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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C.C. n. 1932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1932/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 2.4.2025 vertente
TRA
Parte_1
, CF ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. LORENZONI RODOLFO
ATTORE – CREDITORE PROCEDENTE
E
, CF: , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO – ESECUTATO CONTUMACE
E
, CF: Controparte_2 C.F._2
, CF: Controparte_3 C.F._3
TERZI COMPROPRIETARI NON ESECUTATI CONTUMACI
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
1 Conclusioni: all'udienza del 2.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente procedimento ha ad oggetto il giudizio di divisione endo- esecutiva incardinato in seno alla procedura esecutiva RGE 81/2024.
3. Ritualmente convocati tutti i comproprietari, non è stata avanzata alcuna richiesta di separazione in natura, essendo di contro stata richiesta, dal creditore procedente – attore, la vendita dell'intero compendio immobiliare.
In particolare, tutti i convenuti sono stati destinatari di notifica a mani in data 25.11.2024; non risultano altri creditori ipotecari oltre all'attore- creditore procedente.
Conseguentemente, i beni dividendi, da un punto di vista giuridico, sono da ritenersi nel caso concreto non comodamente divisibili.
4. Deve pertanto disposi lo scioglimento della comunione, e procedersi alla vendita delegata dell'intero compendio immobiliare descritto nella perizia depositata in senso all'esecuzione RGE 81/2024 come lotto UNICO, per poi procedere al riparto dei proventi tra i condividenti. A tal fine, la causa è rimessa sul ruolo mediante separata ordinanza di nomina del professionista delegato alle vendite.
5. Nulla sulle spese in assenza di opposizioni.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ritenuti i beni non comodamente divisibili, dichiara lo scioglimento della comunione, disponendo la vendita del compendio immobiliare come da separata ordinanza.
- Nulla sulle spese
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 02/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 1932/2024 R.a.c.c., trattenuto in decisione alla udienza del 2.4.2025 vertente
TRA
Parte_1
, CF ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. LORENZONI RODOLFO
ATTORE – CREDITORE PROCEDENTE
E
, CF: , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO – ESECUTATO CONTUMACE
E
, CF: Controparte_2 C.F._2
, CF: Controparte_3 C.F._3
TERZI COMPROPRIETARI NON ESECUTATI CONTUMACI
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
1 Conclusioni: all'udienza del 2.4.2025 le parti concludevano come in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. Il presente procedimento ha ad oggetto il giudizio di divisione endo- esecutiva incardinato in seno alla procedura esecutiva RGE 81/2024.
3. Ritualmente convocati tutti i comproprietari, non è stata avanzata alcuna richiesta di separazione in natura, essendo di contro stata richiesta, dal creditore procedente – attore, la vendita dell'intero compendio immobiliare.
In particolare, tutti i convenuti sono stati destinatari di notifica a mani in data 25.11.2024; non risultano altri creditori ipotecari oltre all'attore- creditore procedente.
Conseguentemente, i beni dividendi, da un punto di vista giuridico, sono da ritenersi nel caso concreto non comodamente divisibili.
4. Deve pertanto disposi lo scioglimento della comunione, e procedersi alla vendita delegata dell'intero compendio immobiliare descritto nella perizia depositata in senso all'esecuzione RGE 81/2024 come lotto UNICO, per poi procedere al riparto dei proventi tra i condividenti. A tal fine, la causa è rimessa sul ruolo mediante separata ordinanza di nomina del professionista delegato alle vendite.
5. Nulla sulle spese in assenza di opposizioni.
P.Q.M.
2 Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Ritenuti i beni non comodamente divisibili, dichiara lo scioglimento della comunione, disponendo la vendita del compendio immobiliare come da separata ordinanza.
- Nulla sulle spese
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 02/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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