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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/04/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 382/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 382/2017 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 21 gennaio 2025, con assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia degli appellati, che è venuto a scadere il 24 marzo 2025, vertente
TRA
P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello, dall'avv.to
Armando Bello presso il cui studio ha eletto domicilio in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 49;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE–
E
C.F. , nato a [...] l'[...]; Controparte_2 C.F._2
- APPELLATO CONTUMACE–
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola (ex Giudice di Pace di
Ottaviano) n. 1145/2016 pubblicata in data 7 luglio 2016.
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte appellante ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 21 gennaio 2025.
Svolgimento del processo.
1.1 In data 26.06.2012, alle ore 02.00 circa, in Terzigno (NA) alla via AT l'autovettura Seat Altea tg. DN711SP - di proprietà di e assicurato con - mentre era Controparte_1 Parte_1
ferma in sosta, venne impattata dall'autovettura Smart Forfour tg. CX450MR, assicurata con la
Controparte_3
1.2 Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenne in giudizio, innanzi Controparte_1
all'allora Giudice di Pace di Ottaviano, al fine di sentirla condannare al Parte_1
risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in conseguenza del sinistro occorso. A sostegno della domanda espose che l'autovettura Smart nell'effettuare manovra in retromarcia aveva impattato la causando danni alla fiancata destra. CP_4
1.3 Resistette alla domanda eccependo preliminarmente: la nullità dell'atto di Parte_1 citazione, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito contestò la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
1.4 Dispostane la chiamata in causa, si costituì anche il responsabile civile, Controparte_2
riconoscendo la dinamica del sinistro come prospettata dall'attore, rappresentando di aver formulato apposita denuncia di sinistro per i fatti di causa e chiedendo di essere manlevato dalla
[...]
, presso la quale la propria autovettura era assicurata al momento del sinistro. Controparte_5
1.5 Espletata la prova testimoniale, e disposte due CT per la valutazione dei danni riportati dalla e della loro compatibilità con l'evento di causa, il Giudice di Pace di Nola (ex Giudice di CP_4
Pace di Ottaviano) con sentenza n. 1145/2016 – disattesa l'eccezione di nullità della citazione, affermata la proponibilità della domanda, la legittimatio ad causam delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio – affermò la esclusiva responsabilità del conducente della
Smart nella causazione del sinistro e condannò al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dal veicolo dell'attore, quantificati in euro 1.066,27, oltre interessi. Pose a carico della compagnia assicuratrice convenuta le spese dell'espletata CT, e quelle di lite con distrazione.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure: per mancanza di motivazione in ordine alla rinnovazione della CT e violazione degli artt. 132 e 196 c.p.c. e degli art. 24 e 11 Cost., con nullità derivata della sentenza;
per omessa motivazione circa il giudizio di compatibilità dei danni nonché in ordine alla circostanza della diversa localizzazione del veicolo attoreo al momento del sinistro.
3. Non si sono costituiti in giudizio gli appellati che sono stati dichiarati contumaci all'udienza del
11.5.2017.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.6.2019, poi rinviata per esigenze di ruolo per i medesimi incombenti dapprima al 9.7.2020, poi al 19.10.2021, successivamente al 20.6.2023 e infine rinviata in prosieguo precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al 21.1.2025. Indi, è pervenuta allo scrivente magistrato, a seguito di ricostituzione del ruolo, per tale ultima udienza, all'esito della quale, sulle conclusioni rassegnate dal procuratore costituito a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, è stata posta in decisione con l'assegnazione del solo termine di giorni 60 per il deposito della memoria conclusionale, stante la contumacia degli appellati.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge
7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché
l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi “prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino
esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I,
08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace per omessa/mancante motivazione in ordine alla rinnovazione della CT, nonché nella parte in cui ha ritenuto i danni subiti dal veicolo attoreo compatibili con la dinamica del sinistro.
2. Sempre in via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, la presente decisione non investe la proponibilità della domanda, la legittimazione delle parti e la titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, riconosciute dal primo Giudice e non oggetto di specifico gravame.
3. Nel merito l'appello, è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo di gravame parte appellante si duole che il Giudice di prime cure dopo aver
ER disposto una prima consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. – che aveva escluso la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro – abbia successivamente ritenuto, omettendo di esplicitarne la motivazione, di disporre una nuova CT affidata al perito industriale _6
.
[...]
Con il secondo motivo di gravame – da esaminarsi congiuntamente al primo – la società assicuratrice censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha aderito alle conclusioni cui è pervenuto il secondo CT in punto di compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro e omettendo di considerare, secondo parte appellante, le risultanze della perizia telematica di parte versata in atti.
Ciò posto, sebbene la sentenza gravata meriti di essere integrata nella motivazione, nondimeno, ritiene il Tribunale che, all'esito di una complessiva rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel giudizio di prime cure, debba essere mantenuta ferma la statuizione di accoglimento della domanda.
Come è noto, la consulenza tecnica è lo strumento, disciplinato agli artt. 61 ss. e 191 ss. c.p.c., di cui il giudice può avvalersi d'ufficio laddove, per la decisione di determinate questioni, sia necessaria l'acquisizione di uno specifico sapere tecnico. La consulenza viene espletata da un soggetto esperto il quale, al termine delle proprie operazioni, è chiamato a redigere una relazione, sulla quale le parti sono legittimate a presentare osservazioni, che saranno oggetto di una successiva sintetica valutazione da parte del consulente stesso (art. 195, 3°co., c.p.c.).
Alla rinnovazione delle indagini e alla sostituzione del consulente è dedicato l'art. 196 c.p.c., che, in particolare, accorda «sempre» al giudice la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini peritali, qualificando dunque siffatto potere come discrezionale.
Come in più occasioni ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire il c.t.u. a chiarimenti ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo il consulente, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (in tal senso, ex plurimus, Cass. n. 14 febbraio 2020 n. 3820, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2103; Cass., 30 marzo 2010, n. 7622; Cass., 14 novembre 2008, n. 27247).
Detto consolidato principio giurisprudenziale è stato anche di recente ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza del 05/07/2024 n. 18430 nella quale è affermato che “In tema di consulenza tecnica
d'ufficio, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o del tutto, le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. In particolare, è discrezionale la scelta se rinnovare o meno una Ctu a fronte di contestazioni che non siano relative alla regolarità del procedimento ma al merito delle conclusioni tratte dal consulente. L'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici;
peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito (Cass. n. 3262 del 2021; Cass. n. 2103 del 2019)”.
Tanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie il Giudice di pace – alla luce delle contestazioni mosse alla prima CT e stante, inoltre, il mancato rinvenimento nel fascicolo di ufficio della CT
ER depositata a firma dell'Ing. - ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali richiesta anche da parte attrice. Tale decisione, diversamente da quanto opinato da parte appellante, appare legittima alla luce dei principi giurisprudenziali in precedenza richiamati in merito al potere discrezionale del giudice di merito di valutare l'opportunità di disporre anche la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti.
Fermo il potere discrezionale del Giudice di disporre la rinnovazione del CT, dunque, va tuttavia osservato che la detta rinnovazione – come visto – non priva di efficacia l'attività espletata dal consulente sostituito, con conseguente onere motivazionale del Giudice in merito all'adesione alle risultanze dell'uno o dell'altro elaborato peritale.
Sotto tale profilo pertanto va integrata la motivazione della decisione di prime cure nella quale non viene dato atto dell'avvenuto espletamento di due consulenze tecniche che pervengono a risultati diversi in relazione alla compatibilità dei danni e alla loro coerenza con la dinamica del sinistro.
Come visto, infatti, in primo grado sono stati espletati due accertamenti tecnici: il primo redatto nel
ER luglio 2015 dall'Ing. e un secondo di maggio 2016 a firma del perito . Controparte_7
ER L'Ing. nella propria perizia preliminarmente afferma – in assenza del veicolo del convenuto non messo a disposizione e considerato che il veicolo dell'attore era già riparato al momento della perizia e non presentava più deformazioni – di non potersi esprimere sulla compatibilità dei danni (in considerazione delle caratteristiche dei veicoli venuti in collisione) ma solo sulla coerenza della dinamica del sinistro in relazione ai danni rilevati. Dopo tale premessa asserisce che, sulla base delle foto presenti nel fascicolo e considerata la conformazione geometrica dei danni e le altezze dei veicoli
“il sinistro non è compatibile e coerente con la dinamica escussa” – così peraltro esprimendo, in contraddizione con la premessa fatta, anche un giudizio di compatibilità oltre che di coerenza – e ciò in quanto “analizzando l'impronta del danno …si riscontra un urto assiale laterale destro con andamento verticale, con sagoma in interoflessiva, non compatibile con la geometria dell'autovettura del convenuto”.
Il Perito Industriale afferma invece che – considerata la dinamica dei fatti come descritta in _6 citazione, ossia che il veicolo dell'attore fermo in sosta veniva colpito dalla Smart del convenuto che effettuando la manovra in retromarcia la investiva causando danni alla fiancata destra, e considerate le foto in atti dei due veicoli coinvolti nel sinistro – “il danno presente alla parte anteriore destra del veicolo attoreo è certamente coerente con un urto ricevuto da un veicolo che lo abbia attinto in modo obbliquo in retromarcia con la propria parte posteriore spigolare sinistra” e che, inoltre, i danni presenti sul veicolo dell'attore sono morfologicamente compatibili con quelli presenti sul veicolo del convenuto, considerato: che l'urto è avvenuto a bassa velocità (e che pertanto è comprensibile che sul paraurti della Smart vi fossero solo delle solcature); che le altezze dei veicoli sono compatibili con il danno subito dalla portiera del veicolo dell'attore atteso che la traversa del paraurti della Smart è collocata alla stessa altezza del punto di impatto sulla portiera della , che CP_4 sulla portiera della si è prodotto, per effetto dell'impatto, un danno da compressione (sulla CP_4 parte scatolata) e un “danno da consenso” (sulla parte composta da sola lamiera e più debole di quella scatolata).
Da una attenta analisi di entrambi gli elaborati peritali questo Tribunale ritiene di aderire alle conclusioni raggiunte dal Perito per le ragioni di seguito indicate. _6
ER Le conclusioni del CT Ing. appaiono in primis contraddittorie atteso che il perito nominato, dopo aver premesso di non potersi esprimere sulla compatibilità dei danni ma solo sulla coerenza della dinamica del sinistro in relazione ai danni rilevati, si contraddice allorché conclude che “il sinistro non è compatibile e coerente con la dinamica escussa”; peraltro dette conclusioni si basano sull'esame della compatibilità dei danni con “un urto assiale laterale destro con andamento verticale”.
Di contro il giudizio espresso dal CT di coerenza del danno riportato dalla porta anteriore _6 destra del veicolo dell'attore con la dinamica del sinistro si basa sull'assunto di un urto ricevuto dal veicolo attoreo da un'autovettura che lo abbia attinto in modo obliquo in retromarcia con la parte posteriore spigolare destra, e detto assunto appare conforme alla dinamica del sinistro come rappresentata dai testi escussi in primo grado.
In punto poi di compatibilità dei danni il secondo accertamento peritale, diversamente dal primo, è logicamente motivato e completo. Risulta infatti che il Perito ha approfonditamente _6
esaminato e considerato ogni aspetto relativo alla valutazione della compatibilità danni richiesti in
ER giudizio;
ha preso in considerazione, a differenza dell'ing. anche la bassa velocità dell'impatto, la conformazione e il materiale del paraurti posteriore della Smart e della portiera della Seat.
Anche la doglianza relativa all'asserita omessa valutazione, da parte del primo Giudice, delle circostanze emergenti dalla perizia telematica di parte versata in atti appare infondata.
Sul punto il Tribunale intende fare proprie – siccome immuni da vizi logici e congruamente motivate, anche in risposta alle controdeduzioni del CTP della compagnia assicuratrice – le conclusioni del
CT che, in primo grado, era stato incaricato anche di verificare l'affidabilità dei dati fornita _6 dalla scatola nera del veicolo dell'attore fornito di dispositivo satellitare che non avrebbe rilevato il crash né la localizzazione del veicolo attoreo sul luogo del sinistro.
Al riguardo il CT – dopo un'interlocuzione a mezzo email con la (che gestisce il _6 CP_8
servizio di tracciabilità per la ) sulle modalità di funzionamento della “scatola Parte_1 nera” - ha correttamente osservato come il mancato rilevamento dell'urto da parte del dispositivo satellitare sia stato determinato dalla circostanza che l'apparecchio fornito è in grado di rilevare unicamente gli urti che hanno un'entità maggiore di 2,5 G e che avvengono a veicolo in moto e quadro acceso, mentre il sinistro de quo è avvenuto con l'autovettura dell'attore ferma in sosta e a motore spento (come confermato anche dai testi escussi in primo grado) e, secondo la condivisibile ricostruzione del CT , a bassa velocità. Va pertanto condivisa la conclusione cui è giunto _6 sul punto il CT ossia che “quell'urto non è stato segnalato perché non ricorrevano le _6 condizioni perché lo fosse e non perché … non si sia mai verificato”.
Anche in ordine alla ulteriore circostanza evidenziata da parte appellante ossia che il veicolo dell'attore sarebbe stato rilevato dal dispositivo satellitare in una posizione diversa da quella indicata per il sinistro, si ritiene di condividere – perché immuni da vizi logici, coerenti e adeguatamente motivate - le conclusioni cui è pervenuto il CT nominato in primo grado che, sulla base di _6 un'attenta lettura di tutti i dati dell'elaborato e di tutti gli spostamenti del veicolo dell'attore CP_8 nell'arco temporale di interesse ha concluso che il veicolo in questione è stato parcheggiato nelle vicinanze di Via AT (luogo indicato nell'atto di citazione come quello in cui si è verificato il sinistro) dalle ore 23.01.09 del 25.6.2012 alle ore 1.44.04 del 26.6.2012. Tale orario è compatibile con quello indicato per il verificarsi del sinistro sia nell'atto di citazione (“verso le ore 2”) che nella deposizione resa dai testi escussi in primo grado.
A tanto aggiungasi che la recente sentenza della Corte di Cassazione (16 maggio 2024 n. 13725), ha escluso che il valore di prova legale attribuito dall'art. 145 bis c.p.c. d.lgs. 209/2005, in vigore dal 29 agosto 2017, alle risultanze della scatola nera non sia predicabile rispetto a dispositivi, come nella specie, già installati prima dell'entrata in vigore della legge. Ad ogni buon conto, i giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Ne discende, che le risultanze della scatola nera hanno un valore meramente indiziario che in quanto isolato non può essere qualificato in termini di certezza con riferimento alla circostanza che al momento del sinistro il veicolo si trovasse in luogo diverso da quello teatro del sinistro, di fronte alle già evidenziate condivisibili considerazioni del CT sul punto e alla rilettura del materiale probatorio raccolto in primo grado, che come da qui a un attimo si dirà, depone nel senso della ascrivibilità della responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente dell'autovettura Smart.
Tanto evidenziato, va ricordato che, quando il giudice ritiene di conformarsi alle conclusioni della consulenza, non è tenuto a fornire una analitica motivazione tecnica, ma solo delle ragioni per cui ritiene di aderire alla stessa (Cass. Civ. N.ri 10222/09, 18688/07, 8355/07, 26694/06, 3191/06.
1143/94); ancora, va affermato il principio recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. ordinanza n. 3232/24), secondo cui “Il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata. In tal senso, la selezione degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito il quale non è tenuto a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie – sempreché la o le risultanza/e non considerata/e partitamente non sia/siano tale/i da condurre ad una diversa decisione – dovendo solo fornire un'adeguata motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti”.
Dunque, la sentenza gravata deve solo essere integrata, in punto di motivazione, dalle considerazioni che precedono.
Come anticipato, in relazione poi alla dinamica dei fatti e all'ascrivibilità della responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente dell'autovettura Smart – come correttamente e compiutamente osservato dal primo Giudice, con motivazione peraltro non oggetto di specifica censura - all'esito dell'esame delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, è da ritenersi provata la prospettazione fattuale indicata dall'istante nel primo grado di giudizio che è stata confermata dalla prova testimoniale espletata.
I testi escussi hanno, infatti, dichiarato di aver assistito al sinistro confermandone le circostanze di tempo e di luogo come descritte dall'attore. In merito alla dinamica del sinistro, nel riferirla in maniera lineare, hanno ricostruito che nella notte tra il 25 e il 26 giugno 2012, tra la mezzanotte e l'una,
l'autovettura Seat ferma in sosta al margine della strada fu urtata dall'autovettura Smart in fase CP_4
di retromarcia riportando danni alla portiera anteriore destra che risultava rientrata e riconoscendo i detti danni come quelli risultanti dalla foto in atti.
La dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo Smart così come rappresentate dall'attore, e confermate dai testi escussi, sono poi conformi alle conclusioni della CT espletata in primo grado dal perito . _6
Ebbene, a fronte di tale compendio istruttorio, è da ritenersi provato che la responsabilità del sinistro verificatosi nella notte tra il 25.6.2012 e il 26.06.2012 in Terzigno (NA) alla via AT sia da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autovettura Smart Forfour tg. CX450MR di proprietà di che ha effettuato la manovra in retromarcia senza osservare le norme di comune Controparte_2
prudenza e diligenza.
Ai sensi dell'art. 154 del Codice della strada, infatti, il conducente che effettui una manovra in retromarcia, deve prestare una particolare attenzione, assicurandosi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni condivisibilmente affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante. Pertanto, il conducente, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (in tale senso, ex plurimus, Cassazione penale sez.
IV, 07/11/2017, n.8591, Cass. Pen., sez. 04, del 27/06/2013, n. 35824, Cass., Sez. 4, n. 8600 del
2/4/1993; in termini non dissimili, Cass. Sez. 4, n. 14434 del 25/9/1990, Cass., Sez. 4, n. 12117 del
26/4/1989).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, il conducente della Smart abbia violato le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada, non avendo posto la dovuta attenzione nell'accertarsi che l'area retrostante fosse libera, giacché, se si fosse attenuto alla regola di prudenza imposta dal citato art. 154, cit., si sarebbe avveduto della presenza della auto parcheggiata in sosta, e l'evento si sarebbe scongiurato.
In applicazione di tali consolidati e condivisibili principi, appare evidente che, alla luce di quanto innanzi esaminato in ordine alle risultanze processuali, correttamente il primo Giudice abbia affermato l'esclusiva responsabilità del conducente della Smart nella causazione del sinistro.
Infatti, in tema di circolazione stradale, la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti, di cui all'art. 2054, 2° comma c.c., impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura nel caso in cui non risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità esclusiva di ciascuno, mentre tale presunzione non opera allorquando l'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stato positivamente determinato (Cass. Civ., Sez. III, 27 giugno 2007, n. 14834), accertamento che, nel caso di specie, sussiste, come diffusamente illustrato.
Ed invero, secondo il costante insegnamento del supremo organo di nomofilachia “In tema di circolazione stradale, la presunzione del concorso di colpa a carico di entrambi i conducenti, di cui
al comma 2 dell'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, operando soltanto in difetto di prova contraria” (Cassazione civile sez. VI, sentenza n. 6483 del 14.03.2013).
Così, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 22/04/2009, n. 9550; Cass. 27/04/2011, n. 9425; Cass.
07/06/2011, n. 12277).
In definitiva l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza di primo grado anche in ordine al quantum risarcitorio che non è oggetto di gravame.
4.1 Nulla per le spese stante la contumacia degli appellati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4.2 Poiché l'appello è stato introdotto in epoca successiva al 30 gennaio 2013 ed è stato integralmente rigettato, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola ex Giudice di Pace di Ottaviano) n. 1145/2016, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. nulla per le spese stante la contumacia degli appellati.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.
13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Così deciso in Nola, il 14 aprile 2025
Il Giudice- dott. ssa Donatella Cennamo