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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1225/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. B. Cassarà) contro Parte_1
già (rappr. e dif. dall'avv. G. Alfano) e contro CP_1 Controparte_2
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: comunicazione CP_3 preventiva di ipoteca;
osserva
propone opposizione avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di ipoteca n. 29676201600003841 notificatale in data 03.10.16, in base a numerose cartelle esattoriali, riferite anche a contributi previdenziali, per un ammontare complessivo, rilevando: che risultano sottesi all'impugnata comunicazione ben quindici atti relativi a contributi previdenziali (cartelle ed avvisi di addebito), per un importo complessivo di € 137.198,71; che per tali atti
“non esisteva, né esiste tuttora prova di valida, avvenuta notificazione, né in proprio, né con il rito dell'irreperibilità ex art. 140 c.p.c.”; che, in assenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale, le pretese in tema sono prescritte;
che risulta inoltre violato il disposto dell'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 (il quale dispone: “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella stessa l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In mancanza di detto adempimento l'esattore non può procedere a nessuna iscrizione ipotecaria”); che non risultano indicate le spese di notifica negli atti distinti dai numeri 59620112000727906/000, 59620130001432363/000 e 596201500040572527000, sì da potersi presumere che tali atti non siano mai stati notificati. Gli enti convenuti deducono l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Va anzitutto disatteso il motivo di opposizione facente leva sul mancato rispetto della disciplina delineata dal citato art. 50 del D.p.r. n. 602/73, in quanto l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto né fase dell'esecuzione forzata. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti da si ricava che: 1) la CP_1 cartella n. 29620030028550550/000 è stata notificata in data 06.09.03; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 2) la cartella n. 29620040022706186/000 è stata notificata il 27.01.05; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 3) la cartella n. 29620050030114229/000 è stata notificata il 06.10.05; ad essa fa riferimento un atto di intimazione notificato il 29 agosto 2014; 4) la cartella n. 29620060064549983/000 è stata notificata in data 24.05.06; ad essa ha fatto seguito un atto di intimazione notificato il 16 dicembre 2015; 5) la cartella n. 29620070001888687/503 è stata notificata il 17.01.08; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 6) la cartella n. 29620070012866028/000 è stata notificata in data 26.09.07 e ad essa ha fatto seguito, in data 24 febbraio 2012, la notifica di apposito atto di intimazione;
7) la cartella n. 29620080081738066/503 è stata notificata il 31.03.10 e ad essa ha fatto seguito, in data 29 giugno 2014, la notifica di apposito atto di intimazione;
8) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620080082838201/000; 9) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620090014545650/000; 10) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620090069592653/000; 11) la cartella n. 29620090085603718/000 è stata notificata in data 23 marzo 2010 e ad essa ha fatto seguito, in data 29 agosto 2014, la notifica di apposito atto di intimazione;
12) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620100031009764/000; 13) la cartella esattoriale n. 29620100064463783/000 è stata notificata in data in data 13.09.10 e ad essa ha fatto seguito la notifica di apposito atto di intimazione in data 2 dicembre 2014; 14) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620100095552673/000; 15) la cartella n.
29620110012595848/000 è stata notificata il 12.08.11; 16) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620112000727906/000; 17) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620130001432363/000; 18) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620150004057252/000. Poste le superiori premesse, rilevato che nel caso in esame si discute del termine prescrizionale in ipotesi decorso a far data dalla notifica dei singoli atti impositivi (sì da doversi ritenere irrilevante l'omessa tempestiva impugnazione di questi ultimi, indispensabile soltanto ove intenda farsi valere la prescrizione maturata in epoca antecedente a detta data di notifica) e ribadito che l'opposta comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 3 ottobre 2016, è agevole osservare che risultano prescritte le pretese di cui ai numeri da 1) a 5), nonché 8), 9), 10), 14) e 15) della predetta elencazione, mentre dev'essere dichiarata la nullità gli AVA indicati ai numeri 16), 17) e 18) dell'elencazione stessa, in quanto non notificati. Stante l'esito della lite, le odierne parti resistenti vanno condannate in solido a rifondere a parte ricorrente i due terzi delle spese processuali (due terzi pari ad
€ 3.500,00, oltre accessori di legge).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritte le pretese di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 e 15 dell'elencazione numerica di cui in parte motiva;
dichiara la nullità degli atti di cui ai numeri 16, 17 e 18 della medesima elencazione;
condanna in solido gli enti convenuti a rifondere a parre ricorrente i due terzi delle spese processuali, liquidati in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1225/2019 R.G., promossa da (rappr. e dif. dall'avv. B. Cassarà) contro Parte_1
già (rappr. e dif. dall'avv. G. Alfano) e contro CP_1 Controparte_2
(rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), avente ad oggetto: comunicazione CP_3 preventiva di ipoteca;
osserva
propone opposizione avverso la comunicazione Parte_1 preventiva di ipoteca n. 29676201600003841 notificatale in data 03.10.16, in base a numerose cartelle esattoriali, riferite anche a contributi previdenziali, per un ammontare complessivo, rilevando: che risultano sottesi all'impugnata comunicazione ben quindici atti relativi a contributi previdenziali (cartelle ed avvisi di addebito), per un importo complessivo di € 137.198,71; che per tali atti
“non esisteva, né esiste tuttora prova di valida, avvenuta notificazione, né in proprio, né con il rito dell'irreperibilità ex art. 140 c.p.c.”; che, in assenza di validi atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale, le pretese in tema sono prescritte;
che risulta inoltre violato il disposto dell'art. 50 del D.p.r. n. 602/73 (il quale dispone: “se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella stessa l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In mancanza di detto adempimento l'esattore non può procedere a nessuna iscrizione ipotecaria”); che non risultano indicate le spese di notifica negli atti distinti dai numeri 59620112000727906/000, 59620130001432363/000 e 596201500040572527000, sì da potersi presumere che tali atti non siano mai stati notificati. Gli enti convenuti deducono l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Va anzitutto disatteso il motivo di opposizione facente leva sul mancato rispetto della disciplina delineata dal citato art. 50 del D.p.r. n. 602/73, in quanto l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto né fase dell'esecuzione forzata. Ciò posto, dalla documentazione versata in atti da si ricava che: 1) la CP_1 cartella n. 29620030028550550/000 è stata notificata in data 06.09.03; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 2) la cartella n. 29620040022706186/000 è stata notificata il 27.01.05; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 3) la cartella n. 29620050030114229/000 è stata notificata il 06.10.05; ad essa fa riferimento un atto di intimazione notificato il 29 agosto 2014; 4) la cartella n. 29620060064549983/000 è stata notificata in data 24.05.06; ad essa ha fatto seguito un atto di intimazione notificato il 16 dicembre 2015; 5) la cartella n. 29620070001888687/503 è stata notificata il 17.01.08; nessun successivo atto interruttivo della prescrizione (prima della notifica dell'opposta comunicazione preventiva) è stato notificato all'opponente; 6) la cartella n. 29620070012866028/000 è stata notificata in data 26.09.07 e ad essa ha fatto seguito, in data 24 febbraio 2012, la notifica di apposito atto di intimazione;
7) la cartella n. 29620080081738066/503 è stata notificata il 31.03.10 e ad essa ha fatto seguito, in data 29 giugno 2014, la notifica di apposito atto di intimazione;
8) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620080082838201/000; 9) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620090014545650/000; 10) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620090069592653/000; 11) la cartella n. 29620090085603718/000 è stata notificata in data 23 marzo 2010 e ad essa ha fatto seguito, in data 29 agosto 2014, la notifica di apposito atto di intimazione;
12) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620100031009764/000; 13) la cartella esattoriale n. 29620100064463783/000 è stata notificata in data in data 13.09.10 e ad essa ha fatto seguito la notifica di apposito atto di intimazione in data 2 dicembre 2014; 14) non vi è prova della notifica della cartella n. 29620100095552673/000; 15) la cartella n.
29620110012595848/000 è stata notificata il 12.08.11; 16) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620112000727906/000; 17) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620130001432363/000; 18) non vi è prova della notifica dell'AVA n. 59620150004057252/000. Poste le superiori premesse, rilevato che nel caso in esame si discute del termine prescrizionale in ipotesi decorso a far data dalla notifica dei singoli atti impositivi (sì da doversi ritenere irrilevante l'omessa tempestiva impugnazione di questi ultimi, indispensabile soltanto ove intenda farsi valere la prescrizione maturata in epoca antecedente a detta data di notifica) e ribadito che l'opposta comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata in data 3 ottobre 2016, è agevole osservare che risultano prescritte le pretese di cui ai numeri da 1) a 5), nonché 8), 9), 10), 14) e 15) della predetta elencazione, mentre dev'essere dichiarata la nullità gli AVA indicati ai numeri 16), 17) e 18) dell'elencazione stessa, in quanto non notificati. Stante l'esito della lite, le odierne parti resistenti vanno condannate in solido a rifondere a parte ricorrente i due terzi delle spese processuali (due terzi pari ad
€ 3.500,00, oltre accessori di legge).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara prescritte le pretese di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14 e 15 dell'elencazione numerica di cui in parte motiva;
dichiara la nullità degli atti di cui ai numeri 16, 17 e 18 della medesima elencazione;
condanna in solido gli enti convenuti a rifondere a parre ricorrente i due terzi delle spese processuali, liquidati in € 3.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 27 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)