TRIB
Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5321 /2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5321 /2018 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SIRICA RAFFAELE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. DE MARINIS GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla citazione in giudizio di primo grado;
Parte appellata
(CF –in persona del Prefetto p.t., domiciliato ope legis Controparte_2 P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno (CF al Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele n. 58
Parte appellata
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di accertamento CP_1 negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 100-2011-001-52444-82000 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la nullità della notifica, come effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione del credito alla riscossione e della sanzione di cui al verbale di accertamento;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
- la decadenza per decorso del termine entro cui iscrivere a ruolo una somma, con vittoria di spese.
incorporante si costituiva in Controparte_3 Controparte_4 primo grado ed eccepiva:
- istanza di riunione con altri procedimenti, aventi per oggetto altre cartelle esattoriali;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata, con vittoria di spese;
La , pur ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Con la sentenza impugnata n. 3326/2018 depositata il 20.03.2018, il Giudice di Pace di Cava De' pagina 2 di 5 Tirreni, Nocera Inferiore, , previa qualificazione della domanda quale opposizione CP_5 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta omessa notifica – e condannando Controparte_3
al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art.
[...]
93 c.p.c. e compensando le spese tra le altre parti.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente Parte_2 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 06.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali, peraltro, depositate unicamente da parte appellata.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto pagina 3 di 5 impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_2
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado,
• dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_1
(ora Controparte_3 Parte_2
) e .
[...] Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 04.01.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5321 /2018 promossa da:
(P.I. , in persona del proprio l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SIRICA RAFFAELE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. , in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. DE MARINIS GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla citazione in giudizio di primo grado;
Parte appellata
(CF –in persona del Prefetto p.t., domiciliato ope legis Controparte_2 P.IVA_2 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno (CF al Corso Vittorio P.IVA_3
Emanuele n. 58
Parte appellata
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di accertamento CP_1 negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 100-2011-001-52444-82000 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;
- la nullità della notifica, come effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;
- la prescrizione del credito alla riscossione e della sanzione di cui al verbale di accertamento;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
- la decadenza per decorso del termine entro cui iscrivere a ruolo una somma, con vittoria di spese.
incorporante si costituiva in Controparte_3 Controparte_4 primo grado ed eccepiva:
- istanza di riunione con altri procedimenti, aventi per oggetto altre cartelle esattoriali;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'assenza di cause di nullità della cartella esattoriale;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate;
- la regolarità del procedimento di notificazione della cartella impugnata, con vittoria di spese;
La , pur ritualmente citata, non si costituiva. Controparte_2
Con la sentenza impugnata n. 3326/2018 depositata il 20.03.2018, il Giudice di Pace di Cava De' pagina 2 di 5 Tirreni, Nocera Inferiore, , previa qualificazione della domanda quale opposizione CP_5 all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, accoglieva l'opposizione, annullando la cartella esattoriale impugnata – per ritenuta omessa notifica – e condannando Controparte_3
al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, con distrazione ex art.
[...]
93 c.p.c. e compensando le spese tra le altre parti.
Avverso tale pronuncia l' ha proposto tempestivamente Parte_2 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La , pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_2
All'udienza del 06.11.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche;
conclusionali, peraltro, depositate unicamente da parte appellata.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto pagina 3 di 5 impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace,
l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_2
• accoglie l'appello come proposto da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza di primo grado,
• dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro CP_1
(ora Controparte_3 Parte_2
) e .
[...] Controparte_2
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del 04.01.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5