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Decreto presidenziale 25 agosto 2021
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Decreto presidenziale 20 settembre 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto presidenziale 20/09/2021, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2021
N. 00560/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00875/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Franco Botteon, Antonella Cusin e Bianca Peagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del calendario venatorio regionale, approvato con DGR n. 972 del 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti al ricorso depositati il 25 agosto 2021;
Vista la domanda, depositata il 16 settembre 2021, con cui la Regione – in relazione alla particolare complessità delle questioni tecniche oggetto della controversia e in considerazione della corposità delle censure di cui ai motivi aggiunti - ha chiesto l’autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali con riguardo alla memoria di costituzione nel ricorso per motivi aggiunti;
Visto l’art. 13-ter All. II c.p.a.;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016 e n. 127 del 16 ottobre 2017;
Ritenuto che la questione di che trattasi rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 5, comma 1, del richiamato decreto n. 167;
Rilevato che le motivazioni addotte a sostegno della domanda - avuto riguardo agli aspetti tecnico-giuridici ed economici della controversia e tenuto conto della peculiarità della fattispecie - appaiono idonee a giustificare il superamento dei limiti dimensionali, in conformità a quanto stabilito dall’art. 5 del richiamato decreto n. 167;
P.Q.M.
Accoglie la domanda di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali presentata dalla Regione con riguardo alla memoria di costituzione nel ricorso per motivi aggiunti.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 17 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO