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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 09/01/2025 al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 12/06/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Ganci Fabio e l'avv. Miceli Parte_1
Walter e l'avv. Zampieri Nicola
RICORRENTE
CONTRO
, con l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi- bonus mamme”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) In via principale: previa disapplicazione dell'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea)
e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a
Cont tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia Parte_1
e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) In via subordinata: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente,
Cont condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi Parte_1
1 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»; «2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della
CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della
L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni». 3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, con
2 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, per le ragioni esposte al punto 3 della presente comparsa e tenuto conto delle doglianze formulate dalla controparte, si chiede che il Giudice, visto l'art.107 c.p.c., ordini l'intervento in giudizio dell;
in via principale, previa dichiarazione del difetto di CP_3 legittimazione passiva del , dichiarare inammissibile e/o Controparte_1
rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
spese rifuse;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre la somma pretesa in applicazione della compensazione impropria fra l'esenzione contributiva asseritamente spettante e l'agevolazione contributiva incompatibile con quest'ultima di cui la ricorrente ha beneficiato;
spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/01/2025 esponeva di aver svolto Parte_1
attività di docenza con contratto a tempo determinato presso il convenuto CP_1
dal 6.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di due figli nati nel 2019 e nel 2016, e quindi il più piccolo di età inferiore a 10 anni.
Lamentava la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, co.
180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
sosteneva che ciò fosse in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
2. Si costituiva in giudizio il che, sotto il profilo Controparte_1 processuale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda di cui, nel merito, contestava il fondamento, invitando comunque il
Tribunale a valutare se attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero de quo con gli artt. 3, 31, 177, co. 1 Cost. e chiedendo la chiamata in causa dell' , trattandosi di CP_3
questione di carattere contributivo.
3. All'udienza del 27.05.25 la difesa attorea aderiva ai conteggi predisposti dal resistente. CP_1
3 La causa era istruita solo documentalmente, non richiedendo approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite e decisa alla successiva udienza del 12.06.25.
4. Reputa questo Giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, in ordine alla necessità di estendere il contraddittorio all' va CP_3 richiamata la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda,
a partire da Cass., n. 13936 del 2002: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere CP_1 destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali.
4 CP_ È, parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il Controparte_1
.
[...]
Le osservazioni che precedono sgombrano il campo anche dall'eccezione di inammissibilità della domanda per non aver la lavoratrice comunicato alla parte datoriale i dati necessari per beneficiare dell'esenzione richiesta: la lavoratrice non li ha comunicati perché il modulo specifico messo a disposizione dalla parte datoriale era formato in modo tale da non consentire la compilazione a chi fosse assunto a tempo determinato.
4. Venendo al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte
Costituzionale investita della questione, stante la possibilità/doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che richiamando la nota sentenza della Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
5. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio
2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
5 L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto
è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di “condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo
(v., la giurisprudenza della 6 CGUE a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05,
, Racc. pag. I-7109, punto 38, e Impact, cit., punto 114; nonché Persona_1
CP_ causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi
6 della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira, invece, espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato non lascia dubbi interpretativi così da escludere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, come richiesto in via subordinata dalla difesa di parte ricorrente
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
7 6. Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui CP_1 risulta vigente l'esonero ambito;
- la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni.
Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del calcolo fornito dal con allegato alla propria memoria di costituzione, in cui risultano CP_1
effettuati i conteggi aritmetici con applicazione della percentuale di esonero.
Va condivisa, infatti, l'eccezione del per cui può essere richiesta in questa CP_1
sede solo la differenza fra quanto spettante ai sensi dell'art. 1 co. 180 e 181 della L.
n. 213/2023 e l'esonero già riconosciuto in via generale a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 1 c. 15 della stessa legge.
La quantificazione di questa differenza pari ad €. 636,30 non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa in quanto matematicamente congruente) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
7. In punto di spese del giudizio, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) ed il fatto che il si è CP_1
attenuto strettamente al dettato normativo rende equa la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente dell'importo di € 636,30 oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 12.06.25
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 09/01/2025 al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 12/06/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Rinaldi Giovanni e l'avv. Ganci Fabio e l'avv. Miceli Parte_1
Walter e l'avv. Zampieri Nicola
RICORRENTE
CONTRO
, con l'Avvocatura Distrettuale Controparte_1
dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: “Altre ipotesi- bonus mamme”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “1) In via principale: previa disapplicazione dell'art. 1, commi
180 e 181, della L. n. 213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea)
e degli artt. 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a
Cont tempo determinato e, conseguentemente, condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia Parte_1
e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma;
2) In via subordinata: accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente,
Cont condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi Parte_1
1 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del TFUE., delle seguenti questioni pregiudiziali: «1. Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, e i principi generali del vigente diritto eurounitario di parità di trattamento e non discriminazione in materia di condizioni impiego, letti alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23, la quale prevede che le lavoratrici madri a tempo determinato siano trattate in modo meno favorevole, nell'ambito della fruizione dell'esonero dal pagamento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, rispetto alle dipendenti a tempo indeterminato, per il solo fatto che non hanno un rapporto a tempo indeterminato, nonostante le dipendenti a tempo determinato si trovino in una situazione comparabile a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, svolgendo le stesse mansioni ed essendo in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo - relazionali e di ricerca del personale a tempo indeterminato»; «2. se nell'ambito di applicazione della direttiva 1999/70, i principi generali del vigente diritto eurounitario di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, consacrati anche negli artt. 20 e 21 della CDFUE. (rilevanti ex art. 52 della
CDFUE.), nella Carta sociale europea approvata il 18.6.61, nell'art. 157 del TFUE. e nelle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE., debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma come quella contenuta nell'art. 1, commi 180 e 181, della
L. n. 213/23, che impone al datore di lavoro di concedere lo sgravio contributivo alle sole dipendenti a tempo indeterminato, trattando in modo meno favorevole e discriminando, nel trattamento contributivo e retributivo, le dipendenti a tempo determinato, a cui non viene riconosciuta il vantaggio economico collegato allo sgravio contributivo di 3.000 euro, invece attribuito alle dipendenti a tempo indeterminato che svolgono le stesse mansioni». 3) Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, con
2 distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: in via preliminare, per le ragioni esposte al punto 3 della presente comparsa e tenuto conto delle doglianze formulate dalla controparte, si chiede che il Giudice, visto l'art.107 c.p.c., ordini l'intervento in giudizio dell;
in via principale, previa dichiarazione del difetto di CP_3 legittimazione passiva del , dichiarare inammissibile e/o Controparte_1
rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
spese rifuse;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ridurre la somma pretesa in applicazione della compensazione impropria fra l'esenzione contributiva asseritamente spettante e l'agevolazione contributiva incompatibile con quest'ultima di cui la ricorrente ha beneficiato;
spese compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09/01/2025 esponeva di aver svolto Parte_1
attività di docenza con contratto a tempo determinato presso il convenuto CP_1
dal 6.9.2023 al 30.6.2024 e di essere madre di due figli nati nel 2019 e nel 2016, e quindi il più piccolo di età inferiore a 10 anni.
Lamentava la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, co.
180-182, della L. n. 213/2023, in quanto riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato;
sosteneva che ciò fosse in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a termine allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
2. Si costituiva in giudizio il che, sotto il profilo Controparte_1 processuale, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda di cui, nel merito, contestava il fondamento, invitando comunque il
Tribunale a valutare se attendere la pronuncia della Corte Costituzionale, investita della questione inerente alla compatibilità della normativa sull'esonero de quo con gli artt. 3, 31, 177, co. 1 Cost. e chiedendo la chiamata in causa dell' , trattandosi di CP_3
questione di carattere contributivo.
3. All'udienza del 27.05.25 la difesa attorea aderiva ai conteggi predisposti dal resistente. CP_1
3 La causa era istruita solo documentalmente, non richiedendo approfondimenti ulteriori rispetto alla documentazione offerta dalle parti costituite e decisa alla successiva udienza del 12.06.25.
4. Reputa questo Giudice che la domanda attorea sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente, in ordine alla necessità di estendere il contraddittorio all' va CP_3 richiamata la previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma prevede la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali (ed assistenziali) ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
È sulla scorta di tale disposizione che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, da tempo, che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tal caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della propria quota (si veda,
a partire da Cass., n. 13936 del 2002: “in tema di pagamento dei contributi assicurativi agli enti previdenziali, il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, mentre il rapporto retributivo si instaura solo tra datore e prestatore di lavoro, ed all'interno di esso hanno natura retributiva anche le somme trattenute dal datore di lavoro e relative alla quota di contributi a carico del lavoratore;
ne consegue che legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”).
Elementi ulteriori a sostegno della legittimazione passiva in capo unicamente al convenuto sono costituiti dal fatto che è il datore di lavoro ad essere CP_1 destinatario (in quanto chiamato a mettere a disposizione l'applicativo informatico) della comunicazione della dipendente di volersi avvalere dell'esonero e delle informazioni circa il numero dei figli e dei rispettivi codici fiscali.
4 CP_ È, parimenti, il datore di lavoro investito dell'obbligo di effettuare le denunce all' ed a compilare i moduli Uniemens.
Alla luce delle esposte ragioni, il rapporto giuridico sostanziale non può che intercorrere tra la ricorrente ed il datore di lavoro, quindi, il Controparte_1
.
[...]
Le osservazioni che precedono sgombrano il campo anche dall'eccezione di inammissibilità della domanda per non aver la lavoratrice comunicato alla parte datoriale i dati necessari per beneficiare dell'esenzione richiesta: la lavoratrice non li ha comunicati perché il modulo specifico messo a disposizione dalla parte datoriale era formato in modo tale da non consentire la compilazione a chi fosse assunto a tempo determinato.
4. Venendo al merito, si ritiene di non dover attendere la decisione della Corte
Costituzionale investita della questione, stante la possibilità/doverosità della disapplicazione della normativa nazionale qualora lesiva della tutela giuridica spettante ai singoli sulla scorta delle fonti del diritto immediatamente esecutive proprie del diritto comunitario (arg. ex Cass., n. 12108 del 2018, che richiamando la nota sentenza della Corte Costituzionale del 2017, afferma: “il Giudice ordinario, prima di sollevare incidente di costituzionalità ai sensi dell'art. 117 Cost. per violazione del diritto dell'Unione, deve valutare la possibilità di disapplicare (secondo i criteri ordinari) la norma interna rientrando questo compito tra i suoi essenziali poteri”).
5. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non doversi discostare dalle prime pronunce di merito intervenute in materia che, per quanto consta, è unitariamente favorevole alle ragioni della ricorrente (orientamenti di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. a partire dalla nota sentenza del Tribunale di Lodi del 7.11.2024).
Il c.d. “bonus mamme” rappresenta una misura di sostegno al reddito netto introdotta dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213 del 30.12.2023 (c.d. “legge di Bilancio
2024”) per le lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, consistente nell'esonero della trattenuta dei contributi previdenziali per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, entro la soglia di € 3.000,00 annui, modulabili su base mensile.
5 L'esonero è stato esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli assunte a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024.
Le disposizioni in rilievo prevendono quanto segue: “fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile […] L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.
Come espresso dalla Circolare n. 27 del 31.01.2024, l'esonero contributivo in oggetto
è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell'esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, con esclusivo riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli.
Per la sola “annualità” del 2024 – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 - l'esonero contributivo è esteso in via sperimentale alle lavoratrici madri di due figli.
A parere di chi scrive, concordemente ai precedenti di merito, la misura rientra nella nozione di “condizioni di impiego” atta ad attivare il divieto discriminatorio contenuto all'interno della clausola 4 dell'accordo quadro che, come noto, ha la ratio di “stabilire un quadro generale che garantisca la parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni” (così recita il preambolo).
Tali obiettivi fondamentali sono connessi al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, nonché all'esistenza di una tutela sociale adeguata dei lavoratori.
Alla luce di tali obiettivi, peraltro, la clausola 4 dell'accordo quadro, trattandosi di principio di diritto sociale dell'Unione, non può essere interpretato in modo restrittivo
(v., la giurisprudenza della 6 CGUE a partire dal 13 settembre 2007, causa C-307/05,
, Racc. pag. I-7109, punto 38, e Impact, cit., punto 114; nonché Persona_1
CP_ causa C- 395/08 e 396/08 (Alitalia): “Un'interpretazione della clausola 4 dell'accordo quadro che escludesse dalla nozione di «condizioni d'impiego», ai sensi
6 della stessa clausola, le condizioni economiche, quali quelle relative alle retribuzioni e alle pensioni, equivarrebbe a una riduzione, in spregio all'obiettivo assegnato alla detta clausola, dell'ambito della tutela accordata ai lavoratori interessati contro le discriminazioni, introducendo una distinzione, basata sulla natura delle condizioni d'impiego, che il testo di tale clausola non suggerisce affatto”).
Nel caso di specie, è evidente, per come strutturato l'esonero di cui si discute, riproponendo quanto sopra dedotto in punto di individuazione dell'effettiva legittimazione passiva, che lo stesso incide su un aspetto sostanzialmente retributivo nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore.
Il riconoscimento, difatti, di tale esonero costituisce, in sostanza, un incremento, di vocazione assistenziale, della retribuzione di cui gode la lavoratrice.
Tale natura, peraltro, risulta anche evincibile dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio che ha introdotto l'esonero di cui si discute, laddove parla di “differenza di retribuzione”.
Una differente interpretazione che promuova la non disapplicazione della normativa interna sarebbe foriera di un risultato concreto (ovvero: esclusione del lavoratore dal beneficio unicamente sulla scorta del mero dato temporale relativo alla durata del contratto) che la direttiva mira, invece, espressamente ad escludere.
Spetta al giudice nazionale, in ossequio al principio di leale cooperazione, garantire un obbligo di interpretazione conforme al significato e alla portata di una direttiva avente effetti diretti nell'ordinamento interno (quale la clausola 4.1 dell'accordo quadro sopracitata) della normativa interna nazionale.
Il canone ermeneutico dell'obbligo di interpretazione conforme si estende a tutti i giudici nazionali, grava su tutte le norme interne, si impone rispetto al diritto comunitario nel suo complesso.
Quanto fin qui riportato non lascia dubbi interpretativi così da escludere un rinvio pregiudiziale alla CGUE, come richiesto in via subordinata dalla difesa di parte ricorrente
Da tali considerazioni e dal dovere di interpretazione conforme alla direttiva e al divieto di discriminazioni, consegue la necessità di disapplicazione della normativa nella parte in cui esclude dalla percezione del beneficio i lavoratori a termine rispetto a quello assunti a tempo indeterminato.
7 6. Ciò premesso in punto di principi da applicare al caso di specie, sussistono gli ulteriori elementi per il riconoscimento dell'esonero ovvero: - la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato con il convenuto per il periodo in cui CP_1 risulta vigente l'esonero ambito;
- la piena sovrapponibilità, secondo anche l'id quod plerumque accidit, delle mansioni svolte rispetto ai docenti a tempo indeterminato;
- la condizione di madre di due figli, entrambi di età inferiore ai 10 anni.
Peraltro, la pretesa effettiva può essere già quantificata sulla scorta del calcolo fornito dal con allegato alla propria memoria di costituzione, in cui risultano CP_1
effettuati i conteggi aritmetici con applicazione della percentuale di esonero.
Va condivisa, infatti, l'eccezione del per cui può essere richiesta in questa CP_1
sede solo la differenza fra quanto spettante ai sensi dell'art. 1 co. 180 e 181 della L.
n. 213/2023 e l'esonero già riconosciuto in via generale a tutti i lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 1 c. 15 della stessa legge.
La quantificazione di questa differenza pari ad €. 636,30 non risulta specificatamente contestata (anzi, l'avvocato ha dichiarato di aderire alla stessa in quanto matematicamente congruente) e, pertanto, ben può essere assunta alla base della decisione.
7. In punto di spese del giudizio, la relativa novità della questione (allo stato esaminata solo da alcune pronunce di primo grado) ed il fatto che il si è CP_1
attenuto strettamente al dettato normativo rende equa la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 parte ricorrente dell'importo di € 636,30 oltre accessori come per legge dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Udine, 12.06.25
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
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