenuto committente a seguito del recesso dal contratto d'appalto, reputava lo stesso fondato per quanto di ragione.
pagina 7 di 15 Incontestato, invero, si configurava il recesso del committente con la prodotta nota del
16/4/2012, con la consente applicazione dell'art.1671 c.c..
Veniva, tuttavia, in rilievo, a tale riguardo, l'espletata ctu con la quale, l'ausiliarie designato, con ragionamento esaustivo ed immune da vizi logico-giuridici, accertava che nel computo metrico descritto in contratto, non erano riportate le quantità delle varie lavorazioni a farsi, con conseguente doveroso riferimento ai prezzi individuati nel listino prezzi OO.PP. della , applicato alle quantità riscontrate in opera nel corso CP_2 dei sopralluoghi, con corretta redazione di un computo metrico estimativo dal quale era dato evincersi un corrispettivo per tutte le opere realizzate, pari a complessivi €33.180,43 somma rettificata in diminuzione per ritenuta espunzione del costo di una vasca per raccolta acqua piovana, preesistente al contratto ed estranea all'appalto, con conseguente riduzione del corrispettivo effettivo alla somma di €26.914,54 dal quale, tuttavia, doveva detrarsi il valore delle opere irregolarmente realizzate, come previsto in contratto, costituente, nella specie, la giusta causa del recesso operato dal committente.
A tale riguardo, valorizzava il primo giudice le risultanze peritali con le quali il ctu, in risposta allo specifico quesito, quantificava in €16.202,52 il valore dei manufatti non realizzati secondo le regole dell'arte per tutte le ragioni esaustivamente indicate nella relazione, conseguendone che, detratto dal valore complessivo di tutte le opere realizzate, pari ad €26.914,54 il costo di quelle viziate, pari ad €16.202,52, si determinava l'indennizzo effettivamente dovuto dal convenuto a seguito dell'operato suo recesso quale committente, pari al valore dei lavori eseguiti a regola d'arte, nella somma di €10.712,02.
Inaccoglibile, invece, reputava il Tribunale, l'ulteriore domanda attorea di natura risarcitoria per l'asserito mancato guadagno, conseguente al recesso del committente, quantificato nella somma di €20.000,00
Rilevava, a suffragio della ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, una evidente carenza probatoria, gravante a carico dell'appaltatore, attinente alla prova dell'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere, costituito dalla differenza tra il costo pattuito e le spese rese necessarie per la realizzazione, mancando, nella specie, qualsiasi prova e quantificazione delle spese.
pagina 8 di 15 Quanto all'ulteriore profilo della riconvenzionale dell' (che risulterà determinante CP_1 ai fini decisori) ovvero a quella con cui il convenuto committente chiedeva la riduzione di quanto dovuto all'appaltatore per equivalenza ai costi necessari per il ripristino delle opere mal eseguite dallo stesso, da compensare, eventualmente, con il dovuto indennizzo.
Per la effettiva determinazione di tali costi, rinviava il Tribunale alle risultanze della crtu che aveva individuato due manufatti realizzati con vizi strutturali di tale rilevanza da rendere necessaria l'integrale smantellamento degli stessi con successiva realizzazione a regola d'arte, riferendosi ad un muro in c.a. relativo alla rampa d'accesso del seminterrato ed alla realizzazione di un cordolo di delimitazione dell'intero lotto, per il cui ripristino integrale nei termini suddetti, quantificava un costo complessivo di m€46.552,74, reputando, irrilevante a tale riguardo, l'asserita esecuzione delle ridette opere in regime di subappalto concesso dal convenuto al padre , rilevandosi tali rapporti interni Per_1 palesemente estranei al committente.
In definitiva, concludeva il primo giudice per l'accoglimento per quanto di ragione della domanda principale dell'attore, nonché di quella riconvenzionale risarcitoria da parte convenuta, per cui, accertata la legittimità del recesso del committente e ritenuto l'inadempimento dell'appaltatore per i gravi vizi delle opere eseguite, operata la doverosa compensazione tra i rispettivi crediti, ovvero quello di €10.712,02 a favore dello
, determinato dalla somma dovuta per le opere compiute ed immuni da vizi di Parte_1
€ 26.914,34 (al netto della detrazione per la vasca di raccolta preesistente all'appalto) ed ulteriormente decurtato della somma equivalente al valore dei manufatti non realizzati di
€16.202,52, con quello in favore del convenuto committente per costi di ripristino delle opere realizzate con difetti, pari ad €46.522,74 residuava un residuo saldo creditorio a favore del convenuto, pari ad €35.810,72 da maggiorarsi con i dovuti interessi dalla domanda al soddisfo, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della evidente reciproca soccombenza.
Avverso tale articolata motivazione, insorgeva lo proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale allegava una triplice motivazione.
In particolare, con un primo motivo, sviluppato sotto un duplice profilo, contestava, in primo luogo, un vizio di extrapetizione avallato dalla errata qualificazione della domanda risarcitoria del convenuto in quella estimatoria mai richiesta e, in secondo luogo, da una pagina 9 di 15 prospettata errata interpretazione fattuale circa la ritenuta legittimità di un recesso unilaterale del committente in corso d'opera e non a lavori ultimati;
con un secondo motivo, si doleva per l'errata decurtazione, dal costo delle opere realizzate, di quella relativa alla vasca di raccolta, erroneamente ritenuta estranea al contratto d'appalto ed infine, con un terzo motivo, si doleva per la ritenuta irregolare esecuzione, da parte del ctu, recepita in sentenza nella rideterminazione contabile di cui innanzi, del muro delimitante la rampa d'accesso all'immobile, conseguendone, in tesi, la persistenza di un proprio credito ex art.1671 c.c. pari ad €26.914,54, somma di cui insisteva per la condanna a carico dell'appellato il quale, costituitosi a sua volta, contestava CP_1
l'infondatezza delle avverse doglianze insistendo per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/10/2021, dinanzi a precedente Collegio, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza a trattazione scritta del
28/10/22, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 9/6/2023 per pervenire, dopo ulteriori rinvii per carico di ruolo, a quella di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione con le trascritte e reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Lo scrutinio delle addotte censure induce il Collegio a reputare inaccoglibile il proposto gravame, non potendo condividere nessuna delle tre doglianze in cui si articola lo stesso.
In primo ,luogo, si configura inconferente alla fattispecie in esame il prospettato vizio di extrapetizione che, in tesi appellante, si configurerebbe nell'aver il Tribunale riconosciuto in favore dell' una istanza risarcitoria mai richiesta dallo stesso, peraltro concessa CP_1 in modo spropositato ed erroneamente fondata sul disposto di cui all'art.1668 c.c., inapplicabile al caso di specie in quanto lo stesso presupporrebbe, quale fatto costitutivo,
l'avvenuta completezza delle opere appaltate.
La censura è immotivata oltre che infondata.
Devesi, invero, evidenziarsi la proposizione, rituale e tempestiva, in sede di costituzione di parte convenuta, di una domanda riconvenzionale principale di natura risarcitoria, pagina 10 di 15 conseguente alla richiesta declaratoria di nullità per illiceità dell'oggetto, della vendita immobiliare o dell'annullamento della stessa per vizio del consenso, integrata da un'espressa riconvenzionale subordinata all'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea, ovvero la invocata riduzione di quanto dovuto in favore dello stesso a titolo indennitario ex art.1671 c.c., rapportata al costo dei lavori ritenuti necessari per ripristinare, a regola d'arte, i manufatti irregolarmente eseguiti.
Così chiaramente articolata la proposta domanda riconvenzionale, non può condividersi il prospettato vizio di ultrapetizione e né, tantomeno, sotto diverso profilo della censura,
l'inapplicabilità alla fattispecie della richiesta di riduzione quale contenuto, alternativo, della garanzia per difetti dell'opera appaltata ex art.1668 c.c. non risultando l'appalto interamente eseguito.
La rituale contrapposizione dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, non richiedeva affatto la compiuta esecuzione dell'appalto, essendosi, nella specie, i vizi dell'opera manifestatisi in maniera tanto evidente in corso d'opera, da legittimare il recesso ad nutum del committente, senza dover attendere il compimento dell'appalto per richiederne la sua risoluzione.
Il committente poteva, invero, richiedere la riduzione del prezzo per i vizi dell'opera in corso d'esecuzione in base all'art.1668 c.c., a condizione che i vizi non rendessero l'opera completamente inidonea all'uso e che tale richiesta potesse avanzarsi dopo aver denunciato i vizi all'appaltatore entro 60 gg. dalla scoperta.
Nel caso in esame, per espressa ammissione dell'attore, la scoperta dei vizi da parte del committente avveniva nel settembre del 2011 con la propria estromissione dal cantiere, cui seguiva una formale comunicazione da parte del difensore del committente del
14/10/2011 (in atti) con cui si formalizzavano le contestazioni in merito alle opere fino a quel momento eseguite, circostanza avvalorata dalla mancata eccezione di decadenza della ridetta denuncia formalizzata dall'attore nelle sue difese successive alla costituzione del convenuto.
In ogni caso, anche in disparte il suddetto rilievo, assume determinante rilevanza il potere discrezionale da parte del giudice di attribuire all'azione o all'eccezione svolta una qualificazione giuridica anche diversa da quella prospettata dalla parte, atteso che: “il
pagina 11 di 15 giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda
o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”(v: Cass. ordinanza n.5153 del 21/2/2019).
Nel caso in esame, d'altronde, la difesa del convenuto nel proporre l'eccezione riconvenzionale in esame non aveva espressamente fatto riferimento alla norma specifica sull'appalto, ben potendosi configurare, la legittima richiesta di eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, in punto di responsabilità contrattuale ex art.1453 e 1455 c.c., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt.1667
e 1668 c.c. i quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia d'inadempimento contrattuale (Cfr. Cass. n.1186 del 22/1/2015).
La delibazione della seconda censura attiene alla contestata esclusione tra le opere appaltate e realizzate di una vasca di accumulo di acque piovane, ritenuta dal CTU preesistente alla stipula contrattuale con accreditato valore dell'opera pari ad €6.265,89 espunto dal conteggio del valore complessivo delle opere realizzate prima del recesso, determinanti il credito attoreo quale indennizzo ex art.1671 c.c.
La doglianza è, a parere del Collegio, inadeguatamente supportata con il solo riferimento alla descrizione del cespite venduto con il richiamato rogito notarile con il quale veniva trasferita la proprietà del fondo rustico e dell'annesso deposito in costruzione.
Il CTU , a tale riguardo, ha ritenuto dirimente l'omessa inclusione della realizzazione della vasca in capitolato e computo metrico contrattuale relativo all'appalto, correttamente interpretando tale mancanza con il rilievo della preesistenza della vasca in questione, con un ragionamento presuntivo quindi assolutamente corretto e prevalente rispetto alla carente indicazione nel rogito cui seguiva il riscontro all'esito del primo sopralluogo peritale, anche ritenendo che, nel caso di specie, trattavasi di mera scrittura privata autenticata nelle firme e non già di rogito notarile formale vero e proprio.
La censura andava evidentemente supportata da un compendio probatorio attestante la reale esecuzione dell'opera nel computo delle opere appaltate, anche se omessa nel pagina 12 di 15 capitolato specifico allegato al contratto d'appalto, onere probatorio evidentemente inadempiuto.
Analoga delibazione negativa ritiene il Collegio di attribuire alla terza ed ultima doglianza con la quale si contesta, sostanzialmente, l'operato del CTU in punto di determinazione d'inidoneità dei due rilevanti manufatti (muro di delimitazione alla rampa d'accesso e cordolo di recinzione dell'intero lotto) con riscontro di vizi costruttivi e strutturali di tale rilevanza da supportare la integrale rinnovazione delle opere medesime, previa demolizione di quelle irregolarmente realizzate.
Non può invero condividersi il rilievo addotto a supporto della censura secondo il quale “il preteso vizio era stato accertato dal CTU senza ricorrere a scavi e/o saggi ma, probabilmente ricorrendo al capitolato delle rifiniture nel quale quella particolare conformazione del muro di delimitazione non era prevista” atteso che , come reiteratamente precisato e ribadito da conforme giurisprudenza di legittimità , la diligenza qualificata ex art.1176 2° comma c.c. impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte e tale obbligo rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui
(cfrr. Cass. 18/4/2025 n.10231; conf. Cass. 2/2/2016 n.1981)atteso che l'appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e per andare esente da responsabilità deve provare di aver manifestato il suo dissenso e di essere stato indotto ad agire quale “nudus minister”.
In effetti, l'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente e conseguentemente egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 22/2/2000 n.1965).
Pertanto ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde per i vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, salvo la comprovata qualifica di nudus minister dello stesso (cfr. Cass. 2/2/2016 n.1981; conf. Cass. 24710/22 n.31273), circostanza questa mai allegata e né tantomeno provata dallo . Parte_1 pagina 13 di 15 Risulta pertanto corretta la metodologia adoperata dal CTU il quale, all'esito dello specifico quesito propostogli, acclarava la diminuzione di valore delle opere effettivamente realizzate per eventuali vizi riscontrati con indicazione delle oere necessarie alla eliminazione di tali vizi e correlativa quantificazione del costo di tali opere che, nel caso di specie, superava di gran lunga il credito residuo di natura indennitaria di spettanza dell'appaltatore, determinando con la doverosa compensazione giudiziale, una materiale inversione della titolarità di crediti in favore del convenuto committente.
Il Ctu, all'esito dei vari sopralluoghi effettuati, con specifico riferimento ai manufatti rappresentati dal muro di delimitazione della rampa d'accesso al piano seminterrato e dal cordolo di recinzione, concludeva per l'omessa realizzazione degli stessi secondo la buona tecnica “in quanto privi della trave e/o cordolo di fondazione che, seppure non prevista come voce a realizzarsi nel Capitolato delle finiture, avrebbe dovuto essere realizzata da una impresa diligente”, supportando il rilievo predetto la ritenuta necessità della tecnica realizzativa prospettata per la sicurezza statica che la fondazione di tipo a T avrebbe dovuto garantire al sovrastante muro e/o cordolo, oltre ad altre corrette e rilevanti motivazioni.
D'altronde, proprio in relazione alla rilevata carente tecnica realizzativa delle fondazioni, reputava la necessità di un integrale rifacimento di entrambi i manufatti, previa evidente demolizione degli stessi.
La prospettata carenza metodologica rappresentata dalla mancanza di opportuni saggi tecnici per acclarare il vizio individuato nelle opere di fondazione , è stata già correttamente e condivisibilmente confutata dallo stesso CTU nella propria replica alle osservazioni tecniche di parte attorea laddove si sosteneva che, da un lato, non vier necessità di verifiche e saggi in quanto “lo stato dei luoghi ha permesso di accertare l'assenza del cordolo di fondazione di cui si è detto, viziando di fatto l'esecuzione della stessa rampa” e dall'altro non vi era alcun bisogno di ulteriori accertamenti in quanto il vizio costruttivo era finanche ammesso dalla stessa difesa dello allorché Parte_1 ipotizzava una soluzione alternativa alla demolizione dei manufatti stessi.
In definitiva, quindi, sulla scorta degli anzidetti rilievi, reputa il Collegio di apprezzare e condividere integralmente l'iter motivazionale addotto dal primo giudice in quanto pagina 14 di 15 supportato da un corretto riscontro delle prove documentali e sorretto da incontestabili coordinate interpretative di legittimità.
In punto di regolamentazione delle spese, il conseguito giudicato implicito della correlativa statuizione compensativa operata dal primo giudice in forza di un omesso gravame incidentale di parte appellata, induce a delimitare la stessa solamente alla presente fase processuale, con doverosa applicazione del criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1991/2020, resa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 14/12/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna parte appellante alla integrale refusione, in favore di parte appellata, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.100,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
Il DI AU estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE
Presidente
dott. Alberto BINETTI
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
DI AU EL
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, nato a [...] il [...], residente in Casalecchio di Reno ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Calefati n.177, presso lo studio dell'avv. Annalisa
Nanna, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Pantaleo d'Amato
appellante
Contro
pagina 1 di 15 , nato a [...] il [...], residente in Cassano Murge ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla via dei Mille n.130 presso lo studio dell'avv. Vito
Pilolla, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.1991/2020, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 14/12/2020, pubblicata in pari data, a definizione del giudizio n.78/2015 r.g. promosso dall' odierno appellante in danno dell'odierno appellato ed avente ad oggetto “appalto”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per l' appellante: “riformare la sentenza appellata e condannare l'appellato al pagamento delle opere eseguite dall'appaltatore nella misura di €26.914,54 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, rigettando ogni altra avversa pretesa in quanto inammissibile e viziata da extrapetizione, con vittoria di spese
e compensi oltre accessori di legge e per entrambi i gradi del giudizio” ; per l' appellato, si insisteva per la conferma della gravata sentenza con condanna dell'appellante alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale in esame trae origine da una intercorsa scrittura privata autenticata nelle firme del 15/6/2011, con la quale le odierne parti processuali convenivano due distinti rapporti contrattuali con evidente connessione negoziale.
In particolare, si conveniva una vendita immobiliare ed un contratto di appalto a parti invertite, nel senso che lo vendeva all' un fondo Parte_1 Controparte_1 rustico in agro di Molfetta con entrostante manufatto in corso di realizzazione ed adibito a deposito di attrezzi agricoli, verso il corrispettivo di complessivi €60.000,00 con distinta imputazione di €10.000 per il fondo rustico e di €50.000 per manufatto predetto, importo regolarmente versato dall'acquirente il quale, con contestuale e distinta convenzione, commissionava allo un appalto avente ad oggetto i necessari lavori di Parte_1
pagina 2 di 15 completamento del manufatto, come da capitolato con le previste rifiniture e computo metrico allegati, per un importo complessivo di €110.000-
Il recesso unilaterale dal predetto appalto in corso d'opera da parte del committente, con conseguente richiesta da parte dell'appaltatore della prevista indennità per le opere eseguite e per il mancato guadagno, disattese dal primo, determinava la proposizione, ad opera del secondo del giudizio di primo grado innanzi il competente Tribunale tranese.
In particolare, con citazione del 24/12/2014, notificata al convenuto il successivo
2/1/2015, in rinnovazione di precedente atto introduttivo di precedente giudizio non iscritto a ruolo, lo evocava l' per l'udienza del 27/4/2015 per ivi sentire: Parte_1 CP_1
1)accertare l'avvenuto recesso unilaterale del convenuto al contratto d'appalto intercorso con l'istante; 2)determinare nella misura di €44.748,52 l'importo complessivo dei lavori eseguiti dall'appaltatore in conformità del contratto di appalto intercorso fino al momento del recesso e, comunque, ordinati dal committente e da questi ritenuti;
3)determinare in
€20.000 il mancato guadagno dell'appaltatore per via del recesso anticipato del committente;
4)condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'istante dell'importo di €44.748,52 oltre iva, quale saldo dei lavori eseguiti fino al momento del recesso e dell'importo di €20.000 per mancato guadagno, ovvero al pagamento di quell'altra somma, maggiore e/o minore, che sarà dimostrata o ritenuta dal Tribunale di sua giustizia, a rivalutarsi fino al momento del pagamento, trattandosi di debito di valuta;
5)condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme risultanti a credito dell'istante; 6)condannarlo infine al pagamento delle spese processuali.
A supporto della domanda predetta assumeva l'attore che, premessa la stipula dei due contratti di cui innanzi, con riferimento a quello di appalto, iniziati i lavori appaltati, nel settembre del 2011, il convenuto committente, aveva estromesso dal cantiere esso attore appaltatore e con successiva comunicazione del 16/4/12 formalizzava il proprio recesso dal contratto.
In punto di diritto, invocava l'applicazione del disposto di cui all'art.1671 c.c. in ordine al correlativo diritto di esso appaltatore a conseguire, in conseguenza del recesso ad nutum del committente, come nella specie, una somma di natura indennitaria pari al valore delle opere eseguite e al mancato guadagno.
pagina 3 di 15 Con comparsa del 7/4/2015 si costituiva il convenuto il quale, premesso il CP_1 collegamento negoziale fra i due contratti e l'applicazione, nella specie, della disciplina degli immobili da costruire ex D.Lgs. 122/2005, eccepiva la nullità dell'intera operazione negoziale per asserita illiceità dell'oggetto, consistente nel trasferimento, con il contratto di vendita, di un immobile abusivo, avendo esso acquirente successivamente accertato l'ineseguibilità delle modifiche strutturali per conseguire la destinazione finale ad uso abitativo del predetto immobile, in virtù del quale si era determinato all'acquisto.
In via subordinata, invocava quanto meno l'annullamento del contratto di vendita per vizio del consenso, avendo lo , padre dell'attore ed esclusivo Persona_1 contradittore in fase precontrattuale, deliberatamente tratto in errore esso acquirente e committente circa la reale possibilità di modificare urbanisticamente la destinazione d'uso del terreno agricolo e dell'entrostant5e fabbricato, esibendogli una visura catastale che evidenziava, solo apparentemente, l'avvenuto accatastamento a villa di un fabbricato insistente su fondo limitrofo, operazione di fatto mai conclusa proprio in conseguenza di un insanabile contrasto con i vigenti strumenti urbanistici.
Sulla scorta delle richieste suddette e quale conseguenza diretta delle stesse, concludeva chiedendo, previo accertamento del collegamento negoziale tra i due contratti (vendita ed appalto), dichiararsi, in via riconvenzionale, la nullità del primo contratto di compravendita con conseguente condanna del venditore, parte attrice, convenuto in riconvenzione, alla restituzione del corrispettivo versatogli, dichiarando la nullità anche del collegato contratto di appalto, con condanna dell'attore, sempre in via riconvenzionale, al risarcimento del danno;
subordinatamente, chiedeva dichiararsi l'annullamento di entrambi i contratti per il suesposto vizio del consenso con condanna dello Scardigno alla restituzione di quanto percepito ovvero, in estremo subordine, rigettare l' avversa richiesta di pagamento, ovvero decurtare dal dovuto il costo delle opere necessarie alla rimozione dei vizi circa la irregolare esecuzione delle opere compiute con violazione delle norme tecniche e regolamentari, determinanti l'avvenuto recesso nella misura a quantificarsi in corso di causa, a mezzo di espletanda ctu, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Così radicatosi il giudizio con le suddette contrapposte posizioni difensive, istruito congruamente lo stesso con le ammesse prove orali e con una ctu tecnica ricostruttiva, pagina 4 di 15 lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 16/9/2020 nel corso della quale veniva riservato in decisione ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 14/12/2020, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico definiva la controversia dichiarando la legittimità del recesso dell' dal contratto di appalto;
dichiarando il diritto dello Controparte_1 Parte_1 all'9indennità ex art.1671 c.c. per complessivi €10.712,02; dichiarando l'obbligo dello al risarcimento del danno in favore dell' per la complessiva somma di Pt_2 CP_1
€46.522,74; compensati i due rispettivi crediti ex art.1243 c.c., condannava lo Scardigno tenuto al pagamento, in favore dell' della somma di €35.810,72 oltre interessi CP_1 legali dalla domanda all'effettivo soddisfo con integrale compensazione delle spese di giudizio e del costo dell'espletata ctu a carico di entrambe le parti in ragione del 50% cadauno.
Con pertinente motivazione, esponeva l'estensore le ragioni poste a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
Preliminarmente, provvedeva il primo giudice a circoscrivere l'oggetto del giudizio rilevando che, alla domanda attorea di pagamento dell'indennizzo dovutogli ex art.1671
c.c., nella sua qualità di appaltatore ed in conseguenza del recesso unilaterale del committente eseguito con atto del 16/4/2012, si contrapponevano le domande CP_1 del convenuto di nullità, ovvero, subordinatamente, di annullamento della complessiva operazione negoziale posta in essere a causa della irrealizzabilità dell'obiettivo di trasformare un deposito attrezzi agricoli in una villa destinata ad abitazione di esso acquirente e committente e di risarcimento del danno sofferto per la cattiva esecuzione delle opere appaltate.
Tanto premesso, evidenziava il Tribunale la priorità di scrutinio e delibazione delle domande riconvenzionali, come innanzi articolate dal convenuto quali, nella CP_1 specie, le due domande in ordine subordinato di nullità o di annullamento del contratto di vendita, precedendo logicamente le stesse la disamina della domanda principale ex art.1671 c.c. proposta dall'attore.
A tale riguardo, riteneva il primo giudice infondata la domanda di accertamento della nullità del predetto contratto di vendita per asserita illiceità dell'oggetto, spiegando i suoi pagina 5 di 15 effetti anche nel collegato contratto di appalto in base al principio “simul stabunt simul cadent “.
A supporto del rilievo adduceva il Tribunale che l' aveva assunto ed invocato la CP_1 nullità del contratto dui vendita immobiliare i n quanto avente ad oggetto un immobile abusivo, con asserita e conseguente nullità per illiceità dell'oggetto.
In relazione a tale tesi, reputava il primo giudice insussistente la eccepita nullità, in quanto la vendita aveva avuto ad effettivo oggetto un terreno agricolo con entrostante manufatto ad uso deposito attrezzi agricoli, in corso di costruzione, munito, tuttavia, dei necessari titoli abilitativi per la ridetta destinazione, come correttamente riportati in contratto, ovvero un terreno agricolo con pertinenziale deposito.
Il contratto, rilevava il primo giudice, non prevedeva affatto l'acquisto di una unità immobiliare destinata ad abitazione e né, tantomeno, l'obbligo, a carico del venditore di trasferite all'acquirente un immobile abitabile, mentre il deposito attrezzi, in corso di costruzione, era regolarmente assentito, conseguendone che il contratto de quo non trasferiva in favore dell'acquirente come dallo stesso sostenuto, un immobile CP_1 abusivo, evidenziando, a tale riguardo, come la nullità contrattuale prevista dal vigente
T.U. edilizia e dagli artt.17 e 40 della L.47/1985, andava ricondotta nell'ambito del 3° comma dell'art.1418 c.c. di cui costituiva una specifica declinazione, da qualificarsi, quindi, come nullità “testuale”, con previsione di una unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono e volta a sanzionare la mancata inclusione, in tali atti, degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, esistente realmente e riferibile specificamente a quell'immobile, conseguendone, nel caso di specie, laddove è chiara la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile posto in vendita, la validità del correlativo contratto, prescindendo dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata rispetto al titolo menzionato, richiamando, a supporto, rilevante giurisprudenza di legittimità (SS.UU. 22/3/2019 n.8230).
Non sussistendo nullità del contratto di vendita, ne derivava che la stessa non potesse ricadere “ a cascata” sul contestuale contratto di appalto.
pagina 6 di 15 Analoga delibazione di rigetto esponeva l'estensore con riferimento alla subordinata domanda di annullamento per asserito vizio del consenso, rappresentato, nella specie, in tesi difensiva del convenuto, da un errore essenziale in cui esso acquirente era stato indotto nella convinzione di poter realizzare una villa da destinarsi ad abitazione del proprio nucleo familiare.
Nella fattispecie, invero, l' imputava l'asserito comportamento doloso ad un terzo CP_1 estraneo al contratto, quale lo , padre dell'effettivo venditore ed Persona_1 effettiva controparte nelle intercorse trattative preliminari alla vendita, nel corso delle quali garantiva personalmente il buon esito della pratica urbanistica finalizzata al cambio di destinazione d'uso del manufatto in corso di realizzazione (circostanza avvalorata dalla correlativa prova testimoniale).
Così riqualificato lo specifico vizio del consenso, idoneo, in tesi difensiva del convenuto, a supportare l'invocato annullamento contrattuale, in termini di errore determinato da un comportamento doloso, consistente nell'allegazione di artifici e raggiri predisposti per indurre l'acquirente ad un acquisto al quale, altrimenti, non si sarebbe determinato) lo stesso, nella specie, era inidoneo a provocare l'effetto giuridico richiesto, in quanto proveniente da un terzo, estraneo alla vicenda contrattuale di cui si invocava l'annullamento (il padre del venditore) e che, per esplicita ammissione dello stesso acquirente, aveva agito, in fase precontrattuale, in completa autonomia e senza alcun collegamento con il figlio (odierno appellante) risultando lo stesso altrove residente.
A tale riguardo, infatti, il disposto di cui all'art.1439 c.c. ammetteva la rilevanza del dolo del terzo ai fini della richiesta di annullamento per errore essenziale nel solo caso di comprovata conoscenza da parte della parte contrattuale che se ne fosse avvantaggiata, dei raggiri determinanti la conclusione del contratto ad opera di terzi estranei allo stesso, prova che, nel caso di specie, non risultava fornita.
Sulla scorta dei predetti rilievi, reputava il Tribunale infondata la proposta domanda riconvenzionale nella sua duplice articolazione, principale e subordinata.
Venendo, quindi, alla domanda principale attorea, attinente il preteso pagamento dell'indennizzo dovuto dal convenuto committente a seguito del recesso dal contratto d'appalto, reputava lo stesso fondato per quanto di ragione.
pagina 7 di 15 Incontestato, invero, si configurava il recesso del committente con la prodotta nota del
16/4/2012, con la consente applicazione dell'art.1671 c.c..
Veniva, tuttavia, in rilievo, a tale riguardo, l'espletata ctu con la quale, l'ausiliarie designato, con ragionamento esaustivo ed immune da vizi logico-giuridici, accertava che nel computo metrico descritto in contratto, non erano riportate le quantità delle varie lavorazioni a farsi, con conseguente doveroso riferimento ai prezzi individuati nel listino prezzi OO.PP. della , applicato alle quantità riscontrate in opera nel corso CP_2 dei sopralluoghi, con corretta redazione di un computo metrico estimativo dal quale era dato evincersi un corrispettivo per tutte le opere realizzate, pari a complessivi €33.180,43 somma rettificata in diminuzione per ritenuta espunzione del costo di una vasca per raccolta acqua piovana, preesistente al contratto ed estranea all'appalto, con conseguente riduzione del corrispettivo effettivo alla somma di €26.914,54 dal quale, tuttavia, doveva detrarsi il valore delle opere irregolarmente realizzate, come previsto in contratto, costituente, nella specie, la giusta causa del recesso operato dal committente.
A tale riguardo, valorizzava il primo giudice le risultanze peritali con le quali il ctu, in risposta allo specifico quesito, quantificava in €16.202,52 il valore dei manufatti non realizzati secondo le regole dell'arte per tutte le ragioni esaustivamente indicate nella relazione, conseguendone che, detratto dal valore complessivo di tutte le opere realizzate, pari ad €26.914,54 il costo di quelle viziate, pari ad €16.202,52, si determinava l'indennizzo effettivamente dovuto dal convenuto a seguito dell'operato suo recesso quale committente, pari al valore dei lavori eseguiti a regola d'arte, nella somma di €10.712,02.
Inaccoglibile, invece, reputava il Tribunale, l'ulteriore domanda attorea di natura risarcitoria per l'asserito mancato guadagno, conseguente al recesso del committente, quantificato nella somma di €20.000,00
Rilevava, a suffragio della ritenuta infondatezza della domanda risarcitoria, una evidente carenza probatoria, gravante a carico dell'appaltatore, attinente alla prova dell'utile netto conseguibile con l'esecuzione delle opere, costituito dalla differenza tra il costo pattuito e le spese rese necessarie per la realizzazione, mancando, nella specie, qualsiasi prova e quantificazione delle spese.
pagina 8 di 15 Quanto all'ulteriore profilo della riconvenzionale dell' (che risulterà determinante CP_1 ai fini decisori) ovvero a quella con cui il convenuto committente chiedeva la riduzione di quanto dovuto all'appaltatore per equivalenza ai costi necessari per il ripristino delle opere mal eseguite dallo stesso, da compensare, eventualmente, con il dovuto indennizzo.
Per la effettiva determinazione di tali costi, rinviava il Tribunale alle risultanze della crtu che aveva individuato due manufatti realizzati con vizi strutturali di tale rilevanza da rendere necessaria l'integrale smantellamento degli stessi con successiva realizzazione a regola d'arte, riferendosi ad un muro in c.a. relativo alla rampa d'accesso del seminterrato ed alla realizzazione di un cordolo di delimitazione dell'intero lotto, per il cui ripristino integrale nei termini suddetti, quantificava un costo complessivo di m€46.552,74, reputando, irrilevante a tale riguardo, l'asserita esecuzione delle ridette opere in regime di subappalto concesso dal convenuto al padre , rilevandosi tali rapporti interni Per_1 palesemente estranei al committente.
In definitiva, concludeva il primo giudice per l'accoglimento per quanto di ragione della domanda principale dell'attore, nonché di quella riconvenzionale risarcitoria da parte convenuta, per cui, accertata la legittimità del recesso del committente e ritenuto l'inadempimento dell'appaltatore per i gravi vizi delle opere eseguite, operata la doverosa compensazione tra i rispettivi crediti, ovvero quello di €10.712,02 a favore dello
, determinato dalla somma dovuta per le opere compiute ed immuni da vizi di Parte_1
€ 26.914,34 (al netto della detrazione per la vasca di raccolta preesistente all'appalto) ed ulteriormente decurtato della somma equivalente al valore dei manufatti non realizzati di
€16.202,52, con quello in favore del convenuto committente per costi di ripristino delle opere realizzate con difetti, pari ad €46.522,74 residuava un residuo saldo creditorio a favore del convenuto, pari ad €35.810,72 da maggiorarsi con i dovuti interessi dalla domanda al soddisfo, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della evidente reciproca soccombenza.
Avverso tale articolata motivazione, insorgeva lo proponendo il gravame che ci Parte_1 occupa, a supporto del quale allegava una triplice motivazione.
In particolare, con un primo motivo, sviluppato sotto un duplice profilo, contestava, in primo luogo, un vizio di extrapetizione avallato dalla errata qualificazione della domanda risarcitoria del convenuto in quella estimatoria mai richiesta e, in secondo luogo, da una pagina 9 di 15 prospettata errata interpretazione fattuale circa la ritenuta legittimità di un recesso unilaterale del committente in corso d'opera e non a lavori ultimati;
con un secondo motivo, si doleva per l'errata decurtazione, dal costo delle opere realizzate, di quella relativa alla vasca di raccolta, erroneamente ritenuta estranea al contratto d'appalto ed infine, con un terzo motivo, si doleva per la ritenuta irregolare esecuzione, da parte del ctu, recepita in sentenza nella rideterminazione contabile di cui innanzi, del muro delimitante la rampa d'accesso all'immobile, conseguendone, in tesi, la persistenza di un proprio credito ex art.1671 c.c. pari ad €26.914,54, somma di cui insisteva per la condanna a carico dell'appellato il quale, costituitosi a sua volta, contestava CP_1
l'infondatezza delle avverse doglianze insistendo per la conferma integrale dell'impugnata sentenza con il favore delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione dell'8/10/2021, dinanzi a precedente Collegio, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza a trattazione scritta del
28/10/22, differita, per rilevato carico del ruolo, a quella del 9/6/2023 per pervenire, dopo ulteriori rinvii per carico di ruolo, a quella di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione con le trascritte e reciproche conclusioni, previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivazione della decisione
Lo scrutinio delle addotte censure induce il Collegio a reputare inaccoglibile il proposto gravame, non potendo condividere nessuna delle tre doglianze in cui si articola lo stesso.
In primo ,luogo, si configura inconferente alla fattispecie in esame il prospettato vizio di extrapetizione che, in tesi appellante, si configurerebbe nell'aver il Tribunale riconosciuto in favore dell' una istanza risarcitoria mai richiesta dallo stesso, peraltro concessa CP_1 in modo spropositato ed erroneamente fondata sul disposto di cui all'art.1668 c.c., inapplicabile al caso di specie in quanto lo stesso presupporrebbe, quale fatto costitutivo,
l'avvenuta completezza delle opere appaltate.
La censura è immotivata oltre che infondata.
Devesi, invero, evidenziarsi la proposizione, rituale e tempestiva, in sede di costituzione di parte convenuta, di una domanda riconvenzionale principale di natura risarcitoria, pagina 10 di 15 conseguente alla richiesta declaratoria di nullità per illiceità dell'oggetto, della vendita immobiliare o dell'annullamento della stessa per vizio del consenso, integrata da un'espressa riconvenzionale subordinata all'accoglimento, sia pure parziale, della domanda attorea, ovvero la invocata riduzione di quanto dovuto in favore dello stesso a titolo indennitario ex art.1671 c.c., rapportata al costo dei lavori ritenuti necessari per ripristinare, a regola d'arte, i manufatti irregolarmente eseguiti.
Così chiaramente articolata la proposta domanda riconvenzionale, non può condividersi il prospettato vizio di ultrapetizione e né, tantomeno, sotto diverso profilo della censura,
l'inapplicabilità alla fattispecie della richiesta di riduzione quale contenuto, alternativo, della garanzia per difetti dell'opera appaltata ex art.1668 c.c. non risultando l'appalto interamente eseguito.
La rituale contrapposizione dell'eccezione riconvenzionale di parte convenuta, subordinata all'accoglimento della domanda attorea, non richiedeva affatto la compiuta esecuzione dell'appalto, essendosi, nella specie, i vizi dell'opera manifestatisi in maniera tanto evidente in corso d'opera, da legittimare il recesso ad nutum del committente, senza dover attendere il compimento dell'appalto per richiederne la sua risoluzione.
Il committente poteva, invero, richiedere la riduzione del prezzo per i vizi dell'opera in corso d'esecuzione in base all'art.1668 c.c., a condizione che i vizi non rendessero l'opera completamente inidonea all'uso e che tale richiesta potesse avanzarsi dopo aver denunciato i vizi all'appaltatore entro 60 gg. dalla scoperta.
Nel caso in esame, per espressa ammissione dell'attore, la scoperta dei vizi da parte del committente avveniva nel settembre del 2011 con la propria estromissione dal cantiere, cui seguiva una formale comunicazione da parte del difensore del committente del
14/10/2011 (in atti) con cui si formalizzavano le contestazioni in merito alle opere fino a quel momento eseguite, circostanza avvalorata dalla mancata eccezione di decadenza della ridetta denuncia formalizzata dall'attore nelle sue difese successive alla costituzione del convenuto.
In ogni caso, anche in disparte il suddetto rilievo, assume determinante rilevanza il potere discrezionale da parte del giudice di attribuire all'azione o all'eccezione svolta una qualificazione giuridica anche diversa da quella prospettata dalla parte, atteso che: “il
pagina 11 di 15 giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda
o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”(v: Cass. ordinanza n.5153 del 21/2/2019).
Nel caso in esame, d'altronde, la difesa del convenuto nel proporre l'eccezione riconvenzionale in esame non aveva espressamente fatto riferimento alla norma specifica sull'appalto, ben potendosi configurare, la legittima richiesta di eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o la riduzione del prezzo, in punto di responsabilità contrattuale ex art.1453 e 1455 c.c., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt.1667
e 1668 c.c. i quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia d'inadempimento contrattuale (Cfr. Cass. n.1186 del 22/1/2015).
La delibazione della seconda censura attiene alla contestata esclusione tra le opere appaltate e realizzate di una vasca di accumulo di acque piovane, ritenuta dal CTU preesistente alla stipula contrattuale con accreditato valore dell'opera pari ad €6.265,89 espunto dal conteggio del valore complessivo delle opere realizzate prima del recesso, determinanti il credito attoreo quale indennizzo ex art.1671 c.c.
La doglianza è, a parere del Collegio, inadeguatamente supportata con il solo riferimento alla descrizione del cespite venduto con il richiamato rogito notarile con il quale veniva trasferita la proprietà del fondo rustico e dell'annesso deposito in costruzione.
Il CTU , a tale riguardo, ha ritenuto dirimente l'omessa inclusione della realizzazione della vasca in capitolato e computo metrico contrattuale relativo all'appalto, correttamente interpretando tale mancanza con il rilievo della preesistenza della vasca in questione, con un ragionamento presuntivo quindi assolutamente corretto e prevalente rispetto alla carente indicazione nel rogito cui seguiva il riscontro all'esito del primo sopralluogo peritale, anche ritenendo che, nel caso di specie, trattavasi di mera scrittura privata autenticata nelle firme e non già di rogito notarile formale vero e proprio.
La censura andava evidentemente supportata da un compendio probatorio attestante la reale esecuzione dell'opera nel computo delle opere appaltate, anche se omessa nel pagina 12 di 15 capitolato specifico allegato al contratto d'appalto, onere probatorio evidentemente inadempiuto.
Analoga delibazione negativa ritiene il Collegio di attribuire alla terza ed ultima doglianza con la quale si contesta, sostanzialmente, l'operato del CTU in punto di determinazione d'inidoneità dei due rilevanti manufatti (muro di delimitazione alla rampa d'accesso e cordolo di recinzione dell'intero lotto) con riscontro di vizi costruttivi e strutturali di tale rilevanza da supportare la integrale rinnovazione delle opere medesime, previa demolizione di quelle irregolarmente realizzate.
Non può invero condividersi il rilievo addotto a supporto della censura secondo il quale “il preteso vizio era stato accertato dal CTU senza ricorrere a scavi e/o saggi ma, probabilmente ricorrendo al capitolato delle rifiniture nel quale quella particolare conformazione del muro di delimitazione non era prevista” atteso che , come reiteratamente precisato e ribadito da conforme giurisprudenza di legittimità , la diligenza qualificata ex art.1176 2° comma c.c. impone all'appaltatore di realizzare l'opera a regola d'arte e tale obbligo rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui
(cfrr. Cass. 18/4/2025 n.10231; conf. Cass. 2/2/2016 n.1981)atteso che l'appaltatore è obbligato a controllare la bontà del progetto e delle istruzioni impartite dal committente e per andare esente da responsabilità deve provare di aver manifestato il suo dissenso e di essere stato indotto ad agire quale “nudus minister”.
In effetti, l'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto, in quanto è tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente e conseguentemente egli è responsabile per i vizi derivanti dal progetto che avrebbe dovuto conoscere e prevedere in base all'ordinaria diligenza (cfr. Cass. 22/2/2000 n.1965).
Pertanto ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde per i vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, salvo la comprovata qualifica di nudus minister dello stesso (cfr. Cass. 2/2/2016 n.1981; conf. Cass. 24710/22 n.31273), circostanza questa mai allegata e né tantomeno provata dallo . Parte_1 pagina 13 di 15 Risulta pertanto corretta la metodologia adoperata dal CTU il quale, all'esito dello specifico quesito propostogli, acclarava la diminuzione di valore delle opere effettivamente realizzate per eventuali vizi riscontrati con indicazione delle oere necessarie alla eliminazione di tali vizi e correlativa quantificazione del costo di tali opere che, nel caso di specie, superava di gran lunga il credito residuo di natura indennitaria di spettanza dell'appaltatore, determinando con la doverosa compensazione giudiziale, una materiale inversione della titolarità di crediti in favore del convenuto committente.
Il Ctu, all'esito dei vari sopralluoghi effettuati, con specifico riferimento ai manufatti rappresentati dal muro di delimitazione della rampa d'accesso al piano seminterrato e dal cordolo di recinzione, concludeva per l'omessa realizzazione degli stessi secondo la buona tecnica “in quanto privi della trave e/o cordolo di fondazione che, seppure non prevista come voce a realizzarsi nel Capitolato delle finiture, avrebbe dovuto essere realizzata da una impresa diligente”, supportando il rilievo predetto la ritenuta necessità della tecnica realizzativa prospettata per la sicurezza statica che la fondazione di tipo a T avrebbe dovuto garantire al sovrastante muro e/o cordolo, oltre ad altre corrette e rilevanti motivazioni.
D'altronde, proprio in relazione alla rilevata carente tecnica realizzativa delle fondazioni, reputava la necessità di un integrale rifacimento di entrambi i manufatti, previa evidente demolizione degli stessi.
La prospettata carenza metodologica rappresentata dalla mancanza di opportuni saggi tecnici per acclarare il vizio individuato nelle opere di fondazione , è stata già correttamente e condivisibilmente confutata dallo stesso CTU nella propria replica alle osservazioni tecniche di parte attorea laddove si sosteneva che, da un lato, non vier necessità di verifiche e saggi in quanto “lo stato dei luoghi ha permesso di accertare l'assenza del cordolo di fondazione di cui si è detto, viziando di fatto l'esecuzione della stessa rampa” e dall'altro non vi era alcun bisogno di ulteriori accertamenti in quanto il vizio costruttivo era finanche ammesso dalla stessa difesa dello allorché Parte_1 ipotizzava una soluzione alternativa alla demolizione dei manufatti stessi.
In definitiva, quindi, sulla scorta degli anzidetti rilievi, reputa il Collegio di apprezzare e condividere integralmente l'iter motivazionale addotto dal primo giudice in quanto pagina 14 di 15 supportato da un corretto riscontro delle prove documentali e sorretto da incontestabili coordinate interpretative di legittimità.
In punto di regolamentazione delle spese, il conseguito giudicato implicito della correlativa statuizione compensativa operata dal primo giudice in forza di un omesso gravame incidentale di parte appellata, induce a delimitare la stessa solamente alla presente fase processuale, con doverosa applicazione del criterio della soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1991/2020, resa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data 14/12/2020, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna parte appellante alla integrale refusione, in favore di parte appellata, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€9.100,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
Il DI AU estensore
(avv. Leonardo Nota)
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