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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/06/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 12603/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12603/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Garibaldi, 231 MISTERBIANCO C.F._1
(CT), presso lo studio dell'avv. INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via Raffaello Sanzio 60 CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. ALTIERI VIVIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: posta in decisone all'udienza del 19/05/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Misterbianco (CT) in data 14/09/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Misterbianco, dell'anno 1989, parte II, serie A, atto n. 68.
Dalla coppia sono nati i figli il 03/12/2000 ed il 18/12/1991; entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti dal nucleo familiare d'origine.
Con ricorso depositato il 04.12.2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal marito e di porre a carico di quest'ultimo l'onere di versare un assegno di mantenimento in proprio favore non inferiore ad euro 500,00 mensili adducendo di non percepire redditi e di essere stata riconosciuta invalida civile.
Si costituiva con comparsa del 23.04.2025 il quale, pur aderendo alla Parte_2
domanda di separazione, si è opposto alla richiesta dell'assegno di mantenimento in virtù delle proprie ridotte capacità economiche chiedendo disporsi, in luogo del mantenimento in favore della moglie, il trasferimento della piena proprietà della casa coniugale.
Comparse personalmente all'udienza del 19/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiuto un'intesa e precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni tra di esse concordate contenute nell'accordo sottoscritto in udienza e successivamente depositato al fascicolo telematico.
Quindi il G.I. rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni accessorie e d'ordine economico, le parti hanno congiuntamente richiesto che la separazione segua le seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. disporre un mantenimento a carico del marito e in favore della moglie di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente;
3. atteso il pregresso non pagato a titolo di sostentamento per il coniuge e la contribuzione unica da parte della moglie nella gestione della vita familiare, il marito si obbliga a trasferire alla moglie la piena proprietà dei seguenti beni siti in
Misterbianco alla via Giovanni Verga, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 11. part. 1071, via
Giovanni Verga n.24 n.26, piano T, cat. A/4, cl.4, vani 4,5, e foglio 1, part. 1070 via Giovanni Verga n.28
n.30, 'piano T. cat. A/4, cl.3, vani 3. Detto trasferimento, anche se perfezionato con atto che sarà stipulato da Notaio, costituirà elemento indispensabile e funzionale alla soluzione del procedimento di
separazione e la moglie null'altro avrà a pretendere dal resistente.
4. Con compensazione delle spese di lite.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno alle note congiunte di precisazione delle conclusioni, vengono recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il Collegio prende atto del contenuto dell'intervenuto accordo in merito all'impegno assunto dalle parti e pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della Parte_2 moglie versando euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, Parte_1 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 12603/2024, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in udienza e depositato il
[...]
3 19/05/2025 e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MISTERBIANCO (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 68, parte II, anno 1989, S. A);
2) Onera di versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al Parte_2 mantenimento di , un assegno di euro 200,00 mensili, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 6/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente
dott. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12603/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Garibaldi, 231 MISTERBIANCO C.F._1
(CT), presso lo studio dell'avv. INDELICATO AGATA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_2
, elettivamente domiciliato in Via Raffaello Sanzio 60 CATANIA, C.F._2
presso lo studio dell'avv. ALTIERI VIVIANA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: posta in decisone all'udienza del 19/05/2025 sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
Misterbianco (CT) in data 14/09/1989, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Misterbianco, dell'anno 1989, parte II, serie A, atto n. 68.
Dalla coppia sono nati i figli il 03/12/2000 ed il 18/12/1991; entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed indipendenti dal nucleo familiare d'origine.
Con ricorso depositato il 04.12.2024, chiedeva la pronuncia della Parte_1
separazione personale dal marito e di porre a carico di quest'ultimo l'onere di versare un assegno di mantenimento in proprio favore non inferiore ad euro 500,00 mensili adducendo di non percepire redditi e di essere stata riconosciuta invalida civile.
Si costituiva con comparsa del 23.04.2025 il quale, pur aderendo alla Parte_2
domanda di separazione, si è opposto alla richiesta dell'assegno di mantenimento in virtù delle proprie ridotte capacità economiche chiedendo disporsi, in luogo del mantenimento in favore della moglie, il trasferimento della piena proprietà della casa coniugale.
Comparse personalmente all'udienza del 19/05/2025 le parti dichiaravano di aver raggiuto un'intesa e precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni tra di esse concordate contenute nell'accordo sottoscritto in udienza e successivamente depositato al fascicolo telematico.
Quindi il G.I. rimetteva la causa in decisione senza ulteriori termini, previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
2 Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Quanto alle statuizioni accessorie e d'ordine economico, le parti hanno congiuntamente richiesto che la separazione segua le seguenti condizioni:
“
1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. disporre un mantenimento a carico del marito e in favore della moglie di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente;
3. atteso il pregresso non pagato a titolo di sostentamento per il coniuge e la contribuzione unica da parte della moglie nella gestione della vita familiare, il marito si obbliga a trasferire alla moglie la piena proprietà dei seguenti beni siti in
Misterbianco alla via Giovanni Verga, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 11. part. 1071, via
Giovanni Verga n.24 n.26, piano T, cat. A/4, cl.4, vani 4,5, e foglio 1, part. 1070 via Giovanni Verga n.28
n.30, 'piano T. cat. A/4, cl.3, vani 3. Detto trasferimento, anche se perfezionato con atto che sarà stipulato da Notaio, costituirà elemento indispensabile e funzionale alla soluzione del procedimento di
separazione e la moglie null'altro avrà a pretendere dal resistente.
4. Con compensazione delle spese di lite.”
Tali condizioni per come concordate dalle parti in seno alle note congiunte di precisazione delle conclusioni, vengono recepite da questo Collegio non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Il Collegio prende atto del contenuto dell'intervenuto accordo in merito all'impegno assunto dalle parti e pone a carico di l'onere di contribuire al mantenimento della Parte_2 moglie versando euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, Parte_1 con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo.
In ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 12603/2024, così statuisce:
1) Pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
, alle condizioni di cui all'accordo congiunto sottoscritto in udienza e depositato il
[...]
3 19/05/2025 e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di MISTERBIANCO (CT) di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 68, parte II, anno 1989, S. A);
2) Onera di versare entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al Parte_2 mantenimento di , un assegno di euro 200,00 mensili, annualmente Parte_1 rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 6/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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