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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 551/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 giugno 1961 (C.F. ), residente in [...]C.F._1
(CR), Via Ragazzi del '99, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Contegno ed elettivamente domiciliato a Genova, Piazza Dante, 8/8;
OPPONENTE
contro
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
20.08.1962 a Torino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Martinotti ed elettivamente domiciliato presso il suo in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 108;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3/2024 del Tribunale di
Ivrea.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1. sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
2. dato atto che il testamento pubblicato il 19 ottobre 2022 era apocrifo per non essere stato scritto da , accertare e dichiarare che il credito di BE Persona_1
Pag. 1 a 7 è inesistente, per essere già stato soddisfatto, in virtù degli Parte_1 accordi intercorsi con il fratello, sui denari facenti parte dell'eredità morendo dismessa dalla madre e per conseguenza annullare e/o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n.3/2024, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 gennaio 2024; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi perizia calligrafica sulla scheda testamentaria a firma che ne accerti la Persona_1 mancanza di autografia e si producono le scritture che si offrono per comparazione”.
Per parte opposta: “Voglia, il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie di rito, IN VIA PRELIMINARE - Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso da codesto Ill.mo Tribunale in quanto l'opposizione non è basata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO: - Respingere in toto le richieste ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta la convenuta in opposizione da ogni avversaria domanda. IN SUBORDINE: -
Accertare e conseguentemente condannare il Sig. al Parte_1 pagamento della somma verificata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 35.000,00 oltre ad interessi e spese legali come liquidate in decreto ingiuntivo e le successive inerenti al presente procedimento. IN
VIA ISTRUTTORIA: - Ammettersi, per quanto d'occorrenza, le prove per interpello e testi in materia diretta, indiretta e contraria sui capitoli di prova deducendi nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ed acquisirsi i documenti prodotti. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3/2024 emesso provvisoriamente esecutivo in data
03.01.2024 nei confronti del fratello, , per il pagamento Parte_1 della somma capitale di € 35.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di somme di denaro date in prestito.
In fase monitoria, il creditore ha prodotto, come prova scritta del credito, una dichiarazione sottoscritta di riconoscimento del debito datata
12.07.2022.
Pag. 2 a 7 Con atto di citazione notificato in data 21.02.2024, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo le seguenti circostanze:
- il debito si sarebbe estinto in conformità ad un accordo concluso con il fratello sulla ripartizione del denaro ricevuto in eredità dalla madre,
; Persona_1
- tale accordo prevedeva la pubblicazione di un testamento
“apparentemente proveniente dalla RA (cfr. Persona_1 letteralmente pag. 2 dell'atto introduttivo di lite) che attribuisse a tutte le giacenze sul conto corrente della madre Controparte_1 defunta, detratte le spese funebri, pari ad € 70.000,00 altrimenti destinati ad essere divisi iure successionis in parti uguali tra i due;
- in attuazione dell'accordo, pertanto, l'opposto avrebbe tenuto per sé l'intera somma presente sul conto corrente della madre, comprensiva del denaro che l'opponente gli doveva (€ 35.000,00, di cui € 20.000,00 per l'acquisto della vettura in comproprietà ed ulteriori € 15.000,00 pari al 50% dei prelievi di denaro effettuati negli anni dal suddetto conto corrente);
- in tale contesto la ricognizione del debito allegata in sede monitoria sarebbe stata compiuta dall'opponente al solo fine di garantire il buon esito dell'accordo sottostante, al quale l'opposto si sarebbe però sottratto, pur avendo già incassato quanto avevano pattuito.
Sulla base delle suesposte circostanze, ha quindi Parte_1 chiesto l'accoglimento integrale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria.
, costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 22.04.2024, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, deducendo a sua difesa l'inesistenza del preteso accordo e l'autenticità del testamento pubblicato dopo la scomparsa della madre.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed
è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ Sull'esistenza del credito azionato in via monitoria. Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla
Pag. 3 a 7 richiesta di consulenza tecnica di ufficio, atteso che il mezzo istruttorio è irrilevante ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
È noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti rispetto al ruolo che le stesse rivestono sul piano giuridico- sostanziale.
L'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, convenuto formale, conserva la qualità di attore sostanziale, avendo azionato la tutela giurisdizionale del proprio credito in sede monitoria.
Ne discende, in termini generali, che secondo la regola dettata dall'art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, ricade sul creditore opposto l'onere di allegare nel giudizio a cognizione piena i fatti che provino ciò che ha ottenuto nella precedente fase a cognizione sommaria, mentre il debitore opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del preteso credito (cfr., tra le tante,
Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12765/2007; Cass. Civ., Sez. I, n. 2421/2006;
Cass. Civ., Sez. III, n. 24815/2005).
Questa prospettiva si inverte quando il credito azionato in sede monitoria risulta essere fondato su una ricognizione di debito, ossia una dichiarazione unilaterale con cui il debitore riconosce l'esistenza e l'entità di una determinata obbligazione a suo carico.
Dal contenuto dell'art. 1988 c.c., si evince che l'effetto giuridico della ricognizione di debito, secondo la giurisprudenza di legittimità, è
l'astrazione processuale dalla causa debendi, che produce la conseguenza di sollevare colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto sottostante, il quale rimane presunto a meno che l'autore della dichiarazione non alleghi la prova contraria (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 7682/2023; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31818/2024; Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7787/2010).
Tornando alla fattispecie concreta, occorre prendere le mosse dalla dichiarazione allegata in sede monitoria per verificare se tale documento costituisca o meno atto di riconoscimento di debito, idoneo a produrre l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c.
Pag. 4 a 7 Il tenore letterale del documento è il seguente: “Riconoscimento di debito vs importo € 20.000 per acquisto auto 2014. Importo € Controparte_1
15.000 così calcolato: 50% numero 3 rate 10.000 prelevate c/c
[...] Contr
periodo 2014 2016 . Per somma totale € 35.000 San Mauro Per_1
Torinese. 12/07/2022”.
Ebbene, il documento possiede la valenza di atto ricognitivo di debito, dal momento che esso reca il riconoscimento espresso del dichiarante di essere debitore della somma di € 35.000,00 e contiene un riferimento esplicito al rapporto fondamentale da cui il debito è sorto, individuandone così la causa debendi (cd. riconoscimento titolato);
A fronte del riconoscimento di debito confermativo dell'esistenza del rapporto giuridico obbligatorio preesistente tra le parti ex art. 1988 c.c.,
l'opponente non ha allegato (né tantomeno provato) circostanze idonee a superare il valore probatorio della sua dichiarazione.
In base alle difese svolte da parte opponente, il debito di Parte_1 verso il fratello si sarebbe estinto mediante il prelievo di somme di importo corrispondente dall'asse ereditario della madre defunta.
Per attuare l'accordo, i due fratelli avrebbero deciso di predisporre e far pubblicare un testamento falso della loro madre, , dal quale Persona_1
risultava beneficiario della totalità delle somme di Controparte_1 danaro giacenti sul conto corrente e conto titoli intestati alla madre defunta al netto delle spese funerarie e successorie, pari ad € 70.000,00.
[...]
aveva prestato acquiescenza al testamento e aveva Parte_1 sottoscritto, nel contempo, il riconoscimento del debito a favore del fratello come ulteriore forma di garanzia. CP_1
L'assunto difensivo è stato espressamente contestato dal convenuto il quale ha negato l'esistenza dell'accordo e la pretesa falsità del testamento olografo della madre di defunta.
A fronte di tale specifica contestazione, l'attore opponente non è riuscito a fornire la prova del fatto estintivo eccepito.
Si premette anzitutto che l'accertamento sulla falsità del testamento – che come noto è causa di indegnità a succedere ex art. 463 n. 6) c.c. – è stato
Pag. 5 a 7 chiesto dall'opponente sotto forma di eccezione (e non di domanda) riconvenzionale, essendo diretto soltanto ad ottenere il rigetto della domanda del convenuto per cui esso era astrattamente ammissibile non essendo soggetto ai limiti di ampliamento del thema decidendum propri della domanda riconvenzionale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
2023).
Ciò nondimeno, l'accertamento della falsità, anche laddove ottenuto, non avrebbe costituito un elemento sufficiente per far ritenere provata l'esistenza dell'asserito accordo tra i fratelli in ordine all'estinzione del debito.
A conferma di ciò, va richiamato il fatto che le giacenze di conto corrente e deposito titoli intestati alla madre defunta al momento del decesso non ammontavano ad € 70.000,00 come affermato dall'opponente (secondo cui la meta di sua spettanza corrispondeva all'entità del debito) ma alla minor somma di € 57.446,94, secondo quanto allegato e documentato da parte convenuta.
D'altronde, non appare neppure plausibile, in mancanza di elementi obiettivi direttamente rilevabili, la versione per cui i due fratelli avrebbero volontariamente formato (e fatto pubblicare) un testamento falso – circostanza che, tra l'altro, costituisce causa di indegnità a succedere ex art. 463 n. 6) c.c. – per estinguere un debito esistente nell'ambito dei loro rapporti.
Per tutti questi motivi, in conclusione l'opposizione è infondata e deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
§ Le spese di lite.
Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico dell'opponente in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 in ragione dell'importo del credito ingiunto), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e
Pag. 6 a 7 decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 551/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 3/2024 emesso in data
03.01.2024 dal Tribunale di Ivrea;
2) condanna l'opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ivrea, 19.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 551/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il 4 Parte_1 C.F._1 giugno 1961 (C.F. ), residente in [...]C.F._1
(CR), Via Ragazzi del '99, 8, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta
Contegno ed elettivamente domiciliato a Genova, Piazza Dante, 8/8;
OPPONENTE
contro
(c.f. ), nato in [...] Controparte_1 C.F._2
20.08.1962 a Torino e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Martinotti ed elettivamente domiciliato presso il suo in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 108;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3/2024 del Tribunale di
Ivrea.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, 1. sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione fondata su prova scritta;
2. dato atto che il testamento pubblicato il 19 ottobre 2022 era apocrifo per non essere stato scritto da , accertare e dichiarare che il credito di BE Persona_1
Pag. 1 a 7 è inesistente, per essere già stato soddisfatto, in virtù degli Parte_1 accordi intercorsi con il fratello, sui denari facenti parte dell'eredità morendo dismessa dalla madre e per conseguenza annullare e/o dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n.3/2024, emesso dal Tribunale di Ivrea in data 3 gennaio 2024; Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. In via istruttoria, si chiede ammettersi perizia calligrafica sulla scheda testamentaria a firma che ne accerti la Persona_1 mancanza di autografia e si producono le scritture che si offrono per comparazione”.
Per parte opposta: “Voglia, il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie di rito, IN VIA PRELIMINARE - Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso da codesto Ill.mo Tribunale in quanto l'opposizione non è basata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO: - Respingere in toto le richieste ex adverso proposte, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolta la convenuta in opposizione da ogni avversaria domanda. IN SUBORDINE: -
Accertare e conseguentemente condannare il Sig. al Parte_1 pagamento della somma verificata in corso di causa e comunque non inferiore ad € 35.000,00 oltre ad interessi e spese legali come liquidate in decreto ingiuntivo e le successive inerenti al presente procedimento. IN
VIA ISTRUTTORIA: - Ammettersi, per quanto d'occorrenza, le prove per interpello e testi in materia diretta, indiretta e contraria sui capitoli di prova deducendi nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., ed acquisirsi i documenti prodotti. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3/2024 emesso provvisoriamente esecutivo in data
03.01.2024 nei confronti del fratello, , per il pagamento Parte_1 della somma capitale di € 35.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione di somme di denaro date in prestito.
In fase monitoria, il creditore ha prodotto, come prova scritta del credito, una dichiarazione sottoscritta di riconoscimento del debito datata
12.07.2022.
Pag. 2 a 7 Con atto di citazione notificato in data 21.02.2024, ha Parte_1 proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo deducendo le seguenti circostanze:
- il debito si sarebbe estinto in conformità ad un accordo concluso con il fratello sulla ripartizione del denaro ricevuto in eredità dalla madre,
; Persona_1
- tale accordo prevedeva la pubblicazione di un testamento
“apparentemente proveniente dalla RA (cfr. Persona_1 letteralmente pag. 2 dell'atto introduttivo di lite) che attribuisse a tutte le giacenze sul conto corrente della madre Controparte_1 defunta, detratte le spese funebri, pari ad € 70.000,00 altrimenti destinati ad essere divisi iure successionis in parti uguali tra i due;
- in attuazione dell'accordo, pertanto, l'opposto avrebbe tenuto per sé l'intera somma presente sul conto corrente della madre, comprensiva del denaro che l'opponente gli doveva (€ 35.000,00, di cui € 20.000,00 per l'acquisto della vettura in comproprietà ed ulteriori € 15.000,00 pari al 50% dei prelievi di denaro effettuati negli anni dal suddetto conto corrente);
- in tale contesto la ricognizione del debito allegata in sede monitoria sarebbe stata compiuta dall'opponente al solo fine di garantire il buon esito dell'accordo sottostante, al quale l'opposto si sarebbe però sottratto, pur avendo già incassato quanto avevano pattuito.
Sulla base delle suesposte circostanze, ha quindi Parte_1 chiesto l'accoglimento integrale dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione dell'esecuzione provvisoria.
, costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa Controparte_1 depositata in data 22.04.2024, ha contestato le argomentazioni avversarie e ne ha chiesto il rigetto, deducendo a sua difesa l'inesistenza del preteso accordo e l'autenticità del testamento pubblicato dopo la scomparsa della madre.
Denegata la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed
è venuta a decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale.
§ Sull'esistenza del credito azionato in via monitoria. Preliminarmente deve essere confermata l'ordinanza con la quale sono state respinte le istanze istruttorie formulate, con particolare riguardo alla
Pag. 3 a 7 richiesta di consulenza tecnica di ufficio, atteso che il mezzo istruttorio è irrilevante ai fini del decidere per le ragioni di seguito esplicitate.
È noto come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti rispetto al ruolo che le stesse rivestono sul piano giuridico- sostanziale.
L'opponente, attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto, convenuto formale, conserva la qualità di attore sostanziale, avendo azionato la tutela giurisdizionale del proprio credito in sede monitoria.
Ne discende, in termini generali, che secondo la regola dettata dall'art. 2967 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova, ricade sul creditore opposto l'onere di allegare nel giudizio a cognizione piena i fatti che provino ciò che ha ottenuto nella precedente fase a cognizione sommaria, mentre il debitore opponente è tenuto a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del preteso credito (cfr., tra le tante,
Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12765/2007; Cass. Civ., Sez. I, n. 2421/2006;
Cass. Civ., Sez. III, n. 24815/2005).
Questa prospettiva si inverte quando il credito azionato in sede monitoria risulta essere fondato su una ricognizione di debito, ossia una dichiarazione unilaterale con cui il debitore riconosce l'esistenza e l'entità di una determinata obbligazione a suo carico.
Dal contenuto dell'art. 1988 c.c., si evince che l'effetto giuridico della ricognizione di debito, secondo la giurisprudenza di legittimità, è
l'astrazione processuale dalla causa debendi, che produce la conseguenza di sollevare colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto sottostante, il quale rimane presunto a meno che l'autore della dichiarazione non alleghi la prova contraria (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 7682/2023; Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 31818/2024; Cass.
Civ., Sez. I, sent. n. 20689/2016; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7787/2010).
Tornando alla fattispecie concreta, occorre prendere le mosse dalla dichiarazione allegata in sede monitoria per verificare se tale documento costituisca o meno atto di riconoscimento di debito, idoneo a produrre l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c.
Pag. 4 a 7 Il tenore letterale del documento è il seguente: “Riconoscimento di debito vs importo € 20.000 per acquisto auto 2014. Importo € Controparte_1
15.000 così calcolato: 50% numero 3 rate 10.000 prelevate c/c
[...] Contr
periodo 2014 2016 . Per somma totale € 35.000 San Mauro Per_1
Torinese. 12/07/2022”.
Ebbene, il documento possiede la valenza di atto ricognitivo di debito, dal momento che esso reca il riconoscimento espresso del dichiarante di essere debitore della somma di € 35.000,00 e contiene un riferimento esplicito al rapporto fondamentale da cui il debito è sorto, individuandone così la causa debendi (cd. riconoscimento titolato);
A fronte del riconoscimento di debito confermativo dell'esistenza del rapporto giuridico obbligatorio preesistente tra le parti ex art. 1988 c.c.,
l'opponente non ha allegato (né tantomeno provato) circostanze idonee a superare il valore probatorio della sua dichiarazione.
In base alle difese svolte da parte opponente, il debito di Parte_1 verso il fratello si sarebbe estinto mediante il prelievo di somme di importo corrispondente dall'asse ereditario della madre defunta.
Per attuare l'accordo, i due fratelli avrebbero deciso di predisporre e far pubblicare un testamento falso della loro madre, , dal quale Persona_1
risultava beneficiario della totalità delle somme di Controparte_1 danaro giacenti sul conto corrente e conto titoli intestati alla madre defunta al netto delle spese funerarie e successorie, pari ad € 70.000,00.
[...]
aveva prestato acquiescenza al testamento e aveva Parte_1 sottoscritto, nel contempo, il riconoscimento del debito a favore del fratello come ulteriore forma di garanzia. CP_1
L'assunto difensivo è stato espressamente contestato dal convenuto il quale ha negato l'esistenza dell'accordo e la pretesa falsità del testamento olografo della madre di defunta.
A fronte di tale specifica contestazione, l'attore opponente non è riuscito a fornire la prova del fatto estintivo eccepito.
Si premette anzitutto che l'accertamento sulla falsità del testamento – che come noto è causa di indegnità a succedere ex art. 463 n. 6) c.c. – è stato
Pag. 5 a 7 chiesto dall'opponente sotto forma di eccezione (e non di domanda) riconvenzionale, essendo diretto soltanto ad ottenere il rigetto della domanda del convenuto per cui esso era astrattamente ammissibile non essendo soggetto ai limiti di ampliamento del thema decidendum propri della domanda riconvenzionale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del
2023).
Ciò nondimeno, l'accertamento della falsità, anche laddove ottenuto, non avrebbe costituito un elemento sufficiente per far ritenere provata l'esistenza dell'asserito accordo tra i fratelli in ordine all'estinzione del debito.
A conferma di ciò, va richiamato il fatto che le giacenze di conto corrente e deposito titoli intestati alla madre defunta al momento del decesso non ammontavano ad € 70.000,00 come affermato dall'opponente (secondo cui la meta di sua spettanza corrispondeva all'entità del debito) ma alla minor somma di € 57.446,94, secondo quanto allegato e documentato da parte convenuta.
D'altronde, non appare neppure plausibile, in mancanza di elementi obiettivi direttamente rilevabili, la versione per cui i due fratelli avrebbero volontariamente formato (e fatto pubblicare) un testamento falso – circostanza che, tra l'altro, costituisce causa di indegnità a succedere ex art. 463 n. 6) c.c. – per estinguere un debito esistente nell'ambito dei loro rapporti.
Per tutti questi motivi, in conclusione l'opposizione è infondata e deve essere respinta e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
§ Le spese di lite.
Le spese dell'intero giudizio sono poste a carico dell'opponente in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00 in ragione dell'importo del credito ingiunto), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e
Pag. 6 a 7 decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria (attesa la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 551/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta l'opposizione spiegata da e per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo n. 3/2024 emesso in data
03.01.2024 dal Tribunale di Ivrea;
2) condanna l'opponente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, che si liquidano in € 6.713,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ivrea, 19.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7