Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 15 maggio 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3467/2024 R.G. lavoro
T R A
, nata a [...] il [...] (C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesca Loffredo (C.F. ), giusta procura a C.F._2 margine del presente atto, ed elett.te domiciliata presso lo studio di questa in Napoli, alla via Cintia Parco S. Paolo Is 27 Comunicazioni presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante
E (P. Iva: ) con sede legale in Milano (MI) alla via Uberto CP_1 P.IVA_1
Visconti di Modrone n. 15, in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_2
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria C.F._3 difensiva di primo grado, dagli avv.ti Marcello di Sangro ( e C.F._4
Claudia Papaluca ( ) presso lo studio di quest'ultima tutti C.F._5 elettivamente domiciliati in Napoli, via Toledo n. 317
Comunicazioni al n. fax: 0812142203 oppure pec: Email_2
Email_3
Appellata 1
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4802/2024 pubblicata il 25.6.2024 resa dal Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro in data 29.09.2023 parte ricorrente- odierna appellante, premesso di aver lavorato, alle dipendenze della società resistente a decorrere dal 5.2.2019, con inquadramento, quale impiegata, nel sesto livello CCNL Terziario Servizi, dedusse di essere stata licenziata in ragione di una riorganizzazione dei processi aziendali in seguito alla quale la sua attività lavorativa non poteva più essere proficuamente utilizzata. Contestò la legittimità del licenziamento sia per motivi formali che per l'adeguatezza ed effettività della causale dichiarata, oltre che per l'inosservanza dell'obbligo di repechage. Chiese di “… dichiarare nullo, annullabile, infondato, inefficace il licenziamento di cui premessa;
per l'effetto, ex art. 18 della legge n. 300/70, ordinare la reintegra della ricorrente sul suo posto di lavoro;
condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire la ricorrente nella misura pari a tutte le retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento in discussione a quella dell'effettiva reintegra, somma attualizzata come per legge, da quantificarsi in separato giudizio;
condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare in favore della ricorrente, i contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento in discussione a quella della effettiva reintegra”; con vittoria di spese di lite. Regolarmente costituita, la società eccepì l'infondatezza del ricorso e ne chiese il rigetto. Con la sentenza in epigrafe, l'adito Giudice rigettò il ricorso. Con atto depositato telematicamente il 23.12.2024 la lavoratrice ha proposto tempestivo appello, lamentando, sotto vari profili, l'erroneità delle motivazioni poste a fondamento del convincimento giudiziale. In particolare ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva omesso di affrontare il rilievo sollevato dalla ricorrente nelle note successive alla costituzione della società, e cioè la dedotta diversità tra la motivazione del licenziamento contenuta nel provvedimento espulsivo e quella esposta in atti, valutando direttamente l'idoneità delle motivazioni addotte dal datore a sorreggere la decisione. Ha rilevato quindi l'insufficienza della causale come dichiarata nella lettera di recesso, atteso che l'art. 2 della l. 604/1966 come modificato dall'art. 1 comma 37 della legge 28 giugno 2012 n. 92 stabilisce espressamente che “La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”, sottolineando l'inidoneità di formule generiche. Con il secondo motivo ha eccepito la nullità, e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato per insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Con il terzo e quarto motivo ha sostenuto la nullità, e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato per mancato assolvimento dell'obbligo di repechage oltre che per mancato rispetto dei criteri di scelta. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza, e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate davanti al Tribunale;
vinte spese del doppio grado. La società si è costituita ed ha invocato il rigetto del gravame, vinte spese del grado.
2 All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Le questioni preliminari, di carattere formale, relative alla comunicazione del recesso, non sono state riproposte con motivo di gravame, di modo che sul punto si è formato il giudicato.
2. Nella lettera del 31.8.2023 era stata rappresentata la “riorganizzazione dei processi aziendali” in seguito alla quale la prestazione della non poteva Pt_1 essere più proficuamente usata dall'azienda. In assenza di altra postazione lavorativa per la ricollocazione della lavoratrice, era stato intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La , nel ricorrere in sede giudiziale, dopo le preliminari eccezioni di Pt_1 carattere formale, si era limitata “in ogni caso” a contestare “che la convenuta sia stata interessata da riorganizzazione di processi aziendali che abbiano determinato l'inutilizzabilità della prestazione lavorativa della ricorrente. La ricorrente contesta altresì, che la convenuta non potesse reperire in azienda altra posizione lavorativa ove poterla collocare”. L'atto introduttivo, nella sua estrema sinteticità, risulta assertivo e privo di argomentazioni a sostengo della contestazione. Nessun riferimento al reparto o settore di appartenenza della ricorrente ovvero alla “commessa” nella quale la era stata impiegata, né alle mansioni espletate dalla stessa, al trattamento Pt_1 applicato a colleghi nella medesima posizione. Nessuna seria contestazione con riguardo alla violazione dell'obbligo di repechage. Nelle difese di primo grado la società aveva chiarito che il licenziamento in esame rappresentava una scelta adottata nell'ambito di un “piano di riorganizzazione dei processi aziendali” in conseguenza della disdetta della committente Parte_2 relativa ai servizi di “ricerca di potenziali partner commerciali
[...] all'attività di “gestione Partner” a cui era addetta la ricorrente e della correlata consistente riduzione dell'importo previsto nell'originario contratto (v. doc. n. 13). All'esito la parte ricorrente aveva depositato note di trattazione, prendendo posizione e deducendo il mutamento della causale introdotto in giudizio dalla società. Nell'atto di appello la parte ha dedotto che il Giudice di prime cure aveva omesso di affrontare il rilievo sollevato dalla ricorrente nelle note successive alla costituzione della società, e cioè la dedotta diversità tra la motivazione del licenziamento contenuta nel provvedimento espulsivo e quella esposta in atti, valutando direttamente l'idoneità delle motivazioni addotte dal datore a sorreggere la decisione. Il Tribunale ha rilevato al riguardo “la tardività delle doglianze - formulate dalla parte solo in corso di causa - inerenti la genericità dei motivi di licenziamento nonché la violazione dei criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da licenziare – di cui non vi è traccia alcuna nel corpo del ricorso introduttivo - in violazione delle rigide preclusioni vigenti nel rito del lavoro”. Non si ravvisa il vizio di omessa pronuncia eccepito dall'appellante. In ogni caso neppure ricorre la violazione del principio di immutabilità della contestazione: osserva il collegio che non si tratta di diversità della causale del recesso, bensì di integrazione e precisazione dei contenuti del processo di riorganizzazione che la ricorrente non aveva affatto contestato con argomentazioni
3 in fatto ed in diritto;
la posizione della società dunque non era mutata, risultando soltanto specificata in giudizio la causa del processo di riorganizzazione e l'inerenza alla commessa nella quale era direttamente coinvolta la ricorrente. Non vi è stata infine compromissione del diritto difesa;
contrariamente a quanto sostenuto in sede di impugnazione la ricorrente avrebbe potuto specificare le attività svolte ed articolare mezzi istruttori con propri testimoni per chiedere di provare che l'azienda aveva continuato a svolgere le attività di call center dalla Maggio in precedenza effettuate. Senza contare che l'onere della prova del recesso grava sul datore di lavoro che lo ha adeguatamente assolto. 3.La causale per come dichiarata, sia pur con formula di portata più ampia e generale, non è affatto smentita ed anzi, come precisata, è risultata confermata dall'istruttoria orale. Come è stato evidenziato in sentenza, è pacifico infatti che la svolge CP_1 attività di assistenza e consulenza alle imprese nel campo del marketing strategico e della comunicazione, la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo industriale e commerciale delle aziende, la ricerca di nuovi potenziali clienti, partner e mercati e la internazionalizzazione (cfr. doc. n. 12). Con contratto sottoscritto in data 28.2.2019 la aveva concordato con la CP_1 committente la fornitura dei seguenti servizi: - attività di Parte_3 consulenza, gestione ed organizzazione dell'intera rete commerciale della committente, - ricerca di potenziali clienti e partner commerciali, - ideazione e realizzazione di campagne marketing e di promozione commerciale dei prodotti della committente;
- supporto strategico nel lancio di nuovi prodotti e nell'intera comunicazione pubblicitaria della committente. L'attività di call center leads consisteva nel contattare potenziali clienti e fissare gli appuntamenti con i consulenti commerciali leads che, poi, sviluppavano la trattativa commerciale mentre l'attività di call center partner consisteva nel contattare potenziali partner commerciali (con i quali effettuare partnership per procacciare potenziali clienti, cd. “leads”) e fissare appuntamenti con il consulente commerciale partner che, poi, sviluppava la relativa trattativa. E' documentata (v. doc.n. 13) la disdetta del contratto servizi datata 01.08.2023. Nel corso del giudizio di primo grado è stato dichiarato che la era Parte_1 addetta al call center per un'attività di ricerca di potenziali tner commerciali nell'ambito di una commessa all'epoca in atto con la Parte_3
La disdetta parziale della stessa era avvenuta verso gli inizi del mese di agosto 2023, proprio con riguardo alla ricerca dei partner commerciali. Della commessa, e quindi della ricerca di partner commerciali, si occupavano anche - in virtù di un contratto a tempo determinato con scadenza a Parte_4 fine agosto che non è stato prorogato né rinnovato - e consulente Testimone_1 commerciale, licenziato come la ricorrente (v. doc. 14 UniLav: v. teste che Tes_2 ha confermato tali circostanze). In senso conforme si è espresso che ha confermato la riduzione Controparte_3 della commessa oltre che la mancata proroga del contratto a tempo Parte_2 determinato di ed il licenziamento della e di , Parte_4 Pt_1 Testimone_1
“tutti dipendenti addetti all'attività di ricerca di partner commerciali”. Il riferimento della teste all'attività di ricerca di potenziali clienti da parte Tes_2 della non mina la credibilità della sua deposizione, avendo la stessa Pt_1 inequivocabilmente affermato che “Per effetto della diminuzione della commessa sono, pertanto, rimasti in servizio solo gli addetti dell'area call center o dell'area
4 commerciale impiegati nell'attività di ricerca di potenziali clienti” (e non può dirsi che questa fosse l'area di appartenenza della , con la precisazione che “Quanto Pt_1 da me riferito in ordine alla riduzione dell ssa è stato l'unico criterio sulla cui base è stato intimato il licenziamento alla ricorrente”. La causale quindi è stata provata;
la scelta di licenziare la ricorrente è coerente con la riduzione della commessa cui la stessa era addetta, per l'esubero di personale, ed è anche rafforzata dal fatto che i colleghi impegnati nella medesima attività abbiano subito analoga sorte: non si ravvisa neppure alcuna discriminazione o violazione di criteri di scelta, pure genericamente lamentata dall'appellante. In ogni caso “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604 del 1966, per l'esigenza di riduzione di personale omogeneo, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare appartiene al datore di lavoro, a cui compete in via esclusiva l'individuazione delle modalità organizzative dell'attività, e non può essere censurata dal giudice salvo che per la sua assoluta irragionevolezza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva accertato che l'ambito in cui eseguire la riduzione era stato individuato tra le professionalità omogenee dei medici e che la soppressione del posto di lavoro aveva riguardato l'unico medico non specializzato al quale era precluso l'esercizio di attività in sala operatoria)” (C. Cass. Sez. L , Sentenza n. 6085 del 04/03/2021 (Rv. 660683 - 01) La modifica organizzativa posta a fondamento del licenziamento è effettiva ed ha inciso sulla posizione lavorativa ricoperta dalla ricorrente nonchè su quella di tutti i lavoratori impiegati nel settore (Partner) oggetto di disdetta. Anche in termini cronologici il licenziamento è coerente con la riduzione della commessa. 4. Infine, con riguardo al repechage la sentenza ha dato conto del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito con ordinanza n. 2739/2024 del 30.01.2024 secondo cui “spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili”. La difesa della società- che aveva eccepito l'insussistenza di possibilità di diversa utilizzazione della ricorrente neanche in mansioni equivalenti o inferiori - era Cont sorretta da riscontro documentale (cfr. doc. n. 3, relativo al periodo successivo al licenziamento) dal quale risulta che non era stata effettuata alcuna assunzione successivamente al licenziamento impugnato e che la forza lavoro era stata ulteriormente ridotta con l'omessa proroga del contratto a tempo determinato di
[...]
, cessato il 31.08.2023 per scadenza del termine e con il licenziamento di Parte_4
(cfr. doc. n. 14), anch'essi addetti al settore “Partner”, oggetto della Testimone_1 disdetta esercitata dalla Parte_3
L'istruttoria orale anche sul punto ha offerto ulteriore conferma, in quanto la teste ha riferito: “… Sia per l'attività all'interno dell'area commerciale Testimone_3
l'area call center, entrambe per la parte relativa alla ricerca di potenziali clienti, non vi erano all'epoca altre postazioni lavorative disponibili in quanto il numero dei dipendenti impiegati era sufficiente per l'attività di cui alla commessa con la così come delimitata a seguito della riduzione della Parte_3 stessa……….. Q ra l'unica unità operativa della resistente. Non ci sono dipendenti presso la sede legale di Milano”. A suo dire “Dopo il licenziamento della ricorrente non ci sono state nuove assunzioni” (v. conforme il teste CP_3
“Non mi risulta che dopo la riduzione della commessa la
[...] CP_5 assunto altri dipendenti”). Da quanto sopra esposto discende il rigetto dell'appello.
5 Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti pendenti – come quello di specie - a far luogo dal 31 gennaio 2013. La Corte dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione. Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 15 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
6