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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/05/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2316 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LOISI ELISABETTA BARBARA e dall'avv. GIUSEPPINA RECUPERO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/11/2023 dipendente del di Parte_1 CP_2
Barcellona Pozzo di Gotto, ha adito il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto esponendo CP_ che l' aveva negato il riconoscimento della pensione di vecchiaia, come da domanda presentata in data 21.04.2023, a far data dal 01.07.2023, in quanto non aveva maturato il requisito contributivo necessario.
CP_ Rigettati i ricorsi amministrativi, la ricorrente deduceva che l' avrebbe dovuto tenere conto, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, anche dei contributi figurativi maturati durante il periodo di svolgimento di lavori socialmente utili (LSU) per il
Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dal 2000 al 2008, come comprovati dalle delibere allegate.
Ha svolto, quindi, le seguenti domande: 1)“ Ritenere e dichiarare che la ricorrente, in base all'effettiva e corretta contribuzione versata, ha diritto al pensionamento a far tempo dal 01.07.'23 ; 2) Per l'effetto, annullare il provvedimento di rigetto della domanda di pensionamento del 06.07.'23 dell' , dichiarando il diritto della Sig.ra CP_1
al pensionamento a far data dal 01.07.'23 e condannare detto Ente, in Parte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della pensione spettante a far tempo dal 01.07.'23 tenendo conto del numero e dell'entità dei contributi correttamente conteggiati e rideterminati in corso di causa e nell'ammontare effettivamente dovuto con interessi e rivalutazione monetaria come per legge a far tempo dal 01.07.'23 fino all'effettivo soddisfo. CP_ Nella resistente dell' la causa, alla udienza del 20.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte è decisa come segue.
2- Con ordinanza del 09.04.2025 le parti sono state chiamate a prendere posizione sulla preliminare questione della giurisdizione del giudice ordinario in luogo della giurisdizione della Corte dei Conti.
3- Difetta la giurisdizione del giudice ordinario.
Secondo principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte, la giurisdizione si determina sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023
n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n.
13492).
Pertanto, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.
Si tratta di un principio che, in quanto di carattere generale, opera anche nei casi in cui, come nella fattispecie, occorre statuire sui confini dell'ambito riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti che, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n.
1214/1934, «giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello
Stato o di altri enti designati dalla legge».
Al riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno reiteratamente affermato che la delimitazione dell'ambito della giurisdizione esclusiva è affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (Cass. S.U. n. 26252/2018 e Cass. S.U. n. 31024/2019), ossia le controversie funzionali alla pensione, quali sono, oltre a quelle aventi ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto, anche quelle inerenti a problemi connessi, fra i quali possono annoverarsi il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, la quantificazione di assegni accessori, la domanda di interessi e rivalutazione, il recupero di somme indebitamente erogate (in tal senso fra le tante Cass. S.U. n. 15848/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione).
Il richiamato principio è stato precisato da Cass. S.U. n. 15058/2017 con l'affermazione che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti non può essere affermata qualora venga in rilievo un effetto diretto ed immediato nei confronti del datore (incidente solo in via mediata sulla misura del trattamento pensionistico) sotto il profilo dell'insorgenza di obblighi datoriali conseguenti al riconoscimento del diritto del lavoratore alla copertura previdenziale;
in tal caso, infatti, la controversia, riguardando in via immediata il rapporto di lavoro o d'impiego, sia pure relativamente agli obblighi del datore di lavoro a contenuto, connotazione o funzione lato sensu previdenziale, tra cui quelli contributivi, va devoluta alla giurisdizione del giudice del rapporto, ossia al giudice ordinario o a quello amministrativo, sulla base della regola di riparto della giurisdizione dettata dagli artt. 63 e 69 del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. S.U. n. 23399/2016 e Cass. S.U. n.
16827/2017).
Tali considerazioni sono condivise anche dalla recente giurisprudenza -che si attaglia al caso in esame- ad avviso della quale “la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del
1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cassazione civile sez. un., 26/09/2022, n.28020).
Alla luce dei richiamati principi deve essere affermata nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei Conti, poiché la domanda principale proposta dalla come si Pt_1
desume con chiarezza dalle conclusioni formulate e dalle argomentazioni sviluppate a sostegno delle stesse, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto alla pensione di essa ricorrente - dipendente pubblica- con onere a carico del fondo dipendenti pubblici, CP_1 previo accertamento del diritto all'accredito della contribuzione figurativa maturata nei periodo in cui ha svolto lavori socialmente utili (LSU). Non pertinenti appaiono i richiami giurisprudenziali indicati nelle note d'udienza che attengono alla diversa controversia in cui si chieda esclusivamente l'accreditamento dei contributi figurativi.
Orbene, nel caso in esame, si evince dagli atti di causa, che la ricorrente agisce per ottenere l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di lavoro svolti CP_ quale LSU, il quale incide sul montante della pensione richiesta gravante sul Fondo dipendenti pubblici, chiedendo, espressamente, si accerti giudizialmente il diritto al riconoscimento della pensione e la condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione pensionistica.
3- Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate e del rilievo officioso della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1- Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti territorialmente competente presso cui il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
2- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 27.05.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano