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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ambron ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Mario
Rapisardi n. 42/C, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Tomassini ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza San Pietro n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ceveriano Calderon Cerna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Luna Fontana in Passignano sul Trasimeno (PG), Via dei Papaveri n.
5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E
, residente in [...], e Controparte_4 CP_5
(C.F. P.IVA_2
- convenuti contumaci
E
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_7 Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Andrea Ambron, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui alla narrativa esposta: a) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente Fiat 500 X Tg. FM244YM sig.ra CP_4
nonché delle società e in persona del l.r.p.t,
[...] CP_5 CP_3 nella determinazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, condannare la ex art 149 CdA, la sig.ra , la Controparte_1 Controparte_4 [...]
e la ex art. 2043 c.c. ed art 2055 c.c., in solido ovvero CP_5 CP_3 secondo il grado di responsabilità che sarà accertato nel corso dell'istruttoria, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra in dipendenza e/o in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa, da quantificarsi nell'importo totale di euro 28.895,00, di cui euro 9.800,00 per il danno materiale, euro 600,00 per nuova immatricolazione, euro 300,00 di FRAm, euro 16.295,00 per danno biologico e spese mediche, euro 1.900,00 per spese stragiudiziali e di negoziazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa anche – occorrendo – mediante valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) trasmettere, nel caso di sentenza favorevole a parte attrice, copia della sentenza all' per gli CP_8 accertamenti relativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 co° 10 del Dlgs 209/2005; d) valutare il rifiuto espresso/omessa risposta all'invito di negoziazione assistita da parte dei convenuti ai sensi e per gli effetti del DL 132/2014 art. 4 co°1, ai fini della decisione in relazione a i) spese di giustizia ii) eventuale responsabilità aggravata processuale, che si andrebbe a sommare alle spese di soccombenza iii) eventuale condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; e) con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- L'avv. Sandro Tomassini, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare la inapplicabilità, al caso in scrutinio, della procedura prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni, risultando coinvolti nel sinistro altri soggetti di cui si assume la responsabilità concorrente e, per di più, per condotte custodiali che sono estranee alla copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., non riguardando stricto iure la circolazione stradale;
per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della quale garante per CP_1 la r.c.a. della vettura dell'attrice; accertare e dichiarare che l'attrice ha comunque in concreto promosso l'azione prevista dall'art.144 C.d.A., avendo chiesto la condanna della responsabile civile al risarcimento del danno e, per Controparte_4
l'effetto, disporre anche sotto questo profilo la carenza di legittimazione passiva della poiché agendo ai sensi dell'art. 144 C.d.A., Controparte_1
l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio l'assicurazione garante per la r.c.a. del veicolo della nonché in ragione del fatto che l'azione prevista dall'art. 144 CP_4
C.d.A., non è cumulabile con quella regolata dall'art. 149 C.d.A.; accertare e dichiarare, alla luce della emersa corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni, la inammissibilità dell'azione di cui all'art. 149
C.d.A., potendosi questa applicare, per chiaro dettato normativo, solo al danno subito dal conducente non responsabile;
in via principale di merito, ma senza accettazione del contraddittorio a motivo delle prefate eccezioni preliminari, ritenere la responsabilità degli altri convenuti nella causazione del sinistro e rigettare in ogni caso la domanda proposta nei confronti della perché infondata in fatto e CP_1 in diritto e, comunque, non provata in ordine alle modalità del sinistro, alle responsabilità nella sua causazione, al nesso eziologico tra evento e danni e, per ciò che riguarda nello specifico il quantum debeatur, a motivo della manifesta sproporzione tra il risarcimento preteso e quello in ipotesi dovuto;
in ogni caso, con vittoria nelle spese tutte di lite”.
- L'avv. Ceveriano Calderon Cerna, per la convenuta “Voglia il CP_3
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare inammissibili in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della società per i motivi dedotti in
CP_3 narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ritenere e dichiarare che la Società Assicurazione deve Controparte_6 tenere indenne e manlevare la società da ogni esborso e per l'effetto
CP_3 condannarla al pagamento di ogni somma di cui fosse ritenuta responsabile la società nche a titolo concorsuale;
in via subordinata, accertare e dichiarare
CP_3 il diritto di regresso della società nei confronti della società
CP_3 per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore Controparte_6 dell'attrice. […] Con vittoria di spese e competenze professionali”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale di Terni, nella causa principale di danno: nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto e/o CP_3 non provata;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga la responsabilità della convenuta nella causazione del CP_3 sinistro, ridurre il risarcimento da porsi a carico di questa nei limiti di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, detraendo la quota di esso riferibile al concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. e ripartendo – anche ai fini del regresso – le quote di responsabilità imputabili a tutti i convenuti. Nella causa di garanzia: in via principale, rigettare la domanda della poiché infondata in fatto e in CP_3 diritto non rientrando il sinistro nella copertura assicurativa oggetto di polizza;
in subordine, liquidare l'eventuale indennizzo posto a carico di Controparte_6 in favore/manleva della ei limiti di polizza;
[…] In ogni caso:
[...] CP_3 con vittoria di spese, compenso e accessori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, la (d'ora in avanti, per Controparte_4 Controparte_1 brevità: , la la chiedendo la condanna in solido CP_1 CP_3 CP_5 delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto alle ore 23:30 circa del 31/07/2021 in Terni, quando, mentre percorreva Via Piave in direzione di Piazza Adriatico alla guida del proprio autoveicolo PE OR targato FL256GM, assicurato per la r.c.a. con la era CP_1 stata urtata – all'incrocio con Via Brenta – dall'autovettura Fiat 500 X targata FM244YM, condotta dalla proprietaria , la quale, provenendo dalla suddetta Controparte_4 via, aveva impegnato l'incrocio senza concederle la dovuta precedenza. L'attrice deduceva che la responsabilità per il sinistro doveva essere attribuita sia alla , per non aver CP_4 adeguatamente regolato la propria velocità e per aver omesso di rispettare la segnaletica di
“stop” presente anche 50 metri prima dell'incrocio, sia alla e alla CP_5 CP_3
multate nell'occasione dalla Polizia Municipale, rispettivamente, per violazione
[...] dell'art. 20, co. 1 e 4, d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) commessa non rispettando “le prescrizioni imposte dall'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un ponteggio rilasciata dal Comune di Terni che prevedevano la collocazione dei segnali presenti al di fuori dei ponteggi”, e per violazione dell'art. 21, co. 2 e 4, del medesimo Codice commessa non adottando “gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione” e rimuovendo “i segnali verticali "fermarsi e dare la precedenza" (STOP), "senso vietato" e
"direzioni consentite diritto e sinistra"”. L'attrice affermava di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 90 giorni (di cui 30 giorni al 100% e 60 al 50%) e in un'invalidità permanente pari al 7%, e chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in €
14.215,00 (di cui: € 2.848,00 per l'inabilità temporanea;
€ 9.367,00 per l'invalidità permanente;
ed € 2.000,00 per il danno morale), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nel complessivo importo di € 14.680,00 (di cui: € 2.080,00 per spese mediche,
9.800,00 per il danno materiale al veicolo, rottamato per antieconomicità della riparazione;
€
300,00 per “fermo reperimento analogo mezzo”; € 600,00 per spese di immatricolazione di nuovo veicolo;
ed € 1.900,00 per spese legali stragiudiziali e di negoziazione assistita), concludendo per la condanna in solido delle convenute al pagamento del complessivo importo di 28.895,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con comparsa depositata in data 10/11/2022 si costituiva la convenuta la CP_3 quale eccepiva: che il sinistro si era verificato anche per colpa dell'attrice, la quale non aveva rallentato in prossimità dell'incrocio; che la responsabilità ex art. 2051 c.c. gravava semmai sul non evocato in giudizio dall'attrice; che non vi era un nesso di causalità Controparte_9 tra la condotta ad essa ascritta e la verificazione del sinistro, poiché in Via Brenta erano comunque presenti il cartello di presegnalazione dello “stop” 50 metri prima dell'incrocio con
Via Piave e la segnaletica verticale di “stop” in alto a destra all'altezza del medesimo incrocio
(quest'ultima visibile nonostante la presenza del ponteggio installato dalla , CP_5 sicché la condotta negligente e imprevedibile di integrava il Controparte_4 caso fortuito. La convenuta chiedeva il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (d'ora in avanti, per Controparte_6 brevità: e concludeva per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, CP_6 per la condanna della predetta compagnia a tenerla indenne da ogni eventuale esborso in favore dell'attrice, anche mediante pagamento diretto in favore di quest'ultima.
Con comparsa depositata in data 08/03/2023 si costituiva la convenuta la quale CP_1 eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'attrice, chiedendo la condanna in solido di , aveva evidentemente agito Controparte_4 ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/05, sicché avrebbe dovuto chiamare in causa la quale CP_10 compagnia assicurativa della ), l'inammissibilità dell'azione ex art. 149 d.lgs. 209/05 CP_4
(in ragione del possibile concorso di colpa dell'attrice) e l'improponibilità di tale azione per le spese mediche (la cui documentazione non le era mai stata inviata), e, nel merito, contestava l'avversa quantificazione dei danni, avuto riguardo sia al danno alla persona e alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, sia al valore ante sinistro del veicolo attoreo, alla debenza delle spese legali della fase stragiudiziale (assorbite nella fase di studio della controversia) e alla prova del danno da fermo tecnico. La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le convenute e ritualmente evocate in giudizio, Controparte_4 CP_5 restavano contumaci.
Con comparsa depositata in data 08/03/2023 si costituiva anche la terza chiamata la quale eccepiva la mancanza di responsabilità della propria assicurata CP_6
(dovendo il sinistro imputarsi esclusivamente alla negligente condotta di CP_3 guida della , che tra l'altro ben conosceva l'incrocio essendo residente a poche CP_4 centinaia di metri di distanza), ovvero, in subordine, il concorso di colpa della , CP_4 dell'attrice (anche per l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza) e della con CP_5 conseguente ripartizione delle colpe nella misura del 25% ciascuno, e contestava l'avversa quantificazione dei danni, chiedendo la decurtazione di quanto corrisposto all'attrice dall' . Quanto alla domanda di manleva, la compagnia eccepiva l'inoperatività della CP_11 garanzia, essendo il sinistro avvenuto quando i lavori di ristrutturazione della pista ciclabile da parte della erano già terminati, e invocava in subordine l'applicabilità CP_3 della franchigia del 10% (con minimo di € 250,00) pattuita con le disposizioni speciali di cui all'appendice di polizza.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (con le quali, tra l'altro, l'attrice ribadiva di aver agito nei confronti della ai sensi CP_1 dell'art. 149 d.lgs. 209/05, e la ccepiva l'inammissibilità di tale domanda anche CP_1 per il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto ai conducenti dei due veicoli entrati in collisione) e della successiva istruttoria, consistita nell'esibizione di documenti ex art. 210
c.p.c., nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio per la quantificazione del danno biologico subito dall'attrice e per la determinazione del valore “ante sinistro” del veicolo attoreo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 10/04/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda attorea nei confronti di e della è Controparte_4 CP_1 parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta avendo l'attrice dichiaratamente agito nei confronti dei convenuti CP_1
“ex art. 149 CdA […] e […] ex art. 2043 c.c. ed art. 2055 c.c.” (v. le conclusioni rassegnate sin dall'atto di citazione), ed essendo quindi smentita per tabulas l'affermazione della compagnia convenuta secondo cui l'attrice avrebbe “inteso agire ai sensi dell'art. 144 C.d.A.,
e non dell'art. 149 C.d.A., avendo espressamente richiesto la condanna della convenuta
in solido con la deducente e con le altre parti evocate in giudizio, al risarcimento del CP_4 danno come consente appunti la prefata prima norma, ma non la seconda” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta della . Del resto, come noto, l'esperimento CP_1 dell'azione di cui all'art. 149 d.lgs. 209/05 nei confronti della propria compagnia assicurativa non preclude la proponibilità della domanda in solido nei confronti del responsabile civile del sinistro (v. da ultimo Cass. 4994/2023, che richiama Corte Cost. 180/09, in contrasto con il diverso orientamento al quale aderisce la pronuncia di merito allegata alla memoria di replica della compagnia).
3. Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 149 d.lgs. 209/05 sollevata dalla medesima compagnia “stante il possibile concorso di colpa dell'attrice” (v. sempre pag. 2 della suddetta comparsa) ovvero per il coinvolgimento di soggetti terzi per responsabilità di carattere custodiale (v. pag.
2-4 della seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. della , atteso che, come chiarito proprio dalle pronunce della Suprema CP_1
Corte invocate dal difensore della compagnia (Cass. 27057/2021 e Cass. 3146/2017), il meccanismo di rappresentanza di compensazione tra le due compagnie interessate opera anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante (v. in tal senso anche App.
Caltanissetta 26 febbraio 2021 e Trib. Cosenza 4 ottobre 2018), e l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto è esclusa – come reso evidente anche dalla disposizione di cui all'art. 1, co. 1, lett. d), D.P.R. 254/06, solo quando siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno.
4. Ciò premesso, quanto all'attribuzione delle responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
5. Nel caso in esame, la dinamica dell'incidente risulta ampiamente provata, avendo l'istruttoria espletata fornito sufficienti conferme circa la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro. Quest'ultima, infatti, come emerge dalla deposizione CP_4 resa dall'unico testimone oculare escusso all'udienza del 28/11/2023, oltre che dal rapporto di
Polizia in atti (rapporto che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022), ha affrontato l'incrocio omettendo di fermarsi e finanche di rallentare, nonostante la presenza dapprima del segnale verticale di pericolo “fermarsi e dare la precedenza, stop a 50 m”, e poi del segnale verticale "fermarsi e dare la precedenza, stop" (solo parzialmente occultato dalla presenza del ponteggio di cantiere installato dalla v. le fotografie allegate al CP_5 rapporto di polizia in atti), nonché dell'attraversamento pedonale evidenziato a terra da tre strisce a partire da sinistra (essendo le altre completamente abrase) e della segnaletica orizzontale di “stop” (pur visibile solo nella prima lettera, essendo le altre parimenti abrase).
Se è vero, poi, che l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. ex multis Cass.
21403/2021, Cass. 25143/2018, Cass. 24676/2014 e Cass. 21130/2013), nel caso in esame non è emerso alcun profilo di corresponsabilità in capo all'odierna attrice, dovendo anzi in proposito valorizzarsi (sia pure con valenza meramente indiziaria e non di prova legale: v. da ultimo Cass. 13725/2024, nonché Trib. Nocera Inferiore 10 luglio 2023) – quanto alla moderata velocità tenuta da quest'ultima – le risultanze del dispositivo satellitare installato sulla sua autovettura (v. il doc. 10 allegato all'atto di citazione), il cui corretto funzionamento, certificato dalla non è stato specificamente contestato dalla compagnia Controparte_12 convenuta (v. ex multis App. Napoli 22 gennaio 2024), e non potendo in senso contrario attribuirsi rilievo all'affermazione del testimone oculare secondo cui anche la PE OR non avrebbe frenato (avendo il medesimo testimone precisato di aver visto in realtà sbucare il veicolo attoreo, dalla sua visuale, solo “un attimo prima dello scontro”: v. il verbale dell'udienza del 28/11/2023). Deve quindi ritenersi accertato che il sinistro oggetto di causa è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole della convenuta, risultando così superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. (v. Cass. 30993/2018 e Cass. 7439/2011).
6. Nessuna responsabilità per il sinistro può attribuirsi, invece, alle convenute CP_3
e Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale, in
[...] CP_5 caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da adeguata segnaletica, non può attribuirsi un ruolo causale a tale circostanza per il solo fatto che il sinistro si sia verificato, dovendo escludersi un'eventuale responsabilità dell'ente proprietario o custode della strada –
e/o dell'appaltatore che, nello svolgimento di lavori sulla strada, abbia modificato o rimosso la segnaletica (v. sul tema Cass. 19129/2011) – ove il danneggiato non alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del Codice della Strada (v.
Cass. 14930/2023, Cass. 10520/2017, App. Cagliari 10 febbraio 2022 e Trib. Nola 26 settembre 2019, nonché, in un caso simile a quello qui in esame, Cass. 4161/2019). Nel caso di specie, appare invero evidente che la , risiedendo tra l'altro a poche centinaia di CP_4 metri dall'incrocio (v. in tal senso l'affermazione di cui a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta della non specificamente contestata dall'attrice) che CP_6 quindi ben conosceva, poteva e doveva – con l'uso dell'ordinaria diligenza, e nonostante la parziale mancanza o scarsa visibilità della segnaletica verticale, ascrivibile alle condotte delle società convenute – evitare lo scontro rallentando la propria corsa ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
285/92 (Codice della Strada) e poi fermandosi come imposto dalla residua segnaletica verticale e orizzontale ad essa visibile, oltre che dalla necessaria prudenza, tenuto conto anche dell'orario notturno.
7. Per quel che concerne il danno alla persona subito dall'attrice in conseguenza del sinistro,
l'entità del danno biologico va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni (confermando, tra l'altro, la piena compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, oltre che con il corretto uso della cintura di sicurezza) e il relativo decorso clinico, le ha quantificate nella seguente misura: 7 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 12 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 10%; invalidità permanente del 6%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie le uniche osservazioni critiche – alle quali, peraltro, il c.t.u. ha esaustivamente risposto – sono state formulate dal c.t.p. della che, per CP_6
i motivi sopra esposti, non deve rispondere del sinistro).
8. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando la tabella di cui all'art. 139 d.lgs. 209/05, nella versione vigente al momento della presente decisione (v. ex multis Cass. 19229/2022), i cui valori medi conducono alla liquidazione dei seguenti importi:
€ 1.629,58 per l'inabilità temporanea;
€ 8.358,03 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 37 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u. v. in proposito Cass. 7126/2021,
Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012). Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito dall'attrice, non essendo state dimostrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, co. 3, d.lgs. 209/05, e con il rigore probatorio connesso alla lieve entità del danno biologico (v. Cass. 5547/2024 e Cass.
6444/2023), l'incidenza delle lesioni in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o la causazione di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (v. ex multis Trib. Milano, 24 aprile 2024).
9. Giova peraltro precisare che dai suddetti importi non deve decurtarsi quello di € 3.030,93 corrisposto all'attrice dall' per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro, trattandosi di CP_11 indennizzo liquidato a titolo di danno patrimoniale correlato alla temporanea interruzione dell'attività lavorativa, come tale non sovrapponibile al danno non patrimoniale oggetto di domanda nel presente giudizio, stante la sua diversità strutturale e funzionale rispetto al danno da lesione della salute, e dovendo il calcolo del danno differenziale operarsi mediante sottrazione delle sole “poste identiche” (v. ex multis Cass. 30293/2023 e Cass. 26117/2021).
10. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche (in senso lato, e con inclusione, quindi, delle spese per l'acquisizione di cartelle cliniche e di copie di cd/dvd di esami strumentali) va liquidato nell'importo di € 1.404,82, in base alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, in alcun modo specificamente contestata dalle parti costituite.
11. Quanto al danno patrimoniale al veicolo attoreo, premesso che non è in contestazione tra le parti il fatto che la riparazione del veicolo (come reso evidente, del resto, anche dalle fotografie allegate al rapporto di Polizia in atti) fosse antieconomica, e che, pertanto, tale danno deve essere liquidato in misura pari al valore economico dello stesso al momento dell'incidente (v. ex multis Cass. 9367/2014), deve a tal fine recepirsi il valore individuato dal c.t.u., pari ad € 9.600,00, avendo il c.t.u. – a fronte delle censure del c.t.p. di parte attrice – chiarito di aver preso in considerazione anche le caratteristiche concrete dell'autovettura, e di aver calcolato il valore del mezzo (mediante il metodo della rivalutazione a ritroso rispetto al valore attuale) all'epoca dell'incidente, e non essendo state formulate osservazioni critiche da parte del difensore o del c.t.p. della convenuta CP_1 12. La domanda risarcitoria deve essere invece rigettata per quel che concerne le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo e il danno da “fermo reperimento analogo mezzo”, trattandosi di voci di danno arbitrariamente quantificate e comunque non provate (v. Cass.
32946/2024, Cass. 19958/2024 e Cass. 19497/2024).
13. Va invece disattesa la pretesa risarcitoria inerente alla dedotta spesa relativa all'attività svolta dal legale nella fase stragiudiziale, non avendo l'attrice (che ha prodotto a tal fine una mera “notula”) assolto l'onere di dimostrare di aver effettivamente sopportato il relativo esborso (v. Cass. 2956/2025, Cass. 26729/2024 e Cass. 16612/2021).
14. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le convenute e Controparte_4 devono essere condannate in solido al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 seguenti somme: a) € 9.987,61, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/07/2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass.
7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.404,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
c) € 9.600,00 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al
31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo.
15. La domanda attorea deve essere invece rigettata nei confronti delle convenute
[...]
e con conseguente assorbimento della domanda di manleva CP_5 CP_3 proposta da quest'ultima nei confronti della CP_6
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate (a carico dell'attrice, nei rapporti con la convenuta la terza chiamata la cui chiamata in CP_3 CP_6 causa da parte della predetta convenuta non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata: v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass.
18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019; e a carico solidale delle convenute e nei rapporti tra Controparte_4 CP_1 tali convenute e l'attrice, in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011) come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e la terza chiamata scaglione da € CP_3 CP_6
5.200,01 ad € 26.000,00 nei rapporti tra l'attrice e le convenute Controparte_4
e avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della CP_1 quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità
(media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v.
Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
17. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale delle predette convenute – le spese di € 300,00 oltre IVA e di € 750,00 oltre Cassa e IVA per l'assistenza dei consulenti tecnici di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta aver effettivamente sostenuto (v. la documentazione versata in atti dal difensore di parte attrice il 21/07/2024 e il 17/02/2025) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito delle consulenze, sia del rapporto gli onorari di € 900,00 oltre accessori di legge e di € 409,30 oltre accessori di legge riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte
Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
18. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con decreti emessi in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico delle convenute e in parti Controparte_4 CP_1 uguali tra loro, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
19. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della convenuta al CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore dell'attrice, non avendo quest'ultima dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale della predetta convenuta (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti delle convenute Parte_1 [...]
, e CP_4 Controparte_1 CP_5 CP_3 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della terza chiamata ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_6
a) accertata e dichiarata l'integrale responsabilità di nella Controparte_4 causazione del sinistro oggetto di causa, condanna e la Controparte_4 in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle seguenti somme: 1) € 9.987,61, oltre interessi al saggio legale sulla
[...] predetta somma devalutata al 31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.404,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
3) € 9.600,00 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo;
b) condanna e la in Controparte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 300,00 oltre IVA e in € 750,00 oltre
Cassa e IVA per spese di c.t.p. e in € 283,40 (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica e citazione testimoni), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice;
c) rigetta la domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_5 della con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta CP_3 da quest'ultima nei confronti della Controparte_6
d) condanna lla rifusione in favore della elle spese Parte_1 CP_3 processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_6 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di
[...] studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
f) pone a carico delle convenute e la Controparte_4 [...] in parti uguali tra loro, le spese delle c.t.u. nella misura Controparte_1 liquidata con decreti emessi in corso di causa.
Terni, 09/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1483 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Ambron ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Mario
Rapisardi n. 42/C, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale , rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Tomassini ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Piazza San Pietro n. 2, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Ceveriano Calderon Cerna ed elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa Luna Fontana in Passignano sul Trasimeno (PG), Via dei Papaveri n.
5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
E
, residente in [...], e Controparte_4 CP_5
(C.F. P.IVA_2
- convenuti contumaci
E
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_6 P.IVA_3 tempore rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Controparte_7 Blasi ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Andrea Ambron, per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui alla narrativa esposta: a) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente Fiat 500 X Tg. FM244YM sig.ra CP_4
nonché delle società e in persona del l.r.p.t,
[...] CP_5 CP_3 nella determinazione del sinistro per cui è causa;
b) per l'effetto, condannare la ex art 149 CdA, la sig.ra , la Controparte_1 Controparte_4 [...]
e la ex art. 2043 c.c. ed art 2055 c.c., in solido ovvero CP_5 CP_3 secondo il grado di responsabilità che sarà accertato nel corso dell'istruttoria, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla sig.ra in dipendenza e/o in conseguenza del sinistro per cui è Parte_1 causa, da quantificarsi nell'importo totale di euro 28.895,00, di cui euro 9.800,00 per il danno materiale, euro 600,00 per nuova immatricolazione, euro 300,00 di FRAm, euro 16.295,00 per danno biologico e spese mediche, euro 1.900,00 per spese stragiudiziali e di negoziazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa anche – occorrendo – mediante valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino alla data dell'effettivo ed integrale soddisfo;
c) trasmettere, nel caso di sentenza favorevole a parte attrice, copia della sentenza all' per gli CP_8 accertamenti relativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 148 co° 10 del Dlgs 209/2005; d) valutare il rifiuto espresso/omessa risposta all'invito di negoziazione assistita da parte dei convenuti ai sensi e per gli effetti del DL 132/2014 art. 4 co°1, ai fini della decisione in relazione a i) spese di giustizia ii) eventuale responsabilità aggravata processuale, che si andrebbe a sommare alle spese di soccombenza iii) eventuale condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3; e) con vittoria, in ogni caso, di spese, competenze ed onorari di causa, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA, nella misura di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
- L'avv. Sandro Tomassini, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via preliminare, accertare e dichiarare la inapplicabilità, al caso in scrutinio, della procedura prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni, risultando coinvolti nel sinistro altri soggetti di cui si assume la responsabilità concorrente e, per di più, per condotte custodiali che sono estranee alla copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., non riguardando stricto iure la circolazione stradale;
per l'effetto, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della quale garante per CP_1 la r.c.a. della vettura dell'attrice; accertare e dichiarare che l'attrice ha comunque in concreto promosso l'azione prevista dall'art.144 C.d.A., avendo chiesto la condanna della responsabile civile al risarcimento del danno e, per Controparte_4
l'effetto, disporre anche sotto questo profilo la carenza di legittimazione passiva della poiché agendo ai sensi dell'art. 144 C.d.A., Controparte_1
l'attrice avrebbe dovuto citare in giudizio l'assicurazione garante per la r.c.a. del veicolo della nonché in ragione del fatto che l'azione prevista dall'art. 144 CP_4
C.d.A., non è cumulabile con quella regolata dall'art. 149 C.d.A.; accertare e dichiarare, alla luce della emersa corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro e dei conseguenti danni, la inammissibilità dell'azione di cui all'art. 149
C.d.A., potendosi questa applicare, per chiaro dettato normativo, solo al danno subito dal conducente non responsabile;
in via principale di merito, ma senza accettazione del contraddittorio a motivo delle prefate eccezioni preliminari, ritenere la responsabilità degli altri convenuti nella causazione del sinistro e rigettare in ogni caso la domanda proposta nei confronti della perché infondata in fatto e CP_1 in diritto e, comunque, non provata in ordine alle modalità del sinistro, alle responsabilità nella sua causazione, al nesso eziologico tra evento e danni e, per ciò che riguarda nello specifico il quantum debeatur, a motivo della manifesta sproporzione tra il risarcimento preteso e quello in ipotesi dovuto;
in ogni caso, con vittoria nelle spese tutte di lite”.
- L'avv. Ceveriano Calderon Cerna, per la convenuta “Voglia il CP_3
Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare inammissibili in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque rigettare le domande proposte dall'attrice nei confronti della società per i motivi dedotti in
CP_3 narrativa;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ritenere e dichiarare che la Società Assicurazione deve Controparte_6 tenere indenne e manlevare la società da ogni esborso e per l'effetto
CP_3 condannarla al pagamento di ogni somma di cui fosse ritenuta responsabile la società nche a titolo concorsuale;
in via subordinata, accertare e dichiarare
CP_3 il diritto di regresso della società nei confronti della società
CP_3 per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire in favore Controparte_6 dell'attrice. […] Con vittoria di spese e competenze professionali”.
- L'avv. Nicola Blasi, per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale di Terni, nella causa principale di danno: nel merito, in via principale, rigettare la domanda attrice nei confronti della convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto e/o CP_3 non provata;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga la responsabilità della convenuta nella causazione del CP_3 sinistro, ridurre il risarcimento da porsi a carico di questa nei limiti di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, detraendo la quota di esso riferibile al concorso di colpa dell'attrice ex art. 1227 c.c. e ripartendo – anche ai fini del regresso – le quote di responsabilità imputabili a tutti i convenuti. Nella causa di garanzia: in via principale, rigettare la domanda della poiché infondata in fatto e in CP_3 diritto non rientrando il sinistro nella copertura assicurativa oggetto di polizza;
in subordine, liquidare l'eventuale indennizzo posto a carico di Controparte_6 in favore/manleva della ei limiti di polizza;
[…] In ogni caso:
[...] CP_3 con vittoria di spese, compenso e accessori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, la (d'ora in avanti, per Controparte_4 Controparte_1 brevità: , la la chiedendo la condanna in solido CP_1 CP_3 CP_5 delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto alle ore 23:30 circa del 31/07/2021 in Terni, quando, mentre percorreva Via Piave in direzione di Piazza Adriatico alla guida del proprio autoveicolo PE OR targato FL256GM, assicurato per la r.c.a. con la era CP_1 stata urtata – all'incrocio con Via Brenta – dall'autovettura Fiat 500 X targata FM244YM, condotta dalla proprietaria , la quale, provenendo dalla suddetta Controparte_4 via, aveva impegnato l'incrocio senza concederle la dovuta precedenza. L'attrice deduceva che la responsabilità per il sinistro doveva essere attribuita sia alla , per non aver CP_4 adeguatamente regolato la propria velocità e per aver omesso di rispettare la segnaletica di
“stop” presente anche 50 metri prima dell'incrocio, sia alla e alla CP_5 CP_3
multate nell'occasione dalla Polizia Municipale, rispettivamente, per violazione
[...] dell'art. 20, co. 1 e 4, d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) commessa non rispettando “le prescrizioni imposte dall'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di un ponteggio rilasciata dal Comune di Terni che prevedevano la collocazione dei segnali presenti al di fuori dei ponteggi”, e per violazione dell'art. 21, co. 2 e 4, del medesimo Codice commessa non adottando “gli accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione” e rimuovendo “i segnali verticali "fermarsi e dare la precedenza" (STOP), "senso vietato" e
"direzioni consentite diritto e sinistra"”. L'attrice affermava di aver subito in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 90 giorni (di cui 30 giorni al 100% e 60 al 50%) e in un'invalidità permanente pari al 7%, e chiedeva quindi il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in €
14.215,00 (di cui: € 2.848,00 per l'inabilità temporanea;
€ 9.367,00 per l'invalidità permanente;
ed € 2.000,00 per il danno morale), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali quantificati nel complessivo importo di € 14.680,00 (di cui: € 2.080,00 per spese mediche,
9.800,00 per il danno materiale al veicolo, rottamato per antieconomicità della riparazione;
€
300,00 per “fermo reperimento analogo mezzo”; € 600,00 per spese di immatricolazione di nuovo veicolo;
ed € 1.900,00 per spese legali stragiudiziali e di negoziazione assistita), concludendo per la condanna in solido delle convenute al pagamento del complessivo importo di 28.895,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo. Con comparsa depositata in data 10/11/2022 si costituiva la convenuta la CP_3 quale eccepiva: che il sinistro si era verificato anche per colpa dell'attrice, la quale non aveva rallentato in prossimità dell'incrocio; che la responsabilità ex art. 2051 c.c. gravava semmai sul non evocato in giudizio dall'attrice; che non vi era un nesso di causalità Controparte_9 tra la condotta ad essa ascritta e la verificazione del sinistro, poiché in Via Brenta erano comunque presenti il cartello di presegnalazione dello “stop” 50 metri prima dell'incrocio con
Via Piave e la segnaletica verticale di “stop” in alto a destra all'altezza del medesimo incrocio
(quest'ultima visibile nonostante la presenza del ponteggio installato dalla , CP_5 sicché la condotta negligente e imprevedibile di integrava il Controparte_4 caso fortuito. La convenuta chiedeva il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la propria compagnia assicurativa (d'ora in avanti, per Controparte_6 brevità: e concludeva per il rigetto della domanda attorea, ovvero, in subordine, CP_6 per la condanna della predetta compagnia a tenerla indenne da ogni eventuale esborso in favore dell'attrice, anche mediante pagamento diretto in favore di quest'ultima.
Con comparsa depositata in data 08/03/2023 si costituiva la convenuta la quale CP_1 eccepiva in via pregiudiziale la propria carenza di legittimazione passiva (poiché l'attrice, chiedendo la condanna in solido di , aveva evidentemente agito Controparte_4 ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/05, sicché avrebbe dovuto chiamare in causa la quale CP_10 compagnia assicurativa della ), l'inammissibilità dell'azione ex art. 149 d.lgs. 209/05 CP_4
(in ragione del possibile concorso di colpa dell'attrice) e l'improponibilità di tale azione per le spese mediche (la cui documentazione non le era mai stata inviata), e, nel merito, contestava l'avversa quantificazione dei danni, avuto riguardo sia al danno alla persona e alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale, sia al valore ante sinistro del veicolo attoreo, alla debenza delle spese legali della fase stragiudiziale (assorbite nella fase di studio della controversia) e alla prova del danno da fermo tecnico. La convenuta concludeva quindi per l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le convenute e ritualmente evocate in giudizio, Controparte_4 CP_5 restavano contumaci.
Con comparsa depositata in data 08/03/2023 si costituiva anche la terza chiamata la quale eccepiva la mancanza di responsabilità della propria assicurata CP_6
(dovendo il sinistro imputarsi esclusivamente alla negligente condotta di CP_3 guida della , che tra l'altro ben conosceva l'incrocio essendo residente a poche CP_4 centinaia di metri di distanza), ovvero, in subordine, il concorso di colpa della , CP_4 dell'attrice (anche per l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza) e della con CP_5 conseguente ripartizione delle colpe nella misura del 25% ciascuno, e contestava l'avversa quantificazione dei danni, chiedendo la decurtazione di quanto corrisposto all'attrice dall' . Quanto alla domanda di manleva, la compagnia eccepiva l'inoperatività della CP_11 garanzia, essendo il sinistro avvenuto quando i lavori di ristrutturazione della pista ciclabile da parte della erano già terminati, e invocava in subordine l'applicabilità CP_3 della franchigia del 10% (con minimo di € 250,00) pattuita con le disposizioni speciali di cui all'appendice di polizza.
A seguito della prima udienza, del deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. (con le quali, tra l'altro, l'attrice ribadiva di aver agito nei confronti della ai sensi CP_1 dell'art. 149 d.lgs. 209/05, e la ccepiva l'inammissibilità di tale domanda anche CP_1 per il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto ai conducenti dei due veicoli entrati in collisione) e della successiva istruttoria, consistita nell'esibizione di documenti ex art. 210
c.p.c., nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio per la quantificazione del danno biologico subito dall'attrice e per la determinazione del valore “ante sinistro” del veicolo attoreo, all'esito dell'udienza del 09/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del 10/04/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda attorea nei confronti di e della è Controparte_4 CP_1 parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
2. Va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta avendo l'attrice dichiaratamente agito nei confronti dei convenuti CP_1
“ex art. 149 CdA […] e […] ex art. 2043 c.c. ed art. 2055 c.c.” (v. le conclusioni rassegnate sin dall'atto di citazione), ed essendo quindi smentita per tabulas l'affermazione della compagnia convenuta secondo cui l'attrice avrebbe “inteso agire ai sensi dell'art. 144 C.d.A.,
e non dell'art. 149 C.d.A., avendo espressamente richiesto la condanna della convenuta
in solido con la deducente e con le altre parti evocate in giudizio, al risarcimento del CP_4 danno come consente appunti la prefata prima norma, ma non la seconda” (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta della . Del resto, come noto, l'esperimento CP_1 dell'azione di cui all'art. 149 d.lgs. 209/05 nei confronti della propria compagnia assicurativa non preclude la proponibilità della domanda in solido nei confronti del responsabile civile del sinistro (v. da ultimo Cass. 4994/2023, che richiama Corte Cost. 180/09, in contrasto con il diverso orientamento al quale aderisce la pronuncia di merito allegata alla memoria di replica della compagnia).
3. Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'azione ex art. 149 d.lgs. 209/05 sollevata dalla medesima compagnia “stante il possibile concorso di colpa dell'attrice” (v. sempre pag. 2 della suddetta comparsa) ovvero per il coinvolgimento di soggetti terzi per responsabilità di carattere custodiale (v. pag.
2-4 della seconda memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c. della , atteso che, come chiarito proprio dalle pronunce della Suprema CP_1
Corte invocate dal difensore della compagnia (Cass. 27057/2021 e Cass. 3146/2017), il meccanismo di rappresentanza di compensazione tra le due compagnie interessate opera anche laddove sussista la corresponsabilità del danneggiato istante (v. in tal senso anche App.
Caltanissetta 26 febbraio 2021 e Trib. Cosenza 4 ottobre 2018), e l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto è esclusa – come reso evidente anche dalla disposizione di cui all'art. 1, co. 1, lett. d), D.P.R. 254/06, solo quando siano coinvolti ulteriori veicoli i cui conducenti siano responsabili del danno.
4. Ciò premesso, quanto all'attribuzione delle responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
5. Nel caso in esame, la dinamica dell'incidente risulta ampiamente provata, avendo l'istruttoria espletata fornito sufficienti conferme circa la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro. Quest'ultima, infatti, come emerge dalla deposizione CP_4 resa dall'unico testimone oculare escusso all'udienza del 28/11/2023, oltre che dal rapporto di
Polizia in atti (rapporto che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass. 33208/2022, Cass. 27980/2022), ha affrontato l'incrocio omettendo di fermarsi e finanche di rallentare, nonostante la presenza dapprima del segnale verticale di pericolo “fermarsi e dare la precedenza, stop a 50 m”, e poi del segnale verticale "fermarsi e dare la precedenza, stop" (solo parzialmente occultato dalla presenza del ponteggio di cantiere installato dalla v. le fotografie allegate al CP_5 rapporto di polizia in atti), nonché dell'attraversamento pedonale evidenziato a terra da tre strisce a partire da sinistra (essendo le altre completamente abrase) e della segnaletica orizzontale di “stop” (pur visibile solo nella prima lettera, essendo le altre parimenti abrase).
Se è vero, poi, che l'accertamento dell'intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. ex multis Cass.
21403/2021, Cass. 25143/2018, Cass. 24676/2014 e Cass. 21130/2013), nel caso in esame non è emerso alcun profilo di corresponsabilità in capo all'odierna attrice, dovendo anzi in proposito valorizzarsi (sia pure con valenza meramente indiziaria e non di prova legale: v. da ultimo Cass. 13725/2024, nonché Trib. Nocera Inferiore 10 luglio 2023) – quanto alla moderata velocità tenuta da quest'ultima – le risultanze del dispositivo satellitare installato sulla sua autovettura (v. il doc. 10 allegato all'atto di citazione), il cui corretto funzionamento, certificato dalla non è stato specificamente contestato dalla compagnia Controparte_12 convenuta (v. ex multis App. Napoli 22 gennaio 2024), e non potendo in senso contrario attribuirsi rilievo all'affermazione del testimone oculare secondo cui anche la PE OR non avrebbe frenato (avendo il medesimo testimone precisato di aver visto in realtà sbucare il veicolo attoreo, dalla sua visuale, solo “un attimo prima dello scontro”: v. il verbale dell'udienza del 28/11/2023). Deve quindi ritenersi accertato che il sinistro oggetto di causa è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole della convenuta, risultando così superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. (v. Cass. 30993/2018 e Cass. 7439/2011).
6. Nessuna responsabilità per il sinistro può attribuirsi, invece, alle convenute CP_3
e Va in proposito richiamato il consolidato principio in base al quale, in
[...] CP_5 caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da adeguata segnaletica, non può attribuirsi un ruolo causale a tale circostanza per il solo fatto che il sinistro si sia verificato, dovendo escludersi un'eventuale responsabilità dell'ente proprietario o custode della strada –
e/o dell'appaltatore che, nello svolgimento di lavori sulla strada, abbia modificato o rimosso la segnaletica (v. sul tema Cass. 19129/2011) – ove il danneggiato non alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del Codice della Strada (v.
Cass. 14930/2023, Cass. 10520/2017, App. Cagliari 10 febbraio 2022 e Trib. Nola 26 settembre 2019, nonché, in un caso simile a quello qui in esame, Cass. 4161/2019). Nel caso di specie, appare invero evidente che la , risiedendo tra l'altro a poche centinaia di CP_4 metri dall'incrocio (v. in tal senso l'affermazione di cui a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta della non specificamente contestata dall'attrice) che CP_6 quindi ben conosceva, poteva e doveva – con l'uso dell'ordinaria diligenza, e nonostante la parziale mancanza o scarsa visibilità della segnaletica verticale, ascrivibile alle condotte delle società convenute – evitare lo scontro rallentando la propria corsa ai sensi dell'art. 141 d.lgs.
285/92 (Codice della Strada) e poi fermandosi come imposto dalla residua segnaletica verticale e orizzontale ad essa visibile, oltre che dalla necessaria prudenza, tenuto conto anche dell'orario notturno.
7. Per quel che concerne il danno alla persona subito dall'attrice in conseguenza del sinistro,
l'entità del danno biologico va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni (confermando, tra l'altro, la piena compatibilità delle stesse con la dinamica del sinistro come descritta dall'attrice, oltre che con il corretto uso della cintura di sicurezza) e il relativo decorso clinico, le ha quantificate nella seguente misura: 7 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 12 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; ulteriori 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 10%; invalidità permanente del 6%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass. 31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass.
12703/2015), laddove nel caso di specie le uniche osservazioni critiche – alle quali, peraltro, il c.t.u. ha esaustivamente risposto – sono state formulate dal c.t.p. della che, per CP_6
i motivi sopra esposti, non deve rispondere del sinistro).
8. La liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata applicando la tabella di cui all'art. 139 d.lgs. 209/05, nella versione vigente al momento della presente decisione (v. ex multis Cass. 19229/2022), i cui valori medi conducono alla liquidazione dei seguenti importi:
€ 1.629,58 per l'inabilità temporanea;
€ 8.358,03 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 37 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u. v. in proposito Cass. 7126/2021,
Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012). Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito dall'attrice, non essendo state dimostrate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, co. 3, d.lgs. 209/05, e con il rigore probatorio connesso alla lieve entità del danno biologico (v. Cass. 5547/2024 e Cass.
6444/2023), l'incidenza delle lesioni in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o la causazione di una sofferenza psico-fisica di particolare intensità (v. ex multis Trib. Milano, 24 aprile 2024).
9. Giova peraltro precisare che dai suddetti importi non deve decurtarsi quello di € 3.030,93 corrisposto all'attrice dall' per l'inabilità temporanea assoluta al lavoro, trattandosi di CP_11 indennizzo liquidato a titolo di danno patrimoniale correlato alla temporanea interruzione dell'attività lavorativa, come tale non sovrapponibile al danno non patrimoniale oggetto di domanda nel presente giudizio, stante la sua diversità strutturale e funzionale rispetto al danno da lesione della salute, e dovendo il calcolo del danno differenziale operarsi mediante sottrazione delle sole “poste identiche” (v. ex multis Cass. 30293/2023 e Cass. 26117/2021).
10. Il danno patrimoniale subito dall'attrice per le spese mediche (in senso lato, e con inclusione, quindi, delle spese per l'acquisizione di cartelle cliniche e di copie di cd/dvd di esami strumentali) va liquidato nell'importo di € 1.404,82, in base alla condivisibile valutazione effettuata sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, in alcun modo specificamente contestata dalle parti costituite.
11. Quanto al danno patrimoniale al veicolo attoreo, premesso che non è in contestazione tra le parti il fatto che la riparazione del veicolo (come reso evidente, del resto, anche dalle fotografie allegate al rapporto di Polizia in atti) fosse antieconomica, e che, pertanto, tale danno deve essere liquidato in misura pari al valore economico dello stesso al momento dell'incidente (v. ex multis Cass. 9367/2014), deve a tal fine recepirsi il valore individuato dal c.t.u., pari ad € 9.600,00, avendo il c.t.u. – a fronte delle censure del c.t.p. di parte attrice – chiarito di aver preso in considerazione anche le caratteristiche concrete dell'autovettura, e di aver calcolato il valore del mezzo (mediante il metodo della rivalutazione a ritroso rispetto al valore attuale) all'epoca dell'incidente, e non essendo state formulate osservazioni critiche da parte del difensore o del c.t.p. della convenuta CP_1 12. La domanda risarcitoria deve essere invece rigettata per quel che concerne le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo e il danno da “fermo reperimento analogo mezzo”, trattandosi di voci di danno arbitrariamente quantificate e comunque non provate (v. Cass.
32946/2024, Cass. 19958/2024 e Cass. 19497/2024).
13. Va invece disattesa la pretesa risarcitoria inerente alla dedotta spesa relativa all'attività svolta dal legale nella fase stragiudiziale, non avendo l'attrice (che ha prodotto a tal fine una mera “notula”) assolto l'onere di dimostrare di aver effettivamente sopportato il relativo esborso (v. Cass. 2956/2025, Cass. 26729/2024 e Cass. 16612/2021).
14. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, le convenute e Controparte_4 devono essere condannate in solido al pagamento in favore dell'attrice delle CP_1 seguenti somme: a) € 9.987,61, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/07/2021 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass.
7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass. 2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis Cass.
12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass. 9517/02), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.404,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
c) € 9.600,00 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al
31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo.
15. La domanda attorea deve essere invece rigettata nei confronti delle convenute
[...]
e con conseguente assorbimento della domanda di manleva CP_5 CP_3 proposta da quest'ultima nei confronti della CP_6
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che la domanda attorea sia stata accolta in misura ridotta: v. Cass., SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate (a carico dell'attrice, nei rapporti con la convenuta la terza chiamata la cui chiamata in CP_3 CP_6 causa da parte della predetta convenuta non può ritenersi arbitraria o manifestamente infondata: v. sul punto Cass. 6144/2024, Cass. 10364/2023, Cass. 26082/2021, Cass.
18710/2021, Cass. 31889/2019, Cass. 28145/2019, Cass. 23948/2019 e Cass. 23123/2019; e a carico solidale delle convenute e nei rapporti tra Controparte_4 CP_1 tali convenute e l'attrice, in ragione della comunanza di interessi sottesa alla solidarietà passiva nell'obbligazione risarcitoria: v. Cass. 15790/2021, Cass. 9876/2018, Cass.
20916/2016, Cass. 16056/2015, Cass. 27562/2011 e Cass. 17281/2011) come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal
D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 nei rapporti tra l'attrice e la convenuta e la terza chiamata scaglione da € CP_3 CP_6
5.200,01 ad € 26.000,00 nei rapporti tra l'attrice e le convenute Controparte_4
e avuto riguardo al decisum di condanna, e ciò anche ai fini della CP_1 quantificazione delle spese vive per contributo unificato ripetibili in quanto non superflue: v. la condivisibile motivazione di Trib. Ravenna 5 agosto 2021), alla natura e alla complessità
(media) della controversia, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario (dichiarazione in alcun modo sindacabile dal giudice: v.
Cass. 1989/2020 e Cass. 8436/2019).
17. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico solidale delle predette convenute – le spese di € 300,00 oltre IVA e di € 750,00 oltre Cassa e IVA per l'assistenza dei consulenti tecnici di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice risulta aver effettivamente sostenuto (v. la documentazione versata in atti dal difensore di parte attrice il 21/07/2024 e il 17/02/2025) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue, tenuto conto sia dell'esito delle consulenze, sia del rapporto gli onorari di € 900,00 oltre accessori di legge e di € 409,30 oltre accessori di legge riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022, Corte
Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
18. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, già liquidate con decreti emessi in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico delle convenute e in parti Controparte_4 CP_1 uguali tra loro, ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del c.t.u. (v. in proposito Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
19. Non si ravvisano, infine, i presupposti per la condanna della convenuta al CP_1 risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore dell'attrice, non avendo quest'ultima dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale della predetta convenuta (v. ex multis Cass. 21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass. 32869/2019), né sussistono le condizioni per una condanna di quest'ultima ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non rinvenendosi nella sua condotta processuale elementi di mala fede o colpa grave (v. la stessa Cass., SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018 e Cass. 7901/2018) o comunque, sotto il profilo oggettivo, un abuso del processo (v. Cass. 29812/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti delle convenute Parte_1 [...]
, e CP_4 Controparte_1 CP_5 CP_3 nonché sulla domanda di manleva proposta da quest'ultima nei confronti della terza chiamata ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: Controparte_6
a) accertata e dichiarata l'integrale responsabilità di nella Controparte_4 causazione del sinistro oggetto di causa, condanna e la Controparte_4 in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle seguenti somme: 1) € 9.987,61, oltre interessi al saggio legale sulla
[...] predetta somma devalutata al 31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.404,82, oltre interessi al saggio legale sulla somma progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, dalle date dei singoli esborsi sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
3) € 9.600,00 oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 31/07/2021 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il danneggiamento del veicolo;
b) condanna e la in Controparte_4 Controparte_1 solido, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che Parte_1 liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 300,00 oltre IVA e in € 750,00 oltre
Cassa e IVA per spese di c.t.p. e in € 283,40 (parte del C.U. come da motivazione, marca da bollo e spese di notifica e citazione testimoni), con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice;
c) rigetta la domanda proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_5 della con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta CP_3 da quest'ultima nei confronti della Controparte_6
d) condanna lla rifusione in favore della elle spese Parte_1 CP_3 processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 Controparte_6 delle spese processuali, che liquida in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di
[...] studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 2.905,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
f) pone a carico delle convenute e la Controparte_4 [...] in parti uguali tra loro, le spese delle c.t.u. nella misura Controparte_1 liquidata con decreti emessi in corso di causa.
Terni, 09/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)